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Contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato

Ultima revisione Ultima revisione 19/01/2024
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Ultima revisioneUltima revisione: 19/01/2024

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Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato resta la forma più diffusa di rapporto contrattuale di lavoro in Italia. Le due parti del contratto sono il datore di lavoro ed il lavoratore. Il primo si impegna ad assumere il secondo, e questi a sua volta si compromette a prestare il proprio lavoro in cambio del pagamento di un salario.

Forma del contratto: nel contratto di lavoro vi sono vari parametri che devono essere obbligatori: si deve indicare l'oggetto, ossia le mansioni cui il lavoratore è assegnato, così come l'inizio del rapporto di lavoro e la gestione e godimento di ferie e festività.

Si indica anche e si fa richiamo, per quanto non convenuto, alla disciplina prevista dal Contratto Collettivo Nazionale (CCNL) di riferimento, ossia il contratto che viene stipulato per una determinata categoria, e nel quale sono previste tutte le questioni che possono insorgere nel rapporto lavorativo.

Durata del contratto: il contratto può essere a tempo indeterminato o a tempo determinato. Nel contratto a tempo determinato, il lavoratore può firmare un contratto per un periodo che non ecceda i 12 mesi, estendibili, in alcuni casi, fino a 24. Conclusosi tale periodo, il contratto si estinguerà di diritto, potendo le parti firmare un contratto a tempo indeterminato. In quest'ultimo contratto, invece, il rapporto lavorativo potrà venire meno solamente nel caso in cui vi sia una causa che giustifichi o il licenziamento o le dimissioni. Per approfondire il tema, si rinvia alla nostra guida sui diversi modi di interrompere il rapporto di lavoro.

Orario di lavoro: riguardo all'orario esso può essere a tempo pieno o parziale. Quando vi è un orario di lavoro a tempo pieno sono significative le variazioni cui esso può andare incontro in base alla tipologia di lavoro. In generale vige per le ore lavorate un doppio limite massimo tassativo e inderogabile che fissa in 8 ore giornaliere, e 48 ore settimanali l'orario di lavoro. Solo in presenza di un accordo sindacale, il limite può essere derogato al un massimo di un'ora giornaliera "a recupero", laddove in alcuni giorni si lavori meno di otto ore. In ogni caso, la media di ore, rilevata nell'arco di 3 settimane consecutive, di lavoro deve essere pari a 8 ore/giorno e 48 ore/settimana, con il vincolo di un massimo di 9 ore/giorno.

Luogo di lavoro: la sede lavorativa non è obbligatoriamente quella dell'azienda. Sebbene molto spesso il lavoratore lavorerà presso le sedi aziendali, ciò non toglie che per la natura del lavoro, il lavoratore possa lavorare al di fuori della sede aziendale, o in una sede diversa. Dal 2017, è stato introdotta anche la fattispecie dello Smart Working, attraverso la quale il lavoratore potrà lavorare alcuni giorni della settimana a casa ed altri in ufficio.

Tempo parziale: quanto al tempo parziale il contratto di lavoro può essere stabilito da subito in questa forma ovvero la modalità part-time può essere stabilita temporaneamente per esigenze del lavoratore o del datore di lavoro. Ad ogni modo in base alla ripartizione delle ore generalmente si distingue una forma orizzontale di ripartizione oraria in base alla quale si riducono le ore lavorate ogni giorno, una forma verticale che riduce i giorni lavorati per settimana anche in forma periodica (part time ciclico) ovvero mista, con una riduzione combinata di giorni e di ore lavorati.

Trattamento economico: deve essere indicato il salario del lavoratore così come possono essere inseriti elementi accidentali come i cosiddetti "fringe benefits" ovvero dei benefici ulteriori come utilità economiche (non denaro) quali una vettura, un telefono, un alloggio.

Vengono, poi, sottoscritte le dichiarazioni e gli opportuni richiami alle norme sulla sicurezza, sulla salute sul lavoro, le previsioni per i trattamenti previdenziali.

Obbligo di segretezza e fedeltà: l'impegno da parte del lavoratore a non svolgere attività in concorrenza o che danneggino il datore di lavoro. Tale previsione può essere estesa ad un periodo successivo alla cessazione del rapporto di lavoro (patto di non concorrenza) purché limitata nel tempo (a cinque anni in caso di dirigenti e tre in tutti gli altri casi), nello spazio e controbilanciata da un corrispettivo a beneficio del lavoratore.

La cessazione del rapporto di lavoro: se non avviene per pensionamento del lavoratore può dipendere da entrambe le parti. Sia che il lavoratore rassegni le proprie dimissioni, sia che il datore di lavoro proceda allo scioglimento del vincolo per giustificato motivo oggettivo (difficoltà strutturali) o soggettivo (esempio lo spirare del termine di comparto in caso venga superato il limite massimo per il congedo per malattia) entrambe le parti sono tenute ad indicare un preavviso durante il decorso del quale non deve essere versata una indennità di preavviso e durante il quale il rapporto è ancora esistente a tutti gli effetti.

 

Come utilizzare il seguente documento?

Attraverso questo documento si potrà:

  • stabilire l'identità del Datore di lavoro e del Lavoratore;
  • indicare le mansioni che dovrà effettuare il Lavoratore per il Datore di lavoro;
  • indicare, nel caso si conoscesse, il CCNL di categoria con annesso livello del lavoratore;
  • stabilire se il contratto è a tempo pieno o part-time;
  • indicare la distribuzione lavorativa durante la settimana;
  • stabilire se si vuole inserire o meno un patto di non concorrenza;
  • stabilire se si vuole inserire o meno un periodo di prova.

Una volta firmato il presente contratto, incombe per il datore di lavoro l'obbligo di comunicare l'assunzione del lavoratore presso i centri dell'impiego a livello regionale.

Il contratto va poi firmato in più copie, una delle quali resta al lavoratore ed una al datore di lavoro.

 

Normativa di riferimento

D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, (c.d. Jobs Act), "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.".

L. 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei Lavoratori), "Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento".

I vari Contratti Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria (CCNL);

Art. 2060 e seguenti del Codice Civile.

 

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