Accordo di riservatezza lavoratore dipendente

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Indicare se il datore di lavoro è una persona fisica o una persona giuridica. Una persona giuridica può essere sia una società di capitali che di persone, una ditta, o un altro tipo di persona giuridica (fondazione, associazione sportiva, patronato, ecc.) Una persona fisica è qualsiasi persona con capacità di agire.



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ACCORDO DI RISERVATEZZA

TRA


La società ________, con sede presso ________, registrata presso il registro delle imprese di ________, partita IVA, codice fiscale e numero registro imprese: ________, in persona del legale rappresentante pro tempore Signor ________; nato a ________, il ________. (d'ora in avanti denominato "Datore di lavoro" o "Azienda")

E

Il signor ________, nato a ________, il ________ e residente presso ________, codice fiscale ________ (d'ora in avanti denominato "Il Lavoratore")


PREMESSO:

- che tra le parti è in essere un rapporto di lavoro subordinato iniziato in data ________, con inquadramento nel livello: ________ del CCNL ________, e con le seguenti mansioni:

________

- che nel corso del suddetto rapporto di lavoro subordinato potranno essere comunicate o comunque acquisite informazioni tecniche, commerciali, finanziarie, operative, amministrative riservate e segrete di esclusiva proprietà e pertinenza del datore di lavoro;

- che il medesimo datore di lavoro desidera regolare il trattamento delle informazioni tecniche e/o commerciali trasferite, verbalmente o per iscritto, secondo le modalità definite nel presente accordo, senza alcuna limitazione relativamente alla tipologia del supporto materiale che lo stesso ritenga opportuno utilizzare per lo scambio delle informazioni medesime;

Tutto ciò premesso, le parti


CONVENGONO


Art. 1 - Premesse

1. Le premesse costituiscono parte essenziale ed integrante del presente contratto.


Art. 2 - Oggetto

1. Oggetto del presente contratto sono tutti i tipi di informazioni riservate di cui il lavoratore potrà venire a contatto durante la sua prestazione lavorativa subordinata nei confronti del datore di lavoro e la sua diffusione.


Art. 3 - Informazioni riservate

1. Ai fini del presente accordo, tutte le informazioni comunicate e/o comunque acquisite nel corso del rapporto si devono intendere di natura riservata e confidenziale, salvo diversa indicazione comunicata per iscritto dal datore di lavoro.

2. In particolare, si riterranno di natura strettamente confidenziale:

(a) tutte le informazioni, inclusi tutti gli atti, documenti, notizie e dati di qualsiasi natura (anche se non specificatamente qualificate come "riservate"), d'ordine tecnico e/o commerciale, di proprietà e/o in uso e/o in possesso del datore, eventualmente fornite, verbalmente o per iscritto, da amministratori, dipendenti o consulenti della stessa società e/o da altra società collegate e dal lavoratore acquisite, anche da terzi;

(b) Il know-how aziendale, i segreti industriali, le analisi, i procedimenti aziendali e/o di prodotto ed altri documenti, di qualsiasi natura, preparati o comunque di proprietà dell'azienda che giungano eventualmente a conoscenza del lavoratore e che contengano, riproducano o derivino dalle informazioni di cui al paragrafo (a) precedente.

3. Ai fini del rapporto di lavoro in essere, si considerano informazioni strettamente riservate le seguenti:

________

4. Non si considereranno invece di natura confidenziale, le informazioni:

(i) che al momento in cui verranno a conoscenza del sottoscritto saranno già di dominio pubblico o che diventino di pubblico dominio per ragioni che nulla abbiano a che vedere con una mia inadempienza agli obblighi specificati nel presente accordo;

(ii) già di pregressa conoscenza del lavoratore ovvero non coperte da segreto industriale;

(iii) che saranno richieste al lavoratore in forza di norme di legge o di regolamento o di direttive emanate da qualsiasi Autorità che abbia competenza sullo stesso. In tal caso, sarà obbligo del lavoratore consultare il datore di lavoro in merito allo scopo di discutere riguardo ai tempi, forme e contenuti di qualsiasi annuncio o divulgazione o informazione necessaria, sempre cercando di mantenere la massima riservatezza possibile.


Art. 4 - Obblighi alla riservatezza e divieto dell'uso delle informazioni

1. Le informazioni confidenziali potranno essere utilizzate dal lavoratore subordinato al solo scopo di prestare le attività oggetto del rapporto di lavoro suindicato e trattate con la stessa diligenza con la quale si trattano le proprie informazioni riservate e, comunque, con ragionevole cura.

2. Con il presente accordo si impegna sia a considerare strettamente riservate e comunque rigorosamente soggette ad obblio di segretezza le informazioni ricevute durante lo svolgimento del rapporto subordinato, sia a non usare le stesse a fini produttivi.

3. In particolare, il lavoratore porrà in essere la massima attenzione e cura al fine di evitare qualsiasi danno possa arrecare all'azienda l'uso non legittimo delle informazioni.

4. Il lavoratore si adopererà al fine di prevenire la divulgazione delle informazioni riservate del datore di lavoro e le sottoporrà alle misure di sicurezza con le quali è solita trattare le proprie informazioni aventi un livello di riservatezza equiparabile a quello delle informazioni riservate ricevute.

5. Il lavoratore dovrà prendere le necessarie precauzioni onde prevenire la divulgazione delle informazioni riservate del datore di lavoro ad altri membri dell'organizzazione dello stesso che non abbiano necessità di conoscerle.

6. In caso di divulgazione delle informazioni, dipendendo dal caso concreto e dalla sua gravità, il datore di lavoro si riserva tutte le azioni possibili per tutelare i diritti dell'azienda, comprendendo anche il licenziamento per giusta causa, oltre il maggior danno.


Art. 5 - Durata

1. Sia l'obbligo di riservatezza sia il divieto di divulgazione avranno una durata pari a tutta la vigenza del rapporto di lavoro, decadendo una volta che viene meno il contratto in essere tra le parti.

2. Durante il periodo pattuito il lavoratore dovrà mantenere tutti gli obblighi e doveri previsti dal presente contratto.


Art. 6 - Cessazione rapporto di lavoro

1. In occasione della cessazione, per qualsiasi motivo, del rapporto in essere tra le parti, a fronte di semplice richiesta scritta (anche a mezzo e-mail o fax) del datore di lavoro, il lavoratore dipendente dovrà provvedere tempestivamente a restituire quest'ultimo o a distruggere tutti i documenti, le copie nonché tutti i materiali contenenti informazioni confidenziali.

2. In particolare, nel caso di richiesta di restituzione, tali documenti, copie e materiali dovranno essere restituiti o distrutti entro e non oltre 24 ore dalla ricezione della relativa richiesta. Resta inteso che in caso di restituzione qualora tale termine scada in un giorno di chiusura degli uffici del datore di lavoro, il termine stesso dovrà intendersi differito alla stessa ora del primo giorno successivo di apertura degli uffici.


Art. 7 - Privacy

1. Nell'esercizio delle sue funzioni il lavoratore dovrà trattare dati in nome e per conto del datore di lavoro. Per dati personali si intende ogni informazione che consente l'identificazione, diretta o indiretta, di una persona fisica, ivi incluse informazioni quali: numeri identificativi, indicatori di posizioni, identificatori online, caratteristiche dell'identità fisica, fisiologica, genetica, mentale, economica, culturale o sociale di tale persona fisica.

2. Il datore di lavoro ha fornito istruzioni in merito al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali (RGPD o GDPR) e delle altre disposizioni applicabili in materia, e il lavoratore dovrà trattare dati personali unicamente in base alle istruzioni ricevute dal datore di lavoro e, in ogni caso, in conformità con la normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali, ivi incluso il RGPD.

3. Il lavoratore s'impegna a che i dati personali oggetto di trattamento nello svolgimento delle sue mansioni lavorative verrano trattati nella seguente maniera:

a) I dati saranno trattati con la finalità esclusiva di raggiungere quanto previsto dalle finalità del trattamento;

b) gli stessi dati saranno conservati in modo tale da consentire l'identificazione degli interessati solo per il periodo di tempo necessario al raggiungimento delle finalità per le quali vengono trattati;

c) i dati saranno altresì trattati in modo tale da assicurare un adeguato livello di sicurezza, ivi inclusa la tutela da accessi o trattamenti non autorizzati o illeciti e da perdita accidentale, distruzione o danneggiamento, ricorrendo ad idonee misure tecniche ed organizzative.


Art. 8 - Dichiarazione del lavoratore

1. Il lavoratore prende atto che il mancato o ritardato esercizio, da parte del datore di lavoro, di un diritto derivante dal presente accordo, non dovrà essere considerato come una rinuncia in tal senso, né l'esercizio singolo o parziale di tali diritti precluderà in alcun modo la possibilità di esercitare successivamente i diritti stessi.


Art. 9 - 55582

2. 22585222 85 8282585 528 25282222 5882552 222 88 8222252 5225885852 2 255 8252252 82 8522 58 8582552252 85825582522 588525 8882225, 58252 5858222 5'582 2 58252 5858222 85882 822252528228 58828522 558 552252 58 858252 852 582522222, 22525222, 58 252258225 58 85282'582822.

5. 88588525 52882 25528 88 2888825, 882 5'255, 55 52852 82 2252 852 85 588582528222 52882 822252528228 588258522 58828522 2288'528822 528 55222522 58 858252 2 528 25282222 5882552 222 88288 82228 8822228 25 52288858888 22 5858228 58 22528.

8. 88588525 52882 25528 5282 5825288 222252 8252222 8'58255 55 855888588 55222, 2255825 2 82822 525885222 558 222 58822222 58 852822 2888822.

2. 8288525 22582885 58 25282222 5882552 22255 288252 2222225525 82 222 252882 5882552 8858222 255 82 25528.

2. 58 822222522 528 25282222 5882552 55225282225 22885 855 822252225 8'5882552 822255225582 88825522222 552285222 55882 25528 82 2522585 58 8852882 58 822252528228 58 252258225 225 288 88228 58 858 5882 25222882 2 2528582, 22525222, 85 855852852 58252 282225582 5882552, 8858222 2/2 25582, 82288582 82 2528252225 55882 25528 225 88 22528822 88222.

________, il ________



Datore di lavoro

Il Lavoratore

Vedi il documento
in corso di creazione

ACCORDO DI RISERVATEZZA

TRA


La società ________, con sede presso ________, registrata presso il registro delle imprese di ________, partita IVA, codice fiscale e numero registro imprese: ________, in persona del legale rappresentante pro tempore Signor ________; nato a ________, il ________. (d'ora in avanti denominato "Datore di lavoro" o "Azienda")

E

Il signor ________, nato a ________, il ________ e residente presso ________, codice fiscale ________ (d'ora in avanti denominato "Il Lavoratore")


PREMESSO:

- che tra le parti è in essere un rapporto di lavoro subordinato iniziato in data ________, con inquadramento nel livello: ________ del CCNL ________, e con le seguenti mansioni:

________

- che nel corso del suddetto rapporto di lavoro subordinato potranno essere comunicate o comunque acquisite informazioni tecniche, commerciali, finanziarie, operative, amministrative riservate e segrete di esclusiva proprietà e pertinenza del datore di lavoro;

- che il medesimo datore di lavoro desidera regolare il trattamento delle informazioni tecniche e/o commerciali trasferite, verbalmente o per iscritto, secondo le modalità definite nel presente accordo, senza alcuna limitazione relativamente alla tipologia del supporto materiale che lo stesso ritenga opportuno utilizzare per lo scambio delle informazioni medesime;

Tutto ciò premesso, le parti


CONVENGONO


Art. 1 - Premesse

1. Le premesse costituiscono parte essenziale ed integrante del presente contratto.


Art. 2 - Oggetto

1. Oggetto del presente contratto sono tutti i tipi di informazioni riservate di cui il lavoratore potrà venire a contatto durante la sua prestazione lavorativa subordinata nei confronti del datore di lavoro e la sua diffusione.


Art. 3 - Informazioni riservate

1. Ai fini del presente accordo, tutte le informazioni comunicate e/o comunque acquisite nel corso del rapporto si devono intendere di natura riservata e confidenziale, salvo diversa indicazione comunicata per iscritto dal datore di lavoro.

2. In particolare, si riterranno di natura strettamente confidenziale:

(a) tutte le informazioni, inclusi tutti gli atti, documenti, notizie e dati di qualsiasi natura (anche se non specificatamente qualificate come "riservate"), d'ordine tecnico e/o commerciale, di proprietà e/o in uso e/o in possesso del datore, eventualmente fornite, verbalmente o per iscritto, da amministratori, dipendenti o consulenti della stessa società e/o da altra società collegate e dal lavoratore acquisite, anche da terzi;

(b) Il know-how aziendale, i segreti industriali, le analisi, i procedimenti aziendali e/o di prodotto ed altri documenti, di qualsiasi natura, preparati o comunque di proprietà dell'azienda che giungano eventualmente a conoscenza del lavoratore e che contengano, riproducano o derivino dalle informazioni di cui al paragrafo (a) precedente.

3. Ai fini del rapporto di lavoro in essere, si considerano informazioni strettamente riservate le seguenti:

________

4. Non si considereranno invece di natura confidenziale, le informazioni:

(i) che al momento in cui verranno a conoscenza del sottoscritto saranno già di dominio pubblico o che diventino di pubblico dominio per ragioni che nulla abbiano a che vedere con una mia inadempienza agli obblighi specificati nel presente accordo;

(ii) già di pregressa conoscenza del lavoratore ovvero non coperte da segreto industriale;

(iii) che saranno richieste al lavoratore in forza di norme di legge o di regolamento o di direttive emanate da qualsiasi Autorità che abbia competenza sullo stesso. In tal caso, sarà obbligo del lavoratore consultare il datore di lavoro in merito allo scopo di discutere riguardo ai tempi, forme e contenuti di qualsiasi annuncio o divulgazione o informazione necessaria, sempre cercando di mantenere la massima riservatezza possibile.


Art. 4 - Obblighi alla riservatezza e divieto dell'uso delle informazioni

1. Le informazioni confidenziali potranno essere utilizzate dal lavoratore subordinato al solo scopo di prestare le attività oggetto del rapporto di lavoro suindicato e trattate con la stessa diligenza con la quale si trattano le proprie informazioni riservate e, comunque, con ragionevole cura.

2. Con il presente accordo si impegna sia a considerare strettamente riservate e comunque rigorosamente soggette ad obblio di segretezza le informazioni ricevute durante lo svolgimento del rapporto subordinato, sia a non usare le stesse a fini produttivi.

3. In particolare, il lavoratore porrà in essere la massima attenzione e cura al fine di evitare qualsiasi danno possa arrecare all'azienda l'uso non legittimo delle informazioni.

4. Il lavoratore si adopererà al fine di prevenire la divulgazione delle informazioni riservate del datore di lavoro e le sottoporrà alle misure di sicurezza con le quali è solita trattare le proprie informazioni aventi un livello di riservatezza equiparabile a quello delle informazioni riservate ricevute.

5. Il lavoratore dovrà prendere le necessarie precauzioni onde prevenire la divulgazione delle informazioni riservate del datore di lavoro ad altri membri dell'organizzazione dello stesso che non abbiano necessità di conoscerle.

6. In caso di divulgazione delle informazioni, dipendendo dal caso concreto e dalla sua gravità, il datore di lavoro si riserva tutte le azioni possibili per tutelare i diritti dell'azienda, comprendendo anche il licenziamento per giusta causa, oltre il maggior danno.


Art. 5 - Durata

1. Sia l'obbligo di riservatezza sia il divieto di divulgazione avranno una durata pari a tutta la vigenza del rapporto di lavoro, decadendo una volta che viene meno il contratto in essere tra le parti.

2. Durante il periodo pattuito il lavoratore dovrà mantenere tutti gli obblighi e doveri previsti dal presente contratto.


Art. 6 - Cessazione rapporto di lavoro

1. In occasione della cessazione, per qualsiasi motivo, del rapporto in essere tra le parti, a fronte di semplice richiesta scritta (anche a mezzo e-mail o fax) del datore di lavoro, il lavoratore dipendente dovrà provvedere tempestivamente a restituire quest'ultimo o a distruggere tutti i documenti, le copie nonché tutti i materiali contenenti informazioni confidenziali.

2. In particolare, nel caso di richiesta di restituzione, tali documenti, copie e materiali dovranno essere restituiti o distrutti entro e non oltre 24 ore dalla ricezione della relativa richiesta. Resta inteso che in caso di restituzione qualora tale termine scada in un giorno di chiusura degli uffici del datore di lavoro, il termine stesso dovrà intendersi differito alla stessa ora del primo giorno successivo di apertura degli uffici.


Art. 7 - Privacy

1. Nell'esercizio delle sue funzioni il lavoratore dovrà trattare dati in nome e per conto del datore di lavoro. Per dati personali si intende ogni informazione che consente l'identificazione, diretta o indiretta, di una persona fisica, ivi incluse informazioni quali: numeri identificativi, indicatori di posizioni, identificatori online, caratteristiche dell'identità fisica, fisiologica, genetica, mentale, economica, culturale o sociale di tale persona fisica.

2. Il datore di lavoro ha fornito istruzioni in merito al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali (RGPD o GDPR) e delle altre disposizioni applicabili in materia, e il lavoratore dovrà trattare dati personali unicamente in base alle istruzioni ricevute dal datore di lavoro e, in ogni caso, in conformità con la normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali, ivi incluso il RGPD.

3. Il lavoratore s'impegna a che i dati personali oggetto di trattamento nello svolgimento delle sue mansioni lavorative verrano trattati nella seguente maniera:

a) I dati saranno trattati con la finalità esclusiva di raggiungere quanto previsto dalle finalità del trattamento;

b) gli stessi dati saranno conservati in modo tale da consentire l'identificazione degli interessati solo per il periodo di tempo necessario al raggiungimento delle finalità per le quali vengono trattati;

c) i dati saranno altresì trattati in modo tale da assicurare un adeguato livello di sicurezza, ivi inclusa la tutela da accessi o trattamenti non autorizzati o illeciti e da perdita accidentale, distruzione o danneggiamento, ricorrendo ad idonee misure tecniche ed organizzative.


Art. 8 - Dichiarazione del lavoratore

1. Il lavoratore prende atto che il mancato o ritardato esercizio, da parte del datore di lavoro, di un diritto derivante dal presente accordo, non dovrà essere considerato come una rinuncia in tal senso, né l'esercizio singolo o parziale di tali diritti precluderà in alcun modo la possibilità di esercitare successivamente i diritti stessi.


Art. 9 - 55582

2. 22585222 85 8282585 528 25282222 5882552 222 88 8222252 5225885852 2 255 8252252 82 8522 58 8582552252 85825582522 588525 8882225, 58252 5858222 5'582 2 58252 5858222 85882 822252528228 58828522 558 552252 58 858252 852 582522222, 22525222, 58 252258225 58 85282'582822.

5. 88588525 52882 25528 88 2888825, 882 5'255, 55 52852 82 2252 852 85 588582528222 52882 822252528228 588258522 58828522 2288'528822 528 55222522 58 858252 2 528 25282222 5882552 222 88288 82228 8822228 25 52288858888 22 5858228 58 22528.

8. 88588525 52882 25528 5282 5825288 222252 8252222 8'58255 55 855888588 55222, 2255825 2 82822 525885222 558 222 58822222 58 852822 2888822.

2. 8288525 22582885 58 25282222 5882552 22255 288252 2222225525 82 222 252882 5882552 8858222 255 82 25528.

2. 58 822222522 528 25282222 5882552 55225282225 22885 855 822252225 8'5882552 822255225582 88825522222 552285222 55882 25528 82 2522585 58 8852882 58 822252528228 58 252258225 225 288 88228 58 858 5882 25222882 2 2528582, 22525222, 85 855852852 58252 282225582 5882552, 8858222 2/2 25582, 82288582 82 2528252225 55882 25528 225 88 22528822 88222.

________, il ________



Datore di lavoro

Il Lavoratore