Accordo di riservatezza

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Indicare se il presente accordo di riservatezza o non divulgazione riguarderà un rapporto di lavoro, ossia si firmerà tra datore di lavoro e lavoratore dipendente, perché nel caso, si dovrà creare un altro documento.



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ACCORDO DI RISERVATEZZA

tra

Il signor ________, nato a ________, il ________, codice fiscale ________, partita iva numero ________, residente presso ________ (d'ora in avanti chiamato Parte Divulgante)

e

Il signor ________, nato a ________, il ________, codice fiscale ________, partita iva numero ________, residente presso: ________ (d'ora in avanti chiamato Parte Ricevente)


PREMESSO CHE:

- La Parte Divulgante è in possesso di informazioni di natura confidenziale che costituiscono per ella un patrimonio tecnico e commerciale di valore considerevole tale da dover essere protetto;

- Tali informazioni, protette dal seguente Accordo di segretezza, riguardano:

________

- La Parte Ricevente ha chiesto di poter disporre delle informazioni riservate del Divulgante;

- Le parti, per facilitare il libero scambio d'informazioni di cui sopra, concordano di sottoscrivere il presente Accordo di reciproca riservatezza, che disciplinerà le modalità di divulgazione o il divieto di divulgazione di dette informazioni

- L'utilizzo di tali informazioni riservate richiede adeguate forme di protezione a garanzia dei risultati che si vorranno raggiungere, della loro originalità e della loro eventuale brevettabilità;

- A tal fine è necessario definire gli specifici obblighi di riservatezza gravanti sulla Parte Ricevente, così come indicato in seguito;

- La Parte Divulgante è disponibile a fornire le informazioni e i documenti relativi allo studio realizzato in conformità ai termini e alle condizioni di seguito specificate;

- Il presente Accordo non impegna le Parti alla conclusione di un contratto definitivo ma ha unicamente lo scopo di regolamentare gli impegni di segretezza conseguenti all'accesso della Parte Ricevente a documenti e informazioni della Parte Divulgante ed in generale gli impegni di riservatezza riguardanti le informazioni di cui le parti vengano comunque a conoscenza nel corso della negoziazione;

Tutto ciò premesso, le parti,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:


Art. 1 - Premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrale e sostanziale del presente Accordo.


Art. 2 - Oggetto

1. Il presente Accordo disciplina gli obblighi di segretezza a cui è tenuta la Parte Ricevente rispetto alle informazioni, ai dati, le conoscenze, il know-how, definiti come segreti ai sensi degli articoli seguenti di cui venga a conoscenza nello svolgimento delle attività descritte nelle premesse.

2. La Parte Ricevente non assume alcuna obbligazione oltre a quelle previste dal presente Accordo.


Art. 3 - Informazioni riservate

1. Ai fini del presente contratto, per informazioni riservate si intende definire tutte le informazioni indicate nelle premesse della parte divulgatrice o delle sue filiali, agenzie, società controllate o collegate o partecipate.

2. Per informazioni riservate si intende altresì tutte le informazioni per le quali una diffusione non autorizzata potrebbe essere gravemente dannosa per gli interessi della parte divulgatrice o delle sue sue filiali, agenzie, società controllate o collegate o partecipate, indipendentemente dal fatto che tali informazioni siano espressamente dichiarate informazioni confidenziali della parte divulgatrice.

3. A livello pratico, le informazioni confidenziali possono includere, oltre a quelle indicate nelle premesse, senza che l'elenco possa intendersi esaustivo: strategie, liste di clienti o di potenziali clienti, caratteristiche dei clienti, contatti o contratti o lettere commerciali o di intenti, dati o previsioni di vendita o di produzione, informazioni di mercato e di tendenza del mercato, dati di vendita, informazioni sui prezzi, sui margini, sui piani di marketing e di mercato, nuovi prodotti o processi, informazioni finanziarie, liste di fornitori o di potenziali fornitori, caratteristiche dei fornitori, previsioni di consumo, procedure operative, software e brevetti, applicazione di brevetti, processi, formule, segreti commerciali e/o industriali, innovazioni, invenzioni, scoperte, progetti di miglioramento, ricerche e sviluppi (R&S), risultati di prove e test, capitolati di fornitura e d'opera, know-how, dati, piani di controllo, schizzi, disegni, modelli, attrezzature o strumenti di misurazione.


Art. 4 - Esclusioni

1. In nessun caso potranno essere considerate riservate le informazioni che:

a) siano di dominio pubblico alla data della sottoscrizione del presente Accordo o diventino tali in seguito alla suddetta acquisizione per atto o comportamento non vietato a Parte Ricevente;

b) erano conosciute e/o possa essere dimostrato che erano conosciute da dalla Parte Ricevente al momento della trasmissione;

c) siano state trasmesse a a Parte Ricevente ed espressamente qualificate come non riservate;

d) siano state sviluppate indipendentemente da Parte Ricevente senza utilizzare le informazioni riservate;

e) vengano rivelate a Parte Ricevente da una soggetto diverso da parte divulgatrice, il quale non sia vincolato da un obbligo di segretezza riferibile al presente Accordo, e comunque diventino note a Parte Ricevente per fatto non imputabile alla stessa;

f) possono essere sviluppate dalla Parte Ricevente indipendentemente, senza il bisogno di ricevere da parte divulgatrice.

2. Nel caso in cui la Parte Ricevente rivelasse le informazioni di cui al presente articolo, non saranno perseguibili in base alle penali previste dal presente Accordo.


Art. 5 - Obblighi della Parte Ricevente

1. La Parte Ricevente si impegna a mantenere assoluta confidenzialità riguardo alle informazioni riservate acquisite dalla parte rilevante ed identificate come confidenziali nell'ambito del presente Accordo o eventuali altri documenti successivi. Per raggiungere tale scopo, la Parte Ricevente si obbliga a proteggere le informazioni riservate con almeno lo stesso livello di diligenza adottato per proteggere le proprie informazioni confidenziali, per evitare l'uso non autorizzato, la divulgazione o la pubblicazione delle stesse.

2. La Parte Ricevente potrà comunicare le informazioni riservate aziendali ai propri dipendenti, agenti, appaltatori, consulenti ai quali la conoscenza di tali informazioni è necessaria al fine dell'espletamento di quanto previsto nelle premesse, fermo restando che:

a) ciascuna persona che venisse a conoscenza di tali informazioni riservate, in seguito a quanto esposto in questo paragrafo, deve aderire alle condizioni del presente Accordo e

b) ferma la responsabilità della Parte Ricevente nei confronti della Parte Divulgante per qualsiasi violazione di doveri di confidenzialità da parte di tali soggetti.

3. In particolare, Parte Ricevente si impegna alle seguenti prescrizioni:

a) considerare strettamente riservate e, pertanto, a non divulgare e/o comunque a non rendere note a soggetti terzi le informazioni riservate, intendendosi per soggetti terzi tutti i soggetti diversi da quelli indicati all'art. 4, lett e);

b) adottare tutte le cautele e le misure di sicurezza necessarie e opportune, secondo i migliori standard professionali, al fine di mantenere riservate le informazioni, nonché al fine di prevenire accessi non autorizzati, sottrazione e manipolazione delle stesse;

c) osservare rigorosamente la normativa vigente in materia di privacy e di protezione dei dati personali, in base a quanto previsto dal Regolamento (UE), 2016/679.

4. Pertanto, la Parte Ricevente non potrà utilizzare, trasferire, riprodurre, copiare anche una qualsiasi parte di tali informazioni riservate in qualsiasi forma trasmesse, senza lo specifico consenso scritto di Parte Divulgante.

5. Nessuna parte potrà effettuare alcuna comunicazione relativa al presente Accordo o a qualsiasi operazione che sia prevista tra le parti in relazione al presente Accordo, ad eccezione di quanto previsto al punto 2, senza il preventivo consenso scritto dell'altra parte.

6. Nel caso in cui la Parte Ricevente sia invitata a comunicare le informazioni riservate a qualsiasi autorità giudiziaria, amministrativa, regolamentare o simile o obbligata a rivelare tali informazioni dalla legge obbligatoria, essa dovrà notificare tempestivamente alla Parte Divulgante i termini di tale divulgazione e collaborare per quanto possibile con la Parte Divulgante al fine di rispettare l'ordine e preservare la riservatezza delle informazioni riservate.

7. Le Parti concordano che la Parte Divulgante subirà un danno irreparabile se le sue informazioni riservate sono rese pubbliche, rilasciate a terzi o altrimenti divulgate in violazione del presente Accordo e che la Parte Divulgante avrà il diritto di ottenere un provvedimento ingiuntivo contro una violazione minacciata o la prosecuzione di tale violazione e, in caso di tale violazione, l'attribuzione di danni effettivi ed esemplari da qualsiasi tribunale di giurisdizione competente.

8. La Parte Ricevente dovrà avvisare immediatamente la Parte Divulgante quando viene a conoscenza di qualsiasi violazione del presente Accordo da parte di chiunque abbia divulgato le informazioni riservate e fornire tutta l'assistenza necessaria in relazione a qualsiasi iniziativa che la Parte Divulgante a fini di impedimento, interruzione o ottenimento di compensazione per una tale violazione o minacciata violazione.


Art. 6 - Proprietà intellettuale

1. Le informazioni riservate fornite dalla parte divulgatrice alla Parte Ricevente rimangono di proprietà di Parte divulgatrice e saranno concesse a Parte Ricevente ai soli scopi indicati nel presente Accordo

2. In nessun caso la Parte Ricevente potrà avanzare alcun diritto o pretesa rispetto alle informazioni riservate.

3. In nessun caso il presente Accordo offre e/o concede alla Parte Ricevente alcun diritto o concessione di licenza o di altro diritto di utilizzo di qualsiasi brevetto presente e futuro, marchio di fabbrica, modelli o altri diritti di proprietà intellettuale o industriale rispetto alle informazioni riservate.

4. Le Parti si impegnano a disciplinare con separato Accordo l'eventuale titolarità dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale derivanti dall'attività che eventualmente porranno in essere.


Art. 7 - Durata dell'Accordo

1. A meno che una delle parti non receda come di seguito disciplinato il presente Accordo avrà una durata indeterminata, ed avrà efficacia dal giorno della firma del presente.

2. Ciascuna parte potrà recedere dal presente in qualsiasi momento con un preavviso di ________, da comunicare per iscritto all'altra parte.

3. Le obbligazioni di confidenzialità a carico della Parte Ricevente con riguardo alle informazioni riservate sopravvivranno a detto recesso, durando in ogni caso per almeno ________.


Art. 8 - Utilizzo dei documenti

1.Il ricevente e, in caso, i suoi rappresentanti sono tenuti ad utilizzare le informazioni confidenziali esclusivamente allo scopo di valutare una possibile transazione commerciale o industriale o relazione d'affari con la parte divulgatrice ed in ogni caso sono tenute a non utilizzare le stesse informazioni confidenziali a danno della parte divulgatrice.

2. Tutte le informazioni confidenziali, in qualsiasi forma esse siano rese, rimarranno di esclusiva proprietà della parte divulgatrice e la Parte Ricevente non potrà, per nessun motivo, copiare le informazioni confidenziali senza averne ricevuto il preventivo consenso scritto e, qualora tale consenso venisse prestato, sulle copie dovranno essere riportate le informazioni sulla riservatezza e sulla proprietà che dovessero apparire sugli originali.

3. Nessuna clausola inserita nel presente deve essere interpretato come concessione di diritti a favore della Parte Ricevente, relativamente a ciascuna informazione confidenziale trattata.


Art. 9 - Restituzione dei documenti

1. Alla scadenza e in caso di risoluzione per qualsiasi motivo del presente, la Parte Ricevente si impegna su richiesta scritta della Parte Divulgatrice a riconsegnare gli originali e tutte le copie dei documenti, opportunamente identificati e per i quali all'atto della consegna sia stata prevista espressamente la restituzione, su qualunque supporto creati, che contengano o che si riferiscano alle informazioni, dati e conoscenze segreti in essi contenuti.

2. La Parte Ricevente dovrà inoltre distruggere tutte le copie (in qualsiasi forma riprodotte o memorizzate), comprese tutte le note e i derivati delle informazioni riservate divulgate ai sensi del presente Accordo.


Art. 10 - Penale

1. Nell'ipotesi di violazione degli obblighi di segretezza di cui al presente la Parte Ricevente verserà alla Parte Divulgante la somma di euro ________ (________) per la violazione accertata.

2. Oltre a alla penale sopra prevista, sarà sempre possibile per la parte divulgatrice agire in giudizio per il maggior danno.


Art. 11 - Privacy

1. Le parti prestano consenso alla comunicazione dei dati così come al loro trattamento, nel caso in cui questo fosse necessario, per il raggiungimento del presente, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679.


Art. 12 - Legge applicabile e risoluzione delle controverse

1. Il presente è stipulato, regolato e interpretato è governato dalla legge della Repubblica Italiana.

2. Per le controversie che dovessero insorgere in ordine alla interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto le parti si obbligano a fare preventivo ricorso al procedimento di mediazione finalizzato alla conciliazione indicando fin da ora la competenza dell'Organismo di Mediazione presso la C.C.I.A.A. di ________

3. Il ricorso al procedimento di mediazione finalizzato alla conciliazione è condizione di procedibilità per l'instaurazione del giudizio.

4. Qualora entro il termine di 90 giorni la procedura non sia definita o in caso di mancato raggiungimento di un, tutte le controversie derivanti dal presente contratto saranno risolte mediante arbitrato, secondo il regolamento di arbitrato della camera di commercio di ________.

5. L'arbitro sarà unico e nominato dalle parti, o, in caso di disaccordo, nominato in conformità al regolamento della camera di commercio competente.

6. L'arbitrato ha natura rituale ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.806 e ss. c.p.c. L'arbitro decide secondo diritto dopo avere tentato la conciliazione delle parti. Si osservano le disposizioni del codice di procedura civile in materia di arbitrato rituale.

7. Ogni controversia che non debba essere decisa dalle disposizioni che precedono, è di competenza del foro Foro competente in base alla territorialità.


Art. 13 - 88558282 282588

2. 58 25282222 8882552 222 82828258882 5 258252 52882 25528 58852 5858222 2 82282888222 58 8882225 2 58 58252 5858222 58 52888222 58 85282228, 255858, 2252888 2 58258 5858228 58 252258225 82558258582 2 8222882225582.

5. 22 25528 222 22255222 825252 5 22528 88 25282222 8882552.

8. 5558255 522 2 285 28222228 52882 822252528228 8222852228588 588222822 2228, 852822 8882552 8222825255 5 25255552 8 8528 2222228 82 528528222 5288 58258 28222228 222 528255 2228.

2. 52 525 855888588 88558285 5288'8882552 5282882 288252 8285885525 2 5285 8252288858882 82 22525 58 2528825822228 58 82222 2 2855828588, 8'8882552 82555 822252522522 228 82282 52885 8228258528222 58 2228 58255 88558285, 2 25522 58 88558285, 852 22885 288252 8228258525, 85882 222 88 255228 58 88558285 2882228582.

2. 58 25282222 8882552, 852 5225885 2 82828258882 2228 58252 282225582 2528252222 8882552 255 82 25528 82 2522585, 82828258882 85 25282282528222 822225582 52882 822282 552285222 2 22255 288252 2258288522 2 822225522 28885888522222 225 5222 8858222.

________, il ________


Parte divulgante


Parte Ricevente



Si dichiara di aver preso esatta visione delle condizioni generali di contratto di cui sopra, con particolare attenzione alle condizioni di cui agli articoli:

1 Premesse, 2 Oggetto, 3 Informazioni riservate, 4 esclusioni, 5 Obblighi della Parte Ricevente, 6 Proprietà intellettuale, 7 Durata dell'accordo, 8 Utilizzo dei documenti, 9 Restituzione dei documenti, 10 Penale, 11 Privacy, 12 Legge Applicabile e Risoluzione Controversie, 13 Clausole finali.

Le clausole sopra riportate, oggetto di una specifica trattativa, si intendono accettate a ogni conseguente effetto e in particolare ai sensi e agli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ.




Parte divulgante


Parte Ricevente

Vedi il documento
in corso di creazione

ACCORDO DI RISERVATEZZA

tra

Il signor ________, nato a ________, il ________, codice fiscale ________, partita iva numero ________, residente presso ________ (d'ora in avanti chiamato Parte Divulgante)

e

Il signor ________, nato a ________, il ________, codice fiscale ________, partita iva numero ________, residente presso: ________ (d'ora in avanti chiamato Parte Ricevente)


PREMESSO CHE:

- La Parte Divulgante è in possesso di informazioni di natura confidenziale che costituiscono per ella un patrimonio tecnico e commerciale di valore considerevole tale da dover essere protetto;

- Tali informazioni, protette dal seguente Accordo di segretezza, riguardano:

________

- La Parte Ricevente ha chiesto di poter disporre delle informazioni riservate del Divulgante;

- Le parti, per facilitare il libero scambio d'informazioni di cui sopra, concordano di sottoscrivere il presente Accordo di reciproca riservatezza, che disciplinerà le modalità di divulgazione o il divieto di divulgazione di dette informazioni

- L'utilizzo di tali informazioni riservate richiede adeguate forme di protezione a garanzia dei risultati che si vorranno raggiungere, della loro originalità e della loro eventuale brevettabilità;

- A tal fine è necessario definire gli specifici obblighi di riservatezza gravanti sulla Parte Ricevente, così come indicato in seguito;

- La Parte Divulgante è disponibile a fornire le informazioni e i documenti relativi allo studio realizzato in conformità ai termini e alle condizioni di seguito specificate;

- Il presente Accordo non impegna le Parti alla conclusione di un contratto definitivo ma ha unicamente lo scopo di regolamentare gli impegni di segretezza conseguenti all'accesso della Parte Ricevente a documenti e informazioni della Parte Divulgante ed in generale gli impegni di riservatezza riguardanti le informazioni di cui le parti vengano comunque a conoscenza nel corso della negoziazione;

Tutto ciò premesso, le parti,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:


Art. 1 - Premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrale e sostanziale del presente Accordo.


Art. 2 - Oggetto

1. Il presente Accordo disciplina gli obblighi di segretezza a cui è tenuta la Parte Ricevente rispetto alle informazioni, ai dati, le conoscenze, il know-how, definiti come segreti ai sensi degli articoli seguenti di cui venga a conoscenza nello svolgimento delle attività descritte nelle premesse.

2. La Parte Ricevente non assume alcuna obbligazione oltre a quelle previste dal presente Accordo.


Art. 3 - Informazioni riservate

1. Ai fini del presente contratto, per informazioni riservate si intende definire tutte le informazioni indicate nelle premesse della parte divulgatrice o delle sue filiali, agenzie, società controllate o collegate o partecipate.

2. Per informazioni riservate si intende altresì tutte le informazioni per le quali una diffusione non autorizzata potrebbe essere gravemente dannosa per gli interessi della parte divulgatrice o delle sue sue filiali, agenzie, società controllate o collegate o partecipate, indipendentemente dal fatto che tali informazioni siano espressamente dichiarate informazioni confidenziali della parte divulgatrice.

3. A livello pratico, le informazioni confidenziali possono includere, oltre a quelle indicate nelle premesse, senza che l'elenco possa intendersi esaustivo: strategie, liste di clienti o di potenziali clienti, caratteristiche dei clienti, contatti o contratti o lettere commerciali o di intenti, dati o previsioni di vendita o di produzione, informazioni di mercato e di tendenza del mercato, dati di vendita, informazioni sui prezzi, sui margini, sui piani di marketing e di mercato, nuovi prodotti o processi, informazioni finanziarie, liste di fornitori o di potenziali fornitori, caratteristiche dei fornitori, previsioni di consumo, procedure operative, software e brevetti, applicazione di brevetti, processi, formule, segreti commerciali e/o industriali, innovazioni, invenzioni, scoperte, progetti di miglioramento, ricerche e sviluppi (R&S), risultati di prove e test, capitolati di fornitura e d'opera, know-how, dati, piani di controllo, schizzi, disegni, modelli, attrezzature o strumenti di misurazione.


Art. 4 - Esclusioni

1. In nessun caso potranno essere considerate riservate le informazioni che:

a) siano di dominio pubblico alla data della sottoscrizione del presente Accordo o diventino tali in seguito alla suddetta acquisizione per atto o comportamento non vietato a Parte Ricevente;

b) erano conosciute e/o possa essere dimostrato che erano conosciute da dalla Parte Ricevente al momento della trasmissione;

c) siano state trasmesse a a Parte Ricevente ed espressamente qualificate come non riservate;

d) siano state sviluppate indipendentemente da Parte Ricevente senza utilizzare le informazioni riservate;

e) vengano rivelate a Parte Ricevente da una soggetto diverso da parte divulgatrice, il quale non sia vincolato da un obbligo di segretezza riferibile al presente Accordo, e comunque diventino note a Parte Ricevente per fatto non imputabile alla stessa;

f) possono essere sviluppate dalla Parte Ricevente indipendentemente, senza il bisogno di ricevere da parte divulgatrice.

2. Nel caso in cui la Parte Ricevente rivelasse le informazioni di cui al presente articolo, non saranno perseguibili in base alle penali previste dal presente Accordo.


Art. 5 - Obblighi della Parte Ricevente

1. La Parte Ricevente si impegna a mantenere assoluta confidenzialità riguardo alle informazioni riservate acquisite dalla parte rilevante ed identificate come confidenziali nell'ambito del presente Accordo o eventuali altri documenti successivi. Per raggiungere tale scopo, la Parte Ricevente si obbliga a proteggere le informazioni riservate con almeno lo stesso livello di diligenza adottato per proteggere le proprie informazioni confidenziali, per evitare l'uso non autorizzato, la divulgazione o la pubblicazione delle stesse.

2. La Parte Ricevente potrà comunicare le informazioni riservate aziendali ai propri dipendenti, agenti, appaltatori, consulenti ai quali la conoscenza di tali informazioni è necessaria al fine dell'espletamento di quanto previsto nelle premesse, fermo restando che:

a) ciascuna persona che venisse a conoscenza di tali informazioni riservate, in seguito a quanto esposto in questo paragrafo, deve aderire alle condizioni del presente Accordo e

b) ferma la responsabilità della Parte Ricevente nei confronti della Parte Divulgante per qualsiasi violazione di doveri di confidenzialità da parte di tali soggetti.

3. In particolare, Parte Ricevente si impegna alle seguenti prescrizioni:

a) considerare strettamente riservate e, pertanto, a non divulgare e/o comunque a non rendere note a soggetti terzi le informazioni riservate, intendendosi per soggetti terzi tutti i soggetti diversi da quelli indicati all'art. 4, lett e);

b) adottare tutte le cautele e le misure di sicurezza necessarie e opportune, secondo i migliori standard professionali, al fine di mantenere riservate le informazioni, nonché al fine di prevenire accessi non autorizzati, sottrazione e manipolazione delle stesse;

c) osservare rigorosamente la normativa vigente in materia di privacy e di protezione dei dati personali, in base a quanto previsto dal Regolamento (UE), 2016/679.

4. Pertanto, la Parte Ricevente non potrà utilizzare, trasferire, riprodurre, copiare anche una qualsiasi parte di tali informazioni riservate in qualsiasi forma trasmesse, senza lo specifico consenso scritto di Parte Divulgante.

5. Nessuna parte potrà effettuare alcuna comunicazione relativa al presente Accordo o a qualsiasi operazione che sia prevista tra le parti in relazione al presente Accordo, ad eccezione di quanto previsto al punto 2, senza il preventivo consenso scritto dell'altra parte.

6. Nel caso in cui la Parte Ricevente sia invitata a comunicare le informazioni riservate a qualsiasi autorità giudiziaria, amministrativa, regolamentare o simile o obbligata a rivelare tali informazioni dalla legge obbligatoria, essa dovrà notificare tempestivamente alla Parte Divulgante i termini di tale divulgazione e collaborare per quanto possibile con la Parte Divulgante al fine di rispettare l'ordine e preservare la riservatezza delle informazioni riservate.

7. Le Parti concordano che la Parte Divulgante subirà un danno irreparabile se le sue informazioni riservate sono rese pubbliche, rilasciate a terzi o altrimenti divulgate in violazione del presente Accordo e che la Parte Divulgante avrà il diritto di ottenere un provvedimento ingiuntivo contro una violazione minacciata o la prosecuzione di tale violazione e, in caso di tale violazione, l'attribuzione di danni effettivi ed esemplari da qualsiasi tribunale di giurisdizione competente.

8. La Parte Ricevente dovrà avvisare immediatamente la Parte Divulgante quando viene a conoscenza di qualsiasi violazione del presente Accordo da parte di chiunque abbia divulgato le informazioni riservate e fornire tutta l'assistenza necessaria in relazione a qualsiasi iniziativa che la Parte Divulgante a fini di impedimento, interruzione o ottenimento di compensazione per una tale violazione o minacciata violazione.


Art. 6 - Proprietà intellettuale

1. Le informazioni riservate fornite dalla parte divulgatrice alla Parte Ricevente rimangono di proprietà di Parte divulgatrice e saranno concesse a Parte Ricevente ai soli scopi indicati nel presente Accordo

2. In nessun caso la Parte Ricevente potrà avanzare alcun diritto o pretesa rispetto alle informazioni riservate.

3. In nessun caso il presente Accordo offre e/o concede alla Parte Ricevente alcun diritto o concessione di licenza o di altro diritto di utilizzo di qualsiasi brevetto presente e futuro, marchio di fabbrica, modelli o altri diritti di proprietà intellettuale o industriale rispetto alle informazioni riservate.

4. Le Parti si impegnano a disciplinare con separato Accordo l'eventuale titolarità dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale derivanti dall'attività che eventualmente porranno in essere.


Art. 7 - Durata dell'Accordo

1. A meno che una delle parti non receda come di seguito disciplinato il presente Accordo avrà una durata indeterminata, ed avrà efficacia dal giorno della firma del presente.

2. Ciascuna parte potrà recedere dal presente in qualsiasi momento con un preavviso di ________, da comunicare per iscritto all'altra parte.

3. Le obbligazioni di confidenzialità a carico della Parte Ricevente con riguardo alle informazioni riservate sopravvivranno a detto recesso, durando in ogni caso per almeno ________.


Art. 8 - Utilizzo dei documenti

1.Il ricevente e, in caso, i suoi rappresentanti sono tenuti ad utilizzare le informazioni confidenziali esclusivamente allo scopo di valutare una possibile transazione commerciale o industriale o relazione d'affari con la parte divulgatrice ed in ogni caso sono tenute a non utilizzare le stesse informazioni confidenziali a danno della parte divulgatrice.

2. Tutte le informazioni confidenziali, in qualsiasi forma esse siano rese, rimarranno di esclusiva proprietà della parte divulgatrice e la Parte Ricevente non potrà, per nessun motivo, copiare le informazioni confidenziali senza averne ricevuto il preventivo consenso scritto e, qualora tale consenso venisse prestato, sulle copie dovranno essere riportate le informazioni sulla riservatezza e sulla proprietà che dovessero apparire sugli originali.

3. Nessuna clausola inserita nel presente deve essere interpretato come concessione di diritti a favore della Parte Ricevente, relativamente a ciascuna informazione confidenziale trattata.


Art. 9 - Restituzione dei documenti

1. Alla scadenza e in caso di risoluzione per qualsiasi motivo del presente, la Parte Ricevente si impegna su richiesta scritta della Parte Divulgatrice a riconsegnare gli originali e tutte le copie dei documenti, opportunamente identificati e per i quali all'atto della consegna sia stata prevista espressamente la restituzione, su qualunque supporto creati, che contengano o che si riferiscano alle informazioni, dati e conoscenze segreti in essi contenuti.

2. La Parte Ricevente dovrà inoltre distruggere tutte le copie (in qualsiasi forma riprodotte o memorizzate), comprese tutte le note e i derivati delle informazioni riservate divulgate ai sensi del presente Accordo.


Art. 10 - Penale

1. Nell'ipotesi di violazione degli obblighi di segretezza di cui al presente la Parte Ricevente verserà alla Parte Divulgante la somma di euro ________ (________) per la violazione accertata.

2. Oltre a alla penale sopra prevista, sarà sempre possibile per la parte divulgatrice agire in giudizio per il maggior danno.


Art. 11 - Privacy

1. Le parti prestano consenso alla comunicazione dei dati così come al loro trattamento, nel caso in cui questo fosse necessario, per il raggiungimento del presente, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679.


Art. 12 - Legge applicabile e risoluzione delle controverse

1. Il presente è stipulato, regolato e interpretato è governato dalla legge della Repubblica Italiana.

2. Per le controversie che dovessero insorgere in ordine alla interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto le parti si obbligano a fare preventivo ricorso al procedimento di mediazione finalizzato alla conciliazione indicando fin da ora la competenza dell'Organismo di Mediazione presso la C.C.I.A.A. di ________

3. Il ricorso al procedimento di mediazione finalizzato alla conciliazione è condizione di procedibilità per l'instaurazione del giudizio.

4. Qualora entro il termine di 90 giorni la procedura non sia definita o in caso di mancato raggiungimento di un, tutte le controversie derivanti dal presente contratto saranno risolte mediante arbitrato, secondo il regolamento di arbitrato della camera di commercio di ________.

5. L'arbitro sarà unico e nominato dalle parti, o, in caso di disaccordo, nominato in conformità al regolamento della camera di commercio competente.

6. L'arbitrato ha natura rituale ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.806 e ss. c.p.c. L'arbitro decide secondo diritto dopo avere tentato la conciliazione delle parti. Si osservano le disposizioni del codice di procedura civile in materia di arbitrato rituale.

7. Ogni controversia che non debba essere decisa dalle disposizioni che precedono, è di competenza del foro Foro competente in base alla territorialità.


Art. 13 - 88558282 282588

2. 58 25282222 8882552 222 82828258882 5 258252 52882 25528 58852 5858222 2 82282888222 58 8882225 2 58 58252 5858222 58 52888222 58 85282228, 255858, 2252888 2 58258 5858228 58 252258225 82558258582 2 8222882225582.

5. 22 25528 222 22255222 825252 5 22528 88 25282222 8882552.

8. 5558255 522 2 285 28222228 52882 822252528228 8222852228588 588222822 2228, 852822 8882552 8222825255 5 25255552 8 8528 2222228 82 528528222 5288 58258 28222228 222 528255 2228.

2. 52 525 855888588 88558285 5288'8882552 5282882 288252 8285885525 2 5285 8252288858882 82 22525 58 2528825822228 58 82222 2 2855828588, 8'8882552 82555 822252522522 228 82282 52885 8228258528222 58 2228 58255 88558285, 2 25522 58 88558285, 852 22885 288252 8228258525, 85882 222 88 255228 58 88558285 2882228582.

2. 58 25282222 8882552, 852 5225885 2 82828258882 2228 58252 282225582 2528252222 8882552 255 82 25528 82 2522585, 82828258882 85 25282282528222 822225582 52882 822282 552285222 2 22255 288252 2258288522 2 822225522 28885888522222 225 5222 8858222.

________, il ________


Parte divulgante


Parte Ricevente



Si dichiara di aver preso esatta visione delle condizioni generali di contratto di cui sopra, con particolare attenzione alle condizioni di cui agli articoli:

1 Premesse, 2 Oggetto, 3 Informazioni riservate, 4 esclusioni, 5 Obblighi della Parte Ricevente, 6 Proprietà intellettuale, 7 Durata dell'accordo, 8 Utilizzo dei documenti, 9 Restituzione dei documenti, 10 Penale, 11 Privacy, 12 Legge Applicabile e Risoluzione Controversie, 13 Clausole finali.

Le clausole sopra riportate, oggetto di una specifica trattativa, si intendono accettate a ogni conseguente effetto e in particolare ai sensi e agli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ.




Parte divulgante


Parte Ricevente