Contratto cessione diritti d'autore - edizione per le stampe

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Il nostro ordinamento prevede che il contratto di edizione possa essere sia a "termine" che per "edizione". Il contratto “per edizione” conferisce all’editore il diritto di eseguire una o più edizioni entro vent’anni dalla consegna del manoscritto completo. Nel contratto devono essere indicati il numero delle edizioni e il numero degli esemplari di ogni edizione. Nel caso in cui mancassero tali indicazioni si intende, per legge, che il contratto ha per oggetto una sola edizione per il numero massimo di duemila esemplari. Il contratto di edizione ”a termine“ conferisce all’editore il diritto di eseguire quel numero di edizioni che stima necessario durante il termine, che non può eccedere venti anni, e per il numero minimo di esemplari per edizione. Nel caso in cui non vengano indicati il numero minimo di esemplari per edizione, il contratto si considererà nullo.



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CONTRATTO DI EDIZIONE A TERMINE

TRA LE PARTI

Il Sig. ________, nato a ________, il ________, codice fiscale ________, numero partita iva ________, e residente a ________. (d'ora in avanti denominato "Autore"),

e

La Società ________, con sede legale presso: ________, Partita IVA, Codice fiscale e Numero Registro Imprese: ________, in persona del legale rappresentante Sig. ________, nato a ________, il ________, codice fiscale numero ________. (d'ora in avanti denominato "Editore").

PREMESSO CHE:

a) l'Autore ha intenzione di creare l'Opera dal titolo "________";

b) L'Editore ha intenzione di acquistare i diritti di utilizzazione economica dell'Opera dell'ingegno protette dal diritto d'autore aventi le caratteristiche indicate in seguito, ed ha d'altro canto intenzione di cedere definitivamente all'Editore i diritti necessari per il loro sfruttamento economico;

c) L'Autore garantisce che l'Opera è frutto del suo ingegno e di essere in possesso di tutti i diritti di sfruttamentodella stessa.

d) L'Autore si impegna a sollevare l'Editore da ogni responsabilità per il danno cagionato a terzi dalla sua eventuale mancanza di alcuni diritti sull'Opera in oggetto e altresì da eventuali pretese da parte degli stessi terzi i quali potrebbero ritenere il contenuto del dell'Opera lesivo per la loro immagine;

e) L'Autore inoltre - con la sottoscrizione del presente contratto - dichiara che intende far pubblicare l'Opera e si impegna a riconoscere all'Editore il diritto allo sfruttamento economico della stessa per tutta la durata del medesimo contratto, così come verrà indicato successivamente;

f) L'Editore si impegna a pubblicare e distribuire l'Opera citando in ogni uso e forma il nome dell'Autore.


SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art. 2 - Oggetto del contratto

1. L'Autore cede all'Editore, che accetta, per la durata indicata all'articolo successivo, tutti i diritti esclusivi di sfruttamento e utilizzazione economica dell'Opera prodotta dall'Autore, a mezzo stampa o con ogni altro tipo di supporto e comunque in ogni forma e modo, originale e derivato.

2. L'Opera prodotta dall'Autore, dal titolo ________, presenta le seguenti caratteristiche:

________

3. La cessione riguarderà in particolare i seguenti diritti in via esemplificativa e non esclusiva:

a) la facoltà dell'Editore di pubblicare dell'Opera prodotta in qualsiasi forma e modo anche mediante licenza a terzi;

b) il diritto di tradurre l'Opera prodotta in qualsiasi altra lingua;

c) il diritto di adattare ed elaborare dell'Opera prodotta o parte della stessa per la pubblicazione a titolo esemplificativo e non esclusivo a mezzo via filo e via satellite, per l'utilizzazione su supporti sonori e strumenti audiovisivi di ogni tipo, quali fra gli altri videocassette, filmini, diapositive, dischi, nastri, CD, DVD, CD-TV, banche di dati, supporti elettronici, supporti magnetici ed ogni altro strumento analogo o similare a quelli sopra indicati;

d) diritti di pubblicazione integrale o ridotta dell'Opera da parte di altri editori.

e) i diritti di diffonderla, distribuirla e commercializzarla per tali mezzi e con ogni altro mezzo;

f) diritto di messa a disposizione del pubblico dell'Opera oggetto del presente contratto a mezzo di reti telematiche, e comunque, in modo che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e ne l momento scelti in modo individuale, anche eventualmente nell'ambito di banche dati contenenti altri opere e materiali anche di genere differente;

g) diritto di elaborazione mediante trasformazione in opera drammatica;

h) diritto di elaborazione mediante trasformazione in sceneggiatura o altro adattamento per opera cinematografica, audiovisiva o televisiva;

i) diritto di trasformazione dell'Opera in audiolibri.

j) diritto di pubblicazione dell'intera opera o di parti separate ovvero allegata a periodici, fascicoli, riviste o quotidiani.

Art. 3 - Durata della cessione e tipo di contratto

1. La cessione dei diritti elencati nell'articolo precedente ha una durata di ________ decorrenti dalla sottoscrizione del presente contratto, essendo il presente contratto considerato "a termine".

2. Allo scadere del presente contratto, esso si rinnoverà tacitamente di anno in anno, a meno che una delle parti non dia disdetta per iscritto entro tre mesi da ciascuna scadenza del contratto mediante lettera raccomandata A/R e/o P.EC.

3. L'Editore stima che il numero di edizioni che verranno stampate saranno minimo 1. Il numero minimo di esemplari da stamparsi per ogni edizione non potrà essere inferiore a ________.

4. L'Editore è libero di distribuire le edizioni nel numero di ristampe che stimi conveniente, comunicandolo preventivamente e per iscritto con raccomandata A/R e/o P.EC. all'Autore almeno 3 mesi prima di procedere ad una nuova edizione, in modo da permettere all'Autore di apporre eventuali modifiche all' Opera.


Art. 4 - Pacifico godimento dei diritti

1. L'Autore dichiara di essere l'unico Autore ed esclusivo proprietario dell' Opera, di avere la piena disponibilità della stessa e tutte le facoltà necessarie a stipulare il presente contratto.

2. L'Autore garantisce, per tutta la durata del presente contratto, il pacifico possesso e godimento dei diritti ceduti ivi compreso quello relativo al titolo dell'Opera, assicura che la pubblicazione della stessa non viola, né in tutto, né in parte, diritti di terzi, né costituisce violazione di norme penali, manlevando l'Editore da tutti i danni e le spese che potessero derivargli in tal senso.

3. L'Autore, inoltre, si impegna a prestare, a richiesta dell'Editore, la propria collaborazione e assistenza qualora il pacifico godimento dei diritti ceduti venisse turbato da parte di terzi e comunque a tenere indenne l'Editore dalle pretese o azioni di tali terzi.

4. In caso di controversie sull'appartenenza dei Diritti ceduti all'Editore e/o sulla liceità dell'utilizzazione da parte sua o dei suoi aventi causa dell'Opera oggetto del presente contratto, l'Autore terrà manlevato l'Editore da qualsiasi obbligazione o pretesa giudiziale e stragiudiziale avanzata dai titolari di diritti sulle opere supra ricordate, e comunque rifonderà all'Editore qualsiasi somma di denaro da esso pagata a qualsiasi titolo, cosi come qualsiasi somma dovuta a titolo di risarcimento del danno, spese di lite, sanzioni pecuniarie per qualsiasi tipo di illecito, ovvero corrispettivo di licenza pagato a terzi per utilizzare l'Opera oggetto del presente contratto. La scelta tra le diverse modalità di adempimento da parte dell'Autore dell'obbligazione di garanzia così come la partecipazione ad un eventuale giudizio per chiamata o intervento, e/o il ristoro a posteriori degli esborsi subiti dall'Editore e altre variabili da valutare nel caso concreto, è rimessa all'Editore.

5. L'Autore dichiara e garantisce all'Editore di non essere a conoscenza di attività di contraffazione dell'Opera oggetto del presente contratto realizzate in passato o attualmente in corso di compimento; dichiara inoltre di non essere a conoscenza di episodi di contestazione giudiziale o stragiudiziale dell'esistenza e della titolarità a suo beneficio dei Diritti ceduti all'Editore, ovvero della liceità dello sfruttamento di questa Opera da parte sua o dei suoi aventi causa.

6. Le Parti si danno atto reciprocamente che l'Editore non avrebbe sottoscritto il presente contratto qualora avesse conosciuto la non veridicità delle garanzie e dichiarazioni dell'Autore previste ai paragrafi 2 e 4 del presente articolo. L'Autore e l'Editore concordano inoltre che l'eventuale accertamento della non veridicità delle dichiarazioni illustrate e delle garanzie previste ai paragrafi 2 e 5 del presente articolo costituisce causa di risoluzione del contratto. Questa previsione lascia impregiudicata la possibilità per l'Editore di valersi di qualsiasi ulteriore rimedio previsto dalla legge regolatrice del contratto.

7. L'Autore garantisce all'Editore che l'uso dei titoli scelti per l'Opera oggetto del presente contratto non costituisce violazione di altrui diritti di proprietà intellettuale o di altro genere. Qualora prima della pubblicazione l'Editore comunichi all'Autore l'esistenza di un pericolo concreto di controversie riguardo all'utilizzazione dei titoli predetti le Parti si impegnano a discutere in buona fede ed a valutare ogni possibile alternativa. Se all'esito della discussione tra le Parti l'Editore stimerà permanere il rischio che il titolo prescelto dall'Autore possa generare una violazione di altrui diritti di proprietà intellettuale o di altro genere e l'Autore medesimo non acconsenta a modificarlo il presente contratto si intenderà risolto.

Art. 5 - Obblighi dell'Autore

1. L'Autore è obbligato a compiere tutte le attività richieste dall'ordinaria diligenza per far godere all'Editore tutti i diritti d'Autore oggetto del presente contratto. In particolare l'Autore è obbligato a consegnare in formato cartaceo e/o elettronico un esemplare completo, definitivo e pronto per la composizione dell'Opera oggetto del presente contratto entro i termini stabiliti all'art. 3 del presente contratto che si intendono perentori e non dilatabili in mancanza di consenso dell'Editore espresso per iscritto.

2. È fatto divieto assoluto all'Autore, durante l'intera durata del presente contratto, di pubblicare altra Opera che possa essere in concorrenza con l'Opera di cui al presente contratto. Il presente divieto si considera violato anche nel caso in cui l'Autore operi in collaborazione con altri, o sotto pseudonimo o in forma anonima o ancora con il nome di congiunti.

3. È fatto obbligo all'Autore di:

a) attenersi ai criteri concordati con l'Editore per le questioni relative alle caratteristiche dell'Opera ad esempio, determinazione del numero di cartelle che dovranno comporre la stessa;

b) consegnare all'Editore l'Opera entro i termini previsti all'art. 3 del presente documento.

c) prestare la propria collaborazione con l'Editore per la migliore diffusione dell'Opera, dichiarandosi, sin d'ora, disponibile a dei convegni per la presentazione la stessa, redazione di articoli sulla materia oggetto dell'opera da pubblicare sulle riviste del medesimo Editore o del Gruppo dell'Editore, comunque, da questi indicate;

d) procedere alla correzione delle bozze con chiarezza e restituirle entro il termine non superiore a ________ dal ricevimento, salvo necessità di modifiche sostanziali dell'Opera derivanti da intervenute modifiche della materia trattata dalla stessa. In caso di mancato rispetto del presente obbligo di correzione delle bozze, l'Editore si riserva la facoltà di procedere alla pubblicazione dell'Opera secondo le forme in cui la stessa è stata presentata dall'Autore ed accettata dal medesimo Editore. Resta inteso che ai sensi dell'art. 129 del RD 633/1941 tutte le spese derivanti dalla revisione delle bozze o, comunque, dovute a modifiche introdotte dall'Autore stesso sono a carico del medesimo Autore e gli saranno imputate mediante una compensazione con i compensi che gli spettano a titolo di diritti d'Autore.

4. Qualora l' Opera oggetto del presente contratto richiedano un apparato illustrativo l'Autore si obbliga a consegnare all'Editore nel termine indicato all'art. 3 del presente contratto un esemplare di buona qualità per ognuna delle illustrazioni da introdurre nell'opera. Le garanzie previste nel presente articolo sono estese anche alle illustrazioni predette, riguardo alle quali l'Autore fin dal momento della consegna dell'opera si impegna a far conseguire all'Editore tutti i consensi necessari per il loro sfruttamento economico anche non esclusivo.

Art. 6 - Diritti dell'Autore

1. L'Autore vanta, nei confronti dell'Editore, i seguenti diritti:

a) diritto ad essere avvisato della data di pubblicazione dell'opera con almeno tre mesi di anticipo;

b) diritto di essere avvisato con almeno due mesi di anticipo rispetto alla data presumibile di esaurimento delle copie;

c) diritto di richiedere una certificazione del numero delle copie stampate;

d) verificare i registri contabili dai quali si possa controllare il numero delle copie vendute;

e) richiedere il rilascio di attestazione di avvenuta esecuzione di tutti gli obblighi di legge, anche fiscali, ivi compresi quelli innanzi alla SIAE o simili;

f) ricevere gratuitamente un numero di esemplari dell'opera pari a ________ al momento della prima pubblicazione nonché per le pubblicazioni successive;

g) richiedere le prime bozze da restituire con il visto al fine di eseguire l'attività di verifica delle bozze;

h) ritirare l'Opera dal commercio nei casi previsti dalla legge con obbligo per l'Autore di procedere all'acquisto di tutte le copie ancora invendute;

i) diritto ad uno sconto librario del ________% per tutte le copie acquistate da parte dell'Autore;

j) consentire per fini pubblicitari la pubblicazione di brani dell'Opera da parte dell'Editore;

k) ogni altro diritto riconosciuto dalla legge che non sia derogato nel presente contratto o che sia, comunque, inderogabile.

Art. 7 - Obblighi e facoltà dell'Editore

1. L'Editore si impegna a prestare la propria azione nel lavoro di promozione dell'Opera, attraverso un lavoro di diffusione mediatica; in particolare, l'Editore si impegna a produrre e diramare comunicati stampa relativi all'Opera alle redazioni compatibili con il genere dell'Opera prima e dopo l'uscita della stessa.

2 Se l'Autore lo desidera, potrà essere coinvolto, comunicando con la redazione, fornendo consigli e suggerimenti. L'Editore si impegna a svolgere azioni pubblicitarie e promozionali anche tramite l'invio di copie "omaggi-stampa", che saranno quindi prive di spettanza per l'Autore e i cui costi di produzione e spedizione saranno totalmente a carico dell'Editore.

3. L'Editore ha facoltà di pubblicizzare, promuovere e distribuire l'Opera come riterrà più opportuno, tenendo sempre informato l'Autore di qualsivoglia iniziativa promozionale. Spetta all'Editore la scelta di quali canali distributivi privilegiare per l'Opera. L'Autore potrà porre il veto su iniziative promozionali o pubblicitarie che non siano di suo gradimento.

4. L'Editore può pubblicare o permettere ad altri di pubblicare, senza dovere alcun compenso all'Autore, brani dell'Opera, ritenuti opportuni nell'interesse della promozione e della diffusione dell'Opera stessa.

5. L'Editore provvederà al deposito legale dell' Opera come previsto dalla Legge.

Art. 8 - Consegna dell'opera

1. L'Autore si impegna a concludere l' Opera entro il giorno ________ con conseguente consegna immediata all'Editore.

2. Una volta conclusa l' Opera, questa sarà soggetta a revisione da parte dell'Editore dopo la consegna, per un periodo comunque non superiore ai 2 mesi dal suo ricevimento.

3. Nel caso in cui l' Opera si discostasse in maniera sostanziale rispetto a quella originale,, tali da rendere impossibile la pubblicazione perché in contrasto con i criteri editoriali e la linea di produzione, l'Editore ha la facoltà poter rinunciare al presente contratto. il quale pertanto dovrà considerarsi privo di efficacia fin dall'origine, ed in questo caso l'Editore avrà il diritto di recuperare tutte le somme eventualmente versate come anticipo all'Autore.

4. Nel caso in cui l'Autore non consegnasse l'Opera entro il termine sopra previsto, l'Editore ha altresì la facoltà di risolvere con effetto immediato il presente contratto, a cui si applicano le condizioni di cui al paragrafo precedente.5. Una volta che l' Opera verrà conclusa, l'Editore si impegna per un lavoro di editing della stessa, con la quale sottoporrà all'Autore gli interventi di modifica che riterrà opportuni.

6. L'Autore si impegna a correggere le bozze dell'Opera, e a restituirle all'Editore. Le bozze restituite dall'Autore all'Editore saranno da considerarsi come definitive e pronte alla commercializzazione. Qualora l'Autore non consegni l'Opera pronta per la stampa entro ________ dalle modifiche intervenute da parte dell'Editore, il termine contrattuale deve intendersi posticipato con decorso dall'effettiva data di consegna dell'Opera.

7. Le bozze corrette dall'Editore dovranno essere rispettate dall'Autore. Nel caso in cui l'Editore non accetti l'Opera inviata da parte dell'Autore ci si troverà di fronte ad una risoluzione del contratto che, pertanto, sarà improduttivo di effetti giuridici sin dall'inizio. La facoltà di non accettazione potrà essere effettuata ad insindacabile giudizio dell'Editore ma non per argomentazioni irragionevoli salvo la sua responsabilità, in tal caso, nei confronti dell'Autore. Motivi ostativi al rilascio dell'accettazione dell'Opera possono essere la presenza di caratteristiche non preventivamente concordate o non rispondenti a quelle che sono le linee guida dell'Editore.

8 In ogni caso l'Opera non potrà essere posta in commercio se l'Autore non darà la sua autorizzazione alle modifiche proposte dall'Editore, comportando, anche in questo caso, una risoluzione contrattuale.

9. L'Autore è obbligato a consegnare all'Editore:

a) copia dell'Opera su supporto informatico o altro supporto che consenta la pronta stampa della stessa;

b) il sommario dell'Opera con l'indice delle voci analitico;

c) il materiale illustrativo dell'Opera.

Art. 9 - Pubblicazione dell'opera

1. L'Editore si impegna a pubblicare l'Opera dalla data di effettiva consegna da parte dell'Autore dell'Opera in forma definitiva e completa, entro il termine di ________.

2. Il termine potrà però essere prolungato in considerazione dei ritardi derivati da forza maggiore, ovvero per comprovate esigenze anche organizzative editoriali o personali dell'Editore, o per omessa o ritardata restituzione delle bozze corrette da parte dell'Autore e in ogni altro caso in cui dovesse essere ritenuto opportuno.

3. In caso di risoluzione del contratto per la mancata pubblicazione dell'Opera da parte dell'Editore, l'Autore ha diritto di ricevere a titolo di penale la somma di Euro ________ (€ ________) con esclusione del risarcimento di qualsiasi eventuale maggior danno.

4. All'Editore è riservata la scelta della forma di edizione, delle caratteristiche della stessa nonché le eventuali azioni di promozione connesse con la sua diffusione. L'Opera sarà riprodotta in conformità dell'originale e posta in vendita con indicazione del nome dell'Autore come per legge. L'Opera verrà pubblicata attraverso il marchio editoriale "________" all'interno della collana "________".

5. Il prezzo di vendita al pubblico è stabilito dall'Editore che può di volta in volta variare a seconda delle esigenze commerciali contingenti. E' fatto diritto all'Autore di potersi opporre al prezzo fissato dall'Editore nel caso in cui questi sia pregiudizievole per i suoi interessi e per dell'Opera stessa

6. Delle variazioni del prezzo di vendita al pubblico verrà data comunicazione all'Autore in sede di rendiconto annuale.

Art. 10 - Corrispettivo a favore dell'Autore

1. Quale corrispettivo dei diritti ceduti spetterà all'Autore la percentuale del ________% sul prezzo di copertina, al netto d'IVA, di ciascuna copia effettivamente venduta a terzi tramite sito web dell'Editore o tramite vendita diretta.

2. L'Editore si impegna a versare a titolo di anticipo all'Autore la somma di euro ________ (€ ________) che sarà dedotta dalle spettanze che matureranno a seguito della vendita delle copie. Laddove la somma versata a titolo di anticipo fosse superiore agli importi spettanti all'Autore a titolo di commercializzazione dell'Opera, l'Editore avrà il diritto di procedere alla compensazione del credito anche negli anni successivi oppure a richiedere la restituzione.

3. Dal conteggio della percentuale saranno escluse:

a) le copie destinate a saggi, omaggi e propaganda;

b) le copie inviate gratuitamente all'Autore (come oltre indicato);

c) le copie che l'Autore intenderà acquistare, con lo sconto del ________% sul prezzo di copertina al netto d'IVA.

4. Nessun compenso spetterà all'Autore sulle copie macerate e su quelle divenute inservibili.

Art. 11 - Rendiconto

1. L'Editore provvederà alla liquidazione dei compensi spettanti all'Autore entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno, con riferimento alle vendite effettuate al 31 dicembre precedente; in tale occasione provvederà, altresì, a trasmettere all'Autore un rendiconto riguardante la tiratura dell'Opera, le copie effettivamente vendute a terzi, quelle utilizzate a scopi promozionali e quelle rimaste invendute

2. I conteggi potranno essere successivamente rettificati, tenendo conto degli esemplari considerati come venduti che giungano come resi dai punti vendita.


Art. 12 - Ripartizione dei proventi derivanti da altre utilizzazioni

1. L'Editore corrisponderà all'Autore le percentuali di seguito indicate sui ricavi netti percepiti per le licenze di utilizzo economico dell'Opera concesse a terzi.

2. Nell'ambito del presente accordo non sono considerati terzi le altre società che, a norma dell'art. 2359 c.c., siano in posizione di collegate, controllate e/o controllanti rispetto all'Editore. È riconosciuto alle predette società, la facoltà di utilizzare l'Opera o parti di essa senza che questa sia oggetto di licenza e senza che per questo sia dovuto alcun compenso all'Autore.

3. Per le licenze a terzi le percentuali sono le seguenti:

a) diritti di traduzione dell'Opera all'estero: ________%

b) diritti di pubblicazione integrale o ridotta dell'Opera da parte di altri editori: ________%

c) diritti di trasformazione dell'Opera in audiolibri: ________%

d) diritti radiofonici, televisivi, di registrazione e riproduzione su apparecchi meccanici e su dischi, videocassette, CD, CD-Rom, DVD, banche dati, su supporti elettronici: ________%

e) diritti di trasformazione dell'Opera in Opera cinematografica: ________%

f) diritti di pubblicazione dell'intera opera o di parti separate ovvero allegata a periodici, fascicoli, riviste o quotidiani: ________%

g) diritti di cessione per trasformazione dell'Opera in Opera drammatica: ________%.

4. I compensi spettanti a termini del presente paragrafo verranno versati all'Autore entro 90 giorni dall'effettivo incasso.


Art. 13 - Carattere dei compensi


1. I compensi spettanti all'Autore sulla base del presente contratto sono da considerarsi a tutti i fini di legge, sia dal punto di vista fiscale che da quello sostanziale, quale corrispettivi di cessione di diritto d'autore.


Art. 14 - Edizioni successive

1. L'Editore avviserà l'Autore dell'epoca presumibile dell'esaurimento dell'edizione in corso entro un congruo termine prima dell'epoca stessa e contemporaneamente dichiarerà all'Autore se intende o no procedere a una nuova edizione.

2. Se l'Editore dichiara di voler procedere a una nuova edizione, l'Autore è tenuto a far conoscere nel termine di 30 giorni dal ricevimento della dichiarazione se intende o no valersi della facoltà di apportare modificazioni all'Opera ai sensi dell'art. 129 della legge 633/1941.

3. L' Autore si impegna ad apportare alle nuove edizioni dell'Opera modificazioni o aggiunte ove ciò sia ritenuto dall'Editore necessario od opportuno, senza diritto per tali aggiornamenti ad altro compenso oltre a quello fissato.

4. In caso di impedimento o di rifiuto da parte dell'Autore di adempiere tale obbligo, l'Editore avrà il diritto di incaricare altra persona di introdurre nell'Opera gli aggiornamenti eventualmente necessari, segnalando nella nuova edizione l'opera dell'aggiornatore; in questo ultimo caso il compenso che verrà corrisposto all'aggiornatore verrà detratto da quello spettante all'Autore.

5. Qualora l'Editore dichiarasse di non voler procedere a una nuova edizione, l'Autore potrà, previa comunicazione raccomandata all'Editore, recedere dal presente contratto e riprendere la disponibilità dell'Opera, senza diritto a qualsivoglia risarcimento, indennizzo o compenso a qualsiasi titolo.

6. Inoltre, l'Autore si obbliga, ove occorra e dietro richiesta dell'Editore, ad aggiornare o modificare l'Opera in modo che essa sia sempre aggiornata con le modifiche legislative intervenute.

7. Il compenso di cui supra si intende comprensivo anche degli aggiornamenti e delle modifiche.

Art. 15 - Macero parziale e ritiro dal commercio di vecchie edizioni

1. Qualora l'andamento delle vendite dell'Opera fosse tale da far ritenere all'Editore che le giacenze di magazzino eccedano il normale fabbisogno delle librerie, l'Editore potrà procedere a sua discrezione ad un macero parziale di copie come pure, prima di procedere alla pubblicazione di una nuova edizione, potrà ritirare dal commercio la precedente edizione e inviarla al macero senza che ciò comporti l'estinzione del contratto ai sensi degli artt. 133 e 134 della legge 633/1941.

2. Dell'avvenuto macero a termini della clausola precedente verrà data comunicazione all'Autore nel relativo rendiconto annuale.

3. Nessun compenso è dovuto all'Autore per le copie inviate al macero ai sensi del presente paragrafo.

Art. 16 - 5225825 82222252222 2 58 258252

2. 5558255, 255882588 552 5228 55885 25825 25828222, 8'5582252 2855885882 8'82255 5822888822222 8222258858882, 2288 22255:

5) 8225252 288 282228558 58 25888882 5 252222 5852222; 82 852822 8582 588'852252 82555 82558822825 858 588582 222222882 52885 8225825 85 22582225582 822225222.

8) 882252522 288 282228558 82222252222 2 25255588 58 258252 5222 5825 25288522222 822252288522 8'852252 82 8222252 58858825588 5882 822882 252222; 8'5582252 5855 5858222 58 25288252588 82 8582 58 2528525 58822825 58 58255552 55 25522 5288'852252 22252 22 282528 5282552228 55885 5525 58 58828822222 52885 8225288528222; 82 258 8582 25885 2 528522 588'852252.

5. 55222 228 8582 58 8225825 82222252222 855222 228 8582 58 82882 58 258252, 88 822255222 88 8222252 5882822.

Art. 17 - 5225825 52882 82282 5222 85 88552225 528 822255222

2. 8222 85 88552225 528 822255222 2 52852 82 8582 58 855 5228882525 58828528222, 8'5582252 5855 85 2582825 58 8222825552 2822 55 28555822222 5288'82255, 85 8225825 52882 82282 82522522 25825 52885 58828528222 528 822255222 82558822252252 588'852252 88 82222282 22885 288555 822822525.

Art. 18 - Forza maggiore

1. In caso d'incendio, inondazione, allagamento o in ogni caso accidentale o di forza maggiore che causasse il deterioramento, la distruzione o il perimento di tutte o di parte delle copie in giacenza, l'Editore non sarà ritenuto responsabile delle copie deteriorate, distrutte o perite e, quindi, egli non dovrà all'Autore alcun diritto, né alcuna indennità relativa a tali copie.

Art. 19 - Confidenzialità delle informazioni

1. Le parti sono a conoscenza che tutte le informazioni relative al presente Contratto costituiscono Informazioni segrete, ai sensi e per gli effetti degli artt. 98 e 99 del D.Lgs. n. 30 del 10 febbraio 2005 e successive modificazioni, informazioni altamente confidenziali o informazioni tutelate dalla normativa sulla tutela della proprietà industriale. Le parti si impegnano reciprocamente, altresì, a non diffondere o comunicare tutte quelle informazioni o dati relativi all'opera dell'ingegno di cui al contratto di edizione ad ogni allegato rilasciato anche successivamente o preventivamente alla stipula del presente contratto nonché alle attività contabili, amministrative o finanziarie ed ogni altra notizia su cui sia apposta la dicitura "riservato" o "confidenziale" o formula equivalente e che, comunque, possono considerarsi informazioni aziendali riservate di cui possano venire a conoscenza nell'esecuzione del presente contratto.

2. Ai fini del presente contratto, si intendono per "Informazioni Riservate" tutte le informazioni trasmesse da una Parte all'altra, in forma scritta, orale o in altre forme di qualsiasi tipo, nonché i dati, gli argomenti o il materiale che in qualsiasi modo si riferiscano a quanto forma oggetto del Contratto ivi compresa la stessa opera dell'ingegno fino a quando non intervenga la pubblicazione della medesima da parte dell'Editore di cui al presente contratto. Le Parti si impegnano a trattare, come strettamente confidenziali, e a non divulgare le Informazioni Riservate, nonché ad utilizzarle unicamente ai fini di cui al presente contratto.

3. Le Parti si impegnano ad adottare tutte le misure necessarie ad evitare che le Informazioni Riservate vengano a conoscenza di terzi e ne limiteranno la comunicazione ai soli dipendenti e consulenti che abbiano un'effettiva necessità di conoscerle per i fini di cui al presente Contratto nel rispetto del principio del need to know, a non divulgare le Informazioni a terzi, a non renderle pubbliche né accessibili con qualsiasi altro mezzo fatto salvo il diritto di pubblicazione dell'Opera di cui al contratto di edizione. Il presente obbligo vincolerà le Parti per un periodo di 2 (due) anni dalla cessazione del contratto di edizione a termine per qualsiasi causa.

Art. 20 - Diritto di prelazione

1. L'Autore concede all'Editore la possibilità di essere informato per primo nel caso in cui questi creasse una nuova Opera o Opere.

2. L'Editore dovrà, entro ________, comunicare all'Autore se l'Opera è di suo gradimento ed interesse e pertanto se egli è disponibile a pubblicarla. Nel caso in cui l'Editore, per qualsiasi ragione, non considerasse l'Opera di suo gradimento e quindi di non procedere alla sua pubblicazione, l'Autore sarà libero di poter consegnare l'Opera ad altri editori.


Art. 21 - Privacy

1. Le Parti si obbligano a conformare il trattamento dei dati personali connesso all'esecuzione del presente contratto, ciascuno per il proprio ambito di competenza, alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003, e dal Regolamento (UE) 2016/679.

2. In caso di violazione degli obblighi di cui alle normative di cui sopra, dalla parte nonché da ogni suo assistente, collaboratore, consulente, dipendente o altro incaricato, ogni conseguente responsabilità rimarrà, in via esclusiva, a carico della Parte inadempiente. Le parti concordano che, nel caso in cui una di esse venga riconosciuta responsabile della violazione commessa dall'altra parte, sarà possibile agire in via di regresso nei confronti di quest'ultima al fine di ottenere l'indennizzo per ogni costo, onere, danno, spesa o perdita sostenuta dalla prima, nei limiti che le sono imputabili.

3. Le parti si obbligano reciprocamente a fornirsi la prova di aver adottato ogni misura necessaria ad evitare il danno alla privacy al fine di evitare l'applicabilità di cui all'art. 2050 c.c.

4. Le parti, inoltre, si impegnano reciprocamente a prestarsi reciproca assistenza per eventuali procedimenti dovessero essere attivati innanzi all'Authority privacy o all'autorità giudiziaria per l'esercizio dei diritti connessi alla tutela del dato personale in virtù della normativa vigente ed a rilasciare ogni informazione e documento utile, entro e non oltre sette giorni dal ricevimento della richiesta dalla controparte o da un suo legale.

5. Ai sensi della vigente normativa in materia di privacy, con la sottoscrizione del presente accordo l'Autore acconsente al trattamento, alla comunicazione e alla diffusione dei suoi dati personali e sensibili per le finalità informative, normative e amministrative legate all'esecuzione del presente accordo, nonché per tutte le finalità di marketing, pubblicità e promozione e, più in generale, per la migliore esecuzione del presente contratto.

6. Responsabile del trattamento dei dati è l'Editore, presso la propria sede. L'Autore autorizza l'Editore, per le finalità sopra descritte, a comunicare anche a terzi i propri dati.

Art. 22 - Risoluzione delle controversie e foro competente

1. Il presente contratto sarà soggetto e deve intendersi interpretato e regolato in conformità alla legge italiana.

2. Le parti espressamente convengono che per qualsiasi controversia relativa o comunque occasionata dall'interpretazione, esecuzione e/o cessazione del presente atto le parti adiranno al Foro competente in base alla territorialità e alla materia.

Art. 23 - Allegati

1. Si allega al presentre contratto:

________

Art. 24 - Disposizioni generali e miscellanee

1. I termini e le condizioni di cui al presente contratto costituiscono l'intero accordo tra le parti e sostituiscono tutti i precedenti accordi orali e scritti intercorsi tra le stesse con riferimento all' Opera dell'ingegno di cui al presente contratto. Nessun accordo o patto che modifichi o ampli quanto previsto nel presente contratto sarà vincolante per alcuna delle parti salvo che sia effettuato per iscritto, si riferisca espressamente al presente documento derogandone il contenuto e sia sottoscritto dai rappresentanti, debitamente autorizzati, dalle Parti.

2. Eventuali tolleranze di una delle parti a infrazioni, anche reiterate, dell'altra parte alle obbligazioni derivatile dal contratto non potranno mai costituire precedente, né infirmare comunque la validità delle clausole violate e delle altre clausole del contratto.

3. Nessuna interpretazione, risoluzione, modifica o rinuncia di una qualsiasi delle disposizioni del presente contratto sarà vincolante per le parti, a meno che risulti da atto scritto, sottoscritto da un rappresentante autorizzato dalle parti.

4. L'invalidità di una qualsiasi delle clausole di cui al presente contratto non invaliderà il contratto che, pertanto, resterà valido e produttivo di effetti giuridici. Si aggiunga che lo scioglimento del presente contratto per qualsiasi motivo non inciderà sulla validità ed efficacia dei contratti di cessione a terzi stipulati dall'Editore in virtù dei diritti cedutigli dall'Autore con il presente contratto.

5. Il contenuto del presente contratto ha natura fiduciaria.

6. Per quanto non previsto dal presente Contratto, si rinvia alle disposizioni di legge applicabili ed in particolare alla normativa sul diritto d'autore di cui al RD 633/1941.

7. Le clausole attributive di diritti in favore di terzi debbono essere intese precisamente come clausole attributive di diritti soggettivi in favore di terzi ai sensi dell'art. 1411 c.c.




________, ________



L'Autore



L'Editore



Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 le parti dichiarano di aver letto ed approvare specificamente, dopo attenta lettura i seguenti articoli: 1. Premesse, 2. Oggetto del contratto, 3. Durata della cessione e tipo contratto, 5. Obblighi dell'Autore, 6. Diritti dell'Autore, 7. Obblighi e facoltà dell'Editore, 8. Consegna dell'opera, 9. Pubblicazione dell'Opera, 10. Corrispettivo a favore dell'Autore, 11. Rendiconto, 12. Ripartizione dei proventi derivanti da altre utilizzazioni, 15. Macero parziale e ritiro dal commercio di vecchie edizioni, 16. Vendita sottoprezzo o al macero, 19. Confidenzialità delle informazioni, 20. Diritto di prelazione, 21. Privacy, 22. Risoluzione delle controversie e foro competente.



L'Autore



L'Editore

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CONTRATTO DI EDIZIONE A TERMINE

TRA LE PARTI

Il Sig. ________, nato a ________, il ________, codice fiscale ________, numero partita iva ________, e residente a ________. (d'ora in avanti denominato "Autore"),

e

La Società ________, con sede legale presso: ________, Partita IVA, Codice fiscale e Numero Registro Imprese: ________, in persona del legale rappresentante Sig. ________, nato a ________, il ________, codice fiscale numero ________. (d'ora in avanti denominato "Editore").

PREMESSO CHE:

a) l'Autore ha intenzione di creare l'Opera dal titolo "________";

b) L'Editore ha intenzione di acquistare i diritti di utilizzazione economica dell'Opera dell'ingegno protette dal diritto d'autore aventi le caratteristiche indicate in seguito, ed ha d'altro canto intenzione di cedere definitivamente all'Editore i diritti necessari per il loro sfruttamento economico;

c) L'Autore garantisce che l'Opera è frutto del suo ingegno e di essere in possesso di tutti i diritti di sfruttamentodella stessa.

d) L'Autore si impegna a sollevare l'Editore da ogni responsabilità per il danno cagionato a terzi dalla sua eventuale mancanza di alcuni diritti sull'Opera in oggetto e altresì da eventuali pretese da parte degli stessi terzi i quali potrebbero ritenere il contenuto del dell'Opera lesivo per la loro immagine;

e) L'Autore inoltre - con la sottoscrizione del presente contratto - dichiara che intende far pubblicare l'Opera e si impegna a riconoscere all'Editore il diritto allo sfruttamento economico della stessa per tutta la durata del medesimo contratto, così come verrà indicato successivamente;

f) L'Editore si impegna a pubblicare e distribuire l'Opera citando in ogni uso e forma il nome dell'Autore.


SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art. 2 - Oggetto del contratto

1. L'Autore cede all'Editore, che accetta, per la durata indicata all'articolo successivo, tutti i diritti esclusivi di sfruttamento e utilizzazione economica dell'Opera prodotta dall'Autore, a mezzo stampa o con ogni altro tipo di supporto e comunque in ogni forma e modo, originale e derivato.

2. L'Opera prodotta dall'Autore, dal titolo ________, presenta le seguenti caratteristiche:

________

3. La cessione riguarderà in particolare i seguenti diritti in via esemplificativa e non esclusiva:

a) la facoltà dell'Editore di pubblicare dell'Opera prodotta in qualsiasi forma e modo anche mediante licenza a terzi;

b) il diritto di tradurre l'Opera prodotta in qualsiasi altra lingua;

c) il diritto di adattare ed elaborare dell'Opera prodotta o parte della stessa per la pubblicazione a titolo esemplificativo e non esclusivo a mezzo via filo e via satellite, per l'utilizzazione su supporti sonori e strumenti audiovisivi di ogni tipo, quali fra gli altri videocassette, filmini, diapositive, dischi, nastri, CD, DVD, CD-TV, banche di dati, supporti elettronici, supporti magnetici ed ogni altro strumento analogo o similare a quelli sopra indicati;

d) diritti di pubblicazione integrale o ridotta dell'Opera da parte di altri editori.

e) i diritti di diffonderla, distribuirla e commercializzarla per tali mezzi e con ogni altro mezzo;

f) diritto di messa a disposizione del pubblico dell'Opera oggetto del presente contratto a mezzo di reti telematiche, e comunque, in modo che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e ne l momento scelti in modo individuale, anche eventualmente nell'ambito di banche dati contenenti altri opere e materiali anche di genere differente;

g) diritto di elaborazione mediante trasformazione in opera drammatica;

h) diritto di elaborazione mediante trasformazione in sceneggiatura o altro adattamento per opera cinematografica, audiovisiva o televisiva;

i) diritto di trasformazione dell'Opera in audiolibri.

j) diritto di pubblicazione dell'intera opera o di parti separate ovvero allegata a periodici, fascicoli, riviste o quotidiani.

Art. 3 - Durata della cessione e tipo di contratto

1. La cessione dei diritti elencati nell'articolo precedente ha una durata di ________ decorrenti dalla sottoscrizione del presente contratto, essendo il presente contratto considerato "a termine".

2. Allo scadere del presente contratto, esso si rinnoverà tacitamente di anno in anno, a meno che una delle parti non dia disdetta per iscritto entro tre mesi da ciascuna scadenza del contratto mediante lettera raccomandata A/R e/o P.EC.

3. L'Editore stima che il numero di edizioni che verranno stampate saranno minimo 1. Il numero minimo di esemplari da stamparsi per ogni edizione non potrà essere inferiore a ________.

4. L'Editore è libero di distribuire le edizioni nel numero di ristampe che stimi conveniente, comunicandolo preventivamente e per iscritto con raccomandata A/R e/o P.EC. all'Autore almeno 3 mesi prima di procedere ad una nuova edizione, in modo da permettere all'Autore di apporre eventuali modifiche all' Opera.


Art. 4 - Pacifico godimento dei diritti

1. L'Autore dichiara di essere l'unico Autore ed esclusivo proprietario dell' Opera, di avere la piena disponibilità della stessa e tutte le facoltà necessarie a stipulare il presente contratto.

2. L'Autore garantisce, per tutta la durata del presente contratto, il pacifico possesso e godimento dei diritti ceduti ivi compreso quello relativo al titolo dell'Opera, assicura che la pubblicazione della stessa non viola, né in tutto, né in parte, diritti di terzi, né costituisce violazione di norme penali, manlevando l'Editore da tutti i danni e le spese che potessero derivargli in tal senso.

3. L'Autore, inoltre, si impegna a prestare, a richiesta dell'Editore, la propria collaborazione e assistenza qualora il pacifico godimento dei diritti ceduti venisse turbato da parte di terzi e comunque a tenere indenne l'Editore dalle pretese o azioni di tali terzi.

4. In caso di controversie sull'appartenenza dei Diritti ceduti all'Editore e/o sulla liceità dell'utilizzazione da parte sua o dei suoi aventi causa dell'Opera oggetto del presente contratto, l'Autore terrà manlevato l'Editore da qualsiasi obbligazione o pretesa giudiziale e stragiudiziale avanzata dai titolari di diritti sulle opere supra ricordate, e comunque rifonderà all'Editore qualsiasi somma di denaro da esso pagata a qualsiasi titolo, cosi come qualsiasi somma dovuta a titolo di risarcimento del danno, spese di lite, sanzioni pecuniarie per qualsiasi tipo di illecito, ovvero corrispettivo di licenza pagato a terzi per utilizzare l'Opera oggetto del presente contratto. La scelta tra le diverse modalità di adempimento da parte dell'Autore dell'obbligazione di garanzia così come la partecipazione ad un eventuale giudizio per chiamata o intervento, e/o il ristoro a posteriori degli esborsi subiti dall'Editore e altre variabili da valutare nel caso concreto, è rimessa all'Editore.

5. L'Autore dichiara e garantisce all'Editore di non essere a conoscenza di attività di contraffazione dell'Opera oggetto del presente contratto realizzate in passato o attualmente in corso di compimento; dichiara inoltre di non essere a conoscenza di episodi di contestazione giudiziale o stragiudiziale dell'esistenza e della titolarità a suo beneficio dei Diritti ceduti all'Editore, ovvero della liceità dello sfruttamento di questa Opera da parte sua o dei suoi aventi causa.

6. Le Parti si danno atto reciprocamente che l'Editore non avrebbe sottoscritto il presente contratto qualora avesse conosciuto la non veridicità delle garanzie e dichiarazioni dell'Autore previste ai paragrafi 2 e 4 del presente articolo. L'Autore e l'Editore concordano inoltre che l'eventuale accertamento della non veridicità delle dichiarazioni illustrate e delle garanzie previste ai paragrafi 2 e 5 del presente articolo costituisce causa di risoluzione del contratto. Questa previsione lascia impregiudicata la possibilità per l'Editore di valersi di qualsiasi ulteriore rimedio previsto dalla legge regolatrice del contratto.

7. L'Autore garantisce all'Editore che l'uso dei titoli scelti per l'Opera oggetto del presente contratto non costituisce violazione di altrui diritti di proprietà intellettuale o di altro genere. Qualora prima della pubblicazione l'Editore comunichi all'Autore l'esistenza di un pericolo concreto di controversie riguardo all'utilizzazione dei titoli predetti le Parti si impegnano a discutere in buona fede ed a valutare ogni possibile alternativa. Se all'esito della discussione tra le Parti l'Editore stimerà permanere il rischio che il titolo prescelto dall'Autore possa generare una violazione di altrui diritti di proprietà intellettuale o di altro genere e l'Autore medesimo non acconsenta a modificarlo il presente contratto si intenderà risolto.

Art. 5 - Obblighi dell'Autore

1. L'Autore è obbligato a compiere tutte le attività richieste dall'ordinaria diligenza per far godere all'Editore tutti i diritti d'Autore oggetto del presente contratto. In particolare l'Autore è obbligato a consegnare in formato cartaceo e/o elettronico un esemplare completo, definitivo e pronto per la composizione dell'Opera oggetto del presente contratto entro i termini stabiliti all'art. 3 del presente contratto che si intendono perentori e non dilatabili in mancanza di consenso dell'Editore espresso per iscritto.

2. È fatto divieto assoluto all'Autore, durante l'intera durata del presente contratto, di pubblicare altra Opera che possa essere in concorrenza con l'Opera di cui al presente contratto. Il presente divieto si considera violato anche nel caso in cui l'Autore operi in collaborazione con altri, o sotto pseudonimo o in forma anonima o ancora con il nome di congiunti.

3. È fatto obbligo all'Autore di:

a) attenersi ai criteri concordati con l'Editore per le questioni relative alle caratteristiche dell'Opera ad esempio, determinazione del numero di cartelle che dovranno comporre la stessa;

b) consegnare all'Editore l'Opera entro i termini previsti all'art. 3 del presente documento.

c) prestare la propria collaborazione con l'Editore per la migliore diffusione dell'Opera, dichiarandosi, sin d'ora, disponibile a dei convegni per la presentazione la stessa, redazione di articoli sulla materia oggetto dell'opera da pubblicare sulle riviste del medesimo Editore o del Gruppo dell'Editore, comunque, da questi indicate;

d) procedere alla correzione delle bozze con chiarezza e restituirle entro il termine non superiore a ________ dal ricevimento, salvo necessità di modifiche sostanziali dell'Opera derivanti da intervenute modifiche della materia trattata dalla stessa. In caso di mancato rispetto del presente obbligo di correzione delle bozze, l'Editore si riserva la facoltà di procedere alla pubblicazione dell'Opera secondo le forme in cui la stessa è stata presentata dall'Autore ed accettata dal medesimo Editore. Resta inteso che ai sensi dell'art. 129 del RD 633/1941 tutte le spese derivanti dalla revisione delle bozze o, comunque, dovute a modifiche introdotte dall'Autore stesso sono a carico del medesimo Autore e gli saranno imputate mediante una compensazione con i compensi che gli spettano a titolo di diritti d'Autore.

4. Qualora l' Opera oggetto del presente contratto richiedano un apparato illustrativo l'Autore si obbliga a consegnare all'Editore nel termine indicato all'art. 3 del presente contratto un esemplare di buona qualità per ognuna delle illustrazioni da introdurre nell'opera. Le garanzie previste nel presente articolo sono estese anche alle illustrazioni predette, riguardo alle quali l'Autore fin dal momento della consegna dell'opera si impegna a far conseguire all'Editore tutti i consensi necessari per il loro sfruttamento economico anche non esclusivo.

Art. 6 - Diritti dell'Autore

1. L'Autore vanta, nei confronti dell'Editore, i seguenti diritti:

a) diritto ad essere avvisato della data di pubblicazione dell'opera con almeno tre mesi di anticipo;

b) diritto di essere avvisato con almeno due mesi di anticipo rispetto alla data presumibile di esaurimento delle copie;

c) diritto di richiedere una certificazione del numero delle copie stampate;

d) verificare i registri contabili dai quali si possa controllare il numero delle copie vendute;

e) richiedere il rilascio di attestazione di avvenuta esecuzione di tutti gli obblighi di legge, anche fiscali, ivi compresi quelli innanzi alla SIAE o simili;

f) ricevere gratuitamente un numero di esemplari dell'opera pari a ________ al momento della prima pubblicazione nonché per le pubblicazioni successive;

g) richiedere le prime bozze da restituire con il visto al fine di eseguire l'attività di verifica delle bozze;

h) ritirare l'Opera dal commercio nei casi previsti dalla legge con obbligo per l'Autore di procedere all'acquisto di tutte le copie ancora invendute;

i) diritto ad uno sconto librario del ________% per tutte le copie acquistate da parte dell'Autore;

j) consentire per fini pubblicitari la pubblicazione di brani dell'Opera da parte dell'Editore;

k) ogni altro diritto riconosciuto dalla legge che non sia derogato nel presente contratto o che sia, comunque, inderogabile.

Art. 7 - Obblighi e facoltà dell'Editore

1. L'Editore si impegna a prestare la propria azione nel lavoro di promozione dell'Opera, attraverso un lavoro di diffusione mediatica; in particolare, l'Editore si impegna a produrre e diramare comunicati stampa relativi all'Opera alle redazioni compatibili con il genere dell'Opera prima e dopo l'uscita della stessa.

2 Se l'Autore lo desidera, potrà essere coinvolto, comunicando con la redazione, fornendo consigli e suggerimenti. L'Editore si impegna a svolgere azioni pubblicitarie e promozionali anche tramite l'invio di copie "omaggi-stampa", che saranno quindi prive di spettanza per l'Autore e i cui costi di produzione e spedizione saranno totalmente a carico dell'Editore.

3. L'Editore ha facoltà di pubblicizzare, promuovere e distribuire l'Opera come riterrà più opportuno, tenendo sempre informato l'Autore di qualsivoglia iniziativa promozionale. Spetta all'Editore la scelta di quali canali distributivi privilegiare per l'Opera. L'Autore potrà porre il veto su iniziative promozionali o pubblicitarie che non siano di suo gradimento.

4. L'Editore può pubblicare o permettere ad altri di pubblicare, senza dovere alcun compenso all'Autore, brani dell'Opera, ritenuti opportuni nell'interesse della promozione e della diffusione dell'Opera stessa.

5. L'Editore provvederà al deposito legale dell' Opera come previsto dalla Legge.

Art. 8 - Consegna dell'opera

1. L'Autore si impegna a concludere l' Opera entro il giorno ________ con conseguente consegna immediata all'Editore.

2. Una volta conclusa l' Opera, questa sarà soggetta a revisione da parte dell'Editore dopo la consegna, per un periodo comunque non superiore ai 2 mesi dal suo ricevimento.

3. Nel caso in cui l' Opera si discostasse in maniera sostanziale rispetto a quella originale,, tali da rendere impossibile la pubblicazione perché in contrasto con i criteri editoriali e la linea di produzione, l'Editore ha la facoltà poter rinunciare al presente contratto. il quale pertanto dovrà considerarsi privo di efficacia fin dall'origine, ed in questo caso l'Editore avrà il diritto di recuperare tutte le somme eventualmente versate come anticipo all'Autore.

4. Nel caso in cui l'Autore non consegnasse l'Opera entro il termine sopra previsto, l'Editore ha altresì la facoltà di risolvere con effetto immediato il presente contratto, a cui si applicano le condizioni di cui al paragrafo precedente.5. Una volta che l' Opera verrà conclusa, l'Editore si impegna per un lavoro di editing della stessa, con la quale sottoporrà all'Autore gli interventi di modifica che riterrà opportuni.

6. L'Autore si impegna a correggere le bozze dell'Opera, e a restituirle all'Editore. Le bozze restituite dall'Autore all'Editore saranno da considerarsi come definitive e pronte alla commercializzazione. Qualora l'Autore non consegni l'Opera pronta per la stampa entro ________ dalle modifiche intervenute da parte dell'Editore, il termine contrattuale deve intendersi posticipato con decorso dall'effettiva data di consegna dell'Opera.

7. Le bozze corrette dall'Editore dovranno essere rispettate dall'Autore. Nel caso in cui l'Editore non accetti l'Opera inviata da parte dell'Autore ci si troverà di fronte ad una risoluzione del contratto che, pertanto, sarà improduttivo di effetti giuridici sin dall'inizio. La facoltà di non accettazione potrà essere effettuata ad insindacabile giudizio dell'Editore ma non per argomentazioni irragionevoli salvo la sua responsabilità, in tal caso, nei confronti dell'Autore. Motivi ostativi al rilascio dell'accettazione dell'Opera possono essere la presenza di caratteristiche non preventivamente concordate o non rispondenti a quelle che sono le linee guida dell'Editore.

8 In ogni caso l'Opera non potrà essere posta in commercio se l'Autore non darà la sua autorizzazione alle modifiche proposte dall'Editore, comportando, anche in questo caso, una risoluzione contrattuale.

9. L'Autore è obbligato a consegnare all'Editore:

a) copia dell'Opera su supporto informatico o altro supporto che consenta la pronta stampa della stessa;

b) il sommario dell'Opera con l'indice delle voci analitico;

c) il materiale illustrativo dell'Opera.

Art. 9 - Pubblicazione dell'opera

1. L'Editore si impegna a pubblicare l'Opera dalla data di effettiva consegna da parte dell'Autore dell'Opera in forma definitiva e completa, entro il termine di ________.

2. Il termine potrà però essere prolungato in considerazione dei ritardi derivati da forza maggiore, ovvero per comprovate esigenze anche organizzative editoriali o personali dell'Editore, o per omessa o ritardata restituzione delle bozze corrette da parte dell'Autore e in ogni altro caso in cui dovesse essere ritenuto opportuno.

3. In caso di risoluzione del contratto per la mancata pubblicazione dell'Opera da parte dell'Editore, l'Autore ha diritto di ricevere a titolo di penale la somma di Euro ________ (€ ________) con esclusione del risarcimento di qualsiasi eventuale maggior danno.

4. All'Editore è riservata la scelta della forma di edizione, delle caratteristiche della stessa nonché le eventuali azioni di promozione connesse con la sua diffusione. L'Opera sarà riprodotta in conformità dell'originale e posta in vendita con indicazione del nome dell'Autore come per legge. L'Opera verrà pubblicata attraverso il marchio editoriale "________" all'interno della collana "________".

5. Il prezzo di vendita al pubblico è stabilito dall'Editore che può di volta in volta variare a seconda delle esigenze commerciali contingenti. E' fatto diritto all'Autore di potersi opporre al prezzo fissato dall'Editore nel caso in cui questi sia pregiudizievole per i suoi interessi e per dell'Opera stessa

6. Delle variazioni del prezzo di vendita al pubblico verrà data comunicazione all'Autore in sede di rendiconto annuale.

Art. 10 - Corrispettivo a favore dell'Autore

1. Quale corrispettivo dei diritti ceduti spetterà all'Autore la percentuale del ________% sul prezzo di copertina, al netto d'IVA, di ciascuna copia effettivamente venduta a terzi tramite sito web dell'Editore o tramite vendita diretta.

2. L'Editore si impegna a versare a titolo di anticipo all'Autore la somma di euro ________ (€ ________) che sarà dedotta dalle spettanze che matureranno a seguito della vendita delle copie. Laddove la somma versata a titolo di anticipo fosse superiore agli importi spettanti all'Autore a titolo di commercializzazione dell'Opera, l'Editore avrà il diritto di procedere alla compensazione del credito anche negli anni successivi oppure a richiedere la restituzione.

3. Dal conteggio della percentuale saranno escluse:

a) le copie destinate a saggi, omaggi e propaganda;

b) le copie inviate gratuitamente all'Autore (come oltre indicato);

c) le copie che l'Autore intenderà acquistare, con lo sconto del ________% sul prezzo di copertina al netto d'IVA.

4. Nessun compenso spetterà all'Autore sulle copie macerate e su quelle divenute inservibili.

Art. 11 - Rendiconto

1. L'Editore provvederà alla liquidazione dei compensi spettanti all'Autore entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno, con riferimento alle vendite effettuate al 31 dicembre precedente; in tale occasione provvederà, altresì, a trasmettere all'Autore un rendiconto riguardante la tiratura dell'Opera, le copie effettivamente vendute a terzi, quelle utilizzate a scopi promozionali e quelle rimaste invendute

2. I conteggi potranno essere successivamente rettificati, tenendo conto degli esemplari considerati come venduti che giungano come resi dai punti vendita.


Art. 12 - Ripartizione dei proventi derivanti da altre utilizzazioni

1. L'Editore corrisponderà all'Autore le percentuali di seguito indicate sui ricavi netti percepiti per le licenze di utilizzo economico dell'Opera concesse a terzi.

2. Nell'ambito del presente accordo non sono considerati terzi le altre società che, a norma dell'art. 2359 c.c., siano in posizione di collegate, controllate e/o controllanti rispetto all'Editore. È riconosciuto alle predette società, la facoltà di utilizzare l'Opera o parti di essa senza che questa sia oggetto di licenza e senza che per questo sia dovuto alcun compenso all'Autore.

3. Per le licenze a terzi le percentuali sono le seguenti:

a) diritti di traduzione dell'Opera all'estero: ________%

b) diritti di pubblicazione integrale o ridotta dell'Opera da parte di altri editori: ________%

c) diritti di trasformazione dell'Opera in audiolibri: ________%

d) diritti radiofonici, televisivi, di registrazione e riproduzione su apparecchi meccanici e su dischi, videocassette, CD, CD-Rom, DVD, banche dati, su supporti elettronici: ________%

e) diritti di trasformazione dell'Opera in Opera cinematografica: ________%

f) diritti di pubblicazione dell'intera opera o di parti separate ovvero allegata a periodici, fascicoli, riviste o quotidiani: ________%

g) diritti di cessione per trasformazione dell'Opera in Opera drammatica: ________%.

4. I compensi spettanti a termini del presente paragrafo verranno versati all'Autore entro 90 giorni dall'effettivo incasso.


Art. 13 - Carattere dei compensi


1. I compensi spettanti all'Autore sulla base del presente contratto sono da considerarsi a tutti i fini di legge, sia dal punto di vista fiscale che da quello sostanziale, quale corrispettivi di cessione di diritto d'autore.


Art. 14 - Edizioni successive

1. L'Editore avviserà l'Autore dell'epoca presumibile dell'esaurimento dell'edizione in corso entro un congruo termine prima dell'epoca stessa e contemporaneamente dichiarerà all'Autore se intende o no procedere a una nuova edizione.

2. Se l'Editore dichiara di voler procedere a una nuova edizione, l'Autore è tenuto a far conoscere nel termine di 30 giorni dal ricevimento della dichiarazione se intende o no valersi della facoltà di apportare modificazioni all'Opera ai sensi dell'art. 129 della legge 633/1941.

3. L' Autore si impegna ad apportare alle nuove edizioni dell'Opera modificazioni o aggiunte ove ciò sia ritenuto dall'Editore necessario od opportuno, senza diritto per tali aggiornamenti ad altro compenso oltre a quello fissato.

4. In caso di impedimento o di rifiuto da parte dell'Autore di adempiere tale obbligo, l'Editore avrà il diritto di incaricare altra persona di introdurre nell'Opera gli aggiornamenti eventualmente necessari, segnalando nella nuova edizione l'opera dell'aggiornatore; in questo ultimo caso il compenso che verrà corrisposto all'aggiornatore verrà detratto da quello spettante all'Autore.

5. Qualora l'Editore dichiarasse di non voler procedere a una nuova edizione, l'Autore potrà, previa comunicazione raccomandata all'Editore, recedere dal presente contratto e riprendere la disponibilità dell'Opera, senza diritto a qualsivoglia risarcimento, indennizzo o compenso a qualsiasi titolo.

6. Inoltre, l'Autore si obbliga, ove occorra e dietro richiesta dell'Editore, ad aggiornare o modificare l'Opera in modo che essa sia sempre aggiornata con le modifiche legislative intervenute.

7. Il compenso di cui supra si intende comprensivo anche degli aggiornamenti e delle modifiche.

Art. 15 - Macero parziale e ritiro dal commercio di vecchie edizioni

1. Qualora l'andamento delle vendite dell'Opera fosse tale da far ritenere all'Editore che le giacenze di magazzino eccedano il normale fabbisogno delle librerie, l'Editore potrà procedere a sua discrezione ad un macero parziale di copie come pure, prima di procedere alla pubblicazione di una nuova edizione, potrà ritirare dal commercio la precedente edizione e inviarla al macero senza che ciò comporti l'estinzione del contratto ai sensi degli artt. 133 e 134 della legge 633/1941.

2. Dell'avvenuto macero a termini della clausola precedente verrà data comunicazione all'Autore nel relativo rendiconto annuale.

3. Nessun compenso è dovuto all'Autore per le copie inviate al macero ai sensi del presente paragrafo.

Art. 16 - 5225825 82222252222 2 58 258252

2. 5558255, 255882588 552 5228 55885 25825 25828222, 8'5582252 2855885882 8'82255 5822888822222 8222258858882, 2288 22255:

5) 8225252 288 282228558 58 25888882 5 252222 5852222; 82 852822 8582 588'852252 82555 82558822825 858 588582 222222882 52885 8225825 85 22582225582 822225222.

8) 882252522 288 282228558 82222252222 2 25255588 58 258252 5222 5825 25288522222 822252288522 8'852252 82 8222252 58858825588 5882 822882 252222; 8'5582252 5855 5858222 58 25288252588 82 8582 58 2528525 58822825 58 58255552 55 25522 5288'852252 22252 22 282528 5282552228 55885 5525 58 58828822222 52885 8225288528222; 82 258 8582 25885 2 528522 588'852252.

5. 55222 228 8582 58 8225825 82222252222 855222 228 8582 58 82882 58 258252, 88 822255222 88 8222252 5882822.

Art. 17 - 5225825 52882 82282 5222 85 88552225 528 822255222

2. 8222 85 88552225 528 822255222 2 52852 82 8582 58 855 5228882525 58828528222, 8'5582252 5855 85 2582825 58 8222825552 2822 55 28555822222 5288'82255, 85 8225825 52882 82282 82522522 25825 52885 58828528222 528 822255222 82558822252252 588'852252 88 82222282 22885 288555 822822525.

Art. 18 - Forza maggiore

1. In caso d'incendio, inondazione, allagamento o in ogni caso accidentale o di forza maggiore che causasse il deterioramento, la distruzione o il perimento di tutte o di parte delle copie in giacenza, l'Editore non sarà ritenuto responsabile delle copie deteriorate, distrutte o perite e, quindi, egli non dovrà all'Autore alcun diritto, né alcuna indennità relativa a tali copie.

Art. 19 - Confidenzialità delle informazioni

1. Le parti sono a conoscenza che tutte le informazioni relative al presente Contratto costituiscono Informazioni segrete, ai sensi e per gli effetti degli artt. 98 e 99 del D.Lgs. n. 30 del 10 febbraio 2005 e successive modificazioni, informazioni altamente confidenziali o informazioni tutelate dalla normativa sulla tutela della proprietà industriale. Le parti si impegnano reciprocamente, altresì, a non diffondere o comunicare tutte quelle informazioni o dati relativi all'opera dell'ingegno di cui al contratto di edizione ad ogni allegato rilasciato anche successivamente o preventivamente alla stipula del presente contratto nonché alle attività contabili, amministrative o finanziarie ed ogni altra notizia su cui sia apposta la dicitura "riservato" o "confidenziale" o formula equivalente e che, comunque, possono considerarsi informazioni aziendali riservate di cui possano venire a conoscenza nell'esecuzione del presente contratto.

2. Ai fini del presente contratto, si intendono per "Informazioni Riservate" tutte le informazioni trasmesse da una Parte all'altra, in forma scritta, orale o in altre forme di qualsiasi tipo, nonché i dati, gli argomenti o il materiale che in qualsiasi modo si riferiscano a quanto forma oggetto del Contratto ivi compresa la stessa opera dell'ingegno fino a quando non intervenga la pubblicazione della medesima da parte dell'Editore di cui al presente contratto. Le Parti si impegnano a trattare, come strettamente confidenziali, e a non divulgare le Informazioni Riservate, nonché ad utilizzarle unicamente ai fini di cui al presente contratto.

3. Le Parti si impegnano ad adottare tutte le misure necessarie ad evitare che le Informazioni Riservate vengano a conoscenza di terzi e ne limiteranno la comunicazione ai soli dipendenti e consulenti che abbiano un'effettiva necessità di conoscerle per i fini di cui al presente Contratto nel rispetto del principio del need to know, a non divulgare le Informazioni a terzi, a non renderle pubbliche né accessibili con qualsiasi altro mezzo fatto salvo il diritto di pubblicazione dell'Opera di cui al contratto di edizione. Il presente obbligo vincolerà le Parti per un periodo di 2 (due) anni dalla cessazione del contratto di edizione a termine per qualsiasi causa.

Art. 20 - Diritto di prelazione

1. L'Autore concede all'Editore la possibilità di essere informato per primo nel caso in cui questi creasse una nuova Opera o Opere.

2. L'Editore dovrà, entro ________, comunicare all'Autore se l'Opera è di suo gradimento ed interesse e pertanto se egli è disponibile a pubblicarla. Nel caso in cui l'Editore, per qualsiasi ragione, non considerasse l'Opera di suo gradimento e quindi di non procedere alla sua pubblicazione, l'Autore sarà libero di poter consegnare l'Opera ad altri editori.


Art. 21 - Privacy

1. Le Parti si obbligano a conformare il trattamento dei dati personali connesso all'esecuzione del presente contratto, ciascuno per il proprio ambito di competenza, alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003, e dal Regolamento (UE) 2016/679.

2. In caso di violazione degli obblighi di cui alle normative di cui sopra, dalla parte nonché da ogni suo assistente, collaboratore, consulente, dipendente o altro incaricato, ogni conseguente responsabilità rimarrà, in via esclusiva, a carico della Parte inadempiente. Le parti concordano che, nel caso in cui una di esse venga riconosciuta responsabile della violazione commessa dall'altra parte, sarà possibile agire in via di regresso nei confronti di quest'ultima al fine di ottenere l'indennizzo per ogni costo, onere, danno, spesa o perdita sostenuta dalla prima, nei limiti che le sono imputabili.

3. Le parti si obbligano reciprocamente a fornirsi la prova di aver adottato ogni misura necessaria ad evitare il danno alla privacy al fine di evitare l'applicabilità di cui all'art. 2050 c.c.

4. Le parti, inoltre, si impegnano reciprocamente a prestarsi reciproca assistenza per eventuali procedimenti dovessero essere attivati innanzi all'Authority privacy o all'autorità giudiziaria per l'esercizio dei diritti connessi alla tutela del dato personale in virtù della normativa vigente ed a rilasciare ogni informazione e documento utile, entro e non oltre sette giorni dal ricevimento della richiesta dalla controparte o da un suo legale.

5. Ai sensi della vigente normativa in materia di privacy, con la sottoscrizione del presente accordo l'Autore acconsente al trattamento, alla comunicazione e alla diffusione dei suoi dati personali e sensibili per le finalità informative, normative e amministrative legate all'esecuzione del presente accordo, nonché per tutte le finalità di marketing, pubblicità e promozione e, più in generale, per la migliore esecuzione del presente contratto.

6. Responsabile del trattamento dei dati è l'Editore, presso la propria sede. L'Autore autorizza l'Editore, per le finalità sopra descritte, a comunicare anche a terzi i propri dati.

Art. 22 - Risoluzione delle controversie e foro competente

1. Il presente contratto sarà soggetto e deve intendersi interpretato e regolato in conformità alla legge italiana.

2. Le parti espressamente convengono che per qualsiasi controversia relativa o comunque occasionata dall'interpretazione, esecuzione e/o cessazione del presente atto le parti adiranno al Foro competente in base alla territorialità e alla materia.

Art. 23 - Allegati

1. Si allega al presentre contratto:

________

Art. 24 - Disposizioni generali e miscellanee

1. I termini e le condizioni di cui al presente contratto costituiscono l'intero accordo tra le parti e sostituiscono tutti i precedenti accordi orali e scritti intercorsi tra le stesse con riferimento all' Opera dell'ingegno di cui al presente contratto. Nessun accordo o patto che modifichi o ampli quanto previsto nel presente contratto sarà vincolante per alcuna delle parti salvo che sia effettuato per iscritto, si riferisca espressamente al presente documento derogandone il contenuto e sia sottoscritto dai rappresentanti, debitamente autorizzati, dalle Parti.

2. Eventuali tolleranze di una delle parti a infrazioni, anche reiterate, dell'altra parte alle obbligazioni derivatile dal contratto non potranno mai costituire precedente, né infirmare comunque la validità delle clausole violate e delle altre clausole del contratto.

3. Nessuna interpretazione, risoluzione, modifica o rinuncia di una qualsiasi delle disposizioni del presente contratto sarà vincolante per le parti, a meno che risulti da atto scritto, sottoscritto da un rappresentante autorizzato dalle parti.

4. L'invalidità di una qualsiasi delle clausole di cui al presente contratto non invaliderà il contratto che, pertanto, resterà valido e produttivo di effetti giuridici. Si aggiunga che lo scioglimento del presente contratto per qualsiasi motivo non inciderà sulla validità ed efficacia dei contratti di cessione a terzi stipulati dall'Editore in virtù dei diritti cedutigli dall'Autore con il presente contratto.

5. Il contenuto del presente contratto ha natura fiduciaria.

6. Per quanto non previsto dal presente Contratto, si rinvia alle disposizioni di legge applicabili ed in particolare alla normativa sul diritto d'autore di cui al RD 633/1941.

7. Le clausole attributive di diritti in favore di terzi debbono essere intese precisamente come clausole attributive di diritti soggettivi in favore di terzi ai sensi dell'art. 1411 c.c.




________, ________



L'Autore



L'Editore



Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 le parti dichiarano di aver letto ed approvare specificamente, dopo attenta lettura i seguenti articoli: 1. Premesse, 2. Oggetto del contratto, 3. Durata della cessione e tipo contratto, 5. Obblighi dell'Autore, 6. Diritti dell'Autore, 7. Obblighi e facoltà dell'Editore, 8. Consegna dell'opera, 9. Pubblicazione dell'Opera, 10. Corrispettivo a favore dell'Autore, 11. Rendiconto, 12. Ripartizione dei proventi derivanti da altre utilizzazioni, 15. Macero parziale e ritiro dal commercio di vecchie edizioni, 16. Vendita sottoprezzo o al macero, 19. Confidenzialità delle informazioni, 20. Diritto di prelazione, 21. Privacy, 22. Risoluzione delle controversie e foro competente.



L'Autore



L'Editore