Contratto di comodato immobiliare oneroso

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Indicare se il presente contratto sarà a titolo gratuito, ossia il comodato non pagherà nessuna somma al comodante, oppure a titolo oneroso. In questo caso il comodatario pagherà una somma al comodante, ma non deve essere uguale al valore di mercato ma estremamente inferiore. Supponiamo per un affitto di 500€ il comodatario dovrà pagare circa 100€, altrimenti si potrebbe configurare come un contratto di locazione, con tutte le conseguenze giuridiche che ne conseguono.



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CONTRATTO DI COMODATO IMMOBILIARE


Tra

La società ________, con sede presso ________, registrata presso il registro delle imprese di ________, partita IVA e codice fiscale numero ________, in persona del legale rappresentante Signor ________, nato a ________, il ________, codice fiscale ________. (d'ora in avanti denominato "comodante" o "parte comodante")

e

La Società ________, con sede presso ________, registrata presso il registro delle imprese di ________, partita IVA e codice fiscale numero ________, in persona del legale rappresentante Signor ________ nato a ________, il ________, codice fiscale ________. (d'ora in avanti denominato "comodatario" o "parte comodataria")


PREMESSO CHE:

- Il comodante è proprietario dell'immobile sito presso ________, costituito da ________ vani, di ________ metri quadrati ed identificato catastalmente nella seguente maniera:

________

- Lo stesso comodante intende cedere in comodato d'uso tale bene.

- Che il comodatario accetta la cessione in comodato d'uso del bene sopra descritto.

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante ed essenziale del contratto, le parti,


CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE


Art. 1 - Oggetto del contratto

1.1. Il comodante cede gratuitamente in comodato al comodatario l'immobile come sopra descritto affinché ne possa godere ed usufruire con la dovuta diligenza del buon padre di famiglia, così come previsto dall'art. 1804 del Codice Civile, esclusivamente per il seguente scopo:

________

1.2. Il comodatario si obbliga a non usare il bene oggetto del presente contratto per un uso diverso da quanto indicato.

1.3. Il comodatario dichiara di aver visitato l'immobile e di averlo trovato conforme alle caratteristiche ed alle condizioni descritte in premessa ed idoneo all'uso pattuito.

1.4. L'immobile verrà consegnato arredato. I mobili presenti all'interno dell'immobile sono:

________

1.5. Lo stato di manutenzione degli infissi e delle parti visibili è il seguente:

________


Art. 2 - Rimborso spese

2.1. Il comodatario, a parziale deroga a quanto previsto dall'art. 1803 c.c., si impegna a versare al comodante, un rimborso sperse mensile di euro ________ (€ ________), entro i primi 5 giorni di ogni mese mediante bonifico bancario, sul conto corrente numero ________, intestato a ________.

2.2. Il mancato pagamento del rimborso spese entro venti giorni comporta la facoltà del comodante di richiedere l'immobile, nonché l'eventuale risarcimento del danno.

2.3. Il rimborso spese non modifica l'essenzialità del contratto ex art. 1803, in quanto il rimborso spese dovuto è compatibile col carattere di essenziale gratuità del comodato medesimo, e non integra una controprestazione a vantaggio del comodante.


Art. 3 - Durata e restituzione del bene

3.1. Il presente contratto di comodato sarà valido fino al giorno ________, con decorrenza a partire dalla firma dello stesso.

3.2. Il contratto si intende tacitamente rinnovato per un uguale periodo di tempo qualora non intervenga disdetta da inviarsi a cura delle parti con lettera raccomandata A/R, o mediante P.E.C. con un preavviso di almeno ________.

3.3. Alla scadenza del termine pattuito il comodatario si impegna a restituire il bene immobile oggetto del presente contratto nelle medesime condizioni in cui l'ha ricevuto salvo il normale deperimento d'uso.

3.4. Il comodatario può restituire il bene al comodante in qualsiasi momento, anche prima della scadenza prevista dal comma 1 del presente articolo.

3.5. Il comodante può richiedere mediante lettera raccomandata A/R o P.E.C. la restituzione immediata del bene oggetto del comodato in caso di urgente e imprevedibile bisogno.

3.6. In caso di morte del comodatario prima della scadenza del termine, il comodante potrà esigere l'immediata restituzione del bene. In caso di morte del comodante, i suoi eredi potranno esigere l'immediata restituzione.


Art. 4 - Obblighi del comodatario

4.1. Il comodatario si obbliga a custodire ed a conservare i beni oggetto del presente contratto con la diligenza del buon padre di famiglia, secondo quanto previsto dall'art. 1804 del Codice Civile, e a servirsene per l'uso indicato nell'articolo 1 del presente contratto.

4.2. Il comodatario è direttamente responsabile verso il comodante e terzi per tutti i danni causati da sua colpa da perdite d'acqua, fughe di gas, esposizione di materiale tossico o radioattivo, e da ogni altro abuso o trascuratezza nell'uso dell'immobile.

4.3. Il comodatario dichiara di aver esaminato il bene immobile oggetto del presente contratto ed averlo trovato idoneo al proprio uso, in buon stato di manutenzione ed esenti da difetti che possono influire sull'attività o sul normale utilizzo dello stesso.

4.4. Il comodatario dovrà farsi carico di eventuali riparazioni di ordinaria manutenzione, così come ogni altra spesa di ordinaria gestione inerente agli impianti, ai servizi, alle spese condominiali, e simili.

4.5. Il comodatario si obbliga a non cedere a terzi, senza il consenso scritto del comodante, il godimento e la disponibilità, seppur temporanea, del bene immobile oggetto del presente contratto, sia a titolo gratuito che a titolo oneroso.


Art. 5 - Perimento dei beni

5.1. Il perimento del bene oggetto del comodato è ad esclusivo rischio del comodatario, nonostante avvenga per causa di terzi e non sia a lui imputabile, salvo il caso fortuito e la forza maggiore, che si dovranno essere debitamente provati.

5.2. Nel caso in cui il bene non venga utilizzato per il suo uso normale derivante dalla natura dello stesso, o non venga restituito nei termini previsti, l'eventuale perimento sarà a carico del comodatario, salvi che questi provi che il bene sarebbe comunque perito nonostante l'uso diverso o la mancata restituzione.

5.3. Il comodatario si obbliga a tenere esente il comodante dei danni subiti da terzi in conseguenza all'uso del bene.


Art. 6 - 5822252 58 52822285888825 528 822255222

________. 58 822255222 2 282225522 55 2228 52822285888825 82 8582 58 25285225 5'58855, 528 258 2 5288'2225285 282225885 2 225 85 2528525 225282555 58 855888588 82588282 522252222 588'82228882 822882, 82225282 88 5888585522222, 8'588228252 2 8'82285222 8822222882, 222852 58 855888588 58252 28222222 522252222 58 2252582 52888222 528 8222 82228882, 858828888522222 5885 82282225 52882 822882.


Art. 7 - Clausola risolutiva espressa

7.1. Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile le parti convengono espressamente che il contratto di comodato si risolverà di diritto nel caso in cui il comodatario utilizzi i locali per un uso diverso da quello pattuito o nel caso in cui esegua lavori in contrasto con le norme urbanistico-edilizie, o violi il divieto di cessione a terzi, salvo il diritto del comodante di chiedere il risarcimento del danno.

7.2. Il silenzio o l'acquiescenza del comodante al mutamento d'uso pattuito, a lavori non autorizzati, alla cessione del contratto, che eventualmente avvengano, avranno esclusivamente valore di tolleranza priva di qualsiasi effetto a favore del comodatario.


Art. 8 - Migliorie e addizioni

8.1. Le migliorie, riparazioni o modifiche eseguite dal comodatario resteranno acquisite al comodante senza obbligo di compenso o di indennizzo, anche quando eseguite con il consenso del comodante e fatto salvo, in ogni caso, il diritto del comodante di pretendere il ripristino del bene nello stato in cui questi li ha ricevuti.


Art. 9 - Accesso

9.1. E' facoltà del comodante ispezionare o far ispezionare i locali dell'immobile salvo congruo preavviso.


Art. 10 - Regolamento condominiale

10.1. Il comodatario dichiara di accettare il regolamento del condominio che in copia il comodante consegna contestualmente alla sottoscrizione del presente atto.

10.2. Il comodatario manleva sin d'ora il comodante per qualsiasi addebito gli venisse eccepito in relazione ad una propria inadempienza del dettato regolamentare.


Art. 11 - S
pese

11.1. Il comodatario dovrà in ogni caso pagare le singole utenze del bene immobile corrispondenti ad un suo personale consumo del bene concesso in comodato.

11.2. Sono a carico del comodatario tutte le spese inerenti al presente atto e a tutte quelle accessorie, comprese quelle di registro e bollo.


Art. 12 - Copertura assicurativa

12.1. Il comodatario si impegna alla immediata stipulazione di una polizza assicurativa concernente il bene oggetto del presente contratto, contro i danni derivanti da incendio, scoppio, fulmine, ricorso vicini e garanzie accessorie.

12.2. Qualora esistesse già una polizza assicurativa concernente la copertura richiesta nel punto precedente, le parti si potranno accordare per una modifica di tale polizza, al fine di ricomprendere in essa il presente comodato e con addebito del premio dal comodante al comodatario secondo le modalità che le parti decideranno in seguito.


Art. 13 - Trattamento dei dati personali

13.1. Ai sensi di quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679, le parti si danno atto reciprocamente che i dati personali, forniti obbligatoriamente per la stipula del presente contratto sono oggetto di trattamento informatico e/o manuale e potranno essere utilizzati esclusivamente per gli adempimenti degli obblighi contrattuali, la gestione amministrativa del rapporto di comodato, rapporti con le pubbliche amministrazioni e l'autorità giudiziaria e per adempimenti di legge relativi a norme civilistiche, fiscali e contabili.


Art. 14 - Modifiche del rapporto contrattuale

14.1. Le clausole cui alla presente scrittura sono valide ed efficaci tra le parti e determinanti del loro consenso all'atto. Le modifiche al presente contratto potranno essere effettuate solamente se presentate in forma scritta, pena nullità. Ogni eventuale mancata contestazione di comportamenti contrari alle previsioni del presente contratto costituirà semplice atto di tolleranza e non potrà mai essere eccepita dalle parti desuetudine, inefficacia o invalidità di sorta.


Art. 15 - 22222 52288858882

________. 58 25282222 822255222 2 588882882522, 225 25222 82 88558282 222 585222522222 82288288522 228 25282222 5222, 55288 5522. 2288-2225 825882 888882, 58 85588 82 25528 88 582222222.

________. 555852852 22582885 58 25282222 822255222 252 5825 85222 2 252 288252 25288825 8282 822 88 82282282 8858222 52882 25528.


Art. 16 - Risoluzione delle controversie

16.1. Le parti sottoporranno tutte le controversie derivanti dal presente contratto o collegate ad esso - ivi comprese quelle relative alla sua interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e risoluzione - al procedimento di mediazione disciplinato dal Regolamento della Camera di Commercio competente in materia e territorialmente, iscritta nel Registro degli organismi di conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia.


Art. 17 - Allegati

17.1. Costituiscono parte integrante del presente contratto i seguenti allegati:

________


Art. 18 - Disposizioni generali

18.1. Il presente contratto, di cui fanno parte integrante e sostanziale le premesse e tutti gli allegati indicati, abroga e sostituisce ogni accordo, intesa, negoziazione, scritta od orale, intervenuta in precedenza tra le parti e concernente l'oggetto di questo contratto.

18.2. Qualsiasi modifica al presente accordo dovrà essere fatta per iscritto e sottoscritta da entrambe le parti a pena di nullità.


________, il ________


Parte comodante

Parte comodataria

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CONTRATTO DI COMODATO IMMOBILIARE


Tra

La società ________, con sede presso ________, registrata presso il registro delle imprese di ________, partita IVA e codice fiscale numero ________, in persona del legale rappresentante Signor ________, nato a ________, il ________, codice fiscale ________. (d'ora in avanti denominato "comodante" o "parte comodante")

e

La Società ________, con sede presso ________, registrata presso il registro delle imprese di ________, partita IVA e codice fiscale numero ________, in persona del legale rappresentante Signor ________ nato a ________, il ________, codice fiscale ________. (d'ora in avanti denominato "comodatario" o "parte comodataria")


PREMESSO CHE:

- Il comodante è proprietario dell'immobile sito presso ________, costituito da ________ vani, di ________ metri quadrati ed identificato catastalmente nella seguente maniera:

________

- Lo stesso comodante intende cedere in comodato d'uso tale bene.

- Che il comodatario accetta la cessione in comodato d'uso del bene sopra descritto.

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante ed essenziale del contratto, le parti,


CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE


Art. 1 - Oggetto del contratto

1.1. Il comodante cede gratuitamente in comodato al comodatario l'immobile come sopra descritto affinché ne possa godere ed usufruire con la dovuta diligenza del buon padre di famiglia, così come previsto dall'art. 1804 del Codice Civile, esclusivamente per il seguente scopo:

________

1.2. Il comodatario si obbliga a non usare il bene oggetto del presente contratto per un uso diverso da quanto indicato.

1.3. Il comodatario dichiara di aver visitato l'immobile e di averlo trovato conforme alle caratteristiche ed alle condizioni descritte in premessa ed idoneo all'uso pattuito.

1.4. L'immobile verrà consegnato arredato. I mobili presenti all'interno dell'immobile sono:

________

1.5. Lo stato di manutenzione degli infissi e delle parti visibili è il seguente:

________


Art. 2 - Rimborso spese

2.1. Il comodatario, a parziale deroga a quanto previsto dall'art. 1803 c.c., si impegna a versare al comodante, un rimborso sperse mensile di euro ________ (€ ________), entro i primi 5 giorni di ogni mese mediante bonifico bancario, sul conto corrente numero ________, intestato a ________.

2.2. Il mancato pagamento del rimborso spese entro venti giorni comporta la facoltà del comodante di richiedere l'immobile, nonché l'eventuale risarcimento del danno.

2.3. Il rimborso spese non modifica l'essenzialità del contratto ex art. 1803, in quanto il rimborso spese dovuto è compatibile col carattere di essenziale gratuità del comodato medesimo, e non integra una controprestazione a vantaggio del comodante.


Art. 3 - Durata e restituzione del bene

3.1. Il presente contratto di comodato sarà valido fino al giorno ________, con decorrenza a partire dalla firma dello stesso.

3.2. Il contratto si intende tacitamente rinnovato per un uguale periodo di tempo qualora non intervenga disdetta da inviarsi a cura delle parti con lettera raccomandata A/R, o mediante P.E.C. con un preavviso di almeno ________.

3.3. Alla scadenza del termine pattuito il comodatario si impegna a restituire il bene immobile oggetto del presente contratto nelle medesime condizioni in cui l'ha ricevuto salvo il normale deperimento d'uso.

3.4. Il comodatario può restituire il bene al comodante in qualsiasi momento, anche prima della scadenza prevista dal comma 1 del presente articolo.

3.5. Il comodante può richiedere mediante lettera raccomandata A/R o P.E.C. la restituzione immediata del bene oggetto del comodato in caso di urgente e imprevedibile bisogno.

3.6. In caso di morte del comodatario prima della scadenza del termine, il comodante potrà esigere l'immediata restituzione del bene. In caso di morte del comodante, i suoi eredi potranno esigere l'immediata restituzione.


Art. 4 - Obblighi del comodatario

4.1. Il comodatario si obbliga a custodire ed a conservare i beni oggetto del presente contratto con la diligenza del buon padre di famiglia, secondo quanto previsto dall'art. 1804 del Codice Civile, e a servirsene per l'uso indicato nell'articolo 1 del presente contratto.

4.2. Il comodatario è direttamente responsabile verso il comodante e terzi per tutti i danni causati da sua colpa da perdite d'acqua, fughe di gas, esposizione di materiale tossico o radioattivo, e da ogni altro abuso o trascuratezza nell'uso dell'immobile.

4.3. Il comodatario dichiara di aver esaminato il bene immobile oggetto del presente contratto ed averlo trovato idoneo al proprio uso, in buon stato di manutenzione ed esenti da difetti che possono influire sull'attività o sul normale utilizzo dello stesso.

4.4. Il comodatario dovrà farsi carico di eventuali riparazioni di ordinaria manutenzione, così come ogni altra spesa di ordinaria gestione inerente agli impianti, ai servizi, alle spese condominiali, e simili.

4.5. Il comodatario si obbliga a non cedere a terzi, senza il consenso scritto del comodante, il godimento e la disponibilità, seppur temporanea, del bene immobile oggetto del presente contratto, sia a titolo gratuito che a titolo oneroso.


Art. 5 - Perimento dei beni

5.1. Il perimento del bene oggetto del comodato è ad esclusivo rischio del comodatario, nonostante avvenga per causa di terzi e non sia a lui imputabile, salvo il caso fortuito e la forza maggiore, che si dovranno essere debitamente provati.

5.2. Nel caso in cui il bene non venga utilizzato per il suo uso normale derivante dalla natura dello stesso, o non venga restituito nei termini previsti, l'eventuale perimento sarà a carico del comodatario, salvi che questi provi che il bene sarebbe comunque perito nonostante l'uso diverso o la mancata restituzione.

5.3. Il comodatario si obbliga a tenere esente il comodante dei danni subiti da terzi in conseguenza all'uso del bene.


Art. 6 - 5822252 58 52822285888825 528 822255222

________. 58 822255222 2 282225522 55 2228 52822285888825 82 8582 58 25285225 5'58855, 528 258 2 5288'2225285 282225885 2 225 85 2528525 225282555 58 855888588 82588282 522252222 588'82228882 822882, 82225282 88 5888585522222, 8'588228252 2 8'82285222 8822222882, 222852 58 855888588 58252 28222222 522252222 58 2252582 52888222 528 8222 82228882, 858828888522222 5885 82282225 52882 822882.


Art. 7 - Clausola risolutiva espressa

7.1. Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile le parti convengono espressamente che il contratto di comodato si risolverà di diritto nel caso in cui il comodatario utilizzi i locali per un uso diverso da quello pattuito o nel caso in cui esegua lavori in contrasto con le norme urbanistico-edilizie, o violi il divieto di cessione a terzi, salvo il diritto del comodante di chiedere il risarcimento del danno.

7.2. Il silenzio o l'acquiescenza del comodante al mutamento d'uso pattuito, a lavori non autorizzati, alla cessione del contratto, che eventualmente avvengano, avranno esclusivamente valore di tolleranza priva di qualsiasi effetto a favore del comodatario.


Art. 8 - Migliorie e addizioni

8.1. Le migliorie, riparazioni o modifiche eseguite dal comodatario resteranno acquisite al comodante senza obbligo di compenso o di indennizzo, anche quando eseguite con il consenso del comodante e fatto salvo, in ogni caso, il diritto del comodante di pretendere il ripristino del bene nello stato in cui questi li ha ricevuti.


Art. 9 - Accesso

9.1. E' facoltà del comodante ispezionare o far ispezionare i locali dell'immobile salvo congruo preavviso.


Art. 10 - Regolamento condominiale

10.1. Il comodatario dichiara di accettare il regolamento del condominio che in copia il comodante consegna contestualmente alla sottoscrizione del presente atto.

10.2. Il comodatario manleva sin d'ora il comodante per qualsiasi addebito gli venisse eccepito in relazione ad una propria inadempienza del dettato regolamentare.


Art. 11 - S
pese

11.1. Il comodatario dovrà in ogni caso pagare le singole utenze del bene immobile corrispondenti ad un suo personale consumo del bene concesso in comodato.

11.2. Sono a carico del comodatario tutte le spese inerenti al presente atto e a tutte quelle accessorie, comprese quelle di registro e bollo.


Art. 12 - Copertura assicurativa

12.1. Il comodatario si impegna alla immediata stipulazione di una polizza assicurativa concernente il bene oggetto del presente contratto, contro i danni derivanti da incendio, scoppio, fulmine, ricorso vicini e garanzie accessorie.

12.2. Qualora esistesse già una polizza assicurativa concernente la copertura richiesta nel punto precedente, le parti si potranno accordare per una modifica di tale polizza, al fine di ricomprendere in essa il presente comodato e con addebito del premio dal comodante al comodatario secondo le modalità che le parti decideranno in seguito.


Art. 13 - Trattamento dei dati personali

13.1. Ai sensi di quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679, le parti si danno atto reciprocamente che i dati personali, forniti obbligatoriamente per la stipula del presente contratto sono oggetto di trattamento informatico e/o manuale e potranno essere utilizzati esclusivamente per gli adempimenti degli obblighi contrattuali, la gestione amministrativa del rapporto di comodato, rapporti con le pubbliche amministrazioni e l'autorità giudiziaria e per adempimenti di legge relativi a norme civilistiche, fiscali e contabili.


Art. 14 - Modifiche del rapporto contrattuale

14.1. Le clausole cui alla presente scrittura sono valide ed efficaci tra le parti e determinanti del loro consenso all'atto. Le modifiche al presente contratto potranno essere effettuate solamente se presentate in forma scritta, pena nullità. Ogni eventuale mancata contestazione di comportamenti contrari alle previsioni del presente contratto costituirà semplice atto di tolleranza e non potrà mai essere eccepita dalle parti desuetudine, inefficacia o invalidità di sorta.


Art. 15 - 22222 52288858882

________. 58 25282222 822255222 2 588882882522, 225 25222 82 88558282 222 585222522222 82288288522 228 25282222 5222, 55288 5522. 2288-2225 825882 888882, 58 85588 82 25528 88 582222222.

________. 555852852 22582885 58 25282222 822255222 252 5825 85222 2 252 288252 25288825 8282 822 88 82282282 8858222 52882 25528.


Art. 16 - Risoluzione delle controversie

16.1. Le parti sottoporranno tutte le controversie derivanti dal presente contratto o collegate ad esso - ivi comprese quelle relative alla sua interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e risoluzione - al procedimento di mediazione disciplinato dal Regolamento della Camera di Commercio competente in materia e territorialmente, iscritta nel Registro degli organismi di conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia.


Art. 17 - Allegati

17.1. Costituiscono parte integrante del presente contratto i seguenti allegati:

________


Art. 18 - Disposizioni generali

18.1. Il presente contratto, di cui fanno parte integrante e sostanziale le premesse e tutti gli allegati indicati, abroga e sostituisce ogni accordo, intesa, negoziazione, scritta od orale, intervenuta in precedenza tra le parti e concernente l'oggetto di questo contratto.

18.2. Qualsiasi modifica al presente accordo dovrà essere fatta per iscritto e sottoscritta da entrambe le parti a pena di nullità.


________, il ________


Parte comodante

Parte comodataria