Contratto di lavoro o prestazione occasionale

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Indicare se il committente, ossia colui che ha bisogno della prestazione del lavoratore autonomo, è una persona fisica, giuridica o una ditta. Una persona giuridica può essere una società, un'associazione o qualsiasi altro ente giuridico. Una ditta individuale è un imprenditore individuale, mentre una persona fisica può essere un professionista, un lavoratore autonomo o qualsiasi altra persona. Persona fisica è qualsiasi persona con capacità di agire.



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CONTRATTO DI LAVORO OCCASIONALE


TRA

La società ________, con sede presso ________, registrata presso il registro delle imprese di ________, partita IVA e codice fiscale numero ________, in persona del legale rappresentante Signor ________, nato a ________, il ________ (d'ora in avanti denominato "Committente")

E

Il signor ________, nato a ________, il ________ e residente presso ________, codice fiscale ________ (d'ora in avanti denominato "Prestatore")



PREMESSO:

- che le parti sono intenzionate a concludere un accordo per eseguire in via occasionale una prestazione autonoma per la realizzazione della seguente opera o servizio;

- che la prestazione sarà svolta con modalità autonome e senza alcun vincolo di subordinazione, le parti:



CONVENGONO:


Art. 1 - Oggetto

1. Il committente conferisce un incarico di prestazione autonoma di tipo occasionale al Prestatore diretta alla realizzazione della seguente prestazione:

________


Art. 2 - Modalità svolgimento incarico

1. L'incarico sarà svolto dal Prestatore in piena autonomia tecnica ed organizzativa, senza alcun vincolo di subordinazione e senza l'inserimento nell' organizzazione gerarchica del committente. Il suddetto incarico si configura come una prestazione di lavoro autonomo occasionale ai sensi dell'art. 2222 c.c.

2. Nell'espletamento dell'attività opererà con la diligenza richiesta dal ruolo rivestito e dalla natura dell'incarico assunto.

3. La prestazione riveste un carattere episodico, non prevede un inserimento funzionale nell'organizzazione e nella dinamica del Committente.


Art. 3 - Corrispettivo

1. La retribuzione del del Prestatore sarà di euro ________ (€ ________) comprensivo di tutte le spese eventualmente effettuate dal Prestatore

2. Il Prestatore e tenuto ad indicare, tramite propria dichiarazione, la ricorrenza o meno dell'obbligo contributivo INPS dovuto alla Gestione separata al superamento del limite di 5.000,00 euro annui in relazione ai compensi della stessa natura già percepiti da altri soggetti nel corso dello stesso anno.


Art. 4 - Durata

1. La prestazione da parte del Prestatore verrà effettuata a partire dalla firma del presente contratto, fino al giorno ________.

2. Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale e assistenziale. Alla data di scadenza del contratto lo stesso si intende concluso senza disdetta delle parti. E' escluso il tacito rinnovo.


Art. 5 - Inquadramento giuridico - fiscale dell'incarico.

1. Il rapporto di cui al presente contratto è qualificato come un rapporto di prestazione occasionale a carattere individuale, inquadrabile, ai fini giuridici nelle prestazioni meramente occasionali di cui all' art. 2222 c.c. e rientra tra quelli relativi alle prestazioni di cui all'art. 67, c. 1, lett. l) DPR. 917/86 (Redditi diversi) ed esclusa dal campo di applicazione dell'IVA, ai sensi dell'art. 5 DPR. 633/72 per carenza del presupposto soggettivo.

2. Di conseguenza, il Committente opererà la ritenuta fiscale nella misura prevista dalla normativa vigente per le prestazioni occasionali.

3. Il Prestatore, svolgendo lavoro autonomo occasionale, presta la sua opera dietro pagamento di un corrispettivo assoggettato a ritenuta d'acconto del 20%. La medesima non emette fattura ma una ricevuta esclusa da Iva, la quale deve evidenziare il compenso lordo, la ritenuta d'acconto Irpef ed il compenso netto.

4. Dal punto di vista fiscale i proventi di attività occasionali di lavoro autonomo rientrano tra i redditi "diversi" individuati nell'articolo 67, lettera l, del DPR 22 Dicembre 1986, n. 917.

5. Si applicano poi le disposizioni del D.lgs. 66/2003 in tema di riposi giornalieri, settimanali e le pause e quelle dell'art. 3, comma 8 del Testo Unico sulla Sicurezza (D.lgs. 81/2008).


Art. 6 - 2588582

2. 58 82228222222 58858555 852 8 5528 52852888 5885 25522 25282525882 2, 82 528 8582, 528 8528 252888558 8555222 25522528 58 82288 528 82228522222 (55) 5825/588 58 8288 2828 52885 22828222 528 55222522 58 82885825528222 28858822582.

5. 58 2528252252 58858555 58 288252 82522 822252522, 58 82288 528 82228522222 (55) 5825/588 852 8 252258 5528, 852 8222 82528 28888252258522222 822225828 2 852888 282225588 852 8555222 822225828 82 8225822:

5) 8555222 25522528 558 82228222222 822 252825552 252858222222222 82225252822522 8282 2288'528822 528 55222522 8282825822 822 88 25282222 822255222 82588855582;

8) 22255222 288252 255822888 5288 58258 82222228 5882588 5588'8222285 8282 228 882828 2 22885 85522825 825222522222 228288558 55 588288252 82 28258825 58 8252 8222222225 58 82288 52882 8822228 588228828228 58 82222.


Art. 7 - Risoluzione del contratto

1. Le parti s'impegnano a non risolvere unilateralmente il presente contratto, se non in caso di grave inadempimento che renda non proseguibile il rapporto fiduciario instaurato. In ogni caso la risoluzione deve essere comunicata con preavviso di almeno 10 giorni con qualunque mezzo (Raccomandata A/R anche a mano, PEC, e-mail, fax).


Art. 8 – Responsabilità

1. Il Prestatore svolgerà l'incarico assegnato sotto la propria completa responsabilità e per questo si impegna a risarcire ogni danno, a persone o cose, che dovesse verificarsi per fatto alla stessa imputabile.


Art. 9 - Assicurazione

1. Sono a carico del Prestatore l'assicurazione contro gli infortuni derivanti allo stesso nell'esercizio della sua attività, nonché quella per danni a cose o persone eventualmente arrecati nell'esercizio dell'attività medesima.

2. Il Prestatore esonera il committente da ogni responsabilità sia in relazione ad infortuni derivanti dallo svolgimento della prestazione che per danni causati a persone e/o cose in corso di contratto.


Art. 10 – Norma di rinvio

1. Per quanto non specificato nel presente contratto si rinvia alle disposizioni vigenti in materia ed a tutte le disposizioni eventualmente applicabili.


Art. 11 – Controversie

1. Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione al presente contratto sono devolute alla competenza del Foro competente per territorio.


________, ________


Il Committente


Il Prestatore

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CONTRATTO DI LAVORO OCCASIONALE


TRA

La società ________, con sede presso ________, registrata presso il registro delle imprese di ________, partita IVA e codice fiscale numero ________, in persona del legale rappresentante Signor ________, nato a ________, il ________ (d'ora in avanti denominato "Committente")

E

Il signor ________, nato a ________, il ________ e residente presso ________, codice fiscale ________ (d'ora in avanti denominato "Prestatore")



PREMESSO:

- che le parti sono intenzionate a concludere un accordo per eseguire in via occasionale una prestazione autonoma per la realizzazione della seguente opera o servizio;

- che la prestazione sarà svolta con modalità autonome e senza alcun vincolo di subordinazione, le parti:



CONVENGONO:


Art. 1 - Oggetto

1. Il committente conferisce un incarico di prestazione autonoma di tipo occasionale al Prestatore diretta alla realizzazione della seguente prestazione:

________


Art. 2 - Modalità svolgimento incarico

1. L'incarico sarà svolto dal Prestatore in piena autonomia tecnica ed organizzativa, senza alcun vincolo di subordinazione e senza l'inserimento nell' organizzazione gerarchica del committente. Il suddetto incarico si configura come una prestazione di lavoro autonomo occasionale ai sensi dell'art. 2222 c.c.

2. Nell'espletamento dell'attività opererà con la diligenza richiesta dal ruolo rivestito e dalla natura dell'incarico assunto.

3. La prestazione riveste un carattere episodico, non prevede un inserimento funzionale nell'organizzazione e nella dinamica del Committente.


Art. 3 - Corrispettivo

1. La retribuzione del del Prestatore sarà di euro ________ (€ ________) comprensivo di tutte le spese eventualmente effettuate dal Prestatore

2. Il Prestatore e tenuto ad indicare, tramite propria dichiarazione, la ricorrenza o meno dell'obbligo contributivo INPS dovuto alla Gestione separata al superamento del limite di 5.000,00 euro annui in relazione ai compensi della stessa natura già percepiti da altri soggetti nel corso dello stesso anno.


Art. 4 - Durata

1. La prestazione da parte del Prestatore verrà effettuata a partire dalla firma del presente contratto, fino al giorno ________.

2. Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale e assistenziale. Alla data di scadenza del contratto lo stesso si intende concluso senza disdetta delle parti. E' escluso il tacito rinnovo.


Art. 5 - Inquadramento giuridico - fiscale dell'incarico.

1. Il rapporto di cui al presente contratto è qualificato come un rapporto di prestazione occasionale a carattere individuale, inquadrabile, ai fini giuridici nelle prestazioni meramente occasionali di cui all' art. 2222 c.c. e rientra tra quelli relativi alle prestazioni di cui all'art. 67, c. 1, lett. l) DPR. 917/86 (Redditi diversi) ed esclusa dal campo di applicazione dell'IVA, ai sensi dell'art. 5 DPR. 633/72 per carenza del presupposto soggettivo.

2. Di conseguenza, il Committente opererà la ritenuta fiscale nella misura prevista dalla normativa vigente per le prestazioni occasionali.

3. Il Prestatore, svolgendo lavoro autonomo occasionale, presta la sua opera dietro pagamento di un corrispettivo assoggettato a ritenuta d'acconto del 20%. La medesima non emette fattura ma una ricevuta esclusa da Iva, la quale deve evidenziare il compenso lordo, la ritenuta d'acconto Irpef ed il compenso netto.

4. Dal punto di vista fiscale i proventi di attività occasionali di lavoro autonomo rientrano tra i redditi "diversi" individuati nell'articolo 67, lettera l, del DPR 22 Dicembre 1986, n. 917.

5. Si applicano poi le disposizioni del D.lgs. 66/2003 in tema di riposi giornalieri, settimanali e le pause e quelle dell'art. 3, comma 8 del Testo Unico sulla Sicurezza (D.lgs. 81/2008).


Art. 6 - 2588582

2. 58 82228222222 58858555 852 8 5528 52852888 5885 25522 25282525882 2, 82 528 8582, 528 8528 252888558 8555222 25522528 58 82288 528 82228522222 (55) 5825/588 58 8288 2828 52885 22828222 528 55222522 58 82885825528222 28858822582.

5. 58 2528252252 58858555 58 288252 82522 822252522, 58 82288 528 82228522222 (55) 5825/588 852 8 252258 5528, 852 8222 82528 28888252258522222 822225828 2 852888 282225588 852 8555222 822225828 82 8225822:

5) 8555222 25522528 558 82228222222 822 252825552 252858222222222 82225252822522 8282 2288'528822 528 55222522 8282825822 822 88 25282222 822255222 82588855582;

8) 22255222 288252 255822888 5288 58258 82222228 5882588 5588'8222285 8282 228 882828 2 22885 85522825 825222522222 228288558 55 588288252 82 28258825 58 8252 8222222225 58 82288 52882 8822228 588228828228 58 82222.


Art. 7 - Risoluzione del contratto

1. Le parti s'impegnano a non risolvere unilateralmente il presente contratto, se non in caso di grave inadempimento che renda non proseguibile il rapporto fiduciario instaurato. In ogni caso la risoluzione deve essere comunicata con preavviso di almeno 10 giorni con qualunque mezzo (Raccomandata A/R anche a mano, PEC, e-mail, fax).


Art. 8 – Responsabilità

1. Il Prestatore svolgerà l'incarico assegnato sotto la propria completa responsabilità e per questo si impegna a risarcire ogni danno, a persone o cose, che dovesse verificarsi per fatto alla stessa imputabile.


Art. 9 - Assicurazione

1. Sono a carico del Prestatore l'assicurazione contro gli infortuni derivanti allo stesso nell'esercizio della sua attività, nonché quella per danni a cose o persone eventualmente arrecati nell'esercizio dell'attività medesima.

2. Il Prestatore esonera il committente da ogni responsabilità sia in relazione ad infortuni derivanti dallo svolgimento della prestazione che per danni causati a persone e/o cose in corso di contratto.


Art. 10 – Norma di rinvio

1. Per quanto non specificato nel presente contratto si rinvia alle disposizioni vigenti in materia ed a tutte le disposizioni eventualmente applicabili.


Art. 11 – Controversie

1. Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione al presente contratto sono devolute alla competenza del Foro competente per territorio.


________, ________


Il Committente


Il Prestatore