Contratto di prestito

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Indicare se il presente contratto è concluso a titolo oneroso ovverosia dietro la corresponsione di interessi, titolo gratuito senza la corresponsione di interessi, oppure se vi è uno scopo dietro e quindi il prestito è vincolato al raggiungimento di un determinato scopo, questo può essere sia oneroso che gratuito.



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CONTRATTO DI MUTUO ONEROSO

tra


Il signor ________, nato a ________, il ________, residente presso ________, codice fiscale numero ________, partita iva numero ________. (d'ora in avanti denominato "il mutuante")


e


Il Sig. ________, residente presso ________, codice fiscale ________ e numero partita IVA ________. (d'ora in avanti denominato "il mutuatario")



Essendo le parti in piena capacità d'agire, si conviene e si stipula quanto segue:



Art. 1 - Oggetto del contratto

1. Il mutuante accorda al mutuatario, con la sottoscrizione del presente contratto accetta, un prestito in denaro pari alla somma di euro ________ (€ ________).

2. Il prestito è accordato e accettato alle condizioni di cui al presente contratto.

3. L'importo del prestito viene dal mutuante messo a disposizione del mutuatario a mezzo assegno bancario avente n. ________ emesso da ________, con sede in: ________



Art. 2 - Restituzione della somma

1. Il mutuatario si impegna a restituire la somma oggetto dell'articolo uno del presente contratto nei confronti del mutuante in unica soluzione.



Art. 3 - Interessi

1. Il prestito oggetto del presente contratto, la cui somma è stata indicata anteriormente, viene accordato ad un interesse del ________ % nominale annuo.



Art. 4 - Durata

1. La somma prestata dal mutuante al mutuatario dovrà essere restituita, in un'unica soluzione come sopra descritto, entro e non oltre ________. Un eventuale ritardo nel pagamento comporterà le conseguenze di cui all'articolo successivo.

2. Il prestito potrà essere estinto anticipatamente corrispondendo gli interessi dovuti per il periodo intercorrente fra la data odierna e la data di restituzione della somma.

3. Il mutuatario, pertanto, si impegna a rimborsare il prestito, comprensivo degli interessi, calcolato come cosi come indicato anteriormente.



Art. 5 - Ritardato pagamento

1. Nel caso di ritardato pagamento dell'importo concesso a mutuo per capitale, interessi ed accessori, alle loro rispettive scadenze, come pure nei casi di risoluzione del contratto, si conviene che ricorrerà di pieno diritto a favore del mutuante, sulle rispettive somme, un interesse di mora, pari a 2% punti in più del tasso di riferimento effettivo annuo indicato.

2. Gli interessi di mora decorreranno, senza bisogno di alcuna intimazione o messa in mora, ma soltanto per la decorsa scadenza del termine.



Art. 6 - Clausola risolutiva espressa

1. Il mutuatario prende atto e accetta che la mancata osservanza anche di una sola delle prescrizioni indicate nel presente contratto potrà essere causa della risoluzione ipso iure del contratto stesso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 cod. civ.

2. Il mutuatario prende altresì atto, ed accetta, che il mutuante potrà risolvere il contratto qualora si verifichino cambiamenti od eventi tali da modificare l'attuale affidabilità del mutuatario stesso o che possano oggettivamente incidere, comunque, sulla situazione patrimoniale, finanziaria, economica o tecnica e che conseguentemente possano arrecare pregiudizio alle condizioni di restituzione del prestito.

3. Nei casi di cui al presente articolo, come pure in ogni caso di risoluzione del presente contratto, di estinzione o decurtazione anticipata del prestito, il residuo debito in linea capitale sarà determinato in base ad uno specifico piano di ammortamento.



Art. 7 - Cessione del contratto

1. Le parti potranno cedere il presente contratto a terzi, sempre con il consenso, sia scritto che verbale, dell'altra parte.



Art. 8 - Trattamento dei dati

1. Le parti convengono che, qualora l'esecuzione del presente contratto implichi lo svolgimento di attività di trattamento dati, il trattamento sarà svolto in conformità a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679.



Art. 9 - Legge applicabile

1. Il presente contratto è disciplinato dalla legge italiana.

2. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente contratto si applicheranno le norme del codice civile, nonché le altre norme giuridiche inderogabili aventi efficacia di legge.



Art. 10 - Garanzia ipotecaria

1. Allo scopo di garantire il totale pagamento di tutto quanto dovuto alla parte mutuante per capitale, interessi e spese in dipendenza del presente contratto di mutuo, la parte mutuataria dichiara di costituire ipoteca a favore della parte mutuante come da allegato contratto.



Art. 11 - Spese e tasse

1. Le spese e tasse in qualsiasi modo dipendenti da o connesse al presente contratto, nonché quelle per il rilascio della copia esecutiva a favore della parte mutuante, si convengono espressamente a carico esclusivo della parte mutuataria.

2. E' inoltre espressamente pattuito che i premi relativi ad assicurazioni che la parte mutuante ritenesse, a suo insindacabile giudizio, di contrarre presso compagnia di sua scelta, nonché i premi relativi ad assicurazioni espressamente richieste dal mutuatario, saranno parimenti a carico esclusivo della parte mutuataria stessa.



Art. 12 - Foro competente

1. Salvo l'esistenza di diverso foro inderogabile per legge, la competenza giudiziale a decidere ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione o in conseguenza del presente contratto e quindi in merito alla sua efficacia, validità, esecuzione, interpretazione, risoluzione o cessazione, nonché di ogni rapporto al medesimo inerente o connesso e di ogni relativa ragione di dare e avere, spetterà esclusivamente al Tribunale competente ex art. 18 del C.P.C.



Art. 13 - Allegati

1. Costituiscono parte integrante del presente contratto i seguenti allegati:

- la garanzia prestata dal mutuatario al mutuante con la finalità di ricevere il prestito oggetto del presente contratto

- ________



Art. 14 - Disposizioni generali

1. Il presente contratto abroga e sostituisce ogni contratto, accordo, offerta, intesa - sia verbale che scritta - precedentemente intervenuta tra le parti.

2. Qualsiasi modifica al presente accordo dovrà essere fatta per iscritto e sottoscritta da entrambe le parti a pena di nullità.

3. Il mancato rilievo di comportamenti posti in essere da una o tutte le parti in violazione delle disposizioni contenute nel presente contratto non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere il rispetto di tutti i termini e le condizioni previste nel contratto.



Art. 15 - 5285885825

2. 52 8582 58 8285885825 2 82222885885, 82 25222 2 82 25522, 58 855888588 588228828222 2 88558285 528 822255222 852 222 58885 252555 2882228582, 82 25528 8228222222 85 828282528222 52882 822882 822 58252 858852 25 22288588.

5. 52 2228 8582, 85 2588825 2 8'82222885885 58 8822282 588228828228 2 88558282 528 822255222 222 8222252255 85 2588825 2 8'82222885885 5288'822252 822255222.



________, lì ________



Il Mutuante

Il Mutuatario






Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. le parti approvano specificamente tutte le clausole del presente contratto.


Il Mutuante


Il Mutuatario



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CONTRATTO DI MUTUO ONEROSO

tra


Il signor ________, nato a ________, il ________, residente presso ________, codice fiscale numero ________, partita iva numero ________. (d'ora in avanti denominato "il mutuante")


e


Il Sig. ________, residente presso ________, codice fiscale ________ e numero partita IVA ________. (d'ora in avanti denominato "il mutuatario")



Essendo le parti in piena capacità d'agire, si conviene e si stipula quanto segue:



Art. 1 - Oggetto del contratto

1. Il mutuante accorda al mutuatario, con la sottoscrizione del presente contratto accetta, un prestito in denaro pari alla somma di euro ________ (€ ________).

2. Il prestito è accordato e accettato alle condizioni di cui al presente contratto.

3. L'importo del prestito viene dal mutuante messo a disposizione del mutuatario a mezzo assegno bancario avente n. ________ emesso da ________, con sede in: ________



Art. 2 - Restituzione della somma

1. Il mutuatario si impegna a restituire la somma oggetto dell'articolo uno del presente contratto nei confronti del mutuante in unica soluzione.



Art. 3 - Interessi

1. Il prestito oggetto del presente contratto, la cui somma è stata indicata anteriormente, viene accordato ad un interesse del ________ % nominale annuo.



Art. 4 - Durata

1. La somma prestata dal mutuante al mutuatario dovrà essere restituita, in un'unica soluzione come sopra descritto, entro e non oltre ________. Un eventuale ritardo nel pagamento comporterà le conseguenze di cui all'articolo successivo.

2. Il prestito potrà essere estinto anticipatamente corrispondendo gli interessi dovuti per il periodo intercorrente fra la data odierna e la data di restituzione della somma.

3. Il mutuatario, pertanto, si impegna a rimborsare il prestito, comprensivo degli interessi, calcolato come cosi come indicato anteriormente.



Art. 5 - Ritardato pagamento

1. Nel caso di ritardato pagamento dell'importo concesso a mutuo per capitale, interessi ed accessori, alle loro rispettive scadenze, come pure nei casi di risoluzione del contratto, si conviene che ricorrerà di pieno diritto a favore del mutuante, sulle rispettive somme, un interesse di mora, pari a 2% punti in più del tasso di riferimento effettivo annuo indicato.

2. Gli interessi di mora decorreranno, senza bisogno di alcuna intimazione o messa in mora, ma soltanto per la decorsa scadenza del termine.



Art. 6 - Clausola risolutiva espressa

1. Il mutuatario prende atto e accetta che la mancata osservanza anche di una sola delle prescrizioni indicate nel presente contratto potrà essere causa della risoluzione ipso iure del contratto stesso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 cod. civ.

2. Il mutuatario prende altresì atto, ed accetta, che il mutuante potrà risolvere il contratto qualora si verifichino cambiamenti od eventi tali da modificare l'attuale affidabilità del mutuatario stesso o che possano oggettivamente incidere, comunque, sulla situazione patrimoniale, finanziaria, economica o tecnica e che conseguentemente possano arrecare pregiudizio alle condizioni di restituzione del prestito.

3. Nei casi di cui al presente articolo, come pure in ogni caso di risoluzione del presente contratto, di estinzione o decurtazione anticipata del prestito, il residuo debito in linea capitale sarà determinato in base ad uno specifico piano di ammortamento.



Art. 7 - Cessione del contratto

1. Le parti potranno cedere il presente contratto a terzi, sempre con il consenso, sia scritto che verbale, dell'altra parte.



Art. 8 - Trattamento dei dati

1. Le parti convengono che, qualora l'esecuzione del presente contratto implichi lo svolgimento di attività di trattamento dati, il trattamento sarà svolto in conformità a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679.



Art. 9 - Legge applicabile

1. Il presente contratto è disciplinato dalla legge italiana.

2. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente contratto si applicheranno le norme del codice civile, nonché le altre norme giuridiche inderogabili aventi efficacia di legge.



Art. 10 - Garanzia ipotecaria

1. Allo scopo di garantire il totale pagamento di tutto quanto dovuto alla parte mutuante per capitale, interessi e spese in dipendenza del presente contratto di mutuo, la parte mutuataria dichiara di costituire ipoteca a favore della parte mutuante come da allegato contratto.



Art. 11 - Spese e tasse

1. Le spese e tasse in qualsiasi modo dipendenti da o connesse al presente contratto, nonché quelle per il rilascio della copia esecutiva a favore della parte mutuante, si convengono espressamente a carico esclusivo della parte mutuataria.

2. E' inoltre espressamente pattuito che i premi relativi ad assicurazioni che la parte mutuante ritenesse, a suo insindacabile giudizio, di contrarre presso compagnia di sua scelta, nonché i premi relativi ad assicurazioni espressamente richieste dal mutuatario, saranno parimenti a carico esclusivo della parte mutuataria stessa.



Art. 12 - Foro competente

1. Salvo l'esistenza di diverso foro inderogabile per legge, la competenza giudiziale a decidere ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione o in conseguenza del presente contratto e quindi in merito alla sua efficacia, validità, esecuzione, interpretazione, risoluzione o cessazione, nonché di ogni rapporto al medesimo inerente o connesso e di ogni relativa ragione di dare e avere, spetterà esclusivamente al Tribunale competente ex art. 18 del C.P.C.



Art. 13 - Allegati

1. Costituiscono parte integrante del presente contratto i seguenti allegati:

- la garanzia prestata dal mutuatario al mutuante con la finalità di ricevere il prestito oggetto del presente contratto

- ________



Art. 14 - Disposizioni generali

1. Il presente contratto abroga e sostituisce ogni contratto, accordo, offerta, intesa - sia verbale che scritta - precedentemente intervenuta tra le parti.

2. Qualsiasi modifica al presente accordo dovrà essere fatta per iscritto e sottoscritta da entrambe le parti a pena di nullità.

3. Il mancato rilievo di comportamenti posti in essere da una o tutte le parti in violazione delle disposizioni contenute nel presente contratto non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere il rispetto di tutti i termini e le condizioni previste nel contratto.



Art. 15 - 5285885825

2. 52 8582 58 8285885825 2 82222885885, 82 25222 2 82 25522, 58 855888588 588228828222 2 88558285 528 822255222 852 222 58885 252555 2882228582, 82 25528 8228222222 85 828282528222 52882 822882 822 58252 858852 25 22288588.

5. 52 2228 8582, 85 2588825 2 8'82222885885 58 8822282 588228828228 2 88558282 528 822255222 222 8222252255 85 2588825 2 8'82222885885 5288'822252 822255222.



________, lì ________



Il Mutuante

Il Mutuatario






Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. le parti approvano specificamente tutte le clausole del presente contratto.


Il Mutuante


Il Mutuatario