Contratto licenza marchio

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Indicare se il titolare del marchio e che firma il presente contratto è una persona fisica o una persona giuridica. Una persona giuridica può essere sia una società di capitali (S.r.l., S.p.A.), una società di persone (società semplice o in nome collettivo), una cooperativa, o un'associazione, fondazione. Una persona fisica può essere un professionista o qualsiasi altra persona abbia registrato il marchio. Una ditta è un'imprenditore individuale.



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CONTRATTO DI LICENZA DI MARCHIO

TRA LE PARTI


La società ________, con sede presso ________, partita IVA e codice fiscale numero ________, registrata presso il registro delle imprese di ________, in persona del legale rappresentante Signor ________, nato a ________ il ________, codice fiscale ________ (d'ora in avanti denominato "Licenziante"),

e

La società ________, con sede presso ________, partita IVA e codice fiscale numero ________, registrata presso il registro delle imprese di ________, con il numero ________, in persona del legale rappresentante Sig. ________, nato a ________ il ________, codice fiscale ________ (d'ora in avanti chiamato "Licenziatario").


PREMESSO CHE:

del marchio registrato ________, numero ________, registrato in data ________ in ________; in relazione ai prodotti e servizi compresi nelle seguenti classe merceologiche:

________

- Il licenziante ha la volontà di concedere la licenza sul predetto marchio per l'utilizzo in esclusiva nella seguente zona geografica:

________

- Il licenziatario è intenzionato a poter disporre, dietro corrispettivo, dell'utilizzo e il godimento del del marchio oggetto del contratto, per l'utilizzo dei seguenti prodotti e servizi di cui alle classi merceologiche sopra menzionate:

________

Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:


Art. 1 - Premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.


Art. 2 - Oggetto

1. Con il presente Contratto il licenziante concede al licenziatario che accetta licenza in esclusiva a titolo oneroso del del marchio oggetto delle premesse, nei termini e secondo le condizioni di cui al contratto medesimo.

2. Le parti garantiscono che dalla licenza non deriva inganno per il pubblico in relazione alle caratteristiche dei prodotti e servizi contrassegnati dai marchi licenziati.


Art. 3 - Durata

1. Il contratto avrà durata di ________ ed entrerà in vigore dalla firma del presente contratto.

2. Il contratto si intende rinnovato tacitamente per lo stesso periodo di tempo se nessuna delle due parti ha manifestato la volontà di recedere dallo stesso.


Art. 4 - Pagamento

1. I Il licenziante non richiede nessun tipo di quota d'ingresso al licenziatario.

2. Quale corrispettivo per la licenza del marchio oggetto del presente contratto, il licenziatario pagherà al licenziante, in un'unica soluzione, la somma di euro ________ (________), da versarsi entro il giorno ________.


Art. 5 - Esclusività

1. Il licenziatario potrà utilizzare i prodotti e servizi derivanti dall'utilizzo del marchio del licenziante, in esclusiva, per la seguente zona geografica:

________


Art 6 - Obblighi del licenziatario

1. Il licenziatario è tenuto ad usare il marchio per i prodotti e/o servizi oggetto della Licenza, e non può usare il Marchio in relazione a prodotti e/o servizi diversi da quelli previsti nel presente Contratto. E' tenuto inoltre ad utilizzare il marchio in modo tale da non ledere fama, prestigio e decoro del licenziante. In particolare il licenziatario è tenuto a fabbricare i prodotti e a prestare i servizi contrassegnati dal marchio impegnandosi a uniformare la propria produzione o le proprie prestazioni alle caratteristiche sostanziali, tecniche e qualitative imposte dal licenziante affinché non ne derivi inganno proprio in quelle peculiarità dei prodotti o dei servizi giudicate essenziali nell'apprezzamento del pubblico. In particolare il licenziatario si obbliga espressamente ad usare i marchi per contraddistinguere prodotti o servizi eguali a quelli corrispondenti messi in commercio o prestati nel territorio con gli stessi Marchi.

2. Il licenziatario non può usare il marchio parzialmente o con modifiche, ma deve sempre usarlo nella sua interezza, così come risulta registrato e come verrà indicato dal licenziante, il quale avrà cura di effettuare gli opportuni controlli circa le modalità d'uso e la conformità d'uso. Tale controllo riguarderà tutti gli aspetti relativi alle caratteristiche qualitative dei prodotti e/o servizi del marchio e il rispetto degli obblighi assunti anche al fine di evitare la decadenza dello stesso.

3. Il licenziatario è tenuto ad usare il marchio sempre affiancato al proprio marchio e/o alla ragione sociale.

4. È vietato al licenziatario di depositare e/o utilizzare, marchi e/o segni distintivi uguali o confondibili ai marchi licenziati o, comunque, atti ad ingenerare inganno o confusione nel pubblico dei consumatori.

5. Nella produzione e/o commercializzazione dei prodotti e/o servizi per i quali viene utilizzato il marchio il licenziatario deve attenersi alla normativa vigente e agli standard di qualità adottati nel settore di riferimento.

6. Qualora i suddetti prodotti e/o i servizi non siano conformi alla normativa vigente ed agli standard di qualità adottati nel settore di riferimento e/o alle modalità d'uso del marchio, il licenziatario deve astenersi dall'immetterli in commercio e, se già immessi, ritirarli immediatamente a proprie spese dal mercato.

7. Il licenziatario si impegna a fabbricare e commercializzare i prodotti o prestare i servizi nei territori della licenza, obbligandosi a non svolgere una politica attiva di vendita (apertura di magazzini, depositi, succursali, conferimento di mandati di agenzia o di rappresentanza) al di fuori del territorio oggetto di licenza.

8. Il licenziatario comunque si impegna, nell'uso del marchio e nelle relative attività, a non compiere alcun atto o omissione che possa danneggiare, o comunque, ledere la reputazione del Marchio.

9. Il licenziatario si impegna a seguire le istruzioni del licenziante, qualora fossero necessarie, per la tutela e lo sviluppo del marchio.


Art. 7 - Obblighi del licenziante

1. Il licenziante si obbliga a coltivare le procedure di registrazione del marchio se allo stato di domanda e ad attivarsi per il mantenimento della privativa e per il rinnovo.

2. Il licenziante si impegna a rinnovare il marchio nel caso in cui la scadenza dello stesso intervenga prima della cessazione del contratto.


Art. 8 - Controlli

1. Il licenziante avrà diritto di controllare o far controllare da un esperto contabile o tecnico di sua fiducia, i materiali e la documentazione fiscale e contabile relativa all'oggetto del contratto.

2. Le modalità di controllo saranno concordate tra le parti in modo da non incidere sul regolare svolgimento delle attività e nel rispetto della disciplina in materia di riservatezza.


Art. 9 - 25552282 2 2528285

2. 58 88822285222 222 22528882 25552282 82 255822 5885 85885825 528 2558582, 22 852 8'582 52882 822882 222 88288 252288822228 5858228 58 22528, 82 2228 8582 58858555 852 225 855222 58 855 8222882225 88 2558582 222 88285 5858228 288858888 2 222 8588882222 58252 85582 58 258882&525582;.

5. 58 8882228525582 82 25222 82 52288825 22882 85588 585 88 2558582, 5282 82588552 85 2522585 8558825 58 25885885222 528 25252222 2/2 58 2528252252 528 82588282. 52 2228 8582, 88 8882228525582 88 588522 25222 82 52822285888825 525885228 558 25252228 2 558 8258828 822255558828228 558 2558582 2222222 52885 8882225.

8. 5558255 88 88822285222 5282882 288252 5885852522 82 28558282 55 22528 225 8'822882585225 2/2 85 8828528222 58 2228 2 855888588 588228828222 58 858 58 25282222 822255222 225 5222 528 8882228525582, 85282'582822 88 2888825 5 828222252 25222 82 82282 528 28558282 2 588558852 88 88822285222 58 2228 2 855888588 55222 52852 588'82252822.

2. 58 8882228525582 88 2888825 82252852 5 252828552 2 222252 8252222 88 88822285222 55 2228 2 855888588 2522285 2/2 588582825 58 22528, 8288582 852882 58 282225588 55228, 525885222 5588'822882585225 2/2 55885 8828528222 58 2228 2 855888588 588228828222 58 858 58 25282222 822255222.

2. 58 8882228525582 88 2888825 5 222 5222882552 2/2 5228825552 2/2 5 222 5288822552 2/2 55222552 255858, 58222, 8282222, 5528228 2 5222282528228 8288588 2 58258 82228 5882822888 85222888 2/2 882888 58 2558582.

5. 58 88822285222 2 282225522 55 855888588 52822285888825 228 822252228 528 8882228525582 2 528 22528 82 8582 58 2588825 2 58255 85585 58 8285885825 2 82222885885 528 2558582, 222582 2 25528582, 8288 8222 228 8582 82 858 88 2558582 5282882 8828552 5858228 58 288858885 2 58258 282225588 5858228 58 22528.


Art. 10 - Risoluzione anticipata

1. Ciascuna parte può risolvere il presente contratto con effetto immediato, mediante comunicazione da effettuarsi per iscritto a mezzo raccomandata A/R o PEC, in caso di inadempimento essenziale della controparte.

2. Il licenziante, senza pregiudizio per il diritto al risarcimento degli eventuali danni e ogni altro diritto, può risolvere il contratto di licenza di diritto, dichiarando al licenziatario che intende valersi della presente risoluzione, quando ricorrano una o più delle seguenti condizioni:

a) qualora il licenziatario dovesse trasferire la sede legale al di fuori della zona geografica di competenza o cessare di svolgere la propria attività produttiva e/o di prestazione di servizi nel Territorio;

b) in caso di inadempimento da parte del licenziatario di uno o più delle previsioni di cui agli articoli 4, 5, 6 e 8 del presente contratto;

c) in caso di messa in liquidazione, stato di insolvenza, cessione dei beni ai creditori, fallimento o altra procedura concorsuale alla quale sia sottoposto il licenziatario.

3. Il licenziatario può in ogni momento e con effetto immediato risolvere il contratto, salvo comunque il risarcimento degli eventuali danni, nella quale dichiari di volersi avvalere della facoltà di risolvere il contratto, qualora si verifichino le seguenti condizioni:

a) nel caso in cui il licenziante violi gli obblighi di cui all'art. 7;

b) in caso di messa in liquidazione, stato di insolvenza, cessione dei beni ai creditori, fallimento o altra procedura concorsuale alla quale sia sottoposto il licenziante.


Art. 11 - Protezione del marchio

1. Le parti si obbligano reciprocamente a darsi comunicazione, non appena ne vengano a conoscenza, di contraffazioni e/o contestazioni del marchio, nonché di contestazioni riguardanti pretese violazioni di diritti di marchio o simili di terzi per l'utilizzo dello stesso.

2. Nel caso in cui un terzo, in via giudiziale ovvero stragiudiziale, contesti la validità dei titoli di esclusiva oppure che l'utilizzo del marchio costituisce violazione di diritti altrui di qualunque natura, la strategia difensiva da adottare dovrà essere preventivamente concordata tra le parti. In caso di disaccordo, la decisione definitiva spetterà in ogni caso al licenziante.

3. Le spese legali sia di natura giudiziale che stragiudiziale graveranno in parti uguali sui contraenti nell'ipotesi in cui la decisione di procedere sia stata adottata di comune accordo. In caso contrario, le relative spese graveranno esclusivamente sulla parte che agisce unilateralmente in controversia.


Art. 12 - Prelazione

1. Il licenziante riconosce a favore del licenziatario un diritto di prelazione nell'acquisto, a parità di condizioni, nel caso in cui intenda cedere a terzi il marchio oggetto di licenza.

2. Il licenziante dovrà comunicare al licenziatario i termini della proposta di acquisto per lettera raccomandata A/R o PEC.

3. Il licenziatario potrà esercitare il proprio diritto di prelazione entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del licenziante.


Art 13 - Sublicenza

1. Il licenziatario potrà concedere licenze a terzi sul marchio oggetto del contratto.

2. Il licenziatario si assumerà tutte le responsabilità della condotta e dello svolgimento delle mansioni del sublicenziato, ivi compresi eventuali citazioni a giudizio per qualsivoglia motivo. E' fatto possibile al licenziante di poter controllare il subliceziato, nelle stesse modalità indicate nei punti precedenti.


Art. 14 - Cessione del contratto

1. Il licenziatario sarà libero di cedere il contratto a terzi, con il solo obbligo di informare il licenziante di avvenuta cessione.


Art. 15 - Clausola di mediazione e Clausola compromissoria

1. Per le controversie che dovessero insorgere in ordine alla interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto le parti si obbligano a fare preventivo ricorso al procedimento di mediazione finalizzato alla conciliazione indicando fin da ora la competenza dell'Organismo di Mediazione che verrà scelto dalle parti saranno devolute ad un tentativo di mediazione da espletarsi secondo la procedura di mediazione definita nel Regolamento di Organismo di Mediazione indicato.

2. Le parti si impegnano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento arbitrale o giudiziale, richiamando esplicitamente gli effetti e le conseguenze di cui al comma 5 dell' art.5 del D.lgs 28/2010. Il tentativo di conciliazione dovrà essere esperito in base agli art.16 del D.lgs 28/2010, per quanto con esso non contrastante, del suddetto Regolamento di Mediazione che le parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente.

3. Qualora entro il termine di 90 giorni la procedura non sia definita o in caso di mancato raggiungimento di un accordo, tutte le controversie derivanti dal presente contratto saranno risolte mediante arbitrato, secondo il regolamento di arbitrato della camera di commercio che verrà scelta dalle parti.

4. L'arbitro sarà unico e nominato dalle parti, o, in caso di disaccordo, nominato in conformità al regolamento della camera di commercio competente.

5. L'arbitrato ha natura rituale ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 806 e ss. c.p.c. L'arbitro decide secondo diritto dopo avere tentato la conciliazione delle parti. Si osservano le disposizioni del codice di procedura civile in materia di arbitrato rituale.

6. Ogni controversia che non debba essere decisa dalle disposizioni che precedono, è di competenza del foro Foro competente in base alla territorialità.


Art 16 - Interpretazione del contratto

1. Le clausole e disposizioni del presente contratto devono essere considerate tra loro distinte nel senso che se taluna di esse è o sarà accertata come nulla, annullabile, inefficace o invalida, la stessa sarà considerata inapplicabile, nei limiti consentiti dalla legge, senza che ciò incida sulla validità ed efficacia del contratto in generale e delle altre clausole in particolare.

2. In ognuno di detti casi le parti negozieranno una modifica al contratto che elimini la clausola inficiata, tenendo conto, se e in quanto possibile, delle originarie intenzioni delle Parti alla conclusione del presente contratto.

3. Avendo tutte le parti partecipato alla preparazione e stesura del presente contratto, le clausole in esso contenute saranno interpretate con medesima rigidità nei confronti delle stesse, essendo entrambe le parti considerate autore ai sensi dell'articolo 1370 c.c.


Art. 17 - Oneri e spese

1. Le spese del presente contratto sono a carico del licenziatario, così come tutte le pratiche occorrenti per la trascrizione del presente atto presso gli uffici competenti.

2. Il licenziante si obbliga sin d'ora a prestare al licenziatario la propria collaborazione per tutti gli atti e/o pratiche occorrenti per assicurare la continuità e l'efficacia della trascrizione.


Art. 18 - Privacy

1. Le Parti si prestano vicendevolmente il consenso al trattamento dei rispettivi dati personali, che si impegnano a trattare secondo i principi ed i precetti di cui al Regolamento UE 679/2016.

2. Le Parti si impegnano altresì al rigoroso rispetto dei principi e dei precetti della predetta legge con riferimento a qualunque altro dato personale, anche di terzi, raccolto, conservato, comunicato, diffuso o comunque trattato in adempimento o in conseguenza del presente contratto, garantendo in particolare la scrupolosa osservanza delle disposizioni concernenti la sicurezza, il consenso e le informazioni relative all'interessato.


Art. 19 - Legge applicabile

1. Il presente contratto è regolato dal diritto italiano.

2. Le Parti nel riconoscere che il presente accordo è stato concordato tra di loro su di un piano di assoluta parità negoziale, espressamente escludono che il medesimo debba essere sottoposto alla disciplina delle clausole vessatorie recata dagli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile Italiano.


Art. 20 - Disposizioni finali


1. Qualsiasi modifica al presente contratto dovrà essere effettuata per iscritto e sottoposta ad entrambi le parti, pena nullità.

2. I termini e le condizioni di cui al presente contratto costituiscono l'intero accordo tra le parti e sostituiscono tutti i precedenti accordi orali e scritti intercorsi tra le parti. con riferimento all'opera dell'ingegno di cui al presente contratto. Nessun accordo o patto che modifichi o ampli quanto previsto nel presente contratto sarà vincolante per alcuna delle parti salvo che sia effettuato per iscritto, si riferisca espressamente al presente documento derogandone il contenuto e sia sottoscritto dai rappresentanti, debitamente autorizzati, dalle parti.

3. Eventuali tolleranze di una delle parti a infrazioni, anche reiterate, dell'altra parte alle obbligazioni derivatile dal contratto non potranno mai costituire precedente, né infirmare comunque la validità delle clausole violate e delle altre clausole del contratto.

4. Nessuna interpretazione, risoluzione, modifica o rinuncia di una qualsiasi delle disposizioni del presente contratto sarà vincolante per le parti, a meno che risulti da atto scritto, sottoscritto da un rappresentante autorizzato dalle parti.




________, il ________.


Il licenziante

Il licenziatario

Vedi il documento
in corso di creazione

CONTRATTO DI LICENZA DI MARCHIO

TRA LE PARTI


La società ________, con sede presso ________, partita IVA e codice fiscale numero ________, registrata presso il registro delle imprese di ________, in persona del legale rappresentante Signor ________, nato a ________ il ________, codice fiscale ________ (d'ora in avanti denominato "Licenziante"),

e

La società ________, con sede presso ________, partita IVA e codice fiscale numero ________, registrata presso il registro delle imprese di ________, con il numero ________, in persona del legale rappresentante Sig. ________, nato a ________ il ________, codice fiscale ________ (d'ora in avanti chiamato "Licenziatario").


PREMESSO CHE:

del marchio registrato ________, numero ________, registrato in data ________ in ________; in relazione ai prodotti e servizi compresi nelle seguenti classe merceologiche:

________

- Il licenziante ha la volontà di concedere la licenza sul predetto marchio per l'utilizzo in esclusiva nella seguente zona geografica:

________

- Il licenziatario è intenzionato a poter disporre, dietro corrispettivo, dell'utilizzo e il godimento del del marchio oggetto del contratto, per l'utilizzo dei seguenti prodotti e servizi di cui alle classi merceologiche sopra menzionate:

________

Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:


Art. 1 - Premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.


Art. 2 - Oggetto

1. Con il presente Contratto il licenziante concede al licenziatario che accetta licenza in esclusiva a titolo oneroso del del marchio oggetto delle premesse, nei termini e secondo le condizioni di cui al contratto medesimo.

2. Le parti garantiscono che dalla licenza non deriva inganno per il pubblico in relazione alle caratteristiche dei prodotti e servizi contrassegnati dai marchi licenziati.


Art. 3 - Durata

1. Il contratto avrà durata di ________ ed entrerà in vigore dalla firma del presente contratto.

2. Il contratto si intende rinnovato tacitamente per lo stesso periodo di tempo se nessuna delle due parti ha manifestato la volontà di recedere dallo stesso.


Art. 4 - Pagamento

1. I Il licenziante non richiede nessun tipo di quota d'ingresso al licenziatario.

2. Quale corrispettivo per la licenza del marchio oggetto del presente contratto, il licenziatario pagherà al licenziante, in un'unica soluzione, la somma di euro ________ (________), da versarsi entro il giorno ________.


Art. 5 - Esclusività

1. Il licenziatario potrà utilizzare i prodotti e servizi derivanti dall'utilizzo del marchio del licenziante, in esclusiva, per la seguente zona geografica:

________


Art 6 - Obblighi del licenziatario

1. Il licenziatario è tenuto ad usare il marchio per i prodotti e/o servizi oggetto della Licenza, e non può usare il Marchio in relazione a prodotti e/o servizi diversi da quelli previsti nel presente Contratto. E' tenuto inoltre ad utilizzare il marchio in modo tale da non ledere fama, prestigio e decoro del licenziante. In particolare il licenziatario è tenuto a fabbricare i prodotti e a prestare i servizi contrassegnati dal marchio impegnandosi a uniformare la propria produzione o le proprie prestazioni alle caratteristiche sostanziali, tecniche e qualitative imposte dal licenziante affinché non ne derivi inganno proprio in quelle peculiarità dei prodotti o dei servizi giudicate essenziali nell'apprezzamento del pubblico. In particolare il licenziatario si obbliga espressamente ad usare i marchi per contraddistinguere prodotti o servizi eguali a quelli corrispondenti messi in commercio o prestati nel territorio con gli stessi Marchi.

2. Il licenziatario non può usare il marchio parzialmente o con modifiche, ma deve sempre usarlo nella sua interezza, così come risulta registrato e come verrà indicato dal licenziante, il quale avrà cura di effettuare gli opportuni controlli circa le modalità d'uso e la conformità d'uso. Tale controllo riguarderà tutti gli aspetti relativi alle caratteristiche qualitative dei prodotti e/o servizi del marchio e il rispetto degli obblighi assunti anche al fine di evitare la decadenza dello stesso.

3. Il licenziatario è tenuto ad usare il marchio sempre affiancato al proprio marchio e/o alla ragione sociale.

4. È vietato al licenziatario di depositare e/o utilizzare, marchi e/o segni distintivi uguali o confondibili ai marchi licenziati o, comunque, atti ad ingenerare inganno o confusione nel pubblico dei consumatori.

5. Nella produzione e/o commercializzazione dei prodotti e/o servizi per i quali viene utilizzato il marchio il licenziatario deve attenersi alla normativa vigente e agli standard di qualità adottati nel settore di riferimento.

6. Qualora i suddetti prodotti e/o i servizi non siano conformi alla normativa vigente ed agli standard di qualità adottati nel settore di riferimento e/o alle modalità d'uso del marchio, il licenziatario deve astenersi dall'immetterli in commercio e, se già immessi, ritirarli immediatamente a proprie spese dal mercato.

7. Il licenziatario si impegna a fabbricare e commercializzare i prodotti o prestare i servizi nei territori della licenza, obbligandosi a non svolgere una politica attiva di vendita (apertura di magazzini, depositi, succursali, conferimento di mandati di agenzia o di rappresentanza) al di fuori del territorio oggetto di licenza.

8. Il licenziatario comunque si impegna, nell'uso del marchio e nelle relative attività, a non compiere alcun atto o omissione che possa danneggiare, o comunque, ledere la reputazione del Marchio.

9. Il licenziatario si impegna a seguire le istruzioni del licenziante, qualora fossero necessarie, per la tutela e lo sviluppo del marchio.


Art. 7 - Obblighi del licenziante

1. Il licenziante si obbliga a coltivare le procedure di registrazione del marchio se allo stato di domanda e ad attivarsi per il mantenimento della privativa e per il rinnovo.

2. Il licenziante si impegna a rinnovare il marchio nel caso in cui la scadenza dello stesso intervenga prima della cessazione del contratto.


Art. 8 - Controlli

1. Il licenziante avrà diritto di controllare o far controllare da un esperto contabile o tecnico di sua fiducia, i materiali e la documentazione fiscale e contabile relativa all'oggetto del contratto.

2. Le modalità di controllo saranno concordate tra le parti in modo da non incidere sul regolare svolgimento delle attività e nel rispetto della disciplina in materia di riservatezza.


Art. 9 - 25552282 2 2528285

2. 58 88822285222 222 22528882 25552282 82 255822 5885 85885825 528 2558582, 22 852 8'582 52882 822882 222 88288 252288822228 5858228 58 22528, 82 2228 8582 58858555 852 225 855222 58 855 8222882225 88 2558582 222 88285 5858228 288858888 2 222 8588882222 58252 85582 58 258882&525582;.

5. 58 8882228525582 82 25222 82 52288825 22882 85588 585 88 2558582, 5282 82588552 85 2522585 8558825 58 25885885222 528 25252222 2/2 58 2528252252 528 82588282. 52 2228 8582, 88 8882228525582 88 588522 25222 82 52822285888825 525885228 558 25252228 2 558 8258828 822255558828228 558 2558582 2222222 52885 8882225.

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Art. 10 - Risoluzione anticipata

1. Ciascuna parte può risolvere il presente contratto con effetto immediato, mediante comunicazione da effettuarsi per iscritto a mezzo raccomandata A/R o PEC, in caso di inadempimento essenziale della controparte.

2. Il licenziante, senza pregiudizio per il diritto al risarcimento degli eventuali danni e ogni altro diritto, può risolvere il contratto di licenza di diritto, dichiarando al licenziatario che intende valersi della presente risoluzione, quando ricorrano una o più delle seguenti condizioni:

a) qualora il licenziatario dovesse trasferire la sede legale al di fuori della zona geografica di competenza o cessare di svolgere la propria attività produttiva e/o di prestazione di servizi nel Territorio;

b) in caso di inadempimento da parte del licenziatario di uno o più delle previsioni di cui agli articoli 4, 5, 6 e 8 del presente contratto;

c) in caso di messa in liquidazione, stato di insolvenza, cessione dei beni ai creditori, fallimento o altra procedura concorsuale alla quale sia sottoposto il licenziatario.

3. Il licenziatario può in ogni momento e con effetto immediato risolvere il contratto, salvo comunque il risarcimento degli eventuali danni, nella quale dichiari di volersi avvalere della facoltà di risolvere il contratto, qualora si verifichino le seguenti condizioni:

a) nel caso in cui il licenziante violi gli obblighi di cui all'art. 7;

b) in caso di messa in liquidazione, stato di insolvenza, cessione dei beni ai creditori, fallimento o altra procedura concorsuale alla quale sia sottoposto il licenziante.


Art. 11 - Protezione del marchio

1. Le parti si obbligano reciprocamente a darsi comunicazione, non appena ne vengano a conoscenza, di contraffazioni e/o contestazioni del marchio, nonché di contestazioni riguardanti pretese violazioni di diritti di marchio o simili di terzi per l'utilizzo dello stesso.

2. Nel caso in cui un terzo, in via giudiziale ovvero stragiudiziale, contesti la validità dei titoli di esclusiva oppure che l'utilizzo del marchio costituisce violazione di diritti altrui di qualunque natura, la strategia difensiva da adottare dovrà essere preventivamente concordata tra le parti. In caso di disaccordo, la decisione definitiva spetterà in ogni caso al licenziante.

3. Le spese legali sia di natura giudiziale che stragiudiziale graveranno in parti uguali sui contraenti nell'ipotesi in cui la decisione di procedere sia stata adottata di comune accordo. In caso contrario, le relative spese graveranno esclusivamente sulla parte che agisce unilateralmente in controversia.


Art. 12 - Prelazione

1. Il licenziante riconosce a favore del licenziatario un diritto di prelazione nell'acquisto, a parità di condizioni, nel caso in cui intenda cedere a terzi il marchio oggetto di licenza.

2. Il licenziante dovrà comunicare al licenziatario i termini della proposta di acquisto per lettera raccomandata A/R o PEC.

3. Il licenziatario potrà esercitare il proprio diritto di prelazione entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del licenziante.


Art 13 - Sublicenza

1. Il licenziatario potrà concedere licenze a terzi sul marchio oggetto del contratto.

2. Il licenziatario si assumerà tutte le responsabilità della condotta e dello svolgimento delle mansioni del sublicenziato, ivi compresi eventuali citazioni a giudizio per qualsivoglia motivo. E' fatto possibile al licenziante di poter controllare il subliceziato, nelle stesse modalità indicate nei punti precedenti.


Art. 14 - Cessione del contratto

1. Il licenziatario sarà libero di cedere il contratto a terzi, con il solo obbligo di informare il licenziante di avvenuta cessione.


Art. 15 - Clausola di mediazione e Clausola compromissoria

1. Per le controversie che dovessero insorgere in ordine alla interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto le parti si obbligano a fare preventivo ricorso al procedimento di mediazione finalizzato alla conciliazione indicando fin da ora la competenza dell'Organismo di Mediazione che verrà scelto dalle parti saranno devolute ad un tentativo di mediazione da espletarsi secondo la procedura di mediazione definita nel Regolamento di Organismo di Mediazione indicato.

2. Le parti si impegnano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento arbitrale o giudiziale, richiamando esplicitamente gli effetti e le conseguenze di cui al comma 5 dell' art.5 del D.lgs 28/2010. Il tentativo di conciliazione dovrà essere esperito in base agli art.16 del D.lgs 28/2010, per quanto con esso non contrastante, del suddetto Regolamento di Mediazione che le parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente.

3. Qualora entro il termine di 90 giorni la procedura non sia definita o in caso di mancato raggiungimento di un accordo, tutte le controversie derivanti dal presente contratto saranno risolte mediante arbitrato, secondo il regolamento di arbitrato della camera di commercio che verrà scelta dalle parti.

4. L'arbitro sarà unico e nominato dalle parti, o, in caso di disaccordo, nominato in conformità al regolamento della camera di commercio competente.

5. L'arbitrato ha natura rituale ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 806 e ss. c.p.c. L'arbitro decide secondo diritto dopo avere tentato la conciliazione delle parti. Si osservano le disposizioni del codice di procedura civile in materia di arbitrato rituale.

6. Ogni controversia che non debba essere decisa dalle disposizioni che precedono, è di competenza del foro Foro competente in base alla territorialità.


Art 16 - Interpretazione del contratto

1. Le clausole e disposizioni del presente contratto devono essere considerate tra loro distinte nel senso che se taluna di esse è o sarà accertata come nulla, annullabile, inefficace o invalida, la stessa sarà considerata inapplicabile, nei limiti consentiti dalla legge, senza che ciò incida sulla validità ed efficacia del contratto in generale e delle altre clausole in particolare.

2. In ognuno di detti casi le parti negozieranno una modifica al contratto che elimini la clausola inficiata, tenendo conto, se e in quanto possibile, delle originarie intenzioni delle Parti alla conclusione del presente contratto.

3. Avendo tutte le parti partecipato alla preparazione e stesura del presente contratto, le clausole in esso contenute saranno interpretate con medesima rigidità nei confronti delle stesse, essendo entrambe le parti considerate autore ai sensi dell'articolo 1370 c.c.


Art. 17 - Oneri e spese

1. Le spese del presente contratto sono a carico del licenziatario, così come tutte le pratiche occorrenti per la trascrizione del presente atto presso gli uffici competenti.

2. Il licenziante si obbliga sin d'ora a prestare al licenziatario la propria collaborazione per tutti gli atti e/o pratiche occorrenti per assicurare la continuità e l'efficacia della trascrizione.


Art. 18 - Privacy

1. Le Parti si prestano vicendevolmente il consenso al trattamento dei rispettivi dati personali, che si impegnano a trattare secondo i principi ed i precetti di cui al Regolamento UE 679/2016.

2. Le Parti si impegnano altresì al rigoroso rispetto dei principi e dei precetti della predetta legge con riferimento a qualunque altro dato personale, anche di terzi, raccolto, conservato, comunicato, diffuso o comunque trattato in adempimento o in conseguenza del presente contratto, garantendo in particolare la scrupolosa osservanza delle disposizioni concernenti la sicurezza, il consenso e le informazioni relative all'interessato.


Art. 19 - Legge applicabile

1. Il presente contratto è regolato dal diritto italiano.

2. Le Parti nel riconoscere che il presente accordo è stato concordato tra di loro su di un piano di assoluta parità negoziale, espressamente escludono che il medesimo debba essere sottoposto alla disciplina delle clausole vessatorie recata dagli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile Italiano.


Art. 20 - Disposizioni finali


1. Qualsiasi modifica al presente contratto dovrà essere effettuata per iscritto e sottoposta ad entrambi le parti, pena nullità.

2. I termini e le condizioni di cui al presente contratto costituiscono l'intero accordo tra le parti e sostituiscono tutti i precedenti accordi orali e scritti intercorsi tra le parti. con riferimento all'opera dell'ingegno di cui al presente contratto. Nessun accordo o patto che modifichi o ampli quanto previsto nel presente contratto sarà vincolante per alcuna delle parti salvo che sia effettuato per iscritto, si riferisca espressamente al presente documento derogandone il contenuto e sia sottoscritto dai rappresentanti, debitamente autorizzati, dalle parti.

3. Eventuali tolleranze di una delle parti a infrazioni, anche reiterate, dell'altra parte alle obbligazioni derivatile dal contratto non potranno mai costituire precedente, né infirmare comunque la validità delle clausole violate e delle altre clausole del contratto.

4. Nessuna interpretazione, risoluzione, modifica o rinuncia di una qualsiasi delle disposizioni del presente contratto sarà vincolante per le parti, a meno che risulti da atto scritto, sottoscritto da un rappresentante autorizzato dalle parti.




________, il ________.


Il licenziante

Il licenziatario