Contratto di locazione ad uso abitativo

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Il contratto di locazione o affitto concordato si ha quando le parti scelgono di adempiere a quanto previsto dalla normativa locale di ogni comune italiano sui prezzi di un determinato immobile. Nel caso in cui il contratto non sia concordato scegliere ordinario, che prevede un contratto di 4 anni più rinnovo di altri 4. Nel caso in cui le parti vogliano optare per un contratto più breve possono optare per un regime transitorio, ma si devono indicare le ragioni per cui le parti hanno scelto questo tipo di contratto, in un allegato allo stesso. Il contratto transitorio può essere sia ordinario che concordato. Infine, si può scegliere un tipo di contratto per studenti, qualora l'inquilino o gli inquilini siano studenti fuori sede. Il fatto di scegliere uno o l'altro, non cambia nulla sul regime fiscale, come per esempio, la cedolare secca, che si può applicare a tutti i tipi di contratto. Se si vogliono più informazioni riguardo ai vari tipi di contratti di affitto, consultare la nostra guida sui quattro contratti di locazione ad uso abitativo .



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CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE AD USO ABITATIVO

(Legge 9 dicembre 1998, n.431, articolo 2, comma 1, con esclusione delle fattispecie di cui all'art.1, commi 2 e 3, stessa legge)

________, nato a ________, il ________, codice fiscale ________ e residente presso ________ (d'ora in avanti denominato "locatore" o "parte locatrice")

CONCEDE IN LOCAZIONE

________, nato a ________, il ________, codice fiscale ________, e residente presso: ________, identificato mediante ________, numero: ________, rilasciata dalla seguente Autorità: ________ presso: ________, il: ________. (d'ora in avanti "conduttore" o "parte conduttrice").

Art. 1 - Individuazione dell'immobile oggetto del contratto

1. Il locatore concede in locazione al conduttore, che a tale titolo accetta, l'immobile sito al ________, del fabbricato ubicato ________ con superficie di ________ metri quadrati, composta da oltre a e dotata altresì dei seguenti elementi accessori:

________

L'immobile oggetto del presente contratto si presenta mobiliato, cosi come descritto nell'inventario dei beni, in allegato al presente contratto.Sono liberamente utilizzabili le seguenti parti comuni:

________

2. COMUNICAZIONE ex art 8, terzo comma, del decreto-legge 11 luglio 1992, n.333 (convertito in legge 8 agosto 1992, n.359):

CODICE FISCALE DEL LOCATORE: ________.

3. ESTREMI CATASTALI IDENTIFICATIVI DELL'UNITÀ IMMOBILIARE:

________

4. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E TECNICA SICUREZZA IMPIANTI:

Il locatore garantisce la rispondenza degli impianti alle norme di leggi vigente e la regolarità urbanistica e statistica della costruzione.

5. CERTIFICATO DI COLLAUDO E PRESTAZIONE ENERGETICA:

L'unità immobiliare è dotata di attestato di prestazione energetica in base al decreto del 16 aprile 2013, n. 63. Il conduttore dichiara di avere ricevuto copia dell'APE (Attestato di Prestazione Energetica).

Art. 2 - Durata della locazione

1. Il contratto è stipulato per la durata di anni 4 (quattro) dal ________ al ________ e s'intenderà rinnovato per ulteriori 4 (quattro) anni, salvo disdetta motivata ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Legge 9 Dicembre 1998, n. 431 e comunicata alla parte conduttrice a mezzo di lettera raccomandata a/r almeno ________ mesi prima della scadenza.

2. Alla seconda scadenza del contratto (termine dell'eventuale periodo di rinnovo del contratto) ciascuna del le parti avrà diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni oppure per la rinuncia al rinnovo del contratto, comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata A/R da inviare alla controparte almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza. La parte interpellata dovrà rispondere mediante lettera raccomandata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento di tale raccomandata. In mancanza di risposta, ovvero di accordo, il contratto si intenderà scaduto alla data di cessazione della locazione. In mancanza della suddetta comunicazione (finalizzata all'attivazione della procedura per il rinnovo a nuove condizioni o alla rinuncia al rinnovo) il contratto si rinnoverà tacitamente per anni 4 (quattro) alle medesime condizioni. Alle scadenze successive, il contratto si rinnoverà di ugual periodo ove non venga inviata lettera raccomandata a/r di disdetta da riceversi almeno 6 mesi prima della scadenza.

3. Il conduttore, qualora ricorrano gravi motivi, può recedere in qualsiasi momento dandone comunicazione mediante lettera raccomandata A/R al locatore con preavviso di 6 mesi.

Art. 3 - Canone locazione

1. Il canone annuale viene liberamente convenuto in euro ________ (€ ________), da pagarsi in 12 rate mensili uguali anticipate, cada una dell'importo di euro ________ (€ ________), entro i primi 5 giorni di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente numero ________, intestato a ________.

2. Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori non potrà essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, qualunque ne sia il titolo.

Il mancato o ritardato pagamento, totale o parziale del canone, o di quant'altro dovuto per oneri accessori, trascorsi i termini di cui all'art 5. della legge n. 392/78, per qualunque causa, anche di una sola rata del canone (nonché di quant'altro dovuto ove di importo pari ad una mensilità del canone), costituisce in mora il conduttore, e darà diritto al locatore di chiedere la risoluzione del contratto, come per legge, oltre al risarcimento degli eventuali danni, fatto salvo quanto previsto dall'art. 55 della Legge 27 Luglio 1978, n. 392.

Art. 4 - Deposito cauzionale ed altre garanzie

1. A garanzia delle obbligazioni assunte con il presente contratto, il conduttore versa al locatore una somma di euro ________ (________) pari a n. ________ mensilità del canone, non imputabile in conto pigioni a garanzia delle obbligazioni tutte che assume con il presente contratto. Il deposito cauzionale come sopra costituito sarà restituito al termine della locazione, previa verifica dello stato dell'unità immobiliare e dell'osservanza di ogni obbligazione contrattuale.

2. Oltre al deposito cauzionale al comma precedente, le parti accordano che verranno erogate dal conduttore al locatore, le seguenti garanzie:

________

Art. 5 - Oneri accessori

1. La somma convenuta come corrispettivo della locazione non è comprensiva degli oneri accessori. Detti oneri verranno corrisposti dal conduttore alla stregua della ripartizione millesimale e/o pro quota parta unitaria attribuita a ciascun condomino.

2. Per gli oneri accessori le parti fanno applicazione della "Tabella oneri accessori", allegato D al decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge n. 431/1998.

3. In sede di consuntivo, il pagamento degli oneri anzidetti, per la quota parte di quelli condominiali/comuni a carico del conduttore, deve avvenire entro sessanta giorni dalla richiesta.

4. Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere l'indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere visione - anche tramite organizzazioni sindacali - presso il locatore (o il suo amministratore o l'amministratore condominiale, ove esistente), dei documenti giustificativi delle spese effettuate. Insieme con il pagamento della prima rata del canone annuale, il conduttore versa una quota di acconto non superiore a quella di sua spettanza risultante dal rendiconto dell'anno precedente.

5. Per le spese di cui al presente articolo il conduttore versa una quota mensile di euro ________ (________) salvo conguaglio.

Art. 6 - Stato dei luoghi

1. Il conduttore dichiara di aver visitato l'immobile oggetto del presente contratto e di averlo trovato in buono stato e adatto all'uso convenuto. Essa si impegna a riconsegnare l'unità immobiliare locata nello stato medesimo in cui l'ha ricevuta salvo il deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno. Si impegna altresì a rispettare le norme del regolamento condominiale dello stabile che dichiara di ben conoscere, e ad osservare ogni altra norma legittimamente emanata.

2. Il locatore si impegna a far pienamente godere al conduttore l'immobile oggetto di locazione, garantendo il pieno godimento dello stesso dei requisiti amministrativi e di legge.

3. Il conduttore dichiara di prendere l'unità immobiliare in consegna ad ogni effetto con il ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento custode della medesima.

4. Il conduttore si impegna, ex art. 1590 del Codice Civile a riconsegnare l'unità immobiliare locata nello stato medesimo in cui l'ha ricevuta, come risultante dal verbale di consegna sottoscritto dalle parti e rilasciato in copia al conduttore stesso, fatto sempre salvo il deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno.

Art. 7 - Vincolo di destinazione d'uso e divieto di innovazioni

1. Il conduttore non potrà apportare alcun tipo di modifica all'immobile locato che possa comportare un'innovazione dello stesso, salvo diversa approvazione da parte del locatore.

2. Il conduttore e le persone con essa conviventi si impegnano, altresì, a non modificare l'originario vincolo di destinazione.

3. Le eventuali modifiche apportate dal conduttore in violazione del presente disposto dovranno essere da lui rimosse a sue spese.

Art. 8 - Manutenzioni e oneri del conduttore

1. Il conduttore assume l'obbligo della manutenzione ordinaria dell'immobile. Sono a carico del conduttore le riparazioni di piccola manutenzione, con particolare riferimento a pavimenti, superficie dei muri, intonaci interni, piastrelle e serramenti o relative agli impianti idraulici, elettrici, gas e condizionamento di acqua.

2. Restano a carico del locatore tutti i lavori di straordinaria manutenzione. A tal fine, il conduttore sarà tenuto a comunicare tempestivamente al locatore, con ogni mezzo idoneo, gli interventi per la manutenzione straordinaria da eseguire sull'immobile.

3. Le spese di manutenzione di eccezionale entità o comunque erogate per interventi di carattere strutturale (sostituzione di impianti, rifacimento del tetto, degli intonaci esterni, delle fondazioni ecc.) restano a carico del locatore.

4. Saranno a carico del conduttore le spese di allacciamento interno di luce, gas, acqua, telefono ecc. Oltre ai lavori che il conduttore non abbia eseguito pur essendo a suo carico, saranno addebitati al conduttore medesimo o agli inquilini responsabili le spese occorrenti per riparare i danni, prodotti da colpa, negligenza o cattivo uso, ai locali e agli impianti di uso e di utilità comuni, nonché i danni provocati da intasamenti di colonne di scarico per introduzione di corpi estranei e/o non consentiti.

Art. 9 - Sublocazione e comodato

1. E' concesso al conduttore di sublocare o concedere in comodato o consentire a terzi l'uso sotto qualsiasi forma contrattuale, in tutto o in parte, dell'immobile locato.

2. Il conduttore dovrà dare immediata comunicazione al locatore dell'avvenuta sublocazione o comodato.

3. Il conduttore si farà carico di ogni obbligo stabilito dall'arti.12 D.L. 21 marzo 1978, n. 59 (convertito dalla Legge 18 maggio 1978, n.191) e, in caso di sub-conduttore o comodatario che sia cittadino extracomunitario, dall'art.7 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n.286.

4. Lo stesso conduttore dovrà trasmettere al locatore, mediante lettera raccomandata A/R, o P.E.C., copia del contratto di sublocazione o di comodato intervenuto.

Art. 10 - Addizioni e migliorie

1. Il conduttore non può apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali locati ed alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del locatore, fermo restando che, anche se autorizzati, i lavori e le relative pratiche amministrative per l'autorizzazione verranno eseguiti a spese del conduttore e verranno rimossi, sempre a sua cura e spese, a fine locazione.

5. 8228 52285225 852 222 22885 288252 22825 82225 55222228552 8 828588 25 2228 58255 82228528222, 255 55225822525, 5282255 588588825 5885 252258225 2 5 282282 25525822.

Art. 11 - Responsabilità del conduttore

1. Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per i danni diretti o indiretti che potessero derivargli da fatto dei propri familiari, dipendenti o da tutte le persone che egli ha ammesso temporaneamente nell'unità immobiliare, nonché per interruzioni incolpevoli dei servizi.

2. Il conduttore sarà direttamente responsabile verso il locatore e i terzi dei danni causati per colpa sua da spandimento di acqua, fughe di gas, ecc. e da ogni altro abuso o trascuratezza nell'uso della cosa locata.

3. È fatto divieto al conduttore e/o altri inquilini, di svolgere nell'unità locata qualsiasi attività professionale, artigianale, commerciale, ecc. anche secondaria e accessoria.

4. È fatto divieto tenere animali pericolosi in modo da recare impedimento a terzi.

5. Il conduttore si impegna a rispettare le norme del regolamento dello stabile ove esistente, accusando in tal caso ricevuta della consegna dello stesso con la firma del presente contratto, così come si impegna a osservare le deliberazioni dell'assemblea dei condomini e comunque le regole di buon vicinato.

6. È in ogni caso vietato al conduttore di compiere atti, e tenere comportamenti, che possano recare molestia agli altri abitanti dello stabile.

Art. 12 - Privacy

1. Ai sensi di quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 sulla tutela della privacy, le parti si danno atto reciprocamente che i dati personali, forniti obbligatoriamente per la stipula del presente contratto sono oggetto di trattamento informatico e/o manuale e potranno essere utilizzati esclusivamente per gli adempimenti degli obblighi contrattuali, la gestione amministrativa del rapporto locativo, rapporti con le pubbliche amministrazioni e l'autorità giudiziaria e per adempimenti di legge relativi a norme civilistiche, fiscali e contabili.

Art. 13 - Diritto di prelazione

1. Il locatore concede concede il diritto di prelazione al conduttore in caso di nuova locazione, alla scadenza del contratto, da esercitarsi secondo l'art. 40 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

Art. 14 - Oneri fiscali di registrazione

1. Il locatore dichiara di volersi avvalere della modalità di tassazione sui redditi da locazione di fabbricati prevista dal D.Lgs. n.23 del 14 marzo 2011, la c.d. "cedolare secca".

2. Per questa ragione, la registrazione fiscale del presente contratto non comporterà alcun pagamento di imposta di registro o imposta di bollo. Non verrà inoltre applicata negli anni di decorrenza del contratto, alcuna maggiorazione del canone sulla base degli indici ISTAT di variazione dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati.

3. Se in futuro il locatore decidesse di revocare l'applicazione di tale regime di tassazione, sull'importo annuo del canone dovrà essere pagata l'imposta di registro nella misura del 2% (di cui metà a carico del locatore e metà a carico del conduttore), e verrà applicato l'aumento del canone in base all'indice ISTAT pari al 75% dell'indice stesso.

Art. 15 - 8858222 applicabile

2. 225 855222 222 25288822 558 25282222 822255222 82 25528 25222 28252882 582882 5882 588228828228 528 825882 888882, 55882 82228 2. 885/2882 2 2.282/2882, 222852 5885 225252885 282882258582 2252525 82 522888528222 52885 82222 2. 282/2882 25 5288 8882558 52282828 82 8252 828582.

Art. 16 - Modifica delle clausole contrattuali

1. Eventuali modificazioni ed aggiornamenti della clausole contrattuali devono avvenire su espresso accordo delle parti e solamente in forma scritta.

Art. 17 - Risoluzione delle controversie

1. La Commissione di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 431 del 1998, è composta da due membri scelti fra appartenenti alle rispettive organizzazioni firmatarie dell'Accordo territoriale sulla base delle designazioni, rispettivamente, del locatore e del conduttore.

2. L'operato della Commissione è disciplinato dal documento "Procedure di negoziazione e conciliazione stragiudiziale nonché modalità di funzionamento della Commissione", Allegato E al citato decreto.

3. La richiesta di intervento della Commissione non determina la sospensione delle obbligazioni contrattuali. La richiesta di attivazione della Commissione non comporta oneri.

Art. 18 - Allegati

1. Costituiscono parte integrante del presente contratto i seguenti allegati:

- Certificato A.P.E.

- Condizioni dell'immobile

- Regolamento Condominiale

- Inventario dei beni mobili presenti nell'immobile

- ________

Art. 19 - Clausola finale

1. Il presente contratto, di cui fanno parte integrante e sostanziale le premesse, e tutti gli allegati indicati, abroga e sostituisce ogni accordo, intesa, negoziazione, scritta od orale, intervenuta in precedenza tra le parti e concernente l'oggetto di questo contratto.

Letto, approvato e sottoscritto

________, il ________

Il locatore



Il conduttore

Si dichiara di aver preso esatta visione delle clausole e condizioni di cui sopra, e in particolare delle condizioni di cui agli artt. "Immobile oggetto del contratto", "Durata della locazione", "Canone locazione", "Deposito cauzionale", "Oneri accessori", "Vincolo destinazione d'uso), "Sublocazione e comodato", "Addizioni e migliorie", "Manutenzioni ed oneri del conduttore", Responsabilità del conduttore, "Accesso all'immobile", "Oneri fiscali e di registrazione", "Risoluzione delle controversie", le cui clausole – rilette e approvate – vengono dal conduttore stesso accettate a ogni conseguente effetto, e in particolare ai sensi e agli effetti degli artt. 1341 e1342 c.c.


Il locatore



Il conduttore

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CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE AD USO ABITATIVO

(Legge 9 dicembre 1998, n.431, articolo 2, comma 1, con esclusione delle fattispecie di cui all'art.1, commi 2 e 3, stessa legge)

________, nato a ________, il ________, codice fiscale ________ e residente presso ________ (d'ora in avanti denominato "locatore" o "parte locatrice")

CONCEDE IN LOCAZIONE

________, nato a ________, il ________, codice fiscale ________, e residente presso: ________, identificato mediante ________, numero: ________, rilasciata dalla seguente Autorità: ________ presso: ________, il: ________. (d'ora in avanti "conduttore" o "parte conduttrice").

Art. 1 - Individuazione dell'immobile oggetto del contratto

1. Il locatore concede in locazione al conduttore, che a tale titolo accetta, l'immobile sito al ________, del fabbricato ubicato ________ con superficie di ________ metri quadrati, composta da oltre a e dotata altresì dei seguenti elementi accessori:

________

L'immobile oggetto del presente contratto si presenta mobiliato, cosi come descritto nell'inventario dei beni, in allegato al presente contratto.Sono liberamente utilizzabili le seguenti parti comuni:

________

2. COMUNICAZIONE ex art 8, terzo comma, del decreto-legge 11 luglio 1992, n.333 (convertito in legge 8 agosto 1992, n.359):

CODICE FISCALE DEL LOCATORE: ________.

3. ESTREMI CATASTALI IDENTIFICATIVI DELL'UNITÀ IMMOBILIARE:

________

4. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E TECNICA SICUREZZA IMPIANTI:

Il locatore garantisce la rispondenza degli impianti alle norme di leggi vigente e la regolarità urbanistica e statistica della costruzione.

5. CERTIFICATO DI COLLAUDO E PRESTAZIONE ENERGETICA:

L'unità immobiliare è dotata di attestato di prestazione energetica in base al decreto del 16 aprile 2013, n. 63. Il conduttore dichiara di avere ricevuto copia dell'APE (Attestato di Prestazione Energetica).

Art. 2 - Durata della locazione

1. Il contratto è stipulato per la durata di anni 4 (quattro) dal ________ al ________ e s'intenderà rinnovato per ulteriori 4 (quattro) anni, salvo disdetta motivata ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Legge 9 Dicembre 1998, n. 431 e comunicata alla parte conduttrice a mezzo di lettera raccomandata a/r almeno ________ mesi prima della scadenza.

2. Alla seconda scadenza del contratto (termine dell'eventuale periodo di rinnovo del contratto) ciascuna del le parti avrà diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni oppure per la rinuncia al rinnovo del contratto, comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata A/R da inviare alla controparte almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza. La parte interpellata dovrà rispondere mediante lettera raccomandata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento di tale raccomandata. In mancanza di risposta, ovvero di accordo, il contratto si intenderà scaduto alla data di cessazione della locazione. In mancanza della suddetta comunicazione (finalizzata all'attivazione della procedura per il rinnovo a nuove condizioni o alla rinuncia al rinnovo) il contratto si rinnoverà tacitamente per anni 4 (quattro) alle medesime condizioni. Alle scadenze successive, il contratto si rinnoverà di ugual periodo ove non venga inviata lettera raccomandata a/r di disdetta da riceversi almeno 6 mesi prima della scadenza.

3. Il conduttore, qualora ricorrano gravi motivi, può recedere in qualsiasi momento dandone comunicazione mediante lettera raccomandata A/R al locatore con preavviso di 6 mesi.

Art. 3 - Canone locazione

1. Il canone annuale viene liberamente convenuto in euro ________ (€ ________), da pagarsi in 12 rate mensili uguali anticipate, cada una dell'importo di euro ________ (€ ________), entro i primi 5 giorni di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente numero ________, intestato a ________.

2. Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori non potrà essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, qualunque ne sia il titolo.

Il mancato o ritardato pagamento, totale o parziale del canone, o di quant'altro dovuto per oneri accessori, trascorsi i termini di cui all'art 5. della legge n. 392/78, per qualunque causa, anche di una sola rata del canone (nonché di quant'altro dovuto ove di importo pari ad una mensilità del canone), costituisce in mora il conduttore, e darà diritto al locatore di chiedere la risoluzione del contratto, come per legge, oltre al risarcimento degli eventuali danni, fatto salvo quanto previsto dall'art. 55 della Legge 27 Luglio 1978, n. 392.

Art. 4 - Deposito cauzionale ed altre garanzie

1. A garanzia delle obbligazioni assunte con il presente contratto, il conduttore versa al locatore una somma di euro ________ (________) pari a n. ________ mensilità del canone, non imputabile in conto pigioni a garanzia delle obbligazioni tutte che assume con il presente contratto. Il deposito cauzionale come sopra costituito sarà restituito al termine della locazione, previa verifica dello stato dell'unità immobiliare e dell'osservanza di ogni obbligazione contrattuale.

2. Oltre al deposito cauzionale al comma precedente, le parti accordano che verranno erogate dal conduttore al locatore, le seguenti garanzie:

________

Art. 5 - Oneri accessori

1. La somma convenuta come corrispettivo della locazione non è comprensiva degli oneri accessori. Detti oneri verranno corrisposti dal conduttore alla stregua della ripartizione millesimale e/o pro quota parta unitaria attribuita a ciascun condomino.

2. Per gli oneri accessori le parti fanno applicazione della "Tabella oneri accessori", allegato D al decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge n. 431/1998.

3. In sede di consuntivo, il pagamento degli oneri anzidetti, per la quota parte di quelli condominiali/comuni a carico del conduttore, deve avvenire entro sessanta giorni dalla richiesta.

4. Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere l'indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere visione - anche tramite organizzazioni sindacali - presso il locatore (o il suo amministratore o l'amministratore condominiale, ove esistente), dei documenti giustificativi delle spese effettuate. Insieme con il pagamento della prima rata del canone annuale, il conduttore versa una quota di acconto non superiore a quella di sua spettanza risultante dal rendiconto dell'anno precedente.

5. Per le spese di cui al presente articolo il conduttore versa una quota mensile di euro ________ (________) salvo conguaglio.

Art. 6 - Stato dei luoghi

1. Il conduttore dichiara di aver visitato l'immobile oggetto del presente contratto e di averlo trovato in buono stato e adatto all'uso convenuto. Essa si impegna a riconsegnare l'unità immobiliare locata nello stato medesimo in cui l'ha ricevuta salvo il deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno. Si impegna altresì a rispettare le norme del regolamento condominiale dello stabile che dichiara di ben conoscere, e ad osservare ogni altra norma legittimamente emanata.

2. Il locatore si impegna a far pienamente godere al conduttore l'immobile oggetto di locazione, garantendo il pieno godimento dello stesso dei requisiti amministrativi e di legge.

3. Il conduttore dichiara di prendere l'unità immobiliare in consegna ad ogni effetto con il ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento custode della medesima.

4. Il conduttore si impegna, ex art. 1590 del Codice Civile a riconsegnare l'unità immobiliare locata nello stato medesimo in cui l'ha ricevuta, come risultante dal verbale di consegna sottoscritto dalle parti e rilasciato in copia al conduttore stesso, fatto sempre salvo il deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno.

Art. 7 - Vincolo di destinazione d'uso e divieto di innovazioni

1. Il conduttore non potrà apportare alcun tipo di modifica all'immobile locato che possa comportare un'innovazione dello stesso, salvo diversa approvazione da parte del locatore.

2. Il conduttore e le persone con essa conviventi si impegnano, altresì, a non modificare l'originario vincolo di destinazione.

3. Le eventuali modifiche apportate dal conduttore in violazione del presente disposto dovranno essere da lui rimosse a sue spese.

Art. 8 - Manutenzioni e oneri del conduttore

1. Il conduttore assume l'obbligo della manutenzione ordinaria dell'immobile. Sono a carico del conduttore le riparazioni di piccola manutenzione, con particolare riferimento a pavimenti, superficie dei muri, intonaci interni, piastrelle e serramenti o relative agli impianti idraulici, elettrici, gas e condizionamento di acqua.

2. Restano a carico del locatore tutti i lavori di straordinaria manutenzione. A tal fine, il conduttore sarà tenuto a comunicare tempestivamente al locatore, con ogni mezzo idoneo, gli interventi per la manutenzione straordinaria da eseguire sull'immobile.

3. Le spese di manutenzione di eccezionale entità o comunque erogate per interventi di carattere strutturale (sostituzione di impianti, rifacimento del tetto, degli intonaci esterni, delle fondazioni ecc.) restano a carico del locatore.

4. Saranno a carico del conduttore le spese di allacciamento interno di luce, gas, acqua, telefono ecc. Oltre ai lavori che il conduttore non abbia eseguito pur essendo a suo carico, saranno addebitati al conduttore medesimo o agli inquilini responsabili le spese occorrenti per riparare i danni, prodotti da colpa, negligenza o cattivo uso, ai locali e agli impianti di uso e di utilità comuni, nonché i danni provocati da intasamenti di colonne di scarico per introduzione di corpi estranei e/o non consentiti.

Art. 9 - Sublocazione e comodato

1. E' concesso al conduttore di sublocare o concedere in comodato o consentire a terzi l'uso sotto qualsiasi forma contrattuale, in tutto o in parte, dell'immobile locato.

2. Il conduttore dovrà dare immediata comunicazione al locatore dell'avvenuta sublocazione o comodato.

3. Il conduttore si farà carico di ogni obbligo stabilito dall'arti.12 D.L. 21 marzo 1978, n. 59 (convertito dalla Legge 18 maggio 1978, n.191) e, in caso di sub-conduttore o comodatario che sia cittadino extracomunitario, dall'art.7 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n.286.

4. Lo stesso conduttore dovrà trasmettere al locatore, mediante lettera raccomandata A/R, o P.E.C., copia del contratto di sublocazione o di comodato intervenuto.

Art. 10 - Addizioni e migliorie

1. Il conduttore non può apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali locati ed alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del locatore, fermo restando che, anche se autorizzati, i lavori e le relative pratiche amministrative per l'autorizzazione verranno eseguiti a spese del conduttore e verranno rimossi, sempre a sua cura e spese, a fine locazione.

5. 8228 52285225 852 222 22885 288252 22825 82225 55222228552 8 828588 25 2228 58255 82228528222, 255 55225822525, 5282255 588588825 5885 252258225 2 5 282282 25525822.

Art. 11 - Responsabilità del conduttore

1. Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per i danni diretti o indiretti che potessero derivargli da fatto dei propri familiari, dipendenti o da tutte le persone che egli ha ammesso temporaneamente nell'unità immobiliare, nonché per interruzioni incolpevoli dei servizi.

2. Il conduttore sarà direttamente responsabile verso il locatore e i terzi dei danni causati per colpa sua da spandimento di acqua, fughe di gas, ecc. e da ogni altro abuso o trascuratezza nell'uso della cosa locata.

3. È fatto divieto al conduttore e/o altri inquilini, di svolgere nell'unità locata qualsiasi attività professionale, artigianale, commerciale, ecc. anche secondaria e accessoria.

4. È fatto divieto tenere animali pericolosi in modo da recare impedimento a terzi.

5. Il conduttore si impegna a rispettare le norme del regolamento dello stabile ove esistente, accusando in tal caso ricevuta della consegna dello stesso con la firma del presente contratto, così come si impegna a osservare le deliberazioni dell'assemblea dei condomini e comunque le regole di buon vicinato.

6. È in ogni caso vietato al conduttore di compiere atti, e tenere comportamenti, che possano recare molestia agli altri abitanti dello stabile.

Art. 12 - Privacy

1. Ai sensi di quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 sulla tutela della privacy, le parti si danno atto reciprocamente che i dati personali, forniti obbligatoriamente per la stipula del presente contratto sono oggetto di trattamento informatico e/o manuale e potranno essere utilizzati esclusivamente per gli adempimenti degli obblighi contrattuali, la gestione amministrativa del rapporto locativo, rapporti con le pubbliche amministrazioni e l'autorità giudiziaria e per adempimenti di legge relativi a norme civilistiche, fiscali e contabili.

Art. 13 - Diritto di prelazione

1. Il locatore concede concede il diritto di prelazione al conduttore in caso di nuova locazione, alla scadenza del contratto, da esercitarsi secondo l'art. 40 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

Art. 14 - Oneri fiscali di registrazione

1. Il locatore dichiara di volersi avvalere della modalità di tassazione sui redditi da locazione di fabbricati prevista dal D.Lgs. n.23 del 14 marzo 2011, la c.d. "cedolare secca".

2. Per questa ragione, la registrazione fiscale del presente contratto non comporterà alcun pagamento di imposta di registro o imposta di bollo. Non verrà inoltre applicata negli anni di decorrenza del contratto, alcuna maggiorazione del canone sulla base degli indici ISTAT di variazione dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati.

3. Se in futuro il locatore decidesse di revocare l'applicazione di tale regime di tassazione, sull'importo annuo del canone dovrà essere pagata l'imposta di registro nella misura del 2% (di cui metà a carico del locatore e metà a carico del conduttore), e verrà applicato l'aumento del canone in base all'indice ISTAT pari al 75% dell'indice stesso.

Art. 15 - 8858222 applicabile

2. 225 855222 222 25288822 558 25282222 822255222 82 25528 25222 28252882 582882 5882 588228828228 528 825882 888882, 55882 82228 2. 885/2882 2 2.282/2882, 222852 5885 225252885 282882258582 2252525 82 522888528222 52885 82222 2. 282/2882 25 5288 8882558 52282828 82 8252 828582.

Art. 16 - Modifica delle clausole contrattuali

1. Eventuali modificazioni ed aggiornamenti della clausole contrattuali devono avvenire su espresso accordo delle parti e solamente in forma scritta.

Art. 17 - Risoluzione delle controversie

1. La Commissione di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 431 del 1998, è composta da due membri scelti fra appartenenti alle rispettive organizzazioni firmatarie dell'Accordo territoriale sulla base delle designazioni, rispettivamente, del locatore e del conduttore.

2. L'operato della Commissione è disciplinato dal documento "Procedure di negoziazione e conciliazione stragiudiziale nonché modalità di funzionamento della Commissione", Allegato E al citato decreto.

3. La richiesta di intervento della Commissione non determina la sospensione delle obbligazioni contrattuali. La richiesta di attivazione della Commissione non comporta oneri.

Art. 18 - Allegati

1. Costituiscono parte integrante del presente contratto i seguenti allegati:

- Certificato A.P.E.

- Condizioni dell'immobile

- Regolamento Condominiale

- Inventario dei beni mobili presenti nell'immobile

- ________

Art. 19 - Clausola finale

1. Il presente contratto, di cui fanno parte integrante e sostanziale le premesse, e tutti gli allegati indicati, abroga e sostituisce ogni accordo, intesa, negoziazione, scritta od orale, intervenuta in precedenza tra le parti e concernente l'oggetto di questo contratto.

Letto, approvato e sottoscritto

________, il ________

Il locatore



Il conduttore

Si dichiara di aver preso esatta visione delle clausole e condizioni di cui sopra, e in particolare delle condizioni di cui agli artt. "Immobile oggetto del contratto", "Durata della locazione", "Canone locazione", "Deposito cauzionale", "Oneri accessori", "Vincolo destinazione d'uso), "Sublocazione e comodato", "Addizioni e migliorie", "Manutenzioni ed oneri del conduttore", Responsabilità del conduttore, "Accesso all'immobile", "Oneri fiscali e di registrazione", "Risoluzione delle controversie", le cui clausole – rilette e approvate – vengono dal conduttore stesso accettate a ogni conseguente effetto, e in particolare ai sensi e agli effetti degli artt. 1341 e1342 c.c.


Il locatore



Il conduttore