Contratto di locazione commerciale

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CONTRATTO DI LOCAZIONE DIVERSO DA USO ABITATIVO

Il signor ________, nato a ________, il ________, codice fiscale ________ e residente presso ________

(d'ora in avanti denominato "locatore" o "parte locatrice")

e

Il signor ________, nato a ________, il ________, codice fiscale ________, e residente presso: ________, identificato mediante ________, numero: ________, rilasciata dalla seguente Autorità: ________ presso: ________, il: ________.

(d'ora in avanti "conduttore" o "parte conduttrice").

Art. 1 - Immobile oggetto del contratto

1. Il locatore concede il locazione al conduttore, che a tale titolo accetta, l'immobile sito al: ________, del fabbricato ubicato: ________, con superficie di ________ metri quadrati.

2. COMUNICAZIONE ex art 8, terzo comma, del decreto-legge 11 luglio 1992, n.333 (convertito in legge 8 agosto 1992, n.359):

CODICE FISCALE DEL LOCATORE: ________.

3. ESTREMI CATASTALI IDENTIFICATIVI DELL'UNITÀ IMMOBILIARE:

________

4. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E TECNICA SICUREZZA IMPIANTI:

Il locatore garantisce la rispondenza degli impianti alle norme di leggi vigente e la regolarità urbanistica e statistica della costruzione.

5. CERTIFICATO DI COLLAUDO E CERTIFICAZIONE ENERGETICA:

L'unità immobiliare è dotata di attestato di prestazione energetica in base al decreto del 16 aprile 2013, n.75. Il conduttore dichiara di avere ricevuto copia dell'APE (Attestato di Prestazione Energetica).

Art. 2 - Durata della locazione

1. Il contratto è stipulato per la durata di anni 6 dal ________ al ________.

2. Il contratto s'intenderà rinnovato per ulteriori 6, salvo disdetta motivata e comunicata all'altra parte a mezzo di lettera raccomandata a/r almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza.

3. Il locatore potrà esercitare il diniego di rinnovo del contratto esclusivamente nelle ipotesi previste dall'art. 29 legge 392/79, comunicando tale intenzione almeno 12 (dodici) mesi prima della scadenza.

Art. 3 - Canone locazione e modalità pagamento

1. Il corrispettivo per la locazione viene di comune accordo pattuito e convenuto in complessivi euro ________ (€ ________), oltre ad IVA.

2. Il canone sopracitato sarà aggiornato annualmente, con decorrenza da un anno dal momento della firma, sulla base delle variazioni fornite dall'ISTAT, in misura pari al 75% dell'incremento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

3. I pagamenti delle somme dovute dal conduttore al locatore, a titolo di corrispettivo della presente locazione, dovranno essere effettuati su base mensile da pagarsi in 12 (dodici) rate mensili uguali anticipate, cada una dell'importo di euro ________ (€ ________), entro i primi 5 giorni di ogni mese, mediante bonifico bancario sul conto corrente numero ________, intestato a ________.

4. Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori non potrà essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, qualunque ne sia il titolo. Il locatore si riserva la facoltà di applicare gli interessi moratori, in misura pari al Prime Rate Abi in vigore, maggiorato di 3 punti percentuali.

5. Il mancato pagamento anche parziale del canone di locazione, in aggiunta al decorso degli interessi moratori di cui sopra, produce, a norma del dell'articolo 1456 del Codice Civile, la risoluzione ipso iure del contratto.

Art. 4 - Deposito cauzionale ed altre garanzie

1. A garanzia delle obbligazioni assunte con il presente contratto, il conduttore versa al locatore una somma di euro ________ (€ ________) pari a n. ________ mensilità del canone, non imputabile in conto pigioni a garanzia delle obbligazioni tutte che assume con il presente contratto. Il deposito cauzionale come sopra costituito sarà restituito al termine della locazione, previa verifica dello stato dell'unità immobiliare e dell'osservanza di ogni obbligazione contrattuale.

2. Oltre al deposito cauzionale al comma precedente, le parti accordano che verranno erogate dal conduttore al locatore, le seguenti garanzie:

________

Art. 5 - Oneri accessori

1. Il conduttore non potrà per nessun motivo ritardare o sospendere il pagamento dei canoni o degli oneri accessori.

2. Saranno ad esclusivo carico del conduttore, fino alla materiale riconsegna dell'immobile, le spese relative all'allacciamento delle utenze e la gestione delle stesse, nonché gli oneri del passo carrabile e dello smaltimento rifiuti, e tutti i tipi di spese relative al normale funzionamento dell'attività commerciale.

3. Sono a carico del conduttore altresì gli oneri accessori di sua competenza come previsti dall'art.9 Legge 392/789 che egli si impegna a corrispondere al locatore mensilmente.

Art. 6 - Stato dei luoghi

1. Il conduttore dichiara di aver visitato l'immobile oggetto del presente contratto e di averlo trovato in buono stato e adatto all'uso convenuto. Essa si impegna a riconsegnare l'unità locata nello stato medesimo in cui l'ha ricevuta salvo il deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno. Si impegna altresì a rispettare le norme del regolamento condominiale dello stabile che dichiara di ben conoscere, e ad osservare ogni altra norma legittimamente emanata.

2. Il locatore si impegna a far pienamente godere al conduttore l'immobile oggetto di locazione, garantendo il pieno godimento dello stesso dei requisiti amministrativi e di legge.

3. Il conduttore dichiara di prendere l'immobile in consegna ad ogni effetto con il ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento custode della medesima.

4. Il conduttore si impegna, ex art. 1590 del Codice Civile a riconsegnare l'immobile locato nello stato medesimo in cui l'ha ricevuta, come risultante dal verbale di consegna sottoscritto dalle parti e rilasciato in copia al conduttore stesso, fatto sempre salvo il deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno.

5. Il conduttore dichiara inoltre di essere a conoscenza che l'immobile fa parte di un fabbricato in condominio, di conoscere e di obbligarsi ad osservare le norme contenute nel relativo regolamento, di cui riceve copia contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto, e di accettare le relative tabelle millesimali.

Art. 7 - Vincolo di destinazione d'uso

1. Il conduttore si impegna a destinare l'immobile alle seguenti attività:

________

2. L'attività del conduttore sarà aperto alla frequentazione di consumatori finali di prodotti e servizi offerti dal conduttore.

3. Il conduttore non potrà cambiare la destinazione dell'immobile oggetto del presente contratto, senza l'autorizzazione per iscritto da parte del locatore.

4. Il conduttore potrà esporre insegne pubblicitari e marchi propri o di terzi al di fuori dell'immobile, con la finalità di pubblicizzare la sua attività, nella maniera che questi ritenga più opportuno.

Art. 8 - Manutenzioni e oneri del conduttore

1. Il conduttore assume l'obbligo della manutenzione ordinaria dell'immobile Sono a carico del conduttore le riparazioni di piccola manutenzione, con particolare riferimento a pavimenti, superficie dei muri, intonaci interni, piastrelle e serramenti o relative agli impianti idraulici, elettrici, gas e condizionamento di acqua.

2. Restano a carico del locatore tutti i lavori di straordinaria manutenzione. A tal fine, il conduttore sarà tenuto a comunicare tempestivamente al locatore, con ogni mezzo idoneo, gli interventi per la manutenzione straordinaria da eseguire sull'immobile.

3. Le spese di manutenzione di eccezionale entità o comunque erogate per interventi di carattere strutturale (sostituzione di impianti, rifacimento del tetto, degli intonaci esterni, delle fondazioni ecc.) restano a carico del locatore.

4. Saranno addebitati al conduttore le spese occorrenti per riparare i danni, prodotti da colpa, negligenza o cattivo uso, ai locali e agli impianti di uso e di utilità comuni, nonché i danni provocati da intasamenti di colonne di scarico per introduzione di corpi estranei e/o non consentiti.

Art. 9 - Indennità per la perdita d'avviamento

1. In caso di cessazione del rapporto di locazione che non sia dovuta a risoluzione per inadempimento o disdetta o recesso del conduttore o a una delle procedure previste dal R.D. n. 267/42, il conduttore ha diritto, ad una indennità pari a 18 mensilità dell'ultimo canone corrisposto.

2. Il conduttore ha diritto ad una ulteriore indennità pari all'importo precedentemente menzionato, da chiunque, adibito all'esercizio della stessa attività o di attività incluse nella medesima tabella merceologica che siano affini a quella già esercitata dal conduttore uscente ed ove il nuovo esercizio venga iniziato entro un anno dalla cessazione del precedente.

3. L'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile è condizionata dall'avvenuta corresponsione dell'indennità di cui al primo comma. l'indennità di cui al secondo comma deve essere corrisposta all'inizio del nuovo esercizio.

4. Nel giudizio relativo alla spettanza ed alla determinazione dell'indennità per la perdita dell'avviamento, le parti hanno l'onere di quantificare specificatamente la entità della somma reclamata o offerta e la corresponsione dell'importo indicato dal conduttore o in difetto, offerto dal locatore o comunque risultante dalla sentenza di primo grado consente, salvo conguaglio all'esito del giudizio, l'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile.

Art. 10 - Sublocazione e comodato

1. E' concesso al conduttore di sublocare o concedere in comodato o consentire a terzi l'uso sotto qualsiasi forma contrattuale, in tutto o in parte, dell'immobile locato.

2. Il conduttore dovrà dare immediata comunicazione al locatore dell'avvenuta sublocazione o comodato.

3. Il conduttore si farà carico di ogni obbligo stabilito dall'arti.12 D.L. 21 marzo 1978, n. 59 (convertito dalla Legge 18 maggio 1978, n.191) e, in caso di sub-conduttore o comodatario che sia cittadino extracomunitario, dall'art.7 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n.286.

4. Lo stesso conduttore dovrà trasmettere al locatore, mediante lettera raccomandata A/R, o P.E.C., copia del contratto di sublocazione o di comodato intervenuto.

Art. 11 - 855828228 2 migliorie

2. 58 8225522252 222 252 522252552 588525 22582885, 82228528222, 282882585 2 555828222 58 828588 828528 25 5885 8252 528282528222, 2 5288 82285228 288822228, 82225 88 2528222882 82282282 528 82852252 82 22525 8858225 2 25582, 22522 52825252 852, 52852 82 55225822528, 8 858258 2 82 52852882 25528852 52282882552882 225 8'55225822528222 82555222 28225828 5 82282 528 8225522252 2 82555222 5822888, 822252 5 855 8555 2 82282, 5 2822 828528222.

5. 8228 52285225 852 222 22885 288252 22825 82225 55222228552 8 828588 25 2228 58255 82228528222, 255 55225822525, 5282255 588588825 5885 252258225 2 5 282282 25525822.

Art. 12 - Responsabilità delle parti

1. Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per i danni diretti o indiretti che potessero derivargli da fatto dei propri familiari, dipendenti o da tutte le persone che egli ha ammesso nell'unita immobiliare nonché per interruzioni incolpevoli dei servizi.

2. Il conduttore sarà direttamente responsabile verso il locatore e i terzi dei danni causati per colpa sua da spandimento di acqua, fughe di gas, ecc. e da ogni altro abuso o trascuratezza nell'uso della cosa locata.

3. È fatto divieto tenere animali pericolosi in modo da recare impedimento a terzi.

4. Il locatore è esonerato da ogni responsabilità per difetto, diniego o revoca di autorizzazioni o licenze amministrative o similari anche se ciò dipenda dal bene locato ed è altresì esonerato da ogni responsabilità per danni diretti ed indiretti che potessero derivargli dal fatto o da omissione di terzi nonché in caso di interruzione di servizi per cause indipendenti dalla sua volontà.

Art. 13 - Assicurazione

1. Il conduttore si obbliga a stipulare, ed a mantenere per tutta la durata del contratto, con una primaria Compagnia di assicurazioni, idonea polizza di assicurazioni comprendente l'incendio e "tutti i rischi", nessuno escluso o eccettuato, con vincolo a favore della proprietà o comunque della parte lesa, a copertura integrale dei danni arrecati all'immobile locato e ad ogni altro bene del locatore nonché dei danni arrecati a terzi, imputabili a fatti o a comportamenti omissivi, commissivi o accidentali, comunque verificatisi.

2. Detta polizza dovrà essere consegnata al locatore entro la data di inizio della locazione; in difetto, il locatore avrà la facoltà di risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., mediante raccomandata AR, ovvero di stipulare esso stesso una analoga polizza in luogo del conduttore addebitando a quest'ultimo i costi che dovranno essere rimborsati entro quindici giorni dalla richiesta.

Art. 14 - Privacy

1. Ai sensi di quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 sulla tutela della privacy, le parti si danno atto reciprocamente che i dati personali, forniti obbligatoriamente per la stipula del presente contratto sono oggetto di trattamento informatico e/o manuale e potranno essere utilizzati esclusivamente per gli adempimenti degli obblighi contrattuali, la gestione amministrativa del rapporto locativo, rapporti con le pubbliche amministrazioni e l'autorità giudiziaria e per adempimenti di legge relativi a norme civilistiche, fiscali e contabili.

Art. 15 - Diritto di prelazione

1. Il locatore concede concede il diritto di prelazione al conduttore in caso di nuova locazione, alla scadenza del contratto, da esercitarsi secondo l'art. 40 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

Art. 16 - Oneri fiscali di registrazione

1. Le parti convengono di comune accordo che le spese relative all'imposta da bollo, nonché quelle inerenti all'imposta di registrazione del contratto saranno a carico di entrambi le parti contraenti ai sensi dell'art. 8 Legge 392/78.

Art. 17 - Adempimenti per l'IVA

1. Ai sensi delle vigenti disposizioni dell'art. 10 D.p.r. n. 633/1972, il locatore dichiara di optare per l'applicazione dell'IVA al presente contratto, con espressa accettazione del conduttore. L'imposta di registro è dovuta in termine fisso.

2. Qualora dovessero intervenire modifiche normative in materia d'IVA, le parti convengono fin da orda di adeguarsi alle stesse, riservando tuttavia al solo locatore la facoltà di optare per l'applicazione o meno id quelle, fra le novità normative medesime, delle quali sia disposta l'applicazione facoltativa.

Art. 18 - 8858222 52288858882

2. 225 855222 222 25288822 558 25282222 822255222 82 25528 25222 28252882 582882 5882 588228828228 528 825882 888882, 55882 82228 2. 885/2882 2 2.282/2882, 222852 5885 225252885 8822222 82 2522585.

Art. 19 - Modifica delle clausole contrattuali

1. Eventuali modificazioni ed aggiornamenti della clausole contrattuali devono avvenire su espresso accordo delle parti e solamente in forma scritta.

Art. 20 - Risoluzione delle controversie

1. Per tutte le controversie derivanti dal presente contratto o connesse allo stesso, escluse quelle che comportano l'avvio dei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, che dovessero insorgere fra le parti, queste si obbligano a ricorrere al procedimento di mediazione disciplinato dal regolamento del Servizio di conciliazione della Camera di Commercio competente per territorio, iscritto nel Registro degli Organismi di Conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia.

Art. 21 - Allegati

1. Costituiscono parte integrante del presente contratto i seguenti allegati:

- Certificato A.P.E.

- Condizioni dell'immobile

- Regolamento Condominiale

- ________

Art. 22 - Clausola finale

1. Il presente contratto abroga e sostituisce ogni accordo, intesa, negoziazione, scritta od orale, intervenuta in precedenza tra le parti e concernente l'oggetto di questo contratto.

Letto, approvato e sottoscritto

________, il ________


Il locatore


Il conduttore

Si dichiara di aver preso esatta visione delle clausole e condizioni di cui sopra, e in particolare delle condizioni di cui agli artt. "Immobile oggetto del contratto", "Durata della locazione" "Canone locazione e modalità pagamento", "Deposito cauzionale ed altre garanzie", "Oneri accessori", "Vincolo destinazione d'uso", "Sublocazione e comodato", "Addizioni e migliorie", "Responsabilità delle parti" "Oneri fiscali e di registrazione", "Risoluzione delle controversie", le cui clausole – rilette e approvate – vengono dal conduttore stesso accettate a ogni conseguente effetto, e in particolare ai sensi e agli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c.



Il locatore



Il conduttore

Vedi il documento
in corso di creazione

CONTRATTO DI LOCAZIONE DIVERSO DA USO ABITATIVO

Il signor ________, nato a ________, il ________, codice fiscale ________ e residente presso ________

(d'ora in avanti denominato "locatore" o "parte locatrice")

e

Il signor ________, nato a ________, il ________, codice fiscale ________, e residente presso: ________, identificato mediante ________, numero: ________, rilasciata dalla seguente Autorità: ________ presso: ________, il: ________.

(d'ora in avanti "conduttore" o "parte conduttrice").

Art. 1 - Immobile oggetto del contratto

1. Il locatore concede il locazione al conduttore, che a tale titolo accetta, l'immobile sito al: ________, del fabbricato ubicato: ________, con superficie di ________ metri quadrati.

2. COMUNICAZIONE ex art 8, terzo comma, del decreto-legge 11 luglio 1992, n.333 (convertito in legge 8 agosto 1992, n.359):

CODICE FISCALE DEL LOCATORE: ________.

3. ESTREMI CATASTALI IDENTIFICATIVI DELL'UNITÀ IMMOBILIARE:

________

4. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E TECNICA SICUREZZA IMPIANTI:

Il locatore garantisce la rispondenza degli impianti alle norme di leggi vigente e la regolarità urbanistica e statistica della costruzione.

5. CERTIFICATO DI COLLAUDO E CERTIFICAZIONE ENERGETICA:

L'unità immobiliare è dotata di attestato di prestazione energetica in base al decreto del 16 aprile 2013, n.75. Il conduttore dichiara di avere ricevuto copia dell'APE (Attestato di Prestazione Energetica).

Art. 2 - Durata della locazione

1. Il contratto è stipulato per la durata di anni 6 dal ________ al ________.

2. Il contratto s'intenderà rinnovato per ulteriori 6, salvo disdetta motivata e comunicata all'altra parte a mezzo di lettera raccomandata a/r almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza.

3. Il locatore potrà esercitare il diniego di rinnovo del contratto esclusivamente nelle ipotesi previste dall'art. 29 legge 392/79, comunicando tale intenzione almeno 12 (dodici) mesi prima della scadenza.

Art. 3 - Canone locazione e modalità pagamento

1. Il corrispettivo per la locazione viene di comune accordo pattuito e convenuto in complessivi euro ________ (€ ________), oltre ad IVA.

2. Il canone sopracitato sarà aggiornato annualmente, con decorrenza da un anno dal momento della firma, sulla base delle variazioni fornite dall'ISTAT, in misura pari al 75% dell'incremento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

3. I pagamenti delle somme dovute dal conduttore al locatore, a titolo di corrispettivo della presente locazione, dovranno essere effettuati su base mensile da pagarsi in 12 (dodici) rate mensili uguali anticipate, cada una dell'importo di euro ________ (€ ________), entro i primi 5 giorni di ogni mese, mediante bonifico bancario sul conto corrente numero ________, intestato a ________.

4. Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori non potrà essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, qualunque ne sia il titolo. Il locatore si riserva la facoltà di applicare gli interessi moratori, in misura pari al Prime Rate Abi in vigore, maggiorato di 3 punti percentuali.

5. Il mancato pagamento anche parziale del canone di locazione, in aggiunta al decorso degli interessi moratori di cui sopra, produce, a norma del dell'articolo 1456 del Codice Civile, la risoluzione ipso iure del contratto.

Art. 4 - Deposito cauzionale ed altre garanzie

1. A garanzia delle obbligazioni assunte con il presente contratto, il conduttore versa al locatore una somma di euro ________ (€ ________) pari a n. ________ mensilità del canone, non imputabile in conto pigioni a garanzia delle obbligazioni tutte che assume con il presente contratto. Il deposito cauzionale come sopra costituito sarà restituito al termine della locazione, previa verifica dello stato dell'unità immobiliare e dell'osservanza di ogni obbligazione contrattuale.

2. Oltre al deposito cauzionale al comma precedente, le parti accordano che verranno erogate dal conduttore al locatore, le seguenti garanzie:

________

Art. 5 - Oneri accessori

1. Il conduttore non potrà per nessun motivo ritardare o sospendere il pagamento dei canoni o degli oneri accessori.

2. Saranno ad esclusivo carico del conduttore, fino alla materiale riconsegna dell'immobile, le spese relative all'allacciamento delle utenze e la gestione delle stesse, nonché gli oneri del passo carrabile e dello smaltimento rifiuti, e tutti i tipi di spese relative al normale funzionamento dell'attività commerciale.

3. Sono a carico del conduttore altresì gli oneri accessori di sua competenza come previsti dall'art.9 Legge 392/789 che egli si impegna a corrispondere al locatore mensilmente.

Art. 6 - Stato dei luoghi

1. Il conduttore dichiara di aver visitato l'immobile oggetto del presente contratto e di averlo trovato in buono stato e adatto all'uso convenuto. Essa si impegna a riconsegnare l'unità locata nello stato medesimo in cui l'ha ricevuta salvo il deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno. Si impegna altresì a rispettare le norme del regolamento condominiale dello stabile che dichiara di ben conoscere, e ad osservare ogni altra norma legittimamente emanata.

2. Il locatore si impegna a far pienamente godere al conduttore l'immobile oggetto di locazione, garantendo il pieno godimento dello stesso dei requisiti amministrativi e di legge.

3. Il conduttore dichiara di prendere l'immobile in consegna ad ogni effetto con il ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento custode della medesima.

4. Il conduttore si impegna, ex art. 1590 del Codice Civile a riconsegnare l'immobile locato nello stato medesimo in cui l'ha ricevuta, come risultante dal verbale di consegna sottoscritto dalle parti e rilasciato in copia al conduttore stesso, fatto sempre salvo il deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno.

5. Il conduttore dichiara inoltre di essere a conoscenza che l'immobile fa parte di un fabbricato in condominio, di conoscere e di obbligarsi ad osservare le norme contenute nel relativo regolamento, di cui riceve copia contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto, e di accettare le relative tabelle millesimali.

Art. 7 - Vincolo di destinazione d'uso

1. Il conduttore si impegna a destinare l'immobile alle seguenti attività:

________

2. L'attività del conduttore sarà aperto alla frequentazione di consumatori finali di prodotti e servizi offerti dal conduttore.

3. Il conduttore non potrà cambiare la destinazione dell'immobile oggetto del presente contratto, senza l'autorizzazione per iscritto da parte del locatore.

4. Il conduttore potrà esporre insegne pubblicitari e marchi propri o di terzi al di fuori dell'immobile, con la finalità di pubblicizzare la sua attività, nella maniera che questi ritenga più opportuno.

Art. 8 - Manutenzioni e oneri del conduttore

1. Il conduttore assume l'obbligo della manutenzione ordinaria dell'immobile Sono a carico del conduttore le riparazioni di piccola manutenzione, con particolare riferimento a pavimenti, superficie dei muri, intonaci interni, piastrelle e serramenti o relative agli impianti idraulici, elettrici, gas e condizionamento di acqua.

2. Restano a carico del locatore tutti i lavori di straordinaria manutenzione. A tal fine, il conduttore sarà tenuto a comunicare tempestivamente al locatore, con ogni mezzo idoneo, gli interventi per la manutenzione straordinaria da eseguire sull'immobile.

3. Le spese di manutenzione di eccezionale entità o comunque erogate per interventi di carattere strutturale (sostituzione di impianti, rifacimento del tetto, degli intonaci esterni, delle fondazioni ecc.) restano a carico del locatore.

4. Saranno addebitati al conduttore le spese occorrenti per riparare i danni, prodotti da colpa, negligenza o cattivo uso, ai locali e agli impianti di uso e di utilità comuni, nonché i danni provocati da intasamenti di colonne di scarico per introduzione di corpi estranei e/o non consentiti.

Art. 9 - Indennità per la perdita d'avviamento

1. In caso di cessazione del rapporto di locazione che non sia dovuta a risoluzione per inadempimento o disdetta o recesso del conduttore o a una delle procedure previste dal R.D. n. 267/42, il conduttore ha diritto, ad una indennità pari a 18 mensilità dell'ultimo canone corrisposto.

2. Il conduttore ha diritto ad una ulteriore indennità pari all'importo precedentemente menzionato, da chiunque, adibito all'esercizio della stessa attività o di attività incluse nella medesima tabella merceologica che siano affini a quella già esercitata dal conduttore uscente ed ove il nuovo esercizio venga iniziato entro un anno dalla cessazione del precedente.

3. L'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile è condizionata dall'avvenuta corresponsione dell'indennità di cui al primo comma. l'indennità di cui al secondo comma deve essere corrisposta all'inizio del nuovo esercizio.

4. Nel giudizio relativo alla spettanza ed alla determinazione dell'indennità per la perdita dell'avviamento, le parti hanno l'onere di quantificare specificatamente la entità della somma reclamata o offerta e la corresponsione dell'importo indicato dal conduttore o in difetto, offerto dal locatore o comunque risultante dalla sentenza di primo grado consente, salvo conguaglio all'esito del giudizio, l'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile.

Art. 10 - Sublocazione e comodato

1. E' concesso al conduttore di sublocare o concedere in comodato o consentire a terzi l'uso sotto qualsiasi forma contrattuale, in tutto o in parte, dell'immobile locato.

2. Il conduttore dovrà dare immediata comunicazione al locatore dell'avvenuta sublocazione o comodato.

3. Il conduttore si farà carico di ogni obbligo stabilito dall'arti.12 D.L. 21 marzo 1978, n. 59 (convertito dalla Legge 18 maggio 1978, n.191) e, in caso di sub-conduttore o comodatario che sia cittadino extracomunitario, dall'art.7 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n.286.

4. Lo stesso conduttore dovrà trasmettere al locatore, mediante lettera raccomandata A/R, o P.E.C., copia del contratto di sublocazione o di comodato intervenuto.

Art. 11 - 855828228 2 migliorie

2. 58 8225522252 222 252 522252552 588525 22582885, 82228528222, 282882585 2 555828222 58 828588 828528 25 5885 8252 528282528222, 2 5288 82285228 288822228, 82225 88 2528222882 82282282 528 82852252 82 22525 8858225 2 25582, 22522 52825252 852, 52852 82 55225822528, 8 858258 2 82 52852882 25528852 52282882552882 225 8'55225822528222 82555222 28225828 5 82282 528 8225522252 2 82555222 5822888, 822252 5 855 8555 2 82282, 5 2822 828528222.

5. 8228 52285225 852 222 22885 288252 22825 82225 55222228552 8 828588 25 2228 58255 82228528222, 255 55225822525, 5282255 588588825 5885 252258225 2 5 282282 25525822.

Art. 12 - Responsabilità delle parti

1. Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per i danni diretti o indiretti che potessero derivargli da fatto dei propri familiari, dipendenti o da tutte le persone che egli ha ammesso nell'unita immobiliare nonché per interruzioni incolpevoli dei servizi.

2. Il conduttore sarà direttamente responsabile verso il locatore e i terzi dei danni causati per colpa sua da spandimento di acqua, fughe di gas, ecc. e da ogni altro abuso o trascuratezza nell'uso della cosa locata.

3. È fatto divieto tenere animali pericolosi in modo da recare impedimento a terzi.

4. Il locatore è esonerato da ogni responsabilità per difetto, diniego o revoca di autorizzazioni o licenze amministrative o similari anche se ciò dipenda dal bene locato ed è altresì esonerato da ogni responsabilità per danni diretti ed indiretti che potessero derivargli dal fatto o da omissione di terzi nonché in caso di interruzione di servizi per cause indipendenti dalla sua volontà.

Art. 13 - Assicurazione

1. Il conduttore si obbliga a stipulare, ed a mantenere per tutta la durata del contratto, con una primaria Compagnia di assicurazioni, idonea polizza di assicurazioni comprendente l'incendio e "tutti i rischi", nessuno escluso o eccettuato, con vincolo a favore della proprietà o comunque della parte lesa, a copertura integrale dei danni arrecati all'immobile locato e ad ogni altro bene del locatore nonché dei danni arrecati a terzi, imputabili a fatti o a comportamenti omissivi, commissivi o accidentali, comunque verificatisi.

2. Detta polizza dovrà essere consegnata al locatore entro la data di inizio della locazione; in difetto, il locatore avrà la facoltà di risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., mediante raccomandata AR, ovvero di stipulare esso stesso una analoga polizza in luogo del conduttore addebitando a quest'ultimo i costi che dovranno essere rimborsati entro quindici giorni dalla richiesta.

Art. 14 - Privacy

1. Ai sensi di quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 sulla tutela della privacy, le parti si danno atto reciprocamente che i dati personali, forniti obbligatoriamente per la stipula del presente contratto sono oggetto di trattamento informatico e/o manuale e potranno essere utilizzati esclusivamente per gli adempimenti degli obblighi contrattuali, la gestione amministrativa del rapporto locativo, rapporti con le pubbliche amministrazioni e l'autorità giudiziaria e per adempimenti di legge relativi a norme civilistiche, fiscali e contabili.

Art. 15 - Diritto di prelazione

1. Il locatore concede concede il diritto di prelazione al conduttore in caso di nuova locazione, alla scadenza del contratto, da esercitarsi secondo l'art. 40 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

Art. 16 - Oneri fiscali di registrazione

1. Le parti convengono di comune accordo che le spese relative all'imposta da bollo, nonché quelle inerenti all'imposta di registrazione del contratto saranno a carico di entrambi le parti contraenti ai sensi dell'art. 8 Legge 392/78.

Art. 17 - Adempimenti per l'IVA

1. Ai sensi delle vigenti disposizioni dell'art. 10 D.p.r. n. 633/1972, il locatore dichiara di optare per l'applicazione dell'IVA al presente contratto, con espressa accettazione del conduttore. L'imposta di registro è dovuta in termine fisso.

2. Qualora dovessero intervenire modifiche normative in materia d'IVA, le parti convengono fin da orda di adeguarsi alle stesse, riservando tuttavia al solo locatore la facoltà di optare per l'applicazione o meno id quelle, fra le novità normative medesime, delle quali sia disposta l'applicazione facoltativa.

Art. 18 - 8858222 52288858882

2. 225 855222 222 25288822 558 25282222 822255222 82 25528 25222 28252882 582882 5882 588228828228 528 825882 888882, 55882 82228 2. 885/2882 2 2.282/2882, 222852 5885 225252885 8822222 82 2522585.

Art. 19 - Modifica delle clausole contrattuali

1. Eventuali modificazioni ed aggiornamenti della clausole contrattuali devono avvenire su espresso accordo delle parti e solamente in forma scritta.

Art. 20 - Risoluzione delle controversie

1. Per tutte le controversie derivanti dal presente contratto o connesse allo stesso, escluse quelle che comportano l'avvio dei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, che dovessero insorgere fra le parti, queste si obbligano a ricorrere al procedimento di mediazione disciplinato dal regolamento del Servizio di conciliazione della Camera di Commercio competente per territorio, iscritto nel Registro degli Organismi di Conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia.

Art. 21 - Allegati

1. Costituiscono parte integrante del presente contratto i seguenti allegati:

- Certificato A.P.E.

- Condizioni dell'immobile

- Regolamento Condominiale

- ________

Art. 22 - Clausola finale

1. Il presente contratto abroga e sostituisce ogni accordo, intesa, negoziazione, scritta od orale, intervenuta in precedenza tra le parti e concernente l'oggetto di questo contratto.

Letto, approvato e sottoscritto

________, il ________


Il locatore


Il conduttore

Si dichiara di aver preso esatta visione delle clausole e condizioni di cui sopra, e in particolare delle condizioni di cui agli artt. "Immobile oggetto del contratto", "Durata della locazione" "Canone locazione e modalità pagamento", "Deposito cauzionale ed altre garanzie", "Oneri accessori", "Vincolo destinazione d'uso", "Sublocazione e comodato", "Addizioni e migliorie", "Responsabilità delle parti" "Oneri fiscali e di registrazione", "Risoluzione delle controversie", le cui clausole – rilette e approvate – vengono dal conduttore stesso accettate a ogni conseguente effetto, e in particolare ai sensi e agli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c.



Il locatore



Il conduttore