Contratto locazione Box / Garage

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CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO BOX



Il signor ________, nato a ________, il ________, codice fiscale ________ e residente presso ________

(d'ora in avanti denominato "locatore" o "parte locatrice")



concede in locazione


Il signor ________, nato a ________, il ________, codice fiscale ________, e residente presso: ________, identificato mediante ________, numero: ________, rilasciata dalla seguente Autorità: ________ presso: ________, il: ________.

(d'ora in avanti "conduttore" o "parte conduttrice").





Art. 1 -
Individuazione dell'immobile oggetto del contratto


1. Il locatore concede il locazione al conduttore, che a tale titolo accetta, per uso esclusivo di box/posto auto, sito al ________, del fabbricato ubicato ________, con superficie di circa ________ metri quadrati, avente i seguenti

ESTREMI CATASTALI IDENTIFICATIVI DELL'UNITÀ IMMOBILIARE:

________



Art. 2 -
Durata della locazione


1. Il contratto è stipulato per la durata di ________ dal ________ al ________.

2. Il presente contratto si intenderà tacitamente rinnovato alle stesse condizioni, finché da una delle parti non venga disdetta di lettera raccomandata a/r almeno ________ mesi prima della scadenza.



Art. 3 -
Canone locazione


Il canone annuale viene liberamente convenuto in euro ________ (________), da pagarsi in 12 rate mensili uguali anticipate, cada una dell'importo di euro ________ (________), entro i primi 5 giorni di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente numero ________, intestato a ________.

2. Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori non potrà essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, qualunque ne sia il titolo.

3. Il canone sarà adeguato in automatico dall'inizio del secondo anno di locazione nella misura del 100% della variazione accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatesi nell'anno precedente. La variazione ISTAT verrà determinata utilizzando l'indice mensile del secondo mese anteriore a quello d'inizio della locazione.



Art. 4 -
Deposito cauzionale ed altre garanzie


1. A garanzia delle obbligazioni assunte con il presente contratto, il conduttore versa al locatore una somma di euro ________ (________) pari a n. ________ mensilità del canone, non imputabile in conto pigioni a garanzia delle obbligazioni tutte che assume con il presente contratto. Il deposito cauzionale come sopra costituito sarà restituito al termine della locazione, previa verifica dello stato dell'unità immobiliare e dell'osservanza di ogni obbligazione contrattuale.

2. Oltre al deposito cauzionale al comma precedente, le parti accordano che verranno erogate dal conduttore al locatore, le seguenti garanzie:

________



Art. 5 -
Oneri accessori


1. Dal canone come sopra convenuto sono esclusi gli oneri accessori quali illuminazione, acqua, pulizia, rifiuti e simili, che il conduttore si obbliga a corrispondere in quote mensili anticipate alle medesime scadenze del canone locatizio ed in una con esso, nell'importo da determinare sulla base del consumo dell'anno precedente, salvo conguaglio a fine gestione.



Art. 6 - Recesso


1. Entrambe le parti hanno la possibilità di recedere dal presente contratto, mediante invio di posta raccomandata A/R o P.EC., con un preavviso minimo di ________ mesi.

2. Nel caso in cui il locatore abbia necessità urgenti di riavere in possesso il bene oggetto del contratto, questo dovrà comunicarlo al conduttore nella maniera più tempestiva possibile e giustificare l'urgenza.



Art. 7 - Stato dei luoghi


1. Il conduttore dichiara di aver visitato l'immobile oggetto del presente contratto e di averlo trovato in buono stato e adatto all'uso convenuto. Essa si impegna a riconsegnare l'unità immobiliare locata nello stato medesimo in cui l'ha ricevuta salvo il deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno. Si impegna altresì a rispettare le norme del regolamento condominiale dello stabile che dichiara di ben conoscere, e ad osservare ogni altra norma legittimamente emanata.

2. Il locatore si impegna a far pienamente godere al conduttore l'immobile oggetto di locazione, garantendo il pieno godimento dello stesso dei requisiti amministrativi e di legge.

3. Il conduttore dichiara di prendere l'unità immobiliare in consegna ad ogni effetto con il ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento custode della medesima.

4. Il conduttore si impegna, ex art. 1590 del Codice Civile a riconsegnare l'unità immobiliare locata nello stato medesimo in cui l'ha ricevuta, come risultante dal verbale di consegna sottoscritto dalle parti e rilasciato in copia al conduttore stesso, fatto sempre salvo il deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno.



Art. 8 -
Vincolo di destinazione d'uso e divieto di innovazioni


1. Salvo espressa autorizzazione del locatore, il conduttore non potrà apportare alcun tipo di modifica all'immobile locato assumente le caratteristiche dell'innovazione.

2. Quest'ultima e le persone con essa conviventi si impegnano, altresì, a non modificare l'originario vincolo di destinazione d'uso designato come box auto/moto.

3. Le eventuali modifiche apportate dal conduttore in violazione del presente disposto dovranno essere da lui rimosse a sue spese.



Art. 9 - Clausola risolutiva


1. Il mancato o ritardato pagamento del canone e/o delle spese condominiali, entro quindici giorni dalla scadenza, il mutamento di destinazione, come pure la violazione degli obblighi previsti dai precedenti articoli, produrranno ipso jure la risoluzione del contratto per fatto e colpa del conduttore, ed il conseguente obbligo all'immediato rilascio del bene, salvo il risarcimento dei danni, oltre alla corresponsione di quanto dovuto.

2. In ogni caso, il ritardato pagamento della pigione e delle spese darà diritto al locatore di richiedere la corresponsione di un interesse moratorio del 5%.



Art. 10 - Manutenzioni e oneri del conduttore


1. Il conduttore assume l'obbligo della manutenzione ordinaria dell'immobile. Sono a carico del conduttore le riparazioni di piccola manutenzione, con particolare riferimento a pavimenti, superficie dei muri, intonaci interni, piastrelle e serramenti o relative agli impianti idraulici, elettrici, gas e condizionamento di acqua.

2. Restano a carico del locatore tutti i lavori di straordinaria manutenzione. A tal fine, il conduttore sarà tenuto a comunicare tempestivamente al locatore, con ogni mezzo idoneo, gli interventi per la manutenzione straordinaria da eseguire sull'immobile.

3. Le spese di manutenzione di eccezionale entità o comunque erogate per interventi di carattere strutturale (sostituzione di impianti, rifacimento del tetto, degli intonaci esterni, delle fondazioni ecc.) restano a carico del locatore.

4. Saranno a carico del conduttore le spese di allacciamento interno di luce, gas, acqua, telefono ecc. Oltre ai lavori che il conduttore non abbia eseguito pur essendo a suo carico, saranno addebitati al conduttore medesimo o agli inquilini responsabili le spese occorrenti per riparare i danni, prodotti da colpa, negligenza o cattivo uso, ai locali e agli impianti di uso e di utilità comuni, nonché i danni provocati da intasamenti di colonne di scarico per introduzione di corpi estranei e/o non consentiti.



Art. 11 -
Sublocazione e comodato


1. E' concesso al conduttore di sublocare o concedere in comodato o consentire a terzi l'uso sotto qualsiasi forma contrattuale, in tutto o in parte, dell'immobile locato.

2. Il conduttore dovrà dare immediata comunicazione al locatore dell'avvenuta sublocazione o comodato.

3. Il conduttore si farà carico di ogni obbligo stabilito dall'arti.12 D.L. 21 marzo 1978, n. 59 (convertito dalla Legge 18 maggio 1978, n.191) e, in caso di sub-conduttore o comodatario che sia cittadino extracomunitario, dall'art.7 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n.286.

4. Lo stesso conduttore dovrà trasmettere al locatore, mediante lettera raccomandata A/R, o P.E.C., copia del contratto di sublocazione o di comodato intervenuto.



Art. 12 -
Addizioni e migliorie


1. Il conduttore non può apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali locati ed alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del locatore, fermo restando che, anche se autorizzati, i lavori e le relative pratiche amministrative per l'autorizzazione verranno eseguiti a spese del conduttore e verranno rimossi, sempre a sua cura e spese, a fine locazione.

5. 8228 52285225 852 222 22885 288252 22825 82225 55222228552 8 828588 25 2228 58255 82228528222, 255 55225822525, 5282255 588588825 5885 252258225 2 5 282282 25525822.



Art. 13 - Responsabilità del conduttore


1. Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per i danni diretti o indiretti che potessero derivargli da fatto dei propri familiari, dipendenti o da tutte le persone che egli ha ammesso temporaneamente nell'unità immobiliare, nonché per interruzioni incolpevoli dei servizi.

2. Il conduttore sarà direttamente responsabile verso il locatore e i terzi dei danni causati per colpa sua da spandimento di acqua, fughe di gas, ecc. e da ogni altro abuso o trascuratezza nell'uso della cosa locata.

3. È fatto divieto al conduttore e/o altri inquilini, di svolgere nell'unità locata qualsiasi attività professionale, artigianale, commerciale, ecc. anche secondaria e accessoria.

4. È fatto divieto tenere animali pericolosi in modo da recare impedimento a terzi.

5. Il conduttore si impegna a rispettare le norme del regolamento dello stabile ove esistente, accusando in tal caso ricevuta della consegna dello stesso con la firma del presente contratto, così come si impegna a osservare le deliberazioni dell'assemblea dei condomini e comunque le regole di buon vicinato.

6. È in ogni caso vietato al conduttore di compiere atti, e tenere comportamenti, che possano recare molestia agli altri abitanti dello stabile.



Art. 14 - Privacy


1. Ai sensi di quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 sulla tutela della privacy, le parti si danno atto reciprocamente che i dati personali, forniti obbligatoriamente per la stipula del presente contratto sono oggetto di trattamento informatico e/o manuale e potranno essere utilizzati esclusivamente per gli adempimenti degli obblighi contrattuali, la gestione amministrativa del rapporto locativo, rapporti con le pubbliche amministrazioni e l'autorità giudiziaria e per adempimenti di legge relativi a norme civilistiche, fiscali e contabili.



Art. 15 - Oneri fiscali di registrazione


1. Tutte le spese di bollo per il presente contratto e per le ricevute di quietanza conseguenti, di esazione fitti, ivi compresi i diritti banca, sono a carico del conduttore.

2. Il locatore provvede alla registrazione del contratto, dandone notizia al conduttore che corrisponderà le spese di registro per intero.

3. In caso di risoluzione anticipata l'imposta dovuta, è per intero a carico del conduttore. Per quanto non previsto si farà riferimento alle leggi vigenti ed alle norme del Codice Civile.



Art. 16 - 8882882 58 8222 828522


2. 58 82852252 252 88222822552 2 255 88222822552 8 828588 2222222 58 852822 822255222, 822 252588882 58 8225522252. 58 8225522252 5282 8228222852 8'5882882 588'52825 82228888552 58 85882852252, 58 82852252, 58 852 52282882552252 222852 58 8252 8285588528 282 288 822888 22 5888522 22288525 5528222.



Art. 17 - Diritto applicabile


1. Per quanto non previsto dal presente contratto le parti fanno espresso rinvio alle disposizioni del Codice Civile, ed in particolare agli articoli 1571 e seguenti.



Art. 18 -
Modifica delle clausole contrattuali


1. Eventuali modificazioni ed aggiornamenti della clausole contrattuali devono avvenire su espresso accordo delle parti e solamente in forma scritta.



Art. 19 -
Risoluzione delle controversie


1. Per qualsiasi controversia od interpretazione che possa sorgere riguardo l'adempimento del presente contratto, le parti si rimettono al giudice indicato dalle norme di competenza del Codice di procedura Civile.



Art. 20 - Allegati


1. Costituiscono parte integrante del presente contratto i seguenti allegati:

________



Art. 21 -
Clausola finale


1. Il presente contratto, di cui fanno parte integrante e sostanziale le premesse, e tutti gli allegati indicati, abroga e sostituisce ogni accordo, intesa, negoziazione, scritta od orale, intervenuta in precedenza tra le parti e concernente l'oggetto di questo contratto.






Letto, approvato e sottoscritto



________, ________






Il locatore



Il conduttore





Si dichiara di aver preso esatta visione delle clausole e condizioni di cui sopra, e in particolare delle condizioni di cui agli artt. "Immobile oggetto del contratto", "Durata della locazione", "Canone locazione", "Deposito cauzionale", "Oneri accessori", "Vincolo destinazione d'uso", "Sublocazione e comodato", "Addizioni e migliorie", "Manutenzioni ed oneri del conduttore", Responsabilità del conduttore, "Accesso all'immobile", "Oneri fiscali e di registrazione", "Risoluzione delle controversie", le cui clausole – rilette e approvate – vengono dal conduttore stesso accettate a ogni conseguente effetto, e in particolare ai sensi e agli effetti degli artt. 1341 e1342 c.c.







Il locatore



Il conduttore

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CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO BOX



Il signor ________, nato a ________, il ________, codice fiscale ________ e residente presso ________

(d'ora in avanti denominato "locatore" o "parte locatrice")



concede in locazione


Il signor ________, nato a ________, il ________, codice fiscale ________, e residente presso: ________, identificato mediante ________, numero: ________, rilasciata dalla seguente Autorità: ________ presso: ________, il: ________.

(d'ora in avanti "conduttore" o "parte conduttrice").





Art. 1 -
Individuazione dell'immobile oggetto del contratto


1. Il locatore concede il locazione al conduttore, che a tale titolo accetta, per uso esclusivo di box/posto auto, sito al ________, del fabbricato ubicato ________, con superficie di circa ________ metri quadrati, avente i seguenti

ESTREMI CATASTALI IDENTIFICATIVI DELL'UNITÀ IMMOBILIARE:

________



Art. 2 -
Durata della locazione


1. Il contratto è stipulato per la durata di ________ dal ________ al ________.

2. Il presente contratto si intenderà tacitamente rinnovato alle stesse condizioni, finché da una delle parti non venga disdetta di lettera raccomandata a/r almeno ________ mesi prima della scadenza.



Art. 3 -
Canone locazione


Il canone annuale viene liberamente convenuto in euro ________ (________), da pagarsi in 12 rate mensili uguali anticipate, cada una dell'importo di euro ________ (________), entro i primi 5 giorni di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente numero ________, intestato a ________.

2. Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori non potrà essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, qualunque ne sia il titolo.

3. Il canone sarà adeguato in automatico dall'inizio del secondo anno di locazione nella misura del 100% della variazione accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatesi nell'anno precedente. La variazione ISTAT verrà determinata utilizzando l'indice mensile del secondo mese anteriore a quello d'inizio della locazione.



Art. 4 -
Deposito cauzionale ed altre garanzie


1. A garanzia delle obbligazioni assunte con il presente contratto, il conduttore versa al locatore una somma di euro ________ (________) pari a n. ________ mensilità del canone, non imputabile in conto pigioni a garanzia delle obbligazioni tutte che assume con il presente contratto. Il deposito cauzionale come sopra costituito sarà restituito al termine della locazione, previa verifica dello stato dell'unità immobiliare e dell'osservanza di ogni obbligazione contrattuale.

2. Oltre al deposito cauzionale al comma precedente, le parti accordano che verranno erogate dal conduttore al locatore, le seguenti garanzie:

________



Art. 5 -
Oneri accessori


1. Dal canone come sopra convenuto sono esclusi gli oneri accessori quali illuminazione, acqua, pulizia, rifiuti e simili, che il conduttore si obbliga a corrispondere in quote mensili anticipate alle medesime scadenze del canone locatizio ed in una con esso, nell'importo da determinare sulla base del consumo dell'anno precedente, salvo conguaglio a fine gestione.



Art. 6 - Recesso


1. Entrambe le parti hanno la possibilità di recedere dal presente contratto, mediante invio di posta raccomandata A/R o P.EC., con un preavviso minimo di ________ mesi.

2. Nel caso in cui il locatore abbia necessità urgenti di riavere in possesso il bene oggetto del contratto, questo dovrà comunicarlo al conduttore nella maniera più tempestiva possibile e giustificare l'urgenza.



Art. 7 - Stato dei luoghi


1. Il conduttore dichiara di aver visitato l'immobile oggetto del presente contratto e di averlo trovato in buono stato e adatto all'uso convenuto. Essa si impegna a riconsegnare l'unità immobiliare locata nello stato medesimo in cui l'ha ricevuta salvo il deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno. Si impegna altresì a rispettare le norme del regolamento condominiale dello stabile che dichiara di ben conoscere, e ad osservare ogni altra norma legittimamente emanata.

2. Il locatore si impegna a far pienamente godere al conduttore l'immobile oggetto di locazione, garantendo il pieno godimento dello stesso dei requisiti amministrativi e di legge.

3. Il conduttore dichiara di prendere l'unità immobiliare in consegna ad ogni effetto con il ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento custode della medesima.

4. Il conduttore si impegna, ex art. 1590 del Codice Civile a riconsegnare l'unità immobiliare locata nello stato medesimo in cui l'ha ricevuta, come risultante dal verbale di consegna sottoscritto dalle parti e rilasciato in copia al conduttore stesso, fatto sempre salvo il deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno.



Art. 8 -
Vincolo di destinazione d'uso e divieto di innovazioni


1. Salvo espressa autorizzazione del locatore, il conduttore non potrà apportare alcun tipo di modifica all'immobile locato assumente le caratteristiche dell'innovazione.

2. Quest'ultima e le persone con essa conviventi si impegnano, altresì, a non modificare l'originario vincolo di destinazione d'uso designato come box auto/moto.

3. Le eventuali modifiche apportate dal conduttore in violazione del presente disposto dovranno essere da lui rimosse a sue spese.



Art. 9 - Clausola risolutiva


1. Il mancato o ritardato pagamento del canone e/o delle spese condominiali, entro quindici giorni dalla scadenza, il mutamento di destinazione, come pure la violazione degli obblighi previsti dai precedenti articoli, produrranno ipso jure la risoluzione del contratto per fatto e colpa del conduttore, ed il conseguente obbligo all'immediato rilascio del bene, salvo il risarcimento dei danni, oltre alla corresponsione di quanto dovuto.

2. In ogni caso, il ritardato pagamento della pigione e delle spese darà diritto al locatore di richiedere la corresponsione di un interesse moratorio del 5%.



Art. 10 - Manutenzioni e oneri del conduttore


1. Il conduttore assume l'obbligo della manutenzione ordinaria dell'immobile. Sono a carico del conduttore le riparazioni di piccola manutenzione, con particolare riferimento a pavimenti, superficie dei muri, intonaci interni, piastrelle e serramenti o relative agli impianti idraulici, elettrici, gas e condizionamento di acqua.

2. Restano a carico del locatore tutti i lavori di straordinaria manutenzione. A tal fine, il conduttore sarà tenuto a comunicare tempestivamente al locatore, con ogni mezzo idoneo, gli interventi per la manutenzione straordinaria da eseguire sull'immobile.

3. Le spese di manutenzione di eccezionale entità o comunque erogate per interventi di carattere strutturale (sostituzione di impianti, rifacimento del tetto, degli intonaci esterni, delle fondazioni ecc.) restano a carico del locatore.

4. Saranno a carico del conduttore le spese di allacciamento interno di luce, gas, acqua, telefono ecc. Oltre ai lavori che il conduttore non abbia eseguito pur essendo a suo carico, saranno addebitati al conduttore medesimo o agli inquilini responsabili le spese occorrenti per riparare i danni, prodotti da colpa, negligenza o cattivo uso, ai locali e agli impianti di uso e di utilità comuni, nonché i danni provocati da intasamenti di colonne di scarico per introduzione di corpi estranei e/o non consentiti.



Art. 11 -
Sublocazione e comodato


1. E' concesso al conduttore di sublocare o concedere in comodato o consentire a terzi l'uso sotto qualsiasi forma contrattuale, in tutto o in parte, dell'immobile locato.

2. Il conduttore dovrà dare immediata comunicazione al locatore dell'avvenuta sublocazione o comodato.

3. Il conduttore si farà carico di ogni obbligo stabilito dall'arti.12 D.L. 21 marzo 1978, n. 59 (convertito dalla Legge 18 maggio 1978, n.191) e, in caso di sub-conduttore o comodatario che sia cittadino extracomunitario, dall'art.7 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n.286.

4. Lo stesso conduttore dovrà trasmettere al locatore, mediante lettera raccomandata A/R, o P.E.C., copia del contratto di sublocazione o di comodato intervenuto.



Art. 12 -
Addizioni e migliorie


1. Il conduttore non può apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali locati ed alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del locatore, fermo restando che, anche se autorizzati, i lavori e le relative pratiche amministrative per l'autorizzazione verranno eseguiti a spese del conduttore e verranno rimossi, sempre a sua cura e spese, a fine locazione.

5. 8228 52285225 852 222 22885 288252 22825 82225 55222228552 8 828588 25 2228 58255 82228528222, 255 55225822525, 5282255 588588825 5885 252258225 2 5 282282 25525822.



Art. 13 - Responsabilità del conduttore


1. Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per i danni diretti o indiretti che potessero derivargli da fatto dei propri familiari, dipendenti o da tutte le persone che egli ha ammesso temporaneamente nell'unità immobiliare, nonché per interruzioni incolpevoli dei servizi.

2. Il conduttore sarà direttamente responsabile verso il locatore e i terzi dei danni causati per colpa sua da spandimento di acqua, fughe di gas, ecc. e da ogni altro abuso o trascuratezza nell'uso della cosa locata.

3. È fatto divieto al conduttore e/o altri inquilini, di svolgere nell'unità locata qualsiasi attività professionale, artigianale, commerciale, ecc. anche secondaria e accessoria.

4. È fatto divieto tenere animali pericolosi in modo da recare impedimento a terzi.

5. Il conduttore si impegna a rispettare le norme del regolamento dello stabile ove esistente, accusando in tal caso ricevuta della consegna dello stesso con la firma del presente contratto, così come si impegna a osservare le deliberazioni dell'assemblea dei condomini e comunque le regole di buon vicinato.

6. È in ogni caso vietato al conduttore di compiere atti, e tenere comportamenti, che possano recare molestia agli altri abitanti dello stabile.



Art. 14 - Privacy


1. Ai sensi di quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 sulla tutela della privacy, le parti si danno atto reciprocamente che i dati personali, forniti obbligatoriamente per la stipula del presente contratto sono oggetto di trattamento informatico e/o manuale e potranno essere utilizzati esclusivamente per gli adempimenti degli obblighi contrattuali, la gestione amministrativa del rapporto locativo, rapporti con le pubbliche amministrazioni e l'autorità giudiziaria e per adempimenti di legge relativi a norme civilistiche, fiscali e contabili.



Art. 15 - Oneri fiscali di registrazione


1. Tutte le spese di bollo per il presente contratto e per le ricevute di quietanza conseguenti, di esazione fitti, ivi compresi i diritti banca, sono a carico del conduttore.

2. Il locatore provvede alla registrazione del contratto, dandone notizia al conduttore che corrisponderà le spese di registro per intero.

3. In caso di risoluzione anticipata l'imposta dovuta, è per intero a carico del conduttore. Per quanto non previsto si farà riferimento alle leggi vigenti ed alle norme del Codice Civile.



Art. 16 - 8882882 58 8222 828522


2. 58 82852252 252 88222822552 2 255 88222822552 8 828588 2222222 58 852822 822255222, 822 252588882 58 8225522252. 58 8225522252 5282 8228222852 8'5882882 588'52825 82228888552 58 85882852252, 58 82852252, 58 852 52282882552252 222852 58 8252 8285588528 282 288 822888 22 5888522 22288525 5528222.



Art. 17 - Diritto applicabile


1. Per quanto non previsto dal presente contratto le parti fanno espresso rinvio alle disposizioni del Codice Civile, ed in particolare agli articoli 1571 e seguenti.



Art. 18 -
Modifica delle clausole contrattuali


1. Eventuali modificazioni ed aggiornamenti della clausole contrattuali devono avvenire su espresso accordo delle parti e solamente in forma scritta.



Art. 19 -
Risoluzione delle controversie


1. Per qualsiasi controversia od interpretazione che possa sorgere riguardo l'adempimento del presente contratto, le parti si rimettono al giudice indicato dalle norme di competenza del Codice di procedura Civile.



Art. 20 - Allegati


1. Costituiscono parte integrante del presente contratto i seguenti allegati:

________



Art. 21 -
Clausola finale


1. Il presente contratto, di cui fanno parte integrante e sostanziale le premesse, e tutti gli allegati indicati, abroga e sostituisce ogni accordo, intesa, negoziazione, scritta od orale, intervenuta in precedenza tra le parti e concernente l'oggetto di questo contratto.






Letto, approvato e sottoscritto



________, ________






Il locatore



Il conduttore





Si dichiara di aver preso esatta visione delle clausole e condizioni di cui sopra, e in particolare delle condizioni di cui agli artt. "Immobile oggetto del contratto", "Durata della locazione", "Canone locazione", "Deposito cauzionale", "Oneri accessori", "Vincolo destinazione d'uso", "Sublocazione e comodato", "Addizioni e migliorie", "Manutenzioni ed oneri del conduttore", Responsabilità del conduttore, "Accesso all'immobile", "Oneri fiscali e di registrazione", "Risoluzione delle controversie", le cui clausole – rilette e approvate – vengono dal conduttore stesso accettate a ogni conseguente effetto, e in particolare ai sensi e agli effetti degli artt. 1341 e1342 c.c.







Il locatore



Il conduttore