Contratto per procacciatore di affari

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Indicare se il preponente, ossia colui che incarica il procacciatore di svolgere l'incarico oggetto del contratto, è una persona giuridica, una persona fisica o una ditta individuale. Una persona giuridica è qualsiasi tipo di società, sia di persone che di capitali (Srl, Srls, Spa, Sapa); una cooperativa, un associazione o un ente del terzo settore. Una ditta individuale è un imprenditore singolo. Una persona fisica può essere sia un professionista, un lavoratore autonomo o qualsiasi persona comune.



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CONTRATTO DI PROCACCIAMENTO D'AFFARI

TRA LE PARTI


La società ________, con sede presso ________, registrata presso il registro delle imprese di ________, partita IVA e codice fiscale numero ________, in persona del legale rappresentante Signor ________, nato a ________, il ________, codice fiscale ________. (in seguito denominato "Associante") (d'ora in avanti denominato "Preponente")

e

La Società ________, con sede presso ________, registrata presso il registro delle imprese di ________, partita IVA, codice fiscale e numero registro imprese ________, in persona del legale rappresentante Signor ________ nato a ________, il ________, codice fiscale ________. (d'ora in avanti denominato "Procacciatore")



PREMESSO:


- Che il preponente si occupa della seguente attività:

________

- Che il preponente, per raggiungere il suo obiettivo di aumento di vendite nel territorio, si vuole avvalere delle prestazioni occasionali del procacciatore.

- Che il procacciatore ha manifestato il proprio interesse a lavorare occasionalmente per il preponente, con l'obiettivo di ricercare clienti ed affari che possano incrementare l'attività nel territorio.

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del contratto, le parti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:


Art. 1 - Oggetto del contratto

1. Il presente contratto disciplina le condizioni base attraverso le quali il preponente conferisce mandato al procacciatore per le seguenti attività:

________


Art. 2 - Svolgimento del contratto

1. Il presente incarico, che per il procacciatore costituisce attività secondaria ed occasionale verso il preponente, sarà liberamente svolto senza alcun vincolo di stabilità o di subordinazione nei confronti di quest'ultimo, con piena libertà di orario, di impiego del suo tempo e di scelta di organizzazione.

2. Il procacciatore svolgerà la sua attività con piena autonomia d'azione, di tempo e di organizzazione, senza vincoli di stabilità, subordinazione o coordinamento nei confronti del preponente.

3. Il procacciatore d'affari si asterrà dal fornire a chiunque qualsiasi informazione che potrà essere in suo possesso, su affari o clienti, che possano indurre in errore sulla natura e sulle caratteristiche dei prodotti e servizi della preponente o arrecare danno alla stessa.

4. Le parti accordano che, il procacciatore, anche in considerazione del fatto che agirà nell'espletamento del proprio incarico in forma autonoma ed indipendente, sarà esclusivamente responsabile del pagamento di tutte le spese e costi inerenti alla sua attività ed organizzazione imprenditoriale.


Art. 3 - Zona di competenza del procacciatore

1. Il procacciatore svolgerà la sua attività nella seguente zona geografica:

________

2. Le parti accordano che il presente contratto viene affidato al procacciatore in esclusiva e che, conseguentemente, il preponente non ha la facoltà di avvalersi di altri soggetti, siano essi procacciatori, agenti o mediatori, per la conclusione dell'oggetto del presente contratto nella zona di competenza. Allo stesso tempo, il procacciatore non potrà assumere altri incarichi per lo stesso oggetto da parte di altri preponenti.

3. Il procacciatore non potrà svolgere il suo incarico in zone differenti da quelle sopra indicate, a meno di non ricevere un consenso scritto da parte del preponente.


Art. 4 - Rappresentanza

1. Il procacciatore ha la facoltà di concludere contratti in nome e per conto del preponente e di poterlo far valere contro terzi. Il preponente sarà obbligato per qualsiasi tipo di contratto firmato dal procacciatore ai sensi dell'articolo 1387 del Codice Civile.

2. Il procacciatore non potrà in nessun caso accettare denaro o pagamenti od altra utilità in nome e per conto del preponente.

3 I prezzi e le condizioni di vendita sono stabilite dal preponente. Salvo espressa autorizzazione da comunicarsi per iscritto, il procacciatore non potrà applicare prezzi e/o condizioni diversi da quelli indicati dal preponente. Il procacciatore non potrà praticare sconti o applicare maggiorazioni di prezzo.


Art. 5 - Compenso procacciatore e provvigioni

1.Il procacciatore ha diritto a una percentuale del ________ % per ogni tipo di affare andato a buon fine, determinata sull'importo indicato in fattura. Verranno riconosciute le provvigioni andate a buon fine per gli ordinativi ricevuti durante la valenza del contratto del procacciatore.

2. L'importo della provvigione sarà liquidato di volta in volta in seguito all'accettazione dei singoli affari e dietro presentazione di regolare fattura, successivo al momento in cui il cliente avrà effettivamente concluso l'affare.

3. Nessun compenso sarà dovuto al procacciatore nei seguenti casi:

  • Non accettazione da parte del preponente delle proposte di contratto proposte dal procacciatore
  • Proposte accettate dal preponente ma non accettate dal cliente e quindi non effettivamente realizzate e portate a termine.
  • Recesso o revoca da parte del cliente

4. Le percentuali corrispondenti alle provvigioni si intendono al lordo di ogni imposta e dei contributi che saranno ad esclusivo carico del procacciatore.

5. Il procacciatore avrà diritto alle dette provvigioni, che verrano erogate dopo 30 giorni la conclusione dell'affare di ogni cliente presentato dal procacciatore.


Art. 6 - 88888258 52882 25528

2. 22 25528 88 288882522 52882528522222 55 52852 822 825825 2 85225 2252. 52 25528828552 88 2528588852252 52855 25228552 288 822252888 528 2522222222 58 252222 5 22528.

5. 52 588582822 558 2522222222, 88 2528588852252 52855 25582222252 88 5225882222 25528828552228522 528 55222528 822552222528 822 85 888222285 228 2258252 58 22222 82288525522 2 82 2228282 58255555228 8'525522222 528 2258522 858 2255822582 588222522. 82855 8228252, 25582222252 25222 82 822252528228 52888 225 85 585228222 82222588582 82 528528222 5 25222 85 52288825 82288525522 8222525228 55885 25522 2522222222.

8. 58 2528588852252 88 8222225 5 222252 8252222 58 2522222222 225 855888588 52288825 22825 82 288252 585222522222 2/2 2552822 8288582552258. 52 25528828552, 88 2522222222 222 8555 528222858882 225 855888588 55222 55 852828 858822 2 8558522 558 2522222222 2 852 58885 8222 82282252225 855888588 2822 58 5225255, 822252825885, 528222, 885 2885 2855828582, 558825582 2/2 252552855828582, 25222885 55 22528 2 525885222 2/2 82222885 588'52288825 882825 558 22528822 82 2828528222 2/2 82 8828528222 52288 28888258 525885228 558 25282222 822255222.


Art. 7 - Marchi e proprietà intellettuale

1. Le parti accordano che il procacciatore potrà utilizzare i marchi, i loghi e gli altri segni distintivi del preponente, o comunque attualmente utilizzati dal preponente in virtù di accordi di licenza o similari, per la conclusione dell'affare o affari in essere, sempre rispettando il marchio e mantenendo lo standard richiesto dal preponente e dalle modalità d'uso dello stesso.

2. Il Procacciatore si impegna, ad informare prontamente al preponente di qualsiasi violazione dei diritti di proprietà industriale di quest'ultima e di qualsivoglia atto di concorrenza sleale perpetrato da terzi nella zona di sua competenza.


Art. 8 - Durata

1. Il presente contratto avrà una durata indeterminata con efficacia a partire dalla firma del contratto.

2. Ciascuna delle parti ha la facoltà di recedere incondizionatamente dal presente contratto in qualunque momento mediante comunicazione scritta inviata all'altra parte, a mezzo lettera raccomandata A/R, con preavviso di almeno: ________.

3. In ogni caso, vista la natura occasionale della prestazione, non si potranno superare i 30 giorni di prestazione per committente anche non continuativi ed il limite degli € 5.000,00 annui di compenso, altrimenti il contratto verrà sciolto di diritto.

Art. 9 - Cessazione del contratto

1. In caso di cessazione del rapporto di collaborazione, il procacciatore dovrà, in ogni caso, provvedere all'immediata restituzione al preponente di tutto il materiale promozionale e contrattuale in suo possesso nonché di eventuali beni di proprietà del preponente stesso. In difetto della restituzione dei beni di cui sopra, il preponente, se dovuto, sospenderà il pagamento dell'eventuale provvigione spettante al procacciatore ove non ancora corrisposta, fino all'integrale restituzione di detti beni o al recupero del loro controvalore.


Art. 10 - Riservatezza

1. Le parti si obbligano a non divulgare al pubblico nessuna informazione sull'esistenza o sul contenuto del presente contratto.

2. Al contempo, ciascuna parte si obbliga ad adottare tutte le misure atte a garantire una adeguata tutela delle informazioni ricevute dall'altra parte assicurando la necessaria riservatezza circa il loro contenuto, ed in particolare a non cedere, consegnare, rendere disponibili a qualsiasi titolo, o comunque comunicare o divulgare per qualsiasi motivo e in qualsiasi momento, il contenuto di tali informazioni a terzi; limitare la divulgazione delle informazioni esclusivamente al proprio personale e ai terzi che necessitino di essere messi a conoscenza delle stesse, in stretta dipendenza della negoziazione ed esecuzione del presente contratto ed ai quali saranno date esplicite istruzioni dalla parte che li terrà individualmente e previamente edotti, degli obblighi di riservatezza previsti nel presente contratto, fermo restando la responsabilità di ciascuna parte nei confronti dell'altra, in caso di eventuale inadempimento degli obblighi di riservatezza contenuti nel presente contratto da parte del proprio personale; non copiare o riprodurre il contenuto di tali informazioni sotto qualsiasi forma senza il previo consenso scritto della parte da cui le stesse provengono.

3. Le disposizioni contenute nel presente articolo avranno efficacia per un periodo di ________ oltre il termine di cessazione degli effetti del presente contratto per qualunque ragione.


Art. 11 - Trattamento dati personali

1. In seguito al conferimento dell'incarico del presente contratto, le parti verranno a contatto con dati personali necessari per l'esecuzione del presente incarico.

2. Il procacciatore e il preponente, nell'espletamento dei rispettivi compiti, dovranno attenersi agli obblighi di riservatezza e di sicurezza imposti dal Regolamento UE 2016/679, nonché alle specifiche istruzioni impartite. In particolare le parti sono tenute a:

  • trattare i soli dati necessari per l'espletamento dei propri incarichi;
  • non diffondere i dati in cui è venuto in possesso al di fuori dei casi in cui è consentito dalla legge o previsto dalle norme contrattuali;
  • curare la necessaria riservatezza dei dati in questione mettendo in atto le cautele idonee ad evitare che terzi non autorizzati possano accedere ai suddetti dati.

3. Il mancato rispetto da parte del procacciatore o del preponente degli obblighi di cui al presente articolo, comporterà l'obbligo per la parte inadempiente di tenere indenne l'altra nel caso di richieste di risarcimento dei danni cagionati a terzi


Art. 12 - Clausola di mediazione e Clausola compromissoria

1. Per le controversie che dovessero insorgere in ordine alla interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto le parti si obbligano a fare preventivo ricorso al procedimento di mediazione finalizzato alla conciliazione indicando fin da ora la competenza dell'Organismo di Mediazione che verrà scelto dalle parti saranno devolute ad un tentativo di mediazione da espletarsi secondo la procedura di mediazione definita nel Regolamento di Organismo di Mediazione indicato.

2. Le parti si impegnano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento arbitrale o giudiziale, richiamando esplicitamente gli effetti e le conseguenze di cui al comma 5 dell' art.5 del D.lgs 28/2010. Il tentativo di conciliazione dovrà essere esperito in base agli art.16 del D.lgs 28/2010, per quanto con esso non contrastante, del suddetto Regolamento di Mediazione che le parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente.

3. Qualora entro il termine di 90 giorni la procedura non sia definita o in caso di mancato raggiungimento di un accordo, tutte le controversie derivanti dal presente contratto saranno risolte mediante arbitrato, secondo il regolamento di arbitrato della camera di commercio che verrà scelta dalle parti.

4. L'arbitro sarà unico e nominato dalle parti, o, in caso di disaccordo, nominato in conformità al regolamento della camera di commercio competente.

5. L'arbitrato ha natura rituale ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 806 e ss. c.p.c. L'arbitro decide secondo diritto dopo avere tentato la conciliazione delle parti. Si osservano le disposizioni del codice di procedura civile in materia di arbitrato rituale.

6. Ogni controversia che non debba essere decisa dalle disposizioni che precedono, è di competenza del foro Foro competente in base alla territorialità.


Art. 13 - Allegati

1. Costituiscono parte integrante del presente contratto i seguenti allegati:

________


Art. 14 - Oneri e spese fiscali

1. Gli oneri e le spese del presente contratto, nonché le spese relative al presente atto saranno equamente ripartite tra le parti.


Art 15 - Interpretazione del contratto

1. Le clausole e disposizioni del presente contratto devono essere considerate tra loro distinte nel senso che se taluna di esse è o sarà accertata come nulla, annullabile, inefficace o invalida, la stessa sarà considerata inapplicabile, nei limiti consentiti dalla legge, senza che ciò incida sulla validità ed efficacia del contratto in generale e delle altre clausole in particolare.

2. In ognuno di detti casi le parti negozieranno una modifica al contratto che elimini la clausola inficiata, tenendo conto, se e in quanto possibile, delle originarie intenzioni delle Parti alla conclusione del presente contratto.


Art. 16 - Disposizioni finali

1. I termini e le condizioni di cui al presente contratto costituiscono l'intero accordo tra le parti e sostituiscono tutti i precedenti accordi orali e scritti intercorsi tra le parti. con riferimento all'opera dell'ingegno di cui al presente contratto. Nessun accordo o patto che modifichi o ampli quanto previsto nel presente contratto sarà vincolante per alcuna delle parti salvo che sia effettuato per iscritto, si riferisca espressamente al presente documento derogandone il contenuto e sia sottoscritto dai rappresentanti, debitamente autorizzati, dalle parti.

2. Eventuali tolleranze di una delle parti a infrazioni, anche reiterate, dell'altra parte alle obbligazioni derivatile dal contratto non potranno mai costituire precedente, né infirmare comunque la validità delle clausole violate e delle altre clausole del contratto.

3. Nessuna interpretazione, risoluzione, modifica o rinuncia di una qualsiasi delle disposizioni del presente contratto sarà vincolante per le parti, a meno che risulti da atto scritto, sottoscritto da un rappresentante autorizzato dalle parti.


Art. 17 - Legge applicabile

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo, saranno applicabili le disposizioni generali del Codice Civile, contenute per i contratti nel titolo II, libro IV, dall'art. 1321 all'art. 1479 compreso.


________, ________



Il Preponente



Il Procacciatore

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CONTRATTO DI PROCACCIAMENTO D'AFFARI

TRA LE PARTI


La società ________, con sede presso ________, registrata presso il registro delle imprese di ________, partita IVA e codice fiscale numero ________, in persona del legale rappresentante Signor ________, nato a ________, il ________, codice fiscale ________. (in seguito denominato "Associante") (d'ora in avanti denominato "Preponente")

e

La Società ________, con sede presso ________, registrata presso il registro delle imprese di ________, partita IVA, codice fiscale e numero registro imprese ________, in persona del legale rappresentante Signor ________ nato a ________, il ________, codice fiscale ________. (d'ora in avanti denominato "Procacciatore")



PREMESSO:


- Che il preponente si occupa della seguente attività:

________

- Che il preponente, per raggiungere il suo obiettivo di aumento di vendite nel territorio, si vuole avvalere delle prestazioni occasionali del procacciatore.

- Che il procacciatore ha manifestato il proprio interesse a lavorare occasionalmente per il preponente, con l'obiettivo di ricercare clienti ed affari che possano incrementare l'attività nel territorio.

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del contratto, le parti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:


Art. 1 - Oggetto del contratto

1. Il presente contratto disciplina le condizioni base attraverso le quali il preponente conferisce mandato al procacciatore per le seguenti attività:

________


Art. 2 - Svolgimento del contratto

1. Il presente incarico, che per il procacciatore costituisce attività secondaria ed occasionale verso il preponente, sarà liberamente svolto senza alcun vincolo di stabilità o di subordinazione nei confronti di quest'ultimo, con piena libertà di orario, di impiego del suo tempo e di scelta di organizzazione.

2. Il procacciatore svolgerà la sua attività con piena autonomia d'azione, di tempo e di organizzazione, senza vincoli di stabilità, subordinazione o coordinamento nei confronti del preponente.

3. Il procacciatore d'affari si asterrà dal fornire a chiunque qualsiasi informazione che potrà essere in suo possesso, su affari o clienti, che possano indurre in errore sulla natura e sulle caratteristiche dei prodotti e servizi della preponente o arrecare danno alla stessa.

4. Le parti accordano che, il procacciatore, anche in considerazione del fatto che agirà nell'espletamento del proprio incarico in forma autonoma ed indipendente, sarà esclusivamente responsabile del pagamento di tutte le spese e costi inerenti alla sua attività ed organizzazione imprenditoriale.


Art. 3 - Zona di competenza del procacciatore

1. Il procacciatore svolgerà la sua attività nella seguente zona geografica:

________

2. Le parti accordano che il presente contratto viene affidato al procacciatore in esclusiva e che, conseguentemente, il preponente non ha la facoltà di avvalersi di altri soggetti, siano essi procacciatori, agenti o mediatori, per la conclusione dell'oggetto del presente contratto nella zona di competenza. Allo stesso tempo, il procacciatore non potrà assumere altri incarichi per lo stesso oggetto da parte di altri preponenti.

3. Il procacciatore non potrà svolgere il suo incarico in zone differenti da quelle sopra indicate, a meno di non ricevere un consenso scritto da parte del preponente.


Art. 4 - Rappresentanza

1. Il procacciatore ha la facoltà di concludere contratti in nome e per conto del preponente e di poterlo far valere contro terzi. Il preponente sarà obbligato per qualsiasi tipo di contratto firmato dal procacciatore ai sensi dell'articolo 1387 del Codice Civile.

2. Il procacciatore non potrà in nessun caso accettare denaro o pagamenti od altra utilità in nome e per conto del preponente.

3 I prezzi e le condizioni di vendita sono stabilite dal preponente. Salvo espressa autorizzazione da comunicarsi per iscritto, il procacciatore non potrà applicare prezzi e/o condizioni diversi da quelli indicati dal preponente. Il procacciatore non potrà praticare sconti o applicare maggiorazioni di prezzo.


Art. 5 - Compenso procacciatore e provvigioni

1.Il procacciatore ha diritto a una percentuale del ________ % per ogni tipo di affare andato a buon fine, determinata sull'importo indicato in fattura. Verranno riconosciute le provvigioni andate a buon fine per gli ordinativi ricevuti durante la valenza del contratto del procacciatore.

2. L'importo della provvigione sarà liquidato di volta in volta in seguito all'accettazione dei singoli affari e dietro presentazione di regolare fattura, successivo al momento in cui il cliente avrà effettivamente concluso l'affare.

3. Nessun compenso sarà dovuto al procacciatore nei seguenti casi:

  • Non accettazione da parte del preponente delle proposte di contratto proposte dal procacciatore
  • Proposte accettate dal preponente ma non accettate dal cliente e quindi non effettivamente realizzate e portate a termine.
  • Recesso o revoca da parte del cliente

4. Le percentuali corrispondenti alle provvigioni si intendono al lordo di ogni imposta e dei contributi che saranno ad esclusivo carico del procacciatore.

5. Il procacciatore avrà diritto alle dette provvigioni, che verrano erogate dopo 30 giorni la conclusione dell'affare di ogni cliente presentato dal procacciatore.


Art. 6 - 88888258 52882 25528

2. 22 25528 88 288882522 52882528522222 55 52852 822 825825 2 85225 2252. 52 25528828552 88 2528588852252 52855 25228552 288 822252888 528 2522222222 58 252222 5 22528.

5. 52 588582822 558 2522222222, 88 2528588852252 52855 25582222252 88 5225882222 25528828552228522 528 55222528 822552222528 822 85 888222285 228 2258252 58 22222 82288525522 2 82 2228282 58255555228 8'525522222 528 2258522 858 2255822582 588222522. 82855 8228252, 25582222252 25222 82 822252528228 52888 225 85 585228222 82222588582 82 528528222 5 25222 85 52288825 82288525522 8222525228 55885 25522 2522222222.

8. 58 2528588852252 88 8222225 5 222252 8252222 58 2522222222 225 855888588 52288825 22825 82 288252 585222522222 2/2 2552822 8288582552258. 52 25528828552, 88 2522222222 222 8555 528222858882 225 855888588 55222 55 852828 858822 2 8558522 558 2522222222 2 852 58885 8222 82282252225 855888588 2822 58 5225255, 822252825885, 528222, 885 2885 2855828582, 558825582 2/2 252552855828582, 25222885 55 22528 2 525885222 2/2 82222885 588'52288825 882825 558 22528822 82 2828528222 2/2 82 8828528222 52288 28888258 525885228 558 25282222 822255222.


Art. 7 - Marchi e proprietà intellettuale

1. Le parti accordano che il procacciatore potrà utilizzare i marchi, i loghi e gli altri segni distintivi del preponente, o comunque attualmente utilizzati dal preponente in virtù di accordi di licenza o similari, per la conclusione dell'affare o affari in essere, sempre rispettando il marchio e mantenendo lo standard richiesto dal preponente e dalle modalità d'uso dello stesso.

2. Il Procacciatore si impegna, ad informare prontamente al preponente di qualsiasi violazione dei diritti di proprietà industriale di quest'ultima e di qualsivoglia atto di concorrenza sleale perpetrato da terzi nella zona di sua competenza.


Art. 8 - Durata

1. Il presente contratto avrà una durata indeterminata con efficacia a partire dalla firma del contratto.

2. Ciascuna delle parti ha la facoltà di recedere incondizionatamente dal presente contratto in qualunque momento mediante comunicazione scritta inviata all'altra parte, a mezzo lettera raccomandata A/R, con preavviso di almeno: ________.

3. In ogni caso, vista la natura occasionale della prestazione, non si potranno superare i 30 giorni di prestazione per committente anche non continuativi ed il limite degli € 5.000,00 annui di compenso, altrimenti il contratto verrà sciolto di diritto.

Art. 9 - Cessazione del contratto

1. In caso di cessazione del rapporto di collaborazione, il procacciatore dovrà, in ogni caso, provvedere all'immediata restituzione al preponente di tutto il materiale promozionale e contrattuale in suo possesso nonché di eventuali beni di proprietà del preponente stesso. In difetto della restituzione dei beni di cui sopra, il preponente, se dovuto, sospenderà il pagamento dell'eventuale provvigione spettante al procacciatore ove non ancora corrisposta, fino all'integrale restituzione di detti beni o al recupero del loro controvalore.


Art. 10 - Riservatezza

1. Le parti si obbligano a non divulgare al pubblico nessuna informazione sull'esistenza o sul contenuto del presente contratto.

2. Al contempo, ciascuna parte si obbliga ad adottare tutte le misure atte a garantire una adeguata tutela delle informazioni ricevute dall'altra parte assicurando la necessaria riservatezza circa il loro contenuto, ed in particolare a non cedere, consegnare, rendere disponibili a qualsiasi titolo, o comunque comunicare o divulgare per qualsiasi motivo e in qualsiasi momento, il contenuto di tali informazioni a terzi; limitare la divulgazione delle informazioni esclusivamente al proprio personale e ai terzi che necessitino di essere messi a conoscenza delle stesse, in stretta dipendenza della negoziazione ed esecuzione del presente contratto ed ai quali saranno date esplicite istruzioni dalla parte che li terrà individualmente e previamente edotti, degli obblighi di riservatezza previsti nel presente contratto, fermo restando la responsabilità di ciascuna parte nei confronti dell'altra, in caso di eventuale inadempimento degli obblighi di riservatezza contenuti nel presente contratto da parte del proprio personale; non copiare o riprodurre il contenuto di tali informazioni sotto qualsiasi forma senza il previo consenso scritto della parte da cui le stesse provengono.

3. Le disposizioni contenute nel presente articolo avranno efficacia per un periodo di ________ oltre il termine di cessazione degli effetti del presente contratto per qualunque ragione.


Art. 11 - Trattamento dati personali

1. In seguito al conferimento dell'incarico del presente contratto, le parti verranno a contatto con dati personali necessari per l'esecuzione del presente incarico.

2. Il procacciatore e il preponente, nell'espletamento dei rispettivi compiti, dovranno attenersi agli obblighi di riservatezza e di sicurezza imposti dal Regolamento UE 2016/679, nonché alle specifiche istruzioni impartite. In particolare le parti sono tenute a:

  • trattare i soli dati necessari per l'espletamento dei propri incarichi;
  • non diffondere i dati in cui è venuto in possesso al di fuori dei casi in cui è consentito dalla legge o previsto dalle norme contrattuali;
  • curare la necessaria riservatezza dei dati in questione mettendo in atto le cautele idonee ad evitare che terzi non autorizzati possano accedere ai suddetti dati.

3. Il mancato rispetto da parte del procacciatore o del preponente degli obblighi di cui al presente articolo, comporterà l'obbligo per la parte inadempiente di tenere indenne l'altra nel caso di richieste di risarcimento dei danni cagionati a terzi


Art. 12 - Clausola di mediazione e Clausola compromissoria

1. Per le controversie che dovessero insorgere in ordine alla interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto le parti si obbligano a fare preventivo ricorso al procedimento di mediazione finalizzato alla conciliazione indicando fin da ora la competenza dell'Organismo di Mediazione che verrà scelto dalle parti saranno devolute ad un tentativo di mediazione da espletarsi secondo la procedura di mediazione definita nel Regolamento di Organismo di Mediazione indicato.

2. Le parti si impegnano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento arbitrale o giudiziale, richiamando esplicitamente gli effetti e le conseguenze di cui al comma 5 dell' art.5 del D.lgs 28/2010. Il tentativo di conciliazione dovrà essere esperito in base agli art.16 del D.lgs 28/2010, per quanto con esso non contrastante, del suddetto Regolamento di Mediazione che le parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente.

3. Qualora entro il termine di 90 giorni la procedura non sia definita o in caso di mancato raggiungimento di un accordo, tutte le controversie derivanti dal presente contratto saranno risolte mediante arbitrato, secondo il regolamento di arbitrato della camera di commercio che verrà scelta dalle parti.

4. L'arbitro sarà unico e nominato dalle parti, o, in caso di disaccordo, nominato in conformità al regolamento della camera di commercio competente.

5. L'arbitrato ha natura rituale ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 806 e ss. c.p.c. L'arbitro decide secondo diritto dopo avere tentato la conciliazione delle parti. Si osservano le disposizioni del codice di procedura civile in materia di arbitrato rituale.

6. Ogni controversia che non debba essere decisa dalle disposizioni che precedono, è di competenza del foro Foro competente in base alla territorialità.


Art. 13 - Allegati

1. Costituiscono parte integrante del presente contratto i seguenti allegati:

________


Art. 14 - Oneri e spese fiscali

1. Gli oneri e le spese del presente contratto, nonché le spese relative al presente atto saranno equamente ripartite tra le parti.


Art 15 - Interpretazione del contratto

1. Le clausole e disposizioni del presente contratto devono essere considerate tra loro distinte nel senso che se taluna di esse è o sarà accertata come nulla, annullabile, inefficace o invalida, la stessa sarà considerata inapplicabile, nei limiti consentiti dalla legge, senza che ciò incida sulla validità ed efficacia del contratto in generale e delle altre clausole in particolare.

2. In ognuno di detti casi le parti negozieranno una modifica al contratto che elimini la clausola inficiata, tenendo conto, se e in quanto possibile, delle originarie intenzioni delle Parti alla conclusione del presente contratto.


Art. 16 - Disposizioni finali

1. I termini e le condizioni di cui al presente contratto costituiscono l'intero accordo tra le parti e sostituiscono tutti i precedenti accordi orali e scritti intercorsi tra le parti. con riferimento all'opera dell'ingegno di cui al presente contratto. Nessun accordo o patto che modifichi o ampli quanto previsto nel presente contratto sarà vincolante per alcuna delle parti salvo che sia effettuato per iscritto, si riferisca espressamente al presente documento derogandone il contenuto e sia sottoscritto dai rappresentanti, debitamente autorizzati, dalle parti.

2. Eventuali tolleranze di una delle parti a infrazioni, anche reiterate, dell'altra parte alle obbligazioni derivatile dal contratto non potranno mai costituire precedente, né infirmare comunque la validità delle clausole violate e delle altre clausole del contratto.

3. Nessuna interpretazione, risoluzione, modifica o rinuncia di una qualsiasi delle disposizioni del presente contratto sarà vincolante per le parti, a meno che risulti da atto scritto, sottoscritto da un rappresentante autorizzato dalle parti.


Art. 17 - Legge applicabile

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo, saranno applicabili le disposizioni generali del Codice Civile, contenute per i contratti nel titolo II, libro IV, dall'art. 1321 all'art. 1479 compreso.


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Il Preponente



Il Procacciatore