Contratto preliminare di locazione ad uso commerciale

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CONTRATTO PRELIMINARE DI LOCAZIONE DI IMMOBILE
AD USO DIVERSO DA ABITATIVO



Signor ________, nato a ________, il ________, codice fiscale ________ residente presso: ________,

(d'ora in avanti denominato "Promittente locatore" o "Promittente parte locatrice"),


E


Signor ________, nato a ________, il ________, codice fiscale ________, e residente presso: ________,

(d'ora in avanti denominato "Promissario conduttore" o "Promissaria parte conduttrice"),


PREMESSO:

- Che la parte promittente locatrice è proprietaria dell'unità immobiliare del fabbricato descritto all'articolo 2 del presente contratto;

- Che tra le parti sono intercorse trattative e colloqui per la locazione dell'unità immobiliare;

- Che la parte promissaria condutrrice è interessata alla locazione della dell'unità immobiliare di proprietà del promittente di cui sopra;

Tutto ciò premesso, le parti stipulano e convengono quanto segue:

Art. 1 - Premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.


Art. 2 -
Immobile oggetto del contratto

1. Il promittente locatore promette di concedere in locazione al promissario conduttore, che a tale titolo promette di accettare, l'immobile sito al ________, del fabbricato ubicato presso: ________, con superficie di ________ metri quadrati.

2. ESTREMI CATASTALI IDENTIFICATIVI DELL'UNITÀ IMMOBILIARE:

________

3. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E TECNICA SICUREZZA IMPIANTI:

Il promittente locatore garantisce la rispondenza degli impianti alle norme di leggi vigente e la regolarità urbanistica e statistica della costruzione.

4. CERTIFICATO DI COLLAUDO E CERTIFICAZIONE ENERGETICA:

L'unità immobiliare è dotata di attestato di prestazione energetica in base al decreto del 16 aprile 2013, n.75. Il promissario conduttore dichiara di avere ricevuto copia dell'APE (Attestato di Prestazione Energetica).


Art. 3 - Contratto di locazione

1. Le parti si obbligano a concludere il contratto definitivo di locazione entro e non oltre la data del ________.

2. Il termine che precede si intende essenziale e la mancata conclusione del contratto definitivo di locazione nel termine che precede comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto.


Art. 4 -
Durata della locazione

1. Il contratto verrà stipulato per la durata di anni 6.

2. Il contratto s'intenderà rinnovato per ulteriori 6, salvo disdetta motivata e comunicata all'altra parte a mezzo di lettera raccomandata a/r almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza.

3. Il promittente locatore potrà esercitare il diniego di rinnovo del contratto esclusivamente nelle ipotesi previste dall'art. 29 legge 392/79, comunicando tale intenzione almeno 12 (dodici) mesi prima della scadenza.


Art. 5 -
Canone locazione

1. Il corrispettivo per la locazione viene di comune accordo pattuito e convenuto in complessivi euro ________ (€ ________), oltre ad IVA.

2. Il canone sopracitato sarà aggiornato annualmente, con decorrenza da un anno dal momento della firma, sulla base delle variazioni fornite dall'ISTAT, in misura pari al 75% dell'incremento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

3. I pagamenti delle somme dovute dal promissario conduttore al promittente locatore, a titolo di corrispettivo della futura locazione, dovranno essere effettuati su base mensile da pagarsi in 12 (dodici) rate mensili uguali anticipate, cada una dell'importo di euro ________ (€ ________), entro i primi 5 giorni di ogni mese, mediante bonifico bancario sul conto corrente numero ________, intestato a ________.

4. Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori non potrà essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del promissario conduttore, qualunque ne sia il titolo. Il promittente locatore si riserva la facoltà di applicare gli interessi moratori, in misura pari al Prime Rate Abi in vigore, maggiorato di 3 punti percentuali.

5. Il mancato pagamento anche parziale del canone di locazione, in aggiunta al decorso degli interessi moratori di cui sopra, produce, a norma del dell'articolo 1456 del Codice Civile, la risoluzione ipso iure del contratto.


Art. 6 -
Deposito cauzionale ed altre garanzie

1. A garanzia delle obbligazioni assunte con il presente contratto, il promissario conduttore verserà al promittente locatore una somma di euro ________ (________) pari a n. ________ mensilità del canone. La parte promittente locatrice rilascia quietanza liberatoria totale in ordine dell'avvenuto pagamento da parte del promissario cogrnduttore, da effettuarsi al momento della firma del presente preliminare.

2. La presente caparra servirà come acconto per il pagamento della locazione totale dell'immobile. Nel caso in cui una delle due parti sia inadempiente, si applicherà quanto previsto dall'art. 1385 del c.c.

3. Oltre al deposito cauzionale al comma precedente, le parti accordano che verranno erogate dal promissario conduttore al promittente locatore, le seguenti garanzie:

________


Art. 7 -
Stato dei luoghi

1. Il promissario conduttore dichiara di conoscere l'immobile oggetto del presente contratto e di averlo trovato in buono stato e adatto all'uso convenuto. Essa si impegna a riconsegnare l'unità locata nello stato medesimo in cui l'ha ricevuta salvo il deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno.

2. Il promittente locatore si impegna a far pienamente godere al promissario conduttore l'immobile oggetto di locazione, garantendo il pieno godimento dello stesso dei requisiti amministrativi e di legge.

3. Il promissario conduttore si impegnerà, ex art. 1590 del Codice Civile a riconsegnare l'immobile locato nello stato medesimo in cui l'ha ricevuta, come risultante dal verbale di consegna sottoscritto dalle parti e rilasciato in copia al promissario conduttore stesso, fatto sempre salvo il deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno.

4. Nel caso in cui vi siano dei lavori nell'immobile, il promittente locatore si impegna a far trovare lo stesso utilizzabile al promissario conduttore al momento della firma del contratto definitivo.


Art. 8 -
Vincolo di destinazione d'uso

1. Il promissario conduttore si impegnerà a destinare l'immobile alle seguenti attività:

________

2. L'attività del promissario conduttore sarà aperto alla frequentazione di consumatori finali di prodotti e servizi offerti dal promissario conduttore.

3. Il promissario conduttore non potrà cambiare la destinazione dell'immobile oggetto del presente contratto, senza l'autorizzazione per iscritto da parte del promittente locatore.

4. Il promissario conduttore potrà esporre insegne pubblicitari e marchi propri o di terzi al di fuori dell'immobile, con la finalità di pubblicizzare la sua attività, nella maniera che questi ritenga più opportuno.


Art. 9 -
Manutenzioni e oneri del promissario conduttore

1. Il promissario conduttore assumerà l'obbligo della manutenzione ordinaria dell'immobile. Saranno a carico del promissario conduttore le riparazioni di piccola manutenzione, con particolare riferimento a pavimenti, superficie dei muri, intonaci interni, piastrelle e serramenti o relative agli impianti idraulici, elettrici, gas e condizionamento di acqua.

2. Restano a carico del promittente locatore tutti i lavori di straordinaria manutenzione. A tal fine, il promissario conduttore sarà tenuto a comunicare tempestivamente al promittente locatore, con ogni mezzo idoneo, gli interventi per la manutenzione straordinaria da eseguire sull'immobile.

3. Le spese di manutenzione di eccezionale entità o comunque erogate per interventi di carattere strutturale (sostituzione di impianti, rifacimento del tetto, degli intonaci esterni, delle fondazioni ecc.) restano a carico del promittente locatore.

4. Saranno addebitati al promissario conduttore le spese occorrenti per riparare i danni, prodotti da colpa, negligenza o cattivo uso, ai locali e agli impianti di uso e di utilità comuni, nonché i danni provocati da intasamenti di colonne di scarico per introduzione di corpi estranei e/o non consentiti.


Art. 10 - 525222825 225 85 2255825 5'5888522222

2. 52 8582 58 8288528222 528 55222522 58 828528222 852 222 885 528525 5 58828528222 225 8255222822222 2 58852225 2 5282882 528 25228885582 8225522252 2 5 525 52882 252825552 25288822 558 8.8. 2. 558/25, 88 25228885582 8225522252 5855 5858222, 55 525 825222825 2558 5 22 222888825 5288'582822 852222 82558822822.

5. 58 25228885582 8225522252 5855 5858222 55 525 582258252 825222825 2558 588'8222522 252825222222222 2222822522, 55 85852852, 5588822 588'282588282 52885 822885 52288825 2 58 52288825 8288582 22885 22528825 2582885 225822822885 852 88522 522828 5 852885 285 2825882525 558 25228885582 8225522252 5882222 25 282 88 25282 282588282 82225 82828522 22252 52 5222 55885 8288528222 528 2528252222.

8. 2'2828528222 528 2528825822222 58 58858882 5288'82228882 2 822582822525 5588'58822525 82552822288222 5288'825222825 58 858 58 25822 82225. 8'825222825 58 858 58 8282252 82225 5282 288252 82558822825 588'828282 528 25282 282588282.


Art. 11 - Sublocazione e comodato

1. Sarà concesso al promissario conduttore di sublocare o concedere in comodato o consentire a terzi l'uso sotto qualsiasi forma contrattuale, in tutto o in parte, dell'immobile locato.

2. Il promissario conduttore dovrà dare immediata comunicazione al promittente locatore dell'avvenuta sublocazione o comodato.

3. Il promissario conduttore si farà carico di ogni obbligo stabilito dall'arti.12 D.L. 21 marzo 1978, n. 59 (convertito dalla Legge 18 maggio 1978, n.191) e, in caso di sub-conduttore o comodatario che sia cittadino extracomunitario, dall'art.7 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n.286.

4. Lo stesso promissario conduttore dovrà trasmettere al promittente locatore, mediante lettera raccomandata A/R, o P.E.C., copia del contratto di sublocazione o di comodato intervenuto.


Art. 12 -
Addizioni e migliorie

1. Il promissario conduttore non può apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali locati ed alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del promittente promittente locatore, fermo restando che, anche se autorizzati, i lavori e le relative pratiche amministrative per l'autorizzazione verranno eseguiti a spese del promissario conduttore e verranno rimossi, sempre a sua cura e spese, a fine locazione.

2. Ogni aggiunta che non possa essere tolta senza danneggiare i locali ed ogni altra innovazione, pur autorizzata, resterà acquisita alla proprietà e a titolo gratuito.


Art. 13 - Assicurazione

1. Il promissario conduttore si obbliga a stipulare, ed a mantenere per tutta la durata del contratto, con una primaria Compagnia di assicurazioni, idonea polizza di assicurazioni comprendente l'incendio e "tutti i rischi", nessuno escluso o eccettuato, con vincolo a favore della proprietà o comunque della parte lesa, a copertura integrale dei danni arrecati all'immobile locato e ad ogni altro bene del promittente locatore nonché dei danni arrecati a terzi, imputabili a fatti o a comportamenti omissivi, commissivi o accidentali, comunque verificatisi.

2. Detta polizza dovrà essere consegnata al promittente locatore entro la data di inizio della locazione; in difetto, il promittente locatore avrà la facoltà di risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., mediante raccomandata AR, ovvero di stipulare esso stesso una analoga polizza in luogo del promissario conduttore addebitando a quest'ultimo i costi che dovranno essere rimborsati entro quindici giorni dalla richiesta.


Art. 14 - Privacy

1. Ai sensi di quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 sulla tutela della privacy, le parti si danno atto reciprocamente che i dati personali, forniti obbligatoriamente per la stipula del presente contratto sono oggetto di trattamento informatico e/o manuale e potranno essere utilizzati esclusivamente per gli adempimenti degli obblighi contrattuali, la gestione amministrativa del rapporto locativo, rapporti con le pubbliche amministrazioni e l'autorità giudiziaria e per adempimenti di legge relativi a norme civilistiche, fiscali e contabili.


Art. 15 - Oneri fiscali di registrazione

1. Tutte le spese di bollo per il presente contratto e per le ricevute di quietanza conseguenti, di esazione fitti, ivi compresi i diritti banca, sono a carico del promittente locatore.


Art. 16 -
Diritto applicabile

1. Per quanto non previsto dal presente contratto le parti fanno espresso rinvio alle disposizioni del Codice Civile, dalle leggi n. 392/1978 e n.431/1998, nonché alla normativa ministeriale emanata in applicazione della legge n. 431/1998 ed agli Accordi definiti in sede locale.


Art. 17 -
Modifica delle clausole contrattuali

1. Eventuali modificazioni ed aggiornamenti della clausole contrattuali devono avvenire su espresso accordo delle parti e solamente in forma scritta.


Art. 18 - Risoluzione delle controversie

1. Per tutte le controversie derivanti dal presente contratto o connesse allo stesso, escluse quelle che comportano l'avvio dei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, che dovessero insorgere fra le parti, queste si obbligano a ricorrere al procedimento di mediazione disciplinato dal regolamento del Servizio di conciliazione della Camera di Commercio competente per territorio, iscritto nel Registro degli Organismi di Conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia.


Art. 19 - Clausola risolutiva espressa

1. Tutte le clausole, gli elementi, obblighi ed oneri e quant'altro contenuti nel presente atto si intendono elementi essenziali a cui è subordinato l'acquisto e la mancanza o la non osservanza anche di uno solo di tali requisiti produrrà ipso iure la risoluzione del contratto ex art. 1456 e seguenti C.C. dando luogo alle responsabilità conseguenti.


________, il ________


Il promittente locatore



Il promissario conduttore

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in corso di creazione

CONTRATTO PRELIMINARE DI LOCAZIONE DI IMMOBILE
AD USO DIVERSO DA ABITATIVO



Signor ________, nato a ________, il ________, codice fiscale ________ residente presso: ________,

(d'ora in avanti denominato "Promittente locatore" o "Promittente parte locatrice"),


E


Signor ________, nato a ________, il ________, codice fiscale ________, e residente presso: ________,

(d'ora in avanti denominato "Promissario conduttore" o "Promissaria parte conduttrice"),


PREMESSO:

- Che la parte promittente locatrice è proprietaria dell'unità immobiliare del fabbricato descritto all'articolo 2 del presente contratto;

- Che tra le parti sono intercorse trattative e colloqui per la locazione dell'unità immobiliare;

- Che la parte promissaria condutrrice è interessata alla locazione della dell'unità immobiliare di proprietà del promittente di cui sopra;

Tutto ciò premesso, le parti stipulano e convengono quanto segue:

Art. 1 - Premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.


Art. 2 -
Immobile oggetto del contratto

1. Il promittente locatore promette di concedere in locazione al promissario conduttore, che a tale titolo promette di accettare, l'immobile sito al ________, del fabbricato ubicato presso: ________, con superficie di ________ metri quadrati.

2. ESTREMI CATASTALI IDENTIFICATIVI DELL'UNITÀ IMMOBILIARE:

________

3. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E TECNICA SICUREZZA IMPIANTI:

Il promittente locatore garantisce la rispondenza degli impianti alle norme di leggi vigente e la regolarità urbanistica e statistica della costruzione.

4. CERTIFICATO DI COLLAUDO E CERTIFICAZIONE ENERGETICA:

L'unità immobiliare è dotata di attestato di prestazione energetica in base al decreto del 16 aprile 2013, n.75. Il promissario conduttore dichiara di avere ricevuto copia dell'APE (Attestato di Prestazione Energetica).


Art. 3 - Contratto di locazione

1. Le parti si obbligano a concludere il contratto definitivo di locazione entro e non oltre la data del ________.

2. Il termine che precede si intende essenziale e la mancata conclusione del contratto definitivo di locazione nel termine che precede comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto.


Art. 4 -
Durata della locazione

1. Il contratto verrà stipulato per la durata di anni 6.

2. Il contratto s'intenderà rinnovato per ulteriori 6, salvo disdetta motivata e comunicata all'altra parte a mezzo di lettera raccomandata a/r almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza.

3. Il promittente locatore potrà esercitare il diniego di rinnovo del contratto esclusivamente nelle ipotesi previste dall'art. 29 legge 392/79, comunicando tale intenzione almeno 12 (dodici) mesi prima della scadenza.


Art. 5 -
Canone locazione

1. Il corrispettivo per la locazione viene di comune accordo pattuito e convenuto in complessivi euro ________ (€ ________), oltre ad IVA.

2. Il canone sopracitato sarà aggiornato annualmente, con decorrenza da un anno dal momento della firma, sulla base delle variazioni fornite dall'ISTAT, in misura pari al 75% dell'incremento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

3. I pagamenti delle somme dovute dal promissario conduttore al promittente locatore, a titolo di corrispettivo della futura locazione, dovranno essere effettuati su base mensile da pagarsi in 12 (dodici) rate mensili uguali anticipate, cada una dell'importo di euro ________ (€ ________), entro i primi 5 giorni di ogni mese, mediante bonifico bancario sul conto corrente numero ________, intestato a ________.

4. Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori non potrà essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del promissario conduttore, qualunque ne sia il titolo. Il promittente locatore si riserva la facoltà di applicare gli interessi moratori, in misura pari al Prime Rate Abi in vigore, maggiorato di 3 punti percentuali.

5. Il mancato pagamento anche parziale del canone di locazione, in aggiunta al decorso degli interessi moratori di cui sopra, produce, a norma del dell'articolo 1456 del Codice Civile, la risoluzione ipso iure del contratto.


Art. 6 -
Deposito cauzionale ed altre garanzie

1. A garanzia delle obbligazioni assunte con il presente contratto, il promissario conduttore verserà al promittente locatore una somma di euro ________ (________) pari a n. ________ mensilità del canone. La parte promittente locatrice rilascia quietanza liberatoria totale in ordine dell'avvenuto pagamento da parte del promissario cogrnduttore, da effettuarsi al momento della firma del presente preliminare.

2. La presente caparra servirà come acconto per il pagamento della locazione totale dell'immobile. Nel caso in cui una delle due parti sia inadempiente, si applicherà quanto previsto dall'art. 1385 del c.c.

3. Oltre al deposito cauzionale al comma precedente, le parti accordano che verranno erogate dal promissario conduttore al promittente locatore, le seguenti garanzie:

________


Art. 7 -
Stato dei luoghi

1. Il promissario conduttore dichiara di conoscere l'immobile oggetto del presente contratto e di averlo trovato in buono stato e adatto all'uso convenuto. Essa si impegna a riconsegnare l'unità locata nello stato medesimo in cui l'ha ricevuta salvo il deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno.

2. Il promittente locatore si impegna a far pienamente godere al promissario conduttore l'immobile oggetto di locazione, garantendo il pieno godimento dello stesso dei requisiti amministrativi e di legge.

3. Il promissario conduttore si impegnerà, ex art. 1590 del Codice Civile a riconsegnare l'immobile locato nello stato medesimo in cui l'ha ricevuta, come risultante dal verbale di consegna sottoscritto dalle parti e rilasciato in copia al promissario conduttore stesso, fatto sempre salvo il deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno.

4. Nel caso in cui vi siano dei lavori nell'immobile, il promittente locatore si impegna a far trovare lo stesso utilizzabile al promissario conduttore al momento della firma del contratto definitivo.


Art. 8 -
Vincolo di destinazione d'uso

1. Il promissario conduttore si impegnerà a destinare l'immobile alle seguenti attività:

________

2. L'attività del promissario conduttore sarà aperto alla frequentazione di consumatori finali di prodotti e servizi offerti dal promissario conduttore.

3. Il promissario conduttore non potrà cambiare la destinazione dell'immobile oggetto del presente contratto, senza l'autorizzazione per iscritto da parte del promittente locatore.

4. Il promissario conduttore potrà esporre insegne pubblicitari e marchi propri o di terzi al di fuori dell'immobile, con la finalità di pubblicizzare la sua attività, nella maniera che questi ritenga più opportuno.


Art. 9 -
Manutenzioni e oneri del promissario conduttore

1. Il promissario conduttore assumerà l'obbligo della manutenzione ordinaria dell'immobile. Saranno a carico del promissario conduttore le riparazioni di piccola manutenzione, con particolare riferimento a pavimenti, superficie dei muri, intonaci interni, piastrelle e serramenti o relative agli impianti idraulici, elettrici, gas e condizionamento di acqua.

2. Restano a carico del promittente locatore tutti i lavori di straordinaria manutenzione. A tal fine, il promissario conduttore sarà tenuto a comunicare tempestivamente al promittente locatore, con ogni mezzo idoneo, gli interventi per la manutenzione straordinaria da eseguire sull'immobile.

3. Le spese di manutenzione di eccezionale entità o comunque erogate per interventi di carattere strutturale (sostituzione di impianti, rifacimento del tetto, degli intonaci esterni, delle fondazioni ecc.) restano a carico del promittente locatore.

4. Saranno addebitati al promissario conduttore le spese occorrenti per riparare i danni, prodotti da colpa, negligenza o cattivo uso, ai locali e agli impianti di uso e di utilità comuni, nonché i danni provocati da intasamenti di colonne di scarico per introduzione di corpi estranei e/o non consentiti.


Art. 10 - 525222825 225 85 2255825 5'5888522222

2. 52 8582 58 8288528222 528 55222522 58 828528222 852 222 885 528525 5 58828528222 225 8255222822222 2 58852225 2 5282882 528 25228885582 8225522252 2 5 525 52882 252825552 25288822 558 8.8. 2. 558/25, 88 25228885582 8225522252 5855 5858222, 55 525 825222825 2558 5 22 222888825 5288'582822 852222 82558822822.

5. 58 25228885582 8225522252 5855 5858222 55 525 582258252 825222825 2558 588'8222522 252825222222222 2222822522, 55 85852852, 5588822 588'282588282 52885 822885 52288825 2 58 52288825 8288582 22885 22528825 2582885 225822822885 852 88522 522828 5 852885 285 2825882525 558 25228885582 8225522252 5882222 25 282 88 25282 282588282 82225 82828522 22252 52 5222 55885 8288528222 528 2528252222.

8. 2'2828528222 528 2528825822222 58 58858882 5288'82228882 2 822582822525 5588'58822525 82552822288222 5288'825222825 58 858 58 25822 82225. 8'825222825 58 858 58 8282252 82225 5282 288252 82558822825 588'828282 528 25282 282588282.


Art. 11 - Sublocazione e comodato

1. Sarà concesso al promissario conduttore di sublocare o concedere in comodato o consentire a terzi l'uso sotto qualsiasi forma contrattuale, in tutto o in parte, dell'immobile locato.

2. Il promissario conduttore dovrà dare immediata comunicazione al promittente locatore dell'avvenuta sublocazione o comodato.

3. Il promissario conduttore si farà carico di ogni obbligo stabilito dall'arti.12 D.L. 21 marzo 1978, n. 59 (convertito dalla Legge 18 maggio 1978, n.191) e, in caso di sub-conduttore o comodatario che sia cittadino extracomunitario, dall'art.7 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n.286.

4. Lo stesso promissario conduttore dovrà trasmettere al promittente locatore, mediante lettera raccomandata A/R, o P.E.C., copia del contratto di sublocazione o di comodato intervenuto.


Art. 12 -
Addizioni e migliorie

1. Il promissario conduttore non può apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali locati ed alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del promittente promittente locatore, fermo restando che, anche se autorizzati, i lavori e le relative pratiche amministrative per l'autorizzazione verranno eseguiti a spese del promissario conduttore e verranno rimossi, sempre a sua cura e spese, a fine locazione.

2. Ogni aggiunta che non possa essere tolta senza danneggiare i locali ed ogni altra innovazione, pur autorizzata, resterà acquisita alla proprietà e a titolo gratuito.


Art. 13 - Assicurazione

1. Il promissario conduttore si obbliga a stipulare, ed a mantenere per tutta la durata del contratto, con una primaria Compagnia di assicurazioni, idonea polizza di assicurazioni comprendente l'incendio e "tutti i rischi", nessuno escluso o eccettuato, con vincolo a favore della proprietà o comunque della parte lesa, a copertura integrale dei danni arrecati all'immobile locato e ad ogni altro bene del promittente locatore nonché dei danni arrecati a terzi, imputabili a fatti o a comportamenti omissivi, commissivi o accidentali, comunque verificatisi.

2. Detta polizza dovrà essere consegnata al promittente locatore entro la data di inizio della locazione; in difetto, il promittente locatore avrà la facoltà di risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., mediante raccomandata AR, ovvero di stipulare esso stesso una analoga polizza in luogo del promissario conduttore addebitando a quest'ultimo i costi che dovranno essere rimborsati entro quindici giorni dalla richiesta.


Art. 14 - Privacy

1. Ai sensi di quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 sulla tutela della privacy, le parti si danno atto reciprocamente che i dati personali, forniti obbligatoriamente per la stipula del presente contratto sono oggetto di trattamento informatico e/o manuale e potranno essere utilizzati esclusivamente per gli adempimenti degli obblighi contrattuali, la gestione amministrativa del rapporto locativo, rapporti con le pubbliche amministrazioni e l'autorità giudiziaria e per adempimenti di legge relativi a norme civilistiche, fiscali e contabili.


Art. 15 - Oneri fiscali di registrazione

1. Tutte le spese di bollo per il presente contratto e per le ricevute di quietanza conseguenti, di esazione fitti, ivi compresi i diritti banca, sono a carico del promittente locatore.


Art. 16 -
Diritto applicabile

1. Per quanto non previsto dal presente contratto le parti fanno espresso rinvio alle disposizioni del Codice Civile, dalle leggi n. 392/1978 e n.431/1998, nonché alla normativa ministeriale emanata in applicazione della legge n. 431/1998 ed agli Accordi definiti in sede locale.


Art. 17 -
Modifica delle clausole contrattuali

1. Eventuali modificazioni ed aggiornamenti della clausole contrattuali devono avvenire su espresso accordo delle parti e solamente in forma scritta.


Art. 18 - Risoluzione delle controversie

1. Per tutte le controversie derivanti dal presente contratto o connesse allo stesso, escluse quelle che comportano l'avvio dei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, che dovessero insorgere fra le parti, queste si obbligano a ricorrere al procedimento di mediazione disciplinato dal regolamento del Servizio di conciliazione della Camera di Commercio competente per territorio, iscritto nel Registro degli Organismi di Conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia.


Art. 19 - Clausola risolutiva espressa

1. Tutte le clausole, gli elementi, obblighi ed oneri e quant'altro contenuti nel presente atto si intendono elementi essenziali a cui è subordinato l'acquisto e la mancanza o la non osservanza anche di uno solo di tali requisiti produrrà ipso iure la risoluzione del contratto ex art. 1456 e seguenti C.C. dando luogo alle responsabilità conseguenti.


________, il ________


Il promittente locatore



Il promissario conduttore