Contratto di prestazione di servizi

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Indicare se il presente contratto riguarderà una determinata opera o un servizio continuativo. Nel caso in cui vi sia una determinata opera da consegnare o si debba ottenre un determinato risultato, il contratto da stipulare sarà quello di prestazione d'opera. Nel caso in cui invece il contratto preveda un servizio continuativo senza un determinato obiettivo finale, allora si dovrà stipulare il presente contratto.



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CONTRATTO DI PRESTAZIONE DI SERVIZI


La Ditta ________, con sede presso: ________, e con partita IVA numero ________, codice fiscale numero ________, registrata presso il registro delle imprese di ________, in persona del legale rappresentante ________, nato a ________ a ________, codice fiscale ________ (d'ora in avanti denominato "Fornitore")

e

Il Sig. ________, nato a ________, il ________, codice fiscale ________, numero partita IVA ________, e residente a ________. (d'ora in avanti denominato "Committente")


e


PREMESSO CHE

  • Il fornitore è una ditta operante nel settore:

________

  • Il committente intende avvalersi della capacità professionale del fornitore e stipulare il presente contratto;

  • il Committente e il Fornitore riconoscono le rispettive professionalità e ritengono di poter addivenire alla conclusione di un accordo che contribuisca alla reciproca soddisfazione economica, al miglioramento della qualità dei prodotti e delle conoscenze tecniche, alla maggiore integrazione dei rispettivi processi aziendali.

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante ed essenziale del contratto, le parti


CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:


Art. 1 - Oggetto del contratto

1. Oggetto del presente contratto è la prestazione del fornitore al committente, a fronte del corrispettivo che si indicherà successivamente, riguardo i seguenti servizi:

________

2. I servizi dovranno essere resi seguendo gli standard in materia e secondo quanto previsto dalla normativa vigente.


Art. 2 - Modalità esecuzione del servizio

1. Il fornitore, nell'esecuzione dei servizi indicati nell'articolo precedente, avrà la facoltà di avvalersi della collaborazione, della consulenza e delle prestazioni di professionisti esterni con cui la medesima ha stipulato contratti di collaborazione e consulenza senza null'altro chiedere al committente.

2. Le spese che il Fornitore potrà incontrare nello svolgimento della prestazione, comprese quelle di viaggio, per i compensi al personale eventualmente impiegato, e per qualsiasi altro tipo di attività inerente allo svolgimento del suo incarico, sono a suo completo carico.

3. I servizi oggetto del contratto avranno la tempistica di realizzazione, i contenuti tecnici e saranno realizzati nei modi nelle forme concordate tra le parti.

4. Eventuali richieste di servizi urgenti saranno concordate di volta in volta tra le parti, le quali accorderanno, di volta in volta, sia i termini di adempimento, sia il relativo costo.


Art. 3 - Corrispettivo delle prestazioni

1. Il committente si impegna a versare al fornitore, per tutto il periodo della durata del presente contratto, l'importo di euro ________ (________).

2. Il corrispettivo suddetto verrà versato entro il ________ giorni dall'emissione della fattura da parte del fornitore.

3. In caso di ritardo sarà dovuto l'interesse di mora annuo pari al tasso ufficiale di sconto.

4. I pagamenti delle somme dovute verrà effettuata mediante bonifico bancario sul conto corrente numero ________, intestato a ________.

5. Nel caso in cui vi sia un evento non prevedibile al momento della firma del contratto che faccia lievitare i costi della prestazione del fornitore, questi dovrà di nuovo stipulare con il committente, per iscritto, ed allegato al presente contratto, un nuovo accordo sul pagamento che dovrà ricevere dal committente.


Art. 4 - Decorrenza e durata

1. Il presente contratto avrà una durata di ________, che decorreranno dalla firma dello stesso.

2. Alla fine del suddetto periodo il contratto si rinnoverà automaticamente per successivi periodi di un anno, salvo disdetta scritta comunicata da una parte all'altra almeno ________ prima della scadenza, via lettera raccomandata A/R o pec.

3. Come si indicherà in seguito, in caso di inadempimento contrattuale di una delle due parti, l'altra avrà la possibilità di poter recedere il contratto per giustificato motivo immediatamente, comunicando tale decisione per iscritto.


Art. 5 - Obblighi del fornitore

1. Il Fornitore s'impegna a dare puntuale esecuzione a tutti gli obblighi specifici previsti per le prestazioni oggetto del presente contratto, e secondo quanto previsto negli allegati, da intendersi parte integrante e sostanziale del presente contratto.

2. L'inosservanza di tali obblighi sarà sanzionabile secondo quanto previsto nelle clausole successive.

3. Il Fornitore si impegna inoltre a manlevare il Committente da qualsiasi responsabilità per danni eventualmente cagionati a terzi nel corso dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, ed in particolare a tenerla indenne da qualsiasi pretesa, richiesta, costo o spesa, conseguenti o comunque connessi all'esecuzione del presente contratto, nonché a sollevarla, su semplice notificazione della pendenza della lite e a mezzo di apposito intervento in causa – da qualsiasi azione giudiziaria che da parte di terzi venisse comunque promossa nei confronti dello stesso Committente.

4. Il Fornitore si obbliga, altresì, all'osservanza di tutte le disposizione legislative e regolamentari che disciplinano la materia oggetto del presente contratto, nonché all'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori. In particolare il Fornitore s'impegna rispettare le disposizioni contenute nei contratti collettivi di lavoro, nazionali e locali ad esso applicabili, nonché ad assicurare ai propri dipendenti condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dagli stessi contrati collettivi.

5. Il Fornitore è tenuto ad eseguire i servizi affidati a proprio e completo rischio ed onere, sopportandone tutte le spese relative ivi comprese quelle relative alle risorse umane impiegate ed alle attrezzature necessarie per l'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto.

6. Il Fornitore si assume, fin da ora, la responsabilità di garantire l'esatta realizzazione del servizio, conformemente alle indicazioni del presente contratto, nel pieno rispetto delle vigenti norme di legge nonché di quelle che dovessero eventualmente entrare in vigore successivamente.


Art. 6 - 5558528228

2. 55222 82 225828852 2 82 52285222 58 8258828 258282558522222 25225828 25 82588528 22288 55288288 2528252228 52855222 288252 2528222522 58 225282252 225 88858222 825885252 85855522222 82 8558528228 58822222 5 855222 25288822 82 2528252225.

5. 58 225282252 82 258 8582 8552282885255 58 82228222222, 852 52855 55522 522528528222 225 88858222, 85 2522825528222 528 8255882222882 82282252222 588'82825822222 52882 225828852, 52882 52285222 2 52882 8558528228 588582822, 52852 82 8582 5885 22582225582 58 858252 285 2222225522, 25 825885255 8 25288 2252828 58 82282225 8282528, 85882 82252852 88 5858222 58 52825252 558 822255222, 82225 22258822528228, 8558255 8'522222552 52882 8558528228 588582822 558 82228222222 82222528 22228288 2258288528228 25 5225588 228 82588282.


Art. 7 - Risoluzione del contratto

1. Il Committente ha diritto alla risoluzione del contratto in caso di sospensione o interruzione del servizio per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore, in tali ipotesi il Committente è tenuto al pagamento dell'importo concordato relativamente ai servizi completati fino al momento della risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto al maggior danno.

2. Il Fornitore ha il diritto alla risoluzione del contratto in caso di mancata corresponsione delle commissioni oggetto del contratto, in tale ipotesi il Committente è tenuto al pagamento dell'importo concordato relativamente ai servizi completati al momento della risoluzione del contratto e alle spese sostenute dal Fornitore medesimo, fatto salvo il diritto al maggior danno.

3. Le penali di cui ai commi precedenti non si applicano nel caso in cui i ritardi o gli inadempimenti siano dovuti a cause di forza maggiore non imputabili ad alcuna delle parti, cosi come al comma successivo.

4. In caso di risoluzione del contratto, il Fornitore deve restituire al Committente tutto il materiale e/o i documenti ricevuti, e qualsiasi altro elemento oggetto del contratto che il Committente possa aver fornito al Fornitore.


Art. 8 - Marchi e proprietà intellettuale

1. Le parti accordano che il fornitore, nell'espletamento del suo incarico, potrà utilizzare i marchi, i loghi, e gli altri segni distintivi del committente (o comunque attualmente utilizzati dal preponente in virtù di accordi di licenza o similari), utilizzando la diligenza del buon padre di famiglia e sempre attuando con lealtà e buona fede.

2. Il fornitore si impegna ad informare prontamente al committente di qualsiasi violazione dei diritti di proprietà industriale di quest'ultima e di qualsivoglia atto di concorrenza sleale perpetrato da terzi.

3. I diritti proprietà e/o di sfruttamento economico degli elaborati, delle opere d'ingegno, delle creazioni intellettuali, delle procedure software e dell'altro materiale e documentazione creato, inventato, predisposto o realizzato dal fornitore o dai suoi dipendenti e collaboratori, nell'ambito e in occasione dell'esecuzione del contratto, sono di titolarità o proprietà del fornitore stesso, fatti salvi i diritti per l'utiizzo di opere o creazioni di proprietà del Committente.

4. Il fornitore garantisce in ogni tempo il committente contro ogni e qualsiasi pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere dell'ingegno concernenti le forniture, i materiali, gli impianti, i procedimenti e tutti i mezzi utilizzati nell'esecuzione del contratto.

5. Sono a carico del fornitore tutti gli oneri comunque connessi con l'ottenimento dei diritti di sfruttamento di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere dell'ingegno.

6. Il Committente resta estraneo ai rapporti tra il fornitore ed i titolari dei brevetti ed alle eventuali controversie tra di loro obbligandosi espressamente il fornitore medesimo a sollevare il committente da ogni azione che i soggetti titolari o concessionari di cui al primo comma dovessero avviare nei suoi confronti.

7. Il fornitore si impegna, inoltre, a porre in essere tutto quanto necessario affinché il Committente possa esercitare il diritto a riparare o far riparare da terzi gli organi, i componenti o i dispositivi forniti dal fornitore e di procurarsi i ricambi necessari senza che sia dovuto alcun compenso al titolare e/o licenziatario.


Art. 9 - Riservatezza

1. Le parti si obbligano a mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione e di trasmissione dati, di cui vengano in possesso e, comunque, a conoscenza, a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. Tale obbligo concerne altresì le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che il Fornitore sviluppa o realizza in esecuzione delle prestazioni contrattuali.

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.

3. Le parti sono responsabili per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

4. Nel caso in cui una o più Parti non rispettassero la presente clausola, pagheranno una somma di euro ________ (________) come indennizzo alle altre Parti, fatto salvo il risarcimento del danno previsto dall'art. 2043 c.c.


Art. 10 - Patto di non concorrenza

1. Il fornitore, in base all'art. 2596 del codice civile, dovrà astenersi per tutto il periodo della durata del presente contratto, e per il periodo di ________, decorrenti dalla firma dello stesso, ad intraprendere attività in concorrenza con quelle del Committente.

2. Quanto scritto al paragrafo precedente si applicherà nel seguente territorio:

________

3. Per la presente clausola è previsto un corrispettivo di euro ________(€ ________)


Art. 11 - Forza maggiore

1. Le Parti non potranno essere considerate responsabili per ritardi o mancata esecuzione di quanto stabilito nel contratto, qualora ciò sia dipeso esclusivamente da eventi al di fuori della sfera di controllo di una delle due Parti, e la Parte non adempiente abbia agito con il massimo impegno per prevenire i suddetti eventi e/o risolverne le conseguenze. L'onere di provare che il verificarsi di tali eventi impedisce la tempestiva esecuzione, o l'esecuzione stessa, grava sulla parte inadempiente.

2. La Parte che abbia avuto notizia di un evento che possa considerarsi di forza maggiore ne darà immediata comunicazione all'altra e le Parti si incontreranno immediatamente al fine di concordare insieme gli eventuali rimedi per ripristinare quanto prima la normale funzionalità dei servizi.

3. In ogni caso qualora un evento di forza maggiore impedisca il regolare funzionamento dei servizi per un periodo tale da non poter essere effettuato il normale e ordinario espletamento della prestazione, il Committente avrà la facoltà di recedere immediatamente dal contratto dandone comunicazione al Fornitore a mezzo raccomandata A.R. e senza che nulla sia dovuto a quest'ultimo a titolo di mancato guadagno.


Art. 12 - Trattamento dati personali

1. In seguito al conferimento dell'incarico del presente contratto, le parti verranno a contatto con dati personali necessari per l'esecuzione del presente incarico.

2. Le Parti, nell'espletamento dei rispettivi compiti, dovranno attenersi agli obblighi di riservatezza e di sicurezza imposti dal Regolamento UE 2016/679, nonché alle specifiche istruzioni impartite. In particolare le parti sono tenute a:

  • trattare i soli dati necessari per l'espletamento dei propri incarichi;
  • non diffondere i dati in cui è venuto in possesso al di fuori dei casi in cui è consentito dalla legge o previsto dalle norme contrattuali;
  • curare la necessaria riservatezza dei dati in questione mettendo in atto le cautele idonee ad evitare che terzi non autorizzati possano accedere ai suddetti dati.

3. Il mancato rispetto da parte del Fornitore e del Committente degli obblighi di cui al presente articolo, comporterà l'obbligo per la parte inadempiente di tenere indenne l'altra nel caso di richieste di risarcimento dei danni cagionati a terzi.


Art. 13 - Allegati

1. Costituiscono parte integrante del presente contratto i seguenti allegati:

________


Art. 14 -
Clausola compromissoria

1. Il presente contratto sarà soggetto e deve intendersi interpretato e regolato in conformità alla legge italiana.

2. Per le controversie che dovessero insorgere in ordine alla interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto le parti si obbligano a fare preventivo ricorso al procedimento di mediazione finalizzato alla conciliazione indicando fin da ora la competenza dell'Organismo di Mediazione presso la C.C.I.A.A. di ________

3. Il ricorso al procedimento di mediazione finalizzato alla conciliazione è condizione di procedibilità per l'instaurazione del giudizio.

4. Qualora entro il termine di 90 giorni la procedura non sia definita o in caso di mancato raggiungimento di un accordo, tutte le controversie derivanti dal presente contratto saranno risolte mediante arbitrato, secondo il regolamento di arbitrato della camera di commercio di ________.

5. L'arbitro sarà unico e nominato dalle parti, o, in caso di disaccordo, nominato in conformità al regolamento della camera di commercio competente.

6. L'arbitrato ha natura rituale ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.806 e ss. c.p.c. L'arbitro decide secondo diritto dopo avere tentato la conciliazione delle parti. Si osservano le disposizioni del codice di procedura civile in materia di arbitrato rituale.

7. Ogni controversia che non debba essere decisa dalle disposizioni che precedono, è di competenza del foro Foro competente in base alla territorialità.


Art. 15 - Oneri e spese fiscali

1. Gli oneri e le spese del presente contratto, nonché le spese relative al presente atto saranno equamente ripartite tra le parti.


Art. 16 - Clausola finale

1. Il presente contratto, di cui fanno parte integrante e sostanziale le premesse, e tutti gli allegati indicati, abroga e sostituisce ogni accordo, intesa, negoziazione, scritta od orale, intervenuta in precedenza tra le parti e concernente l'oggetto di questo contratto.


Art. 17 - Normativa applicabile

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si intenderanno applicabili le norme legislative presenti nel territorio Italiano, ed in particolare sarà soggetto all'articolo 2222 e seguenti del Codice Civile.

________, il ________


Il Committente


Il Fornitore




Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile le parti approvano espressamente i seguenti articoli: "Oggetto del contratto", "Modalità ed esecuzione del servizio", "Corrispettivo delle prestazioni", "Decorrenza e durata", "Obblighi del fornitore", "Risoluzione del contratto", marchi e proprietà intellettuale","Riservatezza", "Forza maggiore", "Clausola compromissoria".




Il Committente


Il Fornitore



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CONTRATTO DI PRESTAZIONE DI SERVIZI


La Ditta ________, con sede presso: ________, e con partita IVA numero ________, codice fiscale numero ________, registrata presso il registro delle imprese di ________, in persona del legale rappresentante ________, nato a ________ a ________, codice fiscale ________ (d'ora in avanti denominato "Fornitore")

e

Il Sig. ________, nato a ________, il ________, codice fiscale ________, numero partita IVA ________, e residente a ________. (d'ora in avanti denominato "Committente")


e


PREMESSO CHE

  • Il fornitore è una ditta operante nel settore:

________

  • Il committente intende avvalersi della capacità professionale del fornitore e stipulare il presente contratto;

  • il Committente e il Fornitore riconoscono le rispettive professionalità e ritengono di poter addivenire alla conclusione di un accordo che contribuisca alla reciproca soddisfazione economica, al miglioramento della qualità dei prodotti e delle conoscenze tecniche, alla maggiore integrazione dei rispettivi processi aziendali.

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante ed essenziale del contratto, le parti


CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:


Art. 1 - Oggetto del contratto

1. Oggetto del presente contratto è la prestazione del fornitore al committente, a fronte del corrispettivo che si indicherà successivamente, riguardo i seguenti servizi:

________

2. I servizi dovranno essere resi seguendo gli standard in materia e secondo quanto previsto dalla normativa vigente.


Art. 2 - Modalità esecuzione del servizio

1. Il fornitore, nell'esecuzione dei servizi indicati nell'articolo precedente, avrà la facoltà di avvalersi della collaborazione, della consulenza e delle prestazioni di professionisti esterni con cui la medesima ha stipulato contratti di collaborazione e consulenza senza null'altro chiedere al committente.

2. Le spese che il Fornitore potrà incontrare nello svolgimento della prestazione, comprese quelle di viaggio, per i compensi al personale eventualmente impiegato, e per qualsiasi altro tipo di attività inerente allo svolgimento del suo incarico, sono a suo completo carico.

3. I servizi oggetto del contratto avranno la tempistica di realizzazione, i contenuti tecnici e saranno realizzati nei modi nelle forme concordate tra le parti.

4. Eventuali richieste di servizi urgenti saranno concordate di volta in volta tra le parti, le quali accorderanno, di volta in volta, sia i termini di adempimento, sia il relativo costo.


Art. 3 - Corrispettivo delle prestazioni

1. Il committente si impegna a versare al fornitore, per tutto il periodo della durata del presente contratto, l'importo di euro ________ (________).

2. Il corrispettivo suddetto verrà versato entro il ________ giorni dall'emissione della fattura da parte del fornitore.

3. In caso di ritardo sarà dovuto l'interesse di mora annuo pari al tasso ufficiale di sconto.

4. I pagamenti delle somme dovute verrà effettuata mediante bonifico bancario sul conto corrente numero ________, intestato a ________.

5. Nel caso in cui vi sia un evento non prevedibile al momento della firma del contratto che faccia lievitare i costi della prestazione del fornitore, questi dovrà di nuovo stipulare con il committente, per iscritto, ed allegato al presente contratto, un nuovo accordo sul pagamento che dovrà ricevere dal committente.


Art. 4 - Decorrenza e durata

1. Il presente contratto avrà una durata di ________, che decorreranno dalla firma dello stesso.

2. Alla fine del suddetto periodo il contratto si rinnoverà automaticamente per successivi periodi di un anno, salvo disdetta scritta comunicata da una parte all'altra almeno ________ prima della scadenza, via lettera raccomandata A/R o pec.

3. Come si indicherà in seguito, in caso di inadempimento contrattuale di una delle due parti, l'altra avrà la possibilità di poter recedere il contratto per giustificato motivo immediatamente, comunicando tale decisione per iscritto.


Art. 5 - Obblighi del fornitore

1. Il Fornitore s'impegna a dare puntuale esecuzione a tutti gli obblighi specifici previsti per le prestazioni oggetto del presente contratto, e secondo quanto previsto negli allegati, da intendersi parte integrante e sostanziale del presente contratto.

2. L'inosservanza di tali obblighi sarà sanzionabile secondo quanto previsto nelle clausole successive.

3. Il Fornitore si impegna inoltre a manlevare il Committente da qualsiasi responsabilità per danni eventualmente cagionati a terzi nel corso dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, ed in particolare a tenerla indenne da qualsiasi pretesa, richiesta, costo o spesa, conseguenti o comunque connessi all'esecuzione del presente contratto, nonché a sollevarla, su semplice notificazione della pendenza della lite e a mezzo di apposito intervento in causa – da qualsiasi azione giudiziaria che da parte di terzi venisse comunque promossa nei confronti dello stesso Committente.

4. Il Fornitore si obbliga, altresì, all'osservanza di tutte le disposizione legislative e regolamentari che disciplinano la materia oggetto del presente contratto, nonché all'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori. In particolare il Fornitore s'impegna rispettare le disposizioni contenute nei contratti collettivi di lavoro, nazionali e locali ad esso applicabili, nonché ad assicurare ai propri dipendenti condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dagli stessi contrati collettivi.

5. Il Fornitore è tenuto ad eseguire i servizi affidati a proprio e completo rischio ed onere, sopportandone tutte le spese relative ivi comprese quelle relative alle risorse umane impiegate ed alle attrezzature necessarie per l'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto.

6. Il Fornitore si assume, fin da ora, la responsabilità di garantire l'esatta realizzazione del servizio, conformemente alle indicazioni del presente contratto, nel pieno rispetto delle vigenti norme di legge nonché di quelle che dovessero eventualmente entrare in vigore successivamente.


Art. 6 - 5558528228

2. 55222 82 225828852 2 82 52285222 58 8258828 258282558522222 25225828 25 82588528 22288 55288288 2528252228 52855222 288252 2528222522 58 225282252 225 88858222 825885252 85855522222 82 8558528228 58822222 5 855222 25288822 82 2528252225.

5. 58 225282252 82 258 8582 8552282885255 58 82228222222, 852 52855 55522 522528528222 225 88858222, 85 2522825528222 528 8255882222882 82282252222 588'82825822222 52882 225828852, 52882 52285222 2 52882 8558528228 588582822, 52852 82 8582 5885 22582225582 58 858252 285 2222225522, 25 825885255 8 25288 2252828 58 82282225 8282528, 85882 82252852 88 5858222 58 52825252 558 822255222, 82225 22258822528228, 8558255 8'522222552 52882 8558528228 588582822 558 82228222222 82222528 22228288 2258288528228 25 5225588 228 82588282.


Art. 7 - Risoluzione del contratto

1. Il Committente ha diritto alla risoluzione del contratto in caso di sospensione o interruzione del servizio per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore, in tali ipotesi il Committente è tenuto al pagamento dell'importo concordato relativamente ai servizi completati fino al momento della risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto al maggior danno.

2. Il Fornitore ha il diritto alla risoluzione del contratto in caso di mancata corresponsione delle commissioni oggetto del contratto, in tale ipotesi il Committente è tenuto al pagamento dell'importo concordato relativamente ai servizi completati al momento della risoluzione del contratto e alle spese sostenute dal Fornitore medesimo, fatto salvo il diritto al maggior danno.

3. Le penali di cui ai commi precedenti non si applicano nel caso in cui i ritardi o gli inadempimenti siano dovuti a cause di forza maggiore non imputabili ad alcuna delle parti, cosi come al comma successivo.

4. In caso di risoluzione del contratto, il Fornitore deve restituire al Committente tutto il materiale e/o i documenti ricevuti, e qualsiasi altro elemento oggetto del contratto che il Committente possa aver fornito al Fornitore.


Art. 8 - Marchi e proprietà intellettuale

1. Le parti accordano che il fornitore, nell'espletamento del suo incarico, potrà utilizzare i marchi, i loghi, e gli altri segni distintivi del committente (o comunque attualmente utilizzati dal preponente in virtù di accordi di licenza o similari), utilizzando la diligenza del buon padre di famiglia e sempre attuando con lealtà e buona fede.

2. Il fornitore si impegna ad informare prontamente al committente di qualsiasi violazione dei diritti di proprietà industriale di quest'ultima e di qualsivoglia atto di concorrenza sleale perpetrato da terzi.

3. I diritti proprietà e/o di sfruttamento economico degli elaborati, delle opere d'ingegno, delle creazioni intellettuali, delle procedure software e dell'altro materiale e documentazione creato, inventato, predisposto o realizzato dal fornitore o dai suoi dipendenti e collaboratori, nell'ambito e in occasione dell'esecuzione del contratto, sono di titolarità o proprietà del fornitore stesso, fatti salvi i diritti per l'utiizzo di opere o creazioni di proprietà del Committente.

4. Il fornitore garantisce in ogni tempo il committente contro ogni e qualsiasi pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere dell'ingegno concernenti le forniture, i materiali, gli impianti, i procedimenti e tutti i mezzi utilizzati nell'esecuzione del contratto.

5. Sono a carico del fornitore tutti gli oneri comunque connessi con l'ottenimento dei diritti di sfruttamento di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere dell'ingegno.

6. Il Committente resta estraneo ai rapporti tra il fornitore ed i titolari dei brevetti ed alle eventuali controversie tra di loro obbligandosi espressamente il fornitore medesimo a sollevare il committente da ogni azione che i soggetti titolari o concessionari di cui al primo comma dovessero avviare nei suoi confronti.

7. Il fornitore si impegna, inoltre, a porre in essere tutto quanto necessario affinché il Committente possa esercitare il diritto a riparare o far riparare da terzi gli organi, i componenti o i dispositivi forniti dal fornitore e di procurarsi i ricambi necessari senza che sia dovuto alcun compenso al titolare e/o licenziatario.


Art. 9 - Riservatezza

1. Le parti si obbligano a mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione e di trasmissione dati, di cui vengano in possesso e, comunque, a conoscenza, a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. Tale obbligo concerne altresì le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che il Fornitore sviluppa o realizza in esecuzione delle prestazioni contrattuali.

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.

3. Le parti sono responsabili per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

4. Nel caso in cui una o più Parti non rispettassero la presente clausola, pagheranno una somma di euro ________ (________) come indennizzo alle altre Parti, fatto salvo il risarcimento del danno previsto dall'art. 2043 c.c.


Art. 10 - Patto di non concorrenza

1. Il fornitore, in base all'art. 2596 del codice civile, dovrà astenersi per tutto il periodo della durata del presente contratto, e per il periodo di ________, decorrenti dalla firma dello stesso, ad intraprendere attività in concorrenza con quelle del Committente.

2. Quanto scritto al paragrafo precedente si applicherà nel seguente territorio:

________

3. Per la presente clausola è previsto un corrispettivo di euro ________(€ ________)


Art. 11 - Forza maggiore

1. Le Parti non potranno essere considerate responsabili per ritardi o mancata esecuzione di quanto stabilito nel contratto, qualora ciò sia dipeso esclusivamente da eventi al di fuori della sfera di controllo di una delle due Parti, e la Parte non adempiente abbia agito con il massimo impegno per prevenire i suddetti eventi e/o risolverne le conseguenze. L'onere di provare che il verificarsi di tali eventi impedisce la tempestiva esecuzione, o l'esecuzione stessa, grava sulla parte inadempiente.

2. La Parte che abbia avuto notizia di un evento che possa considerarsi di forza maggiore ne darà immediata comunicazione all'altra e le Parti si incontreranno immediatamente al fine di concordare insieme gli eventuali rimedi per ripristinare quanto prima la normale funzionalità dei servizi.

3. In ogni caso qualora un evento di forza maggiore impedisca il regolare funzionamento dei servizi per un periodo tale da non poter essere effettuato il normale e ordinario espletamento della prestazione, il Committente avrà la facoltà di recedere immediatamente dal contratto dandone comunicazione al Fornitore a mezzo raccomandata A.R. e senza che nulla sia dovuto a quest'ultimo a titolo di mancato guadagno.


Art. 12 - Trattamento dati personali

1. In seguito al conferimento dell'incarico del presente contratto, le parti verranno a contatto con dati personali necessari per l'esecuzione del presente incarico.

2. Le Parti, nell'espletamento dei rispettivi compiti, dovranno attenersi agli obblighi di riservatezza e di sicurezza imposti dal Regolamento UE 2016/679, nonché alle specifiche istruzioni impartite. In particolare le parti sono tenute a:

  • trattare i soli dati necessari per l'espletamento dei propri incarichi;
  • non diffondere i dati in cui è venuto in possesso al di fuori dei casi in cui è consentito dalla legge o previsto dalle norme contrattuali;
  • curare la necessaria riservatezza dei dati in questione mettendo in atto le cautele idonee ad evitare che terzi non autorizzati possano accedere ai suddetti dati.

3. Il mancato rispetto da parte del Fornitore e del Committente degli obblighi di cui al presente articolo, comporterà l'obbligo per la parte inadempiente di tenere indenne l'altra nel caso di richieste di risarcimento dei danni cagionati a terzi.


Art. 13 - Allegati

1. Costituiscono parte integrante del presente contratto i seguenti allegati:

________


Art. 14 -
Clausola compromissoria

1. Il presente contratto sarà soggetto e deve intendersi interpretato e regolato in conformità alla legge italiana.

2. Per le controversie che dovessero insorgere in ordine alla interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto le parti si obbligano a fare preventivo ricorso al procedimento di mediazione finalizzato alla conciliazione indicando fin da ora la competenza dell'Organismo di Mediazione presso la C.C.I.A.A. di ________

3. Il ricorso al procedimento di mediazione finalizzato alla conciliazione è condizione di procedibilità per l'instaurazione del giudizio.

4. Qualora entro il termine di 90 giorni la procedura non sia definita o in caso di mancato raggiungimento di un accordo, tutte le controversie derivanti dal presente contratto saranno risolte mediante arbitrato, secondo il regolamento di arbitrato della camera di commercio di ________.

5. L'arbitro sarà unico e nominato dalle parti, o, in caso di disaccordo, nominato in conformità al regolamento della camera di commercio competente.

6. L'arbitrato ha natura rituale ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.806 e ss. c.p.c. L'arbitro decide secondo diritto dopo avere tentato la conciliazione delle parti. Si osservano le disposizioni del codice di procedura civile in materia di arbitrato rituale.

7. Ogni controversia che non debba essere decisa dalle disposizioni che precedono, è di competenza del foro Foro competente in base alla territorialità.


Art. 15 - Oneri e spese fiscali

1. Gli oneri e le spese del presente contratto, nonché le spese relative al presente atto saranno equamente ripartite tra le parti.


Art. 16 - Clausola finale

1. Il presente contratto, di cui fanno parte integrante e sostanziale le premesse, e tutti gli allegati indicati, abroga e sostituisce ogni accordo, intesa, negoziazione, scritta od orale, intervenuta in precedenza tra le parti e concernente l'oggetto di questo contratto.


Art. 17 - Normativa applicabile

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si intenderanno applicabili le norme legislative presenti nel territorio Italiano, ed in particolare sarà soggetto all'articolo 2222 e seguenti del Codice Civile.

________, il ________


Il Committente


Il Fornitore




Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile le parti approvano espressamente i seguenti articoli: "Oggetto del contratto", "Modalità ed esecuzione del servizio", "Corrispettivo delle prestazioni", "Decorrenza e durata", "Obblighi del fornitore", "Risoluzione del contratto", marchi e proprietà intellettuale","Riservatezza", "Forza maggiore", "Clausola compromissoria".




Il Committente


Il Fornitore