Statuto cooperativa

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Indicare il tipo di cooperativa che si vuole porre in essere, e per il quale si vuole il presente statuto. La cooperativa sociale è un tipo di cooperativa, che oltre al fine mutualistico tipico di ogni cooperativa, presenta come oggetto sociale quello del perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini.



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STATUTO COOPERATIVA SOCIALE



TITOLO I

COSTITUZIONE-SEDE-DURATA-SCOPI



Art. 1 - Costituzione


1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 1, lettera a), della legge 381/91, è costituita una società cooperativa sociale a responsabilità limitata denominata: "________ Cooperativa Sociale s.r.l." validamente identificabile in sigla con la denominazione ________ - s.c.s.r.l."

2. La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane ed ai suoi organismi periferici e territoriali (La denominazione, comunque formata, deve contenere per esteso l'indicazione di "Cooperativa Sociale".)



Art. 2 - Sede


1. La Cooperativa ha sede in ________. Con delibera assunta in conformità alla legge ed allo statuto, e su delibera dell'organo amministrativo, potranno essere istituite sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze anche in altre località del territorio nazionale.



Art. 3 - Durata


1. La Società cooperativa avrà una durata sino al ________, ma potrà essere prorogata, anche prima della suddetta scadenza, o sciolta anticipatamente con delibera dell'Assemblea dei soci. Non potrà comunque sciogliersi prima che siano stati estinti i mutui passivi eventualmente contratti.



Art. 4 - Scopo ed attività mutualistica


1. La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione dei servizi sociali orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, alla risposta dei bisogni di persone, come definito dalla legge 8.11.1991 n. 381 ed eventuali modificazioni ed integrazioni, attuando, in forma mutualistica e senza fini speculativi, l'autogestione dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alte migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

2. La Cooperativa, per il conseguimento dello scopo sociale, potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e/o comunque direttamente o indirettamente attinenti ai medesimi nonché tra l'altro e solo per indicazione esemplificativa e non limitativa:

a) assumere interessenze e partecipazioni, nelle forme consentite dalla legge, in imprese, anche consortili, che svolgano attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale;

b) dare adesioni e partecipazioni ad Enti ed organismi economici, consortili e fidejussiori diretti a consolidare e sviluppare gli approvvigionamenti ed il credito;

c) promuovere o partecipare a consorzi di garanzia fidi;

d) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale ai sensi della legge 59/92 e partecipare allo sviluppo e al finanziamento alle cooperative sociali;

e) istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento per la raccolta di prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, il tutto a norma e sotto l'osservanza dell'art. 12 legge 127/71, del- l'art. 11 legge 385/93 e di quanto disposto in materia dalla delibera CICR del 3.3.94 e successive norme di attuazione ed applicative.
A tal fine la Cooperativa richiederà le autorizzazioni necessarie e si avvarrà di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge.



Art. 5 - Oggetto sociale


1. Considerata l'attività mutualistica della Società, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci, come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto l'esercizio, sia in via diretta che per il tramite di società controllate o partecipate, delle attività connesse o comunque inerenti a:

________

2. La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopraelencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, nonché, fra l'altro, per la sola indicazione esemplificativa:

a) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale;

b) costituire ed essere socia di società per azioni e a responsabilità limitata, anche Cooperativa, ai fini del conseguimento degli scopi sociali della Cooperativa;

c) concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;

d) dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il Movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;

e) la Cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti (art. 10 L. 59/92), limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma;

f) la Cooperativa si propone di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale (art. 4 L. 59/92);

g) la Cooperativa si propone, altresì, l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale.




TITOLO II

SOCI



Art. 6 - Soci


1. Sono denominati "soci cooperatori" i titolari di quote di capitale sociale che offrono la propria attività lavorativa all'interno dell'impresa Cooperativa da svolgere secondo le delibere adottate dall'Organo Amministrativo, che si avvalgono delle prestazioni istituzionali di questa e partecipano alla gestione mutualistica.

2. Il numero dei soci (art. 14 L. 59/92) cooperatori è illimitato, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

3. Possono essere soci cooperatori le persone fisiche, aventi la capacità giuridica di agire, che possono collaborare al raggiungimento dei fini sociali, con preferenza per coloro che rientrano nella categoria delle persone svantaggiate di cui all'art. 4 l. 381/91 i quali, tra l'altro, a mente di detto articolo devono rappresentare almeno il 30% dei lavoratori della cooperativa.

4. A mente dell'art. 2 della L. 381/91, è altresì prevista, nell'ambito dei soci cooperatori, la presenza di soci volontari per coloro i quali, rispondendo alle caratteristiche di cui sopra, prestino gratuitamente la propria opera: ai soci volontari sarà corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dall'Organo Amministrativo per la totalità dei soci. I soci volontari non potranno superare il 50% del numero complessivo dei soci e verranno iscritti in un'apposita sezione del libro dei soci.

5. In nessun caso possono essere "soci cooperatori" coloro che esercitano in proprio, o vi abbiano interessenze dirette, imprese identiche ed affini a quella esercitata dalla Cooperativa ed in concorrenza con quest'ultima, salvo diverse deliberazioni dell'Organo Amministrativo.



Art. 7 - Categoria speciale di soci


1. La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'articolo 2527, comma tre, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

2. Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

3. In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

4. La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, viene fissata dall'Organo ammnistrativo al momento dell'ammissione.

5. Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

6. I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo Amministrativo della Cooperativa.

7. Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dal presente statuto:

a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione.

b) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;

c) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;

d) il mancato adeguamento agli standard produttivi o qualitativi;

e) cessazione del servizio in relazione al cui svolgimento l'inserimento nella compagine cooperativa si è determinato;

f) cessazione delle specifiche temporanee esigenze che avevano determinato l'inserimento del socio.

8. Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari. Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti per la sua ammissione nella categoria dei soci cooperatori ordinari.

9. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci. L'accoglimento della domanda importa la fruizione del ristorno cooperativo con effetto dal primo inserimento del socio nella cooperativa. All'uopo l'organo gestorio provvede ai necessari accantonamenti, costituendo apposita riserva all'interno del bilancio. Di tale riserva i soci ordinari non possono disporre, salvo che ai fini della ricopertura di perdite e a condizione che risultino esaurite le altre riserve e gli accantonamenti.

10. In caso di mancato accoglimento, l'organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.



Art. 8 - Domanda di ammissione


1. Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all' Amministratore unico domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data, luogo di nascita, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica o P.E.C., e, se presente, numero partita IVA;

b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;

c) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

d) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale, nel caso in cui essa sia contenuta nello statuto.

2. Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, il codice fiscale e/o la partita IVA;

b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;

c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

3. L' Amministratore unico, accertata l'esistenza dei requisiti, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

4. L' Amministratore unico deciderà insindacabilmente sull'ammissione dei nuovi soci; a tal fine si potrà richiedere ulteriori informazioni e documenti necessari. L'ammissione dei nuovi consorziati è effettiva soltanto dopo il versamento dell'intera quota sociale, del contributo di ammissione e del contributo annuale La delibera sulla domanda avverrà secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

5. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell' Amministratore sul libro dei soci.

6. L' Amministratore unico, deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

7. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

8. Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.



Art. 9 - Diritti ed obblighi dei soci


1. I soci hanno diritto di:

a) partecipare alle deliberazioni dell'Assemblea ed all'elezione delle cariche sociali;

b) usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla Cooperativa, nei modi e nei limiti fissati dagli eventuali regolamenti e dalle deliberazioni degli Organi sociali;

c) prendere visione del bilancio annuale e di presentare agli Organi sociali eventuali osservazioni od appunti riferentisi alla gestione sociale;

d) esaminare il libro soci ed il libro dei verbali delle assemblee e, alle condizioni e con le modalità previste dalla legge, esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

2. Fermo restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo Amministrativo:

  • del capitale sottoscritto;
  • della eventuale tassa di ammissione;
  • del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio, su proposta dell'Organo Amministrativo;
  • degli eventuali contributi in conto esercizio per particolari esigenze della Società, con le modalità che verranno determinate da apposito regolamento e, per il comparto Comuni ed Amministrazioni Pubbliche, entro i limiti approvati dagli Enti stessi;
  • all'osservanza del presente statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli Organi sociali;

b) a partecipare all'attività della Cooperativa per la sua durata, salvo il verificarsi di una delle cause previste dal presente statuto per la perdita della qualità di socio.

c) all'attivazione ed all'esecuzione degli scambi mutualistici attinenti l'oggetto sociale con la Cooperativa.

3. Per tutti i rapporti con la Cooperativa, il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, da presentare personalmente o da inviare con lettera raccomandata alla Cooperativa.



Art. 10 - Perdita della qualità di socio


1. La qualità di socio si perde:

  • per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
  • per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento, liquidazione, se il socio è diverso da persona fisica.



Art. 11 - Recesso del socio


1. Oltre che nei casi previsti dalla legge (art. 2437 c.c.), e fatto salvo quanto previsto per il socio sovventore, può recedere il socio:

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che non sia più in grado di partecipare all'attività volta al raggiungimento degli scopi sociali;

c) ________

2. Il recesso non può essere parziale.

3. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento alla Cooperativa. L'Organo Amministrativo deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione e trasmettere non oltre i seguenti dieci giorni la relativa comunicazione al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento in caso di diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale.

4. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

5. Per i rapporti mutualistici il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.



Art. 12 - Esclusione


1. L' esclusione può essere deliberata dall'Amministratore unico, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione

b) risulti inadempiente per le obbligazioni che derivino dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle delibere adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Amministratore unico, di accordare al socio un termine non superiore a 30 giorni per adeguarsi.

c) previa intimazione da parte dell'Amministratore unico, non adempia entro 30 giorni, al versamento del valore delle partecipazioni sociali, sottoscritte o al pagamento di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;

d) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa.

2. L'esclusione è comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

3. Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio Arbitrale o Arbitro,, secondo quanto previsto dal presente statuto negli articoli di riferimento, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.



Art. 13 - Morte del socio


1. In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote versate, azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui ai successivi articoli.

2. Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

3. Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dalla data del decesso del de cuius, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società.

4. In difetto di tale designazione si applica l'articolo 2347, secondo e terzo comma, del codice civile.

5. Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società possono subentrare, qualora ne facciano richiesta, nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo Amministrativo che ne accerti i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente articolo. In mancanza si provvederà alla liquidazione, secondo quanto previsto successivamente.

6. In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste per l'ammissione dei soci.

7. In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procederà alla liquidazione, secondo le modalità previste dall'articolo specifico.



Art. 14 - Liquidazione


1. I soci receduti od esclusi hanno diritto alla liquidazione della partecipazione sociale eventualmente rivalutata ai sensi dei successivi articoli.

2. La liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

3. La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale.

4. Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso, fatta eccezione per la frazione della quota assegnata al socio ai sensi degli articoli dell'art. 2545 quinquies, la cui liquidazione, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposta in più rate entro un termine massimo di cinque anni.

5. Il pagamento deve essere effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.



Art. 15 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati


1. La cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote sociali in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

2. Il valore delle quote sociali per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto, con delibero del Consiglio di Amministrazione, alla riserva legale.

3. I soci esclusi per i motivi indicati dall'articolo riferente all'esclusione, lettere b), c), d) dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.




TITOLO III

SOCI SOVVENTORI



Art. 16 - Soci sovventori


1. Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori di cui all'articolo 4 della legge 31.1.1992, n. 59.



Art. 17 - Conferimento soci sovventori


1. I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili.

2. L'azione ha un valore nominale uguale a quelle previste per il socio cooperatore.

3. I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel fondo per il potenziamento aziendale come successivamente indicato.



Art. 18 - Alienazione delle azioni dei soci sovventori


1. Le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo Amministrativo.

2. Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare all'Organo Amminstrativo il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

3. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo Amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito ovvero provvederà a rimborsare al sovventore il valore delle azioni così come previsto successivamente.



Art. 19 - Deliberazione di emissione


1. L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere effettuata con deliberazione dell'Assemblea che determina l'importo complessivo dell'emissione stessa e l'eventuale esclusione o limitazione del diritto d'opzione in favore dei soci cooperatori.

2. La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo Amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.



Art. 20 - Diritti dei soci sovventori


1. Le azioni dei soci sovventori sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura, mai superiore ai limiti previsti dalla legge, stabilita dal regolamento.

2. Il regolamento può stabilire in favore delle azioni destinate ai soci sovventori l'accantonamento di parte degli utili netti annuali a riserva divisibile, in misura proporzionale al rapporto tra capitale conferito dai soci sovventori medesimi e patrimonio netto.

3. In caso di scioglimento della cooperativa il valore delle azioni dei soci sovventori deve essere rimborsato per l'intero prima di quello delle azioni dei soci cooperatori. Ai fini della determinazione del valore delle azioni si terrà conto sia del valore nominale, sia dell'eventuale quota parte di riserve divisibili, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

4. La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei soci sovventori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle azioni dei soci cooperatori.

5. I soci sovventori sono obbligati:

a) al versamento delle azioni sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal regolamento interno;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

6. I soci sovventori hanno diritto di recedere trascorsi 2 anni dalla loro ammissione a semplice richiesta. La decorrenza è fissata dalla data di ricezione della notifica del recesso stesso.




TITOLO IV

STRUMENTI FINANZIARI



Art. 21 - Strumenti finanziari


1. La Cooperativa può emettere strumenti finanziari, secondo la disciplina prevista per le società per azioni.

2. Ai possessori di strumenti finanziari potranno essere attribuiti diritti di amministrazione e patrimoniali, oppure unicamente diritti patrimoniali.

3. Gli strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione possono essere offerti in sottoscrizione solo a investitori qualificati.

4. Nel caso di emissione di strumenti finanziari non partecipativi, la nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria.

5.I possessori di strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione potranno eleggere sino ad un terzo degli amministratori e dei componenti l'organo di controllo.



Art. 22 - Soci finanziatori


1. Ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto.

2. La società cooperativa può emettere azioni correlate secondo quanto previsto dall'art. 2350 del C.C., azioni privilegiate secondo le modalità di cui all'art. 2348 del C.C., azioni riscattabili secondo quanto stabilito dall'art. 2437-sexies del C.C.; in tutti questi casi i diritti e gli obblighi dei soci finanziatori saranno stabiliti da appositi regolamenti approvati con delibera di assemblea straordinaria.

3. Nei confronti dei "soci finanziatori", diversi dalle categorie dei soci sovventori e dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, di cui al precedente titolo, si applicheranno in quanto compatibili e per quanto non disposto dai regolamenti sopra citati, le disposizioni statutarie e regolamentari previste in tema di "socio sovventore" in caso di strumenti partecipativi provvisti del diritto di voto, ovvero in tema di "azioni di partecipazione cooperativa" in caso di strumenti finanziari privi del diritto di voto.

4. Ai possessori di strumenti finanziari non può, in ogni caso, essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea generale. I conferimenti dei soci finanziatori sottoscrittori di strumenti finanziari partecipativi sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della cooperativa. Nel caso di emissione di strumenti finanziari non partecipativi, la nomina del collegio sindacale è obbligatoria.




TITOLO V

PATRIMONIO ED ESERCIZIO SOCIALE



Art. 23 - Patrimonio sociale


1. Il patrimonio della società è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

  • dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote ciascuna di valore nominale ________ €.
  • dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, rappresentati da quote del capitale sociale dal valore nominale uguale a quelle previste per il socio cooperatore.

b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili, e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle dalle quote formate con le somme versate dai soci;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.

2. Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

3. La cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli di cui al presente punto 1) ai sensi dell'articolo 2346 del codice civile.



Art. 24 - Trasferimento delle partecipazioni dei soci cooperatori


1. Le quote del socio cooperatore non possono essere sottoposte a pegno, a sequestro, né in alcun modo vincolate a garanzia di debiti del socio cooperatore nei confronti di terzi.

2. Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulle azioni del medesimo, ai sensi dell'articolo 2537 del codice civile.

3.Le quote del socio cooperatore non possono formare oggetto di diritti di usufrutto, o comunque di diritti di godimento a favore di terzi.



Art. 25 - Divieto di trasferimento delle partecipazioni


1. La partecipazione del socio cooperatore non può essere oggetto di trasferimento per atto tra vivi. Spetta conseguentemente al socio cooperatore, ai sensi dell'art. 2530, ultimo comma, del codice civile, il diritto di recedere liberamente dalla società, con preavviso di novanta giorni; tale diritto di recesso non può essere esercitato prima che siano decorsi due anni dall'ingresso del socio in società.



Art. 26 - Acquisto di partecipazioni proprie spettanti ai soci cooperatori


1. L'Organo Amministrativo può, ai sensi dell'articolo 2529 del codice civile, acquistare o rimborsare partecipazioni dei soci cooperatori, se il rapporto tra il patrimonio netto ed il complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto. L'acquisto o il rimborso può essere fatto solo nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.



Art. 27 - Prevalenza della mutualità


1. La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità. Per tale motivo:

a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.



Art. 28 - Bilancio d'esercizio


1. L'esercizio sociale va dal 1º gennaio al 31 dicembre di ogni anno

2. Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

3. Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo Amministrativo, nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

4. L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quella stabilita dalla legge;

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;

c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge 31.1.1992, n. 59;

d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

e) a remunerazione del capitale dei soci sovventori;

5. L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

6. L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci non cooperatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente, così come previsto dall'articolo 2514 del codice civile.



Art. 29 - Ristorni


1. L'Organo Amministrativo, che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

2. L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

  • erogazione diretta;
  • aumento del numero delle partecipazioni detenute da ciascun socio;
  • emissione di obbligazioni;
  • emissione di strumenti finanziari.

3. La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.




TITOLO VI

ORGANI SOCIALI



Art. 30 - Organi sociali


Sono organi della Società:

a) l'Assemblea dei Soci;

b) il Consiglio di Amministrazione;

c) il Collegio Sindacale.



Art. 31 - Convocazione assemblea


1. L'Assemblea viene convocata, dall'Organo Amministrataivo, con avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. L'Assemblea è convocata presso la sede sociale, ma può anche riunirsi in comune diverso da quello in cui si trova la sede sociale, purché in Italia.

2. L'avviso di convocazione deve essere comunicato con lettera raccomandata A/R o tramite P.E.C., inviata ai soci o consegnata a mano almeno quindici giorni prima dell'adunanza.

3. In alternativa, l'Assemblea potrà essere convocata mediante comunicazione trasmessa ai soci a mezzo fax o posta elettronica, ai recapiti risultanti dal libro soci, a condizione che sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni dell'Assemblea

4. L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati dall'articolo sul bilancio d'esercizio.

5. L'Assemblea inoltre può essere convocata dall'Organo Amministrativo ogni volta esso ne ravvisi la necessità e deve essere convocata senza ritardo, qualora ne sia fatta richiesta scritta dal Collegio dei Sindaci o da tanti soci che rappresentino almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci.

7. In assenza delle prescritte formalità per la convocazione, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci Effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.



Art. 32 - Funzioni dell'assemblea


1. Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

2. L'Assemblea ordinaria:

a) approva il bilancio e destina gli utili, delibera circa le modalità di destinazione e copertura delle perdite, nonché sulla quantificazione e sull'attribuzione dei ristorni ai soci;

b) procede alla nomina e revoca l'Organo Amministrativo;

c) procede all'eventuale nomina dei Sindaci, del Presidente del Collegio Sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato alla revisione legale dei conti, secondo le modalità previste dalla legge;

d) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori, ai Sindaci ed al soggetto deputato alla revisione legale dei conti;

e) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi di quanto previsto dal presente statuto nell'apposito articolo;

f) approva gli eventuali regolamenti interni;

g) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;

h) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

i) delibera sull'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori; stabilendone gli importi ed i caratteri di cui all'articolo di referenza.

3. Sono riservate all'Assemblea straordinaria:

a) le deliberazioni sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento della Cooperativa;

b) la nomina dei liquidatori e la determinazione dei relativi poteri;

c) le altre materie indicate dalla legge.



Art. 33 - Costituzione e quorum deliberativi


1. In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno un quinto dei soci aventi diritto al voto.

2. In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

3. L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, fatta eccezione per le deliberazioni di cui all'ultimo comma del successivo articolo.



Art. 34 - Voto ed intervento


1. Ai sensi dell'articolo 2538 del codice civile, nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.

2. Ciascun socio cooperatore ha diritto a un solo voto,, per i soci sovventori si applica quanto previsto nel titolo a loro dedicato.

3. L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Cooperativa, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

4. I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente della Cooperativa.

5. Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di 1 socio, la delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

6. Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

7. I soci persone giuridiche sono rappresentati in Assemblea dal loro legale rappresentante oppure da altro soggetto dai medesimi designato.

8. Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano, o con altro metodo deliberato dall'Assemblea, legalmente consentito.

9. Le elezioni delle cariche sociali avverranno, a maggioranza semplice per alzata di mano, per acclamazione o con altro sistema legalmente deliberato dall'Assemblea.



Art. 35 - 2528852225 5288'588228825


2. 2'888228825 2 2528825525 558 2528852222 528 822882882 58 822828825528222 25 82 855 5882225 558 58822528852222, 25 82 5882225 52852 58 852828, 55885 2258225 528822525 5588'888228825 822885, 828 8222 52885 25228255225 528 25282228.

5. 5885 25288252 5885 222825 58 52 5225225582, 52852 222 82882. 25 222825 528 5225225582 222 55 85222 855252 88 8258582 2 5255222 55 52 822582.

8. 25228222, 222258 2 528258 528 2528852222 8222 52228528 55885 82222.




TITOLO VII

AMMINISTRAZIONE



Art. 36 - Forme di amministrazione


1. La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in occasione della nomina:

- da un amministratore unico;

- da un consiglio di amministrazione composto da tre a quindici membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina;

- da due o più amministratori con poteri congiunti, disgiunti o da esercitarsi a maggioranza.

2. Qualora vengano nominati più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio di amministrazione.

3.La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori, o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

4. Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi stabilito all'atto della nomina e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

5. Gli amministratori sono rieleggibili.

6. Nello Statuto quando si fa riferimento all'Organo Amministrativo si riferisce indifferentemente ad Amministratore Unico, Consiglio di Amministrazione, o due o più Amministratori.



Art. 37 - Organo Amministrativo


1. Il consiglio nomina fra i suoi membri il presidente, quando a ciò non provvede l'assemblea; può inoltre nominare uno o più vice presidenti ed un segretario, anche in via permanente ed anche estraneo al consiglio stesso.

2. Il consiglio di amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno uno dei suoi membri.

3. La convocazione viene fatta dal presidente con lettera da spedire almeno cinque giorni prima a ciascun membro del consiglio e del collegio sindacale o, in caso di urgenza, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno due giorni prima.

4. Sono comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.

5. Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

6. l consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

7. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

8. Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

9. I soci possono impugnare le deliberazioni del consiglio di amministrazione lesive dei loro diritti alle stesse condizioni cui possono impugnare le delibere assembleari, in quanto compatibili.

10. La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.

11. Le adunanze del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche mediante impiego di mezzi di telecomunicazione, purché:

- sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. Del rispetto di tali modalità deve essere dato atto nei relativi verbali.



Art. 38 - Compiti dell'Organo Amministrativo


1. L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge e dallo statuto.

2. L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'articolo 2381 del codice civile, nonché di quanto previsto dall'articolo 2544 del codice civile in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato Esecutivo formato da alcuni Amministratori, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

3. Perlomeno ogni sei mesi gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio Sindacale, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.



Art. 39 - Integrazione del Consiglio di Amministrazione


1. In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile, non ricorrendo tuttavia la necessità di approvazione da parte del Collegio Sindacale qualora quest'ultimo non sia nominato.

2. Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina

3. In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

4. In caso di mancanza del Collegio Sindacale, l'Organo Amministrativo è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione. La convocazione può essere effettuata direttamente dai soci al Tribunale ai sensi dell'articolo 2545 quinquiesdecies del codice civile.



Art. 40 - Compenso degli amministratori


1. Agli Amministratori spetta un compenso a ragion di rimborso per le spese sostenute per il lavoro d'ufficio.

2. Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato Esecutivo, se nominato.

3. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato, determinare la remunerazione dovuta a singoli Amministratori investiti di particolari cariche.

4. L'Assemblea può anche riconoscere agli Amministratori un trattamento di fine mandato.



Art. 41 - Rappresentanza


1. L'amministratore Unico della Cooperativa ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

2. La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai Consiglieri Delegati, se nominati. L'Amministratore può nominare Direttori Generali, Institori e Procuratori Speciali.

3. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente, la cui firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

4. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle deleghe allo stesso conferite, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.



Art. 42 - Organo di controllo e revisione contabile


1. La cooperativa può nominare un organo di controllo e di revisione contabile. Nei casi previsti dalla legge, la nomina è obbligatoria. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata.




TITOLO VIII



Art. 43 - Clausola Arbitrale


1. Sono devolute alla cognizione di Arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 5/2003, nominati con le modalità di cui al successivo articolo 40, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;

b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;

c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

2. La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori.

3. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.

4. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dall'espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

5. L'arbitrato è amministrato secondo le norme contenute nel Regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.



Art. 44 - Arbitri e procedimento


1. Gli arbitri sono in numero di:

a) uno, per le controversie di valore inferiore a €. 250.000,00. Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile;

b) tre, per le altre controversie;

c) nei casi di controversie con valore indeterminabile, il numero degli arbitri è deciso dal Consiglio arbitrale della Camera arbitrale e di conciliazione della cooperazione.

2. Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

3. In difetto di designazione sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede della società.

4. La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, deve essere comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'articolo 35, comma uno, D. Lgs. n. 5/2003.

5. Gli arbitri decidono secondo diritto ed il lodo è impugnabile anche a norma dell'articolo 829, secondo comma, del codice di procedura civile quando per decidere abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validità di delibere assembleari.

6. Gli arbitri decidono nel termine di centottanta giorni dalla prima costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi chiedano una proroga al Consiglio arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione, per non più di una sola volta, nel caso di cui all'articolo 35, comma secondo, D. Lgs. n. 5/2003, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

7. Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

8. Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate da entrambe le parti, con vincolo di solidarietà, come previsto dall'articolo 35, punto tre, del Regolamento della Camera Arbitrale.

9. Per ogni ulteriore questione non esplicitamente prevista nel presente e nel precedente articolo, la procedura arbitrale è disciplinata dalle norme contenute nel Regolamento Arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione in vigore al momento della produzione della domanda.




TITOLO IX

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE



Art. 45 - Scioglimento


1. L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri e ne determinerà i compensi.



Art. 46 - Devoluzione del patrimonio finale


1. A seguito dello scioglimento della società, il patrimonio sociale è devoluto nel seguente ordine:

a) rimborso ai possessori di strumenti finanziari dei titoli di debito e simili, dagli stessi posseduti;

b) restituzione ai soci cooperatori delle rispettive quote di capitale sociale effettivamente versato, ed eventualmente rivalutato ed aumentato a norma di legge;

c) ripartizione tra i soci delle riserve divisibili;

d) corresponsione ai soci dei dividendi eventualmente maturati;

e) devoluzione delle riserve indivisibili ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.




TITOLO X



Art. 47 - Regolamenti


1. Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Amministratore potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati Tecnici, se verranno costituiti.



Art. 48 - Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione


1. I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

2. In particolare, ai sensi dell' articolo 2514 del codice civile, la Cooperativa:

a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;

d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.



Art. 49 - Rinvio


1. Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative

2. Per quanto non previsto dal titolo VI del Libro V del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'articolo 2519 del medesimo codice si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.

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in corso di creazione

STATUTO COOPERATIVA SOCIALE



TITOLO I

COSTITUZIONE-SEDE-DURATA-SCOPI



Art. 1 - Costituzione


1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 1, lettera a), della legge 381/91, è costituita una società cooperativa sociale a responsabilità limitata denominata: "________ Cooperativa Sociale s.r.l." validamente identificabile in sigla con la denominazione ________ - s.c.s.r.l."

2. La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane ed ai suoi organismi periferici e territoriali (La denominazione, comunque formata, deve contenere per esteso l'indicazione di "Cooperativa Sociale".)



Art. 2 - Sede


1. La Cooperativa ha sede in ________. Con delibera assunta in conformità alla legge ed allo statuto, e su delibera dell'organo amministrativo, potranno essere istituite sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze anche in altre località del territorio nazionale.



Art. 3 - Durata


1. La Società cooperativa avrà una durata sino al ________, ma potrà essere prorogata, anche prima della suddetta scadenza, o sciolta anticipatamente con delibera dell'Assemblea dei soci. Non potrà comunque sciogliersi prima che siano stati estinti i mutui passivi eventualmente contratti.



Art. 4 - Scopo ed attività mutualistica


1. La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione dei servizi sociali orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, alla risposta dei bisogni di persone, come definito dalla legge 8.11.1991 n. 381 ed eventuali modificazioni ed integrazioni, attuando, in forma mutualistica e senza fini speculativi, l'autogestione dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alte migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

2. La Cooperativa, per il conseguimento dello scopo sociale, potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e/o comunque direttamente o indirettamente attinenti ai medesimi nonché tra l'altro e solo per indicazione esemplificativa e non limitativa:

a) assumere interessenze e partecipazioni, nelle forme consentite dalla legge, in imprese, anche consortili, che svolgano attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale;

b) dare adesioni e partecipazioni ad Enti ed organismi economici, consortili e fidejussiori diretti a consolidare e sviluppare gli approvvigionamenti ed il credito;

c) promuovere o partecipare a consorzi di garanzia fidi;

d) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale ai sensi della legge 59/92 e partecipare allo sviluppo e al finanziamento alle cooperative sociali;

e) istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento per la raccolta di prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, il tutto a norma e sotto l'osservanza dell'art. 12 legge 127/71, del- l'art. 11 legge 385/93 e di quanto disposto in materia dalla delibera CICR del 3.3.94 e successive norme di attuazione ed applicative.
A tal fine la Cooperativa richiederà le autorizzazioni necessarie e si avvarrà di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge.



Art. 5 - Oggetto sociale


1. Considerata l'attività mutualistica della Società, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci, come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto l'esercizio, sia in via diretta che per il tramite di società controllate o partecipate, delle attività connesse o comunque inerenti a:

________

2. La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopraelencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, nonché, fra l'altro, per la sola indicazione esemplificativa:

a) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale;

b) costituire ed essere socia di società per azioni e a responsabilità limitata, anche Cooperativa, ai fini del conseguimento degli scopi sociali della Cooperativa;

c) concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;

d) dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il Movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;

e) la Cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti (art. 10 L. 59/92), limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma;

f) la Cooperativa si propone di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale (art. 4 L. 59/92);

g) la Cooperativa si propone, altresì, l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale.




TITOLO II

SOCI



Art. 6 - Soci


1. Sono denominati "soci cooperatori" i titolari di quote di capitale sociale che offrono la propria attività lavorativa all'interno dell'impresa Cooperativa da svolgere secondo le delibere adottate dall'Organo Amministrativo, che si avvalgono delle prestazioni istituzionali di questa e partecipano alla gestione mutualistica.

2. Il numero dei soci (art. 14 L. 59/92) cooperatori è illimitato, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

3. Possono essere soci cooperatori le persone fisiche, aventi la capacità giuridica di agire, che possono collaborare al raggiungimento dei fini sociali, con preferenza per coloro che rientrano nella categoria delle persone svantaggiate di cui all'art. 4 l. 381/91 i quali, tra l'altro, a mente di detto articolo devono rappresentare almeno il 30% dei lavoratori della cooperativa.

4. A mente dell'art. 2 della L. 381/91, è altresì prevista, nell'ambito dei soci cooperatori, la presenza di soci volontari per coloro i quali, rispondendo alle caratteristiche di cui sopra, prestino gratuitamente la propria opera: ai soci volontari sarà corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dall'Organo Amministrativo per la totalità dei soci. I soci volontari non potranno superare il 50% del numero complessivo dei soci e verranno iscritti in un'apposita sezione del libro dei soci.

5. In nessun caso possono essere "soci cooperatori" coloro che esercitano in proprio, o vi abbiano interessenze dirette, imprese identiche ed affini a quella esercitata dalla Cooperativa ed in concorrenza con quest'ultima, salvo diverse deliberazioni dell'Organo Amministrativo.



Art. 7 - Categoria speciale di soci


1. La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'articolo 2527, comma tre, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

2. Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

3. In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

4. La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, viene fissata dall'Organo ammnistrativo al momento dell'ammissione.

5. Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

6. I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo Amministrativo della Cooperativa.

7. Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dal presente statuto:

a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione.

b) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;

c) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;

d) il mancato adeguamento agli standard produttivi o qualitativi;

e) cessazione del servizio in relazione al cui svolgimento l'inserimento nella compagine cooperativa si è determinato;

f) cessazione delle specifiche temporanee esigenze che avevano determinato l'inserimento del socio.

8. Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari. Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti per la sua ammissione nella categoria dei soci cooperatori ordinari.

9. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci. L'accoglimento della domanda importa la fruizione del ristorno cooperativo con effetto dal primo inserimento del socio nella cooperativa. All'uopo l'organo gestorio provvede ai necessari accantonamenti, costituendo apposita riserva all'interno del bilancio. Di tale riserva i soci ordinari non possono disporre, salvo che ai fini della ricopertura di perdite e a condizione che risultino esaurite le altre riserve e gli accantonamenti.

10. In caso di mancato accoglimento, l'organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.



Art. 8 - Domanda di ammissione


1. Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all' Amministratore unico domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data, luogo di nascita, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica o P.E.C., e, se presente, numero partita IVA;

b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;

c) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

d) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale, nel caso in cui essa sia contenuta nello statuto.

2. Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, il codice fiscale e/o la partita IVA;

b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;

c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

3. L' Amministratore unico, accertata l'esistenza dei requisiti, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

4. L' Amministratore unico deciderà insindacabilmente sull'ammissione dei nuovi soci; a tal fine si potrà richiedere ulteriori informazioni e documenti necessari. L'ammissione dei nuovi consorziati è effettiva soltanto dopo il versamento dell'intera quota sociale, del contributo di ammissione e del contributo annuale La delibera sulla domanda avverrà secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

5. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell' Amministratore sul libro dei soci.

6. L' Amministratore unico, deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

7. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

8. Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.



Art. 9 - Diritti ed obblighi dei soci


1. I soci hanno diritto di:

a) partecipare alle deliberazioni dell'Assemblea ed all'elezione delle cariche sociali;

b) usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla Cooperativa, nei modi e nei limiti fissati dagli eventuali regolamenti e dalle deliberazioni degli Organi sociali;

c) prendere visione del bilancio annuale e di presentare agli Organi sociali eventuali osservazioni od appunti riferentisi alla gestione sociale;

d) esaminare il libro soci ed il libro dei verbali delle assemblee e, alle condizioni e con le modalità previste dalla legge, esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

2. Fermo restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo Amministrativo:

  • del capitale sottoscritto;
  • della eventuale tassa di ammissione;
  • del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio, su proposta dell'Organo Amministrativo;
  • degli eventuali contributi in conto esercizio per particolari esigenze della Società, con le modalità che verranno determinate da apposito regolamento e, per il comparto Comuni ed Amministrazioni Pubbliche, entro i limiti approvati dagli Enti stessi;
  • all'osservanza del presente statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli Organi sociali;

b) a partecipare all'attività della Cooperativa per la sua durata, salvo il verificarsi di una delle cause previste dal presente statuto per la perdita della qualità di socio.

c) all'attivazione ed all'esecuzione degli scambi mutualistici attinenti l'oggetto sociale con la Cooperativa.

3. Per tutti i rapporti con la Cooperativa, il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, da presentare personalmente o da inviare con lettera raccomandata alla Cooperativa.



Art. 10 - Perdita della qualità di socio


1. La qualità di socio si perde:

  • per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
  • per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento, liquidazione, se il socio è diverso da persona fisica.



Art. 11 - Recesso del socio


1. Oltre che nei casi previsti dalla legge (art. 2437 c.c.), e fatto salvo quanto previsto per il socio sovventore, può recedere il socio:

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che non sia più in grado di partecipare all'attività volta al raggiungimento degli scopi sociali;

c) ________

2. Il recesso non può essere parziale.

3. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento alla Cooperativa. L'Organo Amministrativo deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione e trasmettere non oltre i seguenti dieci giorni la relativa comunicazione al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento in caso di diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale.

4. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

5. Per i rapporti mutualistici il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.



Art. 12 - Esclusione


1. L' esclusione può essere deliberata dall'Amministratore unico, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione

b) risulti inadempiente per le obbligazioni che derivino dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle delibere adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Amministratore unico, di accordare al socio un termine non superiore a 30 giorni per adeguarsi.

c) previa intimazione da parte dell'Amministratore unico, non adempia entro 30 giorni, al versamento del valore delle partecipazioni sociali, sottoscritte o al pagamento di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;

d) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa.

2. L'esclusione è comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

3. Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio Arbitrale o Arbitro,, secondo quanto previsto dal presente statuto negli articoli di riferimento, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.



Art. 13 - Morte del socio


1. In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote versate, azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui ai successivi articoli.

2. Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

3. Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dalla data del decesso del de cuius, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società.

4. In difetto di tale designazione si applica l'articolo 2347, secondo e terzo comma, del codice civile.

5. Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società possono subentrare, qualora ne facciano richiesta, nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo Amministrativo che ne accerti i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente articolo. In mancanza si provvederà alla liquidazione, secondo quanto previsto successivamente.

6. In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste per l'ammissione dei soci.

7. In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procederà alla liquidazione, secondo le modalità previste dall'articolo specifico.



Art. 14 - Liquidazione


1. I soci receduti od esclusi hanno diritto alla liquidazione della partecipazione sociale eventualmente rivalutata ai sensi dei successivi articoli.

2. La liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

3. La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale.

4. Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso, fatta eccezione per la frazione della quota assegnata al socio ai sensi degli articoli dell'art. 2545 quinquies, la cui liquidazione, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposta in più rate entro un termine massimo di cinque anni.

5. Il pagamento deve essere effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.



Art. 15 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati


1. La cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote sociali in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

2. Il valore delle quote sociali per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto, con delibero del Consiglio di Amministrazione, alla riserva legale.

3. I soci esclusi per i motivi indicati dall'articolo riferente all'esclusione, lettere b), c), d) dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.




TITOLO III

SOCI SOVVENTORI



Art. 16 - Soci sovventori


1. Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori di cui all'articolo 4 della legge 31.1.1992, n. 59.



Art. 17 - Conferimento soci sovventori


1. I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili.

2. L'azione ha un valore nominale uguale a quelle previste per il socio cooperatore.

3. I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel fondo per il potenziamento aziendale come successivamente indicato.



Art. 18 - Alienazione delle azioni dei soci sovventori


1. Le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo Amministrativo.

2. Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare all'Organo Amminstrativo il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

3. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo Amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito ovvero provvederà a rimborsare al sovventore il valore delle azioni così come previsto successivamente.



Art. 19 - Deliberazione di emissione


1. L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere effettuata con deliberazione dell'Assemblea che determina l'importo complessivo dell'emissione stessa e l'eventuale esclusione o limitazione del diritto d'opzione in favore dei soci cooperatori.

2. La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo Amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.



Art. 20 - Diritti dei soci sovventori


1. Le azioni dei soci sovventori sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura, mai superiore ai limiti previsti dalla legge, stabilita dal regolamento.

2. Il regolamento può stabilire in favore delle azioni destinate ai soci sovventori l'accantonamento di parte degli utili netti annuali a riserva divisibile, in misura proporzionale al rapporto tra capitale conferito dai soci sovventori medesimi e patrimonio netto.

3. In caso di scioglimento della cooperativa il valore delle azioni dei soci sovventori deve essere rimborsato per l'intero prima di quello delle azioni dei soci cooperatori. Ai fini della determinazione del valore delle azioni si terrà conto sia del valore nominale, sia dell'eventuale quota parte di riserve divisibili, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

4. La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei soci sovventori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle azioni dei soci cooperatori.

5. I soci sovventori sono obbligati:

a) al versamento delle azioni sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal regolamento interno;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

6. I soci sovventori hanno diritto di recedere trascorsi 2 anni dalla loro ammissione a semplice richiesta. La decorrenza è fissata dalla data di ricezione della notifica del recesso stesso.




TITOLO IV

STRUMENTI FINANZIARI



Art. 21 - Strumenti finanziari


1. La Cooperativa può emettere strumenti finanziari, secondo la disciplina prevista per le società per azioni.

2. Ai possessori di strumenti finanziari potranno essere attribuiti diritti di amministrazione e patrimoniali, oppure unicamente diritti patrimoniali.

3. Gli strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione possono essere offerti in sottoscrizione solo a investitori qualificati.

4. Nel caso di emissione di strumenti finanziari non partecipativi, la nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria.

5.I possessori di strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione potranno eleggere sino ad un terzo degli amministratori e dei componenti l'organo di controllo.



Art. 22 - Soci finanziatori


1. Ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto.

2. La società cooperativa può emettere azioni correlate secondo quanto previsto dall'art. 2350 del C.C., azioni privilegiate secondo le modalità di cui all'art. 2348 del C.C., azioni riscattabili secondo quanto stabilito dall'art. 2437-sexies del C.C.; in tutti questi casi i diritti e gli obblighi dei soci finanziatori saranno stabiliti da appositi regolamenti approvati con delibera di assemblea straordinaria.

3. Nei confronti dei "soci finanziatori", diversi dalle categorie dei soci sovventori e dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, di cui al precedente titolo, si applicheranno in quanto compatibili e per quanto non disposto dai regolamenti sopra citati, le disposizioni statutarie e regolamentari previste in tema di "socio sovventore" in caso di strumenti partecipativi provvisti del diritto di voto, ovvero in tema di "azioni di partecipazione cooperativa" in caso di strumenti finanziari privi del diritto di voto.

4. Ai possessori di strumenti finanziari non può, in ogni caso, essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea generale. I conferimenti dei soci finanziatori sottoscrittori di strumenti finanziari partecipativi sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della cooperativa. Nel caso di emissione di strumenti finanziari non partecipativi, la nomina del collegio sindacale è obbligatoria.




TITOLO V

PATRIMONIO ED ESERCIZIO SOCIALE



Art. 23 - Patrimonio sociale


1. Il patrimonio della società è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

  • dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote ciascuna di valore nominale ________ €.
  • dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, rappresentati da quote del capitale sociale dal valore nominale uguale a quelle previste per il socio cooperatore.

b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili, e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle dalle quote formate con le somme versate dai soci;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.

2. Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

3. La cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli di cui al presente punto 1) ai sensi dell'articolo 2346 del codice civile.



Art. 24 - Trasferimento delle partecipazioni dei soci cooperatori


1. Le quote del socio cooperatore non possono essere sottoposte a pegno, a sequestro, né in alcun modo vincolate a garanzia di debiti del socio cooperatore nei confronti di terzi.

2. Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulle azioni del medesimo, ai sensi dell'articolo 2537 del codice civile.

3.Le quote del socio cooperatore non possono formare oggetto di diritti di usufrutto, o comunque di diritti di godimento a favore di terzi.



Art. 25 - Divieto di trasferimento delle partecipazioni


1. La partecipazione del socio cooperatore non può essere oggetto di trasferimento per atto tra vivi. Spetta conseguentemente al socio cooperatore, ai sensi dell'art. 2530, ultimo comma, del codice civile, il diritto di recedere liberamente dalla società, con preavviso di novanta giorni; tale diritto di recesso non può essere esercitato prima che siano decorsi due anni dall'ingresso del socio in società.



Art. 26 - Acquisto di partecipazioni proprie spettanti ai soci cooperatori


1. L'Organo Amministrativo può, ai sensi dell'articolo 2529 del codice civile, acquistare o rimborsare partecipazioni dei soci cooperatori, se il rapporto tra il patrimonio netto ed il complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto. L'acquisto o il rimborso può essere fatto solo nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.



Art. 27 - Prevalenza della mutualità


1. La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità. Per tale motivo:

a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.



Art. 28 - Bilancio d'esercizio


1. L'esercizio sociale va dal 1º gennaio al 31 dicembre di ogni anno

2. Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

3. Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo Amministrativo, nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

4. L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quella stabilita dalla legge;

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;

c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge 31.1.1992, n. 59;

d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

e) a remunerazione del capitale dei soci sovventori;

5. L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

6. L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci non cooperatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente, così come previsto dall'articolo 2514 del codice civile.



Art. 29 - Ristorni


1. L'Organo Amministrativo, che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

2. L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

  • erogazione diretta;
  • aumento del numero delle partecipazioni detenute da ciascun socio;
  • emissione di obbligazioni;
  • emissione di strumenti finanziari.

3. La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.




TITOLO VI

ORGANI SOCIALI



Art. 30 - Organi sociali


Sono organi della Società:

a) l'Assemblea dei Soci;

b) il Consiglio di Amministrazione;

c) il Collegio Sindacale.



Art. 31 - Convocazione assemblea


1. L'Assemblea viene convocata, dall'Organo Amministrataivo, con avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. L'Assemblea è convocata presso la sede sociale, ma può anche riunirsi in comune diverso da quello in cui si trova la sede sociale, purché in Italia.

2. L'avviso di convocazione deve essere comunicato con lettera raccomandata A/R o tramite P.E.C., inviata ai soci o consegnata a mano almeno quindici giorni prima dell'adunanza.

3. In alternativa, l'Assemblea potrà essere convocata mediante comunicazione trasmessa ai soci a mezzo fax o posta elettronica, ai recapiti risultanti dal libro soci, a condizione che sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni dell'Assemblea

4. L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati dall'articolo sul bilancio d'esercizio.

5. L'Assemblea inoltre può essere convocata dall'Organo Amministrativo ogni volta esso ne ravvisi la necessità e deve essere convocata senza ritardo, qualora ne sia fatta richiesta scritta dal Collegio dei Sindaci o da tanti soci che rappresentino almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci.

7. In assenza delle prescritte formalità per la convocazione, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci Effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.



Art. 32 - Funzioni dell'assemblea


1. Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

2. L'Assemblea ordinaria:

a) approva il bilancio e destina gli utili, delibera circa le modalità di destinazione e copertura delle perdite, nonché sulla quantificazione e sull'attribuzione dei ristorni ai soci;

b) procede alla nomina e revoca l'Organo Amministrativo;

c) procede all'eventuale nomina dei Sindaci, del Presidente del Collegio Sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato alla revisione legale dei conti, secondo le modalità previste dalla legge;

d) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori, ai Sindaci ed al soggetto deputato alla revisione legale dei conti;

e) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi di quanto previsto dal presente statuto nell'apposito articolo;

f) approva gli eventuali regolamenti interni;

g) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;

h) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

i) delibera sull'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori; stabilendone gli importi ed i caratteri di cui all'articolo di referenza.

3. Sono riservate all'Assemblea straordinaria:

a) le deliberazioni sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento della Cooperativa;

b) la nomina dei liquidatori e la determinazione dei relativi poteri;

c) le altre materie indicate dalla legge.



Art. 33 - Costituzione e quorum deliberativi


1. In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno un quinto dei soci aventi diritto al voto.

2. In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

3. L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, fatta eccezione per le deliberazioni di cui all'ultimo comma del successivo articolo.



Art. 34 - Voto ed intervento


1. Ai sensi dell'articolo 2538 del codice civile, nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.

2. Ciascun socio cooperatore ha diritto a un solo voto,, per i soci sovventori si applica quanto previsto nel titolo a loro dedicato.

3. L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Cooperativa, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

4. I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente della Cooperativa.

5. Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di 1 socio, la delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

6. Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

7. I soci persone giuridiche sono rappresentati in Assemblea dal loro legale rappresentante oppure da altro soggetto dai medesimi designato.

8. Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano, o con altro metodo deliberato dall'Assemblea, legalmente consentito.

9. Le elezioni delle cariche sociali avverranno, a maggioranza semplice per alzata di mano, per acclamazione o con altro sistema legalmente deliberato dall'Assemblea.



Art. 35 - 2528852225 5288'588228825


2. 2'888228825 2 2528825525 558 2528852222 528 822882882 58 822828825528222 25 82 855 5882225 558 58822528852222, 25 82 5882225 52852 58 852828, 55885 2258225 528822525 5588'888228825 822885, 828 8222 52885 25228255225 528 25282228.

5. 5885 25288252 5885 222825 58 52 5225225582, 52852 222 82882. 25 222825 528 5225225582 222 55 85222 855252 88 8258582 2 5255222 55 52 822582.

8. 25228222, 222258 2 528258 528 2528852222 8222 52228528 55885 82222.




TITOLO VII

AMMINISTRAZIONE



Art. 36 - Forme di amministrazione


1. La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in occasione della nomina:

- da un amministratore unico;

- da un consiglio di amministrazione composto da tre a quindici membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina;

- da due o più amministratori con poteri congiunti, disgiunti o da esercitarsi a maggioranza.

2. Qualora vengano nominati più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio di amministrazione.

3.La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori, o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

4. Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi stabilito all'atto della nomina e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

5. Gli amministratori sono rieleggibili.

6. Nello Statuto quando si fa riferimento all'Organo Amministrativo si riferisce indifferentemente ad Amministratore Unico, Consiglio di Amministrazione, o due o più Amministratori.



Art. 37 - Organo Amministrativo


1. Il consiglio nomina fra i suoi membri il presidente, quando a ciò non provvede l'assemblea; può inoltre nominare uno o più vice presidenti ed un segretario, anche in via permanente ed anche estraneo al consiglio stesso.

2. Il consiglio di amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno uno dei suoi membri.

3. La convocazione viene fatta dal presidente con lettera da spedire almeno cinque giorni prima a ciascun membro del consiglio e del collegio sindacale o, in caso di urgenza, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno due giorni prima.

4. Sono comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.

5. Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

6. l consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

7. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

8. Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

9. I soci possono impugnare le deliberazioni del consiglio di amministrazione lesive dei loro diritti alle stesse condizioni cui possono impugnare le delibere assembleari, in quanto compatibili.

10. La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.

11. Le adunanze del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche mediante impiego di mezzi di telecomunicazione, purché:

- sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. Del rispetto di tali modalità deve essere dato atto nei relativi verbali.



Art. 38 - Compiti dell'Organo Amministrativo


1. L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge e dallo statuto.

2. L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'articolo 2381 del codice civile, nonché di quanto previsto dall'articolo 2544 del codice civile in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato Esecutivo formato da alcuni Amministratori, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

3. Perlomeno ogni sei mesi gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio Sindacale, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.



Art. 39 - Integrazione del Consiglio di Amministrazione


1. In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile, non ricorrendo tuttavia la necessità di approvazione da parte del Collegio Sindacale qualora quest'ultimo non sia nominato.

2. Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina

3. In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

4. In caso di mancanza del Collegio Sindacale, l'Organo Amministrativo è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione. La convocazione può essere effettuata direttamente dai soci al Tribunale ai sensi dell'articolo 2545 quinquiesdecies del codice civile.



Art. 40 - Compenso degli amministratori


1. Agli Amministratori spetta un compenso a ragion di rimborso per le spese sostenute per il lavoro d'ufficio.

2. Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato Esecutivo, se nominato.

3. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato, determinare la remunerazione dovuta a singoli Amministratori investiti di particolari cariche.

4. L'Assemblea può anche riconoscere agli Amministratori un trattamento di fine mandato.



Art. 41 - Rappresentanza


1. L'amministratore Unico della Cooperativa ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

2. La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai Consiglieri Delegati, se nominati. L'Amministratore può nominare Direttori Generali, Institori e Procuratori Speciali.

3. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente, la cui firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

4. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle deleghe allo stesso conferite, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.



Art. 42 - Organo di controllo e revisione contabile


1. La cooperativa può nominare un organo di controllo e di revisione contabile. Nei casi previsti dalla legge, la nomina è obbligatoria. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata.




TITOLO VIII



Art. 43 - Clausola Arbitrale


1. Sono devolute alla cognizione di Arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 5/2003, nominati con le modalità di cui al successivo articolo 40, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;

b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;

c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

2. La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori.

3. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.

4. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dall'espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

5. L'arbitrato è amministrato secondo le norme contenute nel Regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.



Art. 44 - Arbitri e procedimento


1. Gli arbitri sono in numero di:

a) uno, per le controversie di valore inferiore a €. 250.000,00. Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile;

b) tre, per le altre controversie;

c) nei casi di controversie con valore indeterminabile, il numero degli arbitri è deciso dal Consiglio arbitrale della Camera arbitrale e di conciliazione della cooperazione.

2. Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

3. In difetto di designazione sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede della società.

4. La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, deve essere comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'articolo 35, comma uno, D. Lgs. n. 5/2003.

5. Gli arbitri decidono secondo diritto ed il lodo è impugnabile anche a norma dell'articolo 829, secondo comma, del codice di procedura civile quando per decidere abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validità di delibere assembleari.

6. Gli arbitri decidono nel termine di centottanta giorni dalla prima costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi chiedano una proroga al Consiglio arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione, per non più di una sola volta, nel caso di cui all'articolo 35, comma secondo, D. Lgs. n. 5/2003, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

7. Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

8. Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate da entrambe le parti, con vincolo di solidarietà, come previsto dall'articolo 35, punto tre, del Regolamento della Camera Arbitrale.

9. Per ogni ulteriore questione non esplicitamente prevista nel presente e nel precedente articolo, la procedura arbitrale è disciplinata dalle norme contenute nel Regolamento Arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione in vigore al momento della produzione della domanda.




TITOLO IX

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE



Art. 45 - Scioglimento


1. L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri e ne determinerà i compensi.



Art. 46 - Devoluzione del patrimonio finale


1. A seguito dello scioglimento della società, il patrimonio sociale è devoluto nel seguente ordine:

a) rimborso ai possessori di strumenti finanziari dei titoli di debito e simili, dagli stessi posseduti;

b) restituzione ai soci cooperatori delle rispettive quote di capitale sociale effettivamente versato, ed eventualmente rivalutato ed aumentato a norma di legge;

c) ripartizione tra i soci delle riserve divisibili;

d) corresponsione ai soci dei dividendi eventualmente maturati;

e) devoluzione delle riserve indivisibili ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.




TITOLO X



Art. 47 - Regolamenti


1. Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Amministratore potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati Tecnici, se verranno costituiti.



Art. 48 - Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione


1. I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

2. In particolare, ai sensi dell' articolo 2514 del codice civile, la Cooperativa:

a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;

d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.



Art. 49 - Rinvio


1. Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative

2. Per quanto non previsto dal titolo VI del Libro V del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'articolo 2519 del medesimo codice si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.