Come costituire un'associazione

Ultima revisione: Ultima revisione:2 settembre 2019
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Un'associazione, nel senso ampio del termine, si ha quando un gruppo di persone vuole perseguire degli interessi e degli ideali comuni, generalmente con fini solidaristici e di volontariato, senza avere come obiettivo lo scopo di lucro.

In Italia la normativa relativa alle associazioni, comitati, Onlus (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale) era variata e frastagliata. Ciò comportava una difficoltà nell'individuare a quale forma giuridica corrispondesse una determinata associazione, oltre al fatto che molti tipi di associazioni non venivano riconosciute in quanto non facilmente riconoscibili dalla Legge.

Con il D. Lgs 117/2017 si è apportata una riforma importante nel nostro Ordinamento Giuridico, istituendo un unico Codice regolatore per tutti i tipi di associazioni. Ciò ha comportato una riforma anche nominale, infatti tutti gli enti hanno la denominazione, dall'entrata in vigore della riforma, "Enti del Terzo Settore" (ETS). Questi enti sono quelli che perseguono senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita. Il Codice infatti assume la denominazione di Codice del Terzo Settore (CTS).

Sono considerati ETS tutte quelle organizzazioni iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), che vedremo in seguito.

Data la recente riforma, si è posto il problema per quanto riguarda gli enti costituiti anteriormente al 2017, ossia all'entrata in vigore del Codice, di modificare lo Statuto ed Atto Costitutivo, in conformità con il nuovo Codice. Se mentre prima era previsto un termine il 2 agosto 2019, ora questo termine è stato prorogato al 30 giugno 2020. Quindi, dal 1 luglio 2020, tutte le ONLUS, ODV (Organizzazioni di Volontariato) e APS (Associazione Promozione Sociale) dovranno adeguarsi a quanto previsto dal Codice del terzo settore.

1. Caratteristiche per essere Ente del Terzo Settore (ETS)

Per poter essere considerato ETS, le organizzazioni dovranno avere un oggetto sociale previsto dall'art.5 del CTS. La lista dell'articolo non è esaustiva, e cioè è soggetta a cambiamenti ogni volta che si crea un nuovo interesse generale. Un ETS potrà svolgere anche diverse attività di interesse generale, purché queste rimangano secondarie rispetto a quanto previsto dall'articolo 5.

Alcune attività previste dall'art. 5 del D.Lgs 117/2017 (CTS): interventi e prestazioni sanitarie; prestazioni socio-sanitarie; ricerca scientifica di particolare interesse sociale; organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale; formazione universitaria e post-universitaria; servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori; alloggio sociale; agricoltura sociale; riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata; attività per favorire il commercio equo e solidale.

Un'altra caratteristica fondamentale per le ETS riguarda il patrimonio e la destinazione degli utili. Infatti questo dovrà essere destinato solamente al perseguimento dell'oggetto sociale previsto nello statuto e al perseguimento di finalità civilistiche, solidaristiche e di utilità sociale. Gli utili non potranno essere redistribuiti in nessuna maniera, ne diretta ne indiretta. A tal fine, vi sono vari vincoli riguardo al salario degli amministratori, sindaci, e qualsiasi membro che rivesta un ruolo operativo. I lavoratori non potranno ricevere un compenso superiore al 40% da quanto previsto nei contratti collettivi per le medesime mansioni, e non si potranno prestare beni e/o servizi ad un prezzo più favorevole di quello del mercato a chiunque operi nell'organizzazione o ne faccia parte.

Altre considerazioni per quanto riguarda le ETS riguardano gli obblighi di trasparenza e pubblicità, attraverso la tenuta di libri sociali obbligatori e la redazione di bilancio. Inoltre, è fondamentale l'iscrizione presso il RUNTS, come descritto al punto 3.

2. Come costituire un Ente del Terzo Settore (ETS)

Abbiamo visto quali sono, in via generale e sintetica, le caratteristiche per poter essere considerato un'organizzazione ETS. Andiamo ora a vedere cosa occorre per costituirla.

Per costituire e aprire un Ente del Terzo Settore, che voglia perseguire i suoi scopi statuari e beneficiare inoltre della legislazione fiscale di favore prevista dal CTS, è necessario:

  • Determinare lo scopo dell'associazione, nei casi previsti dall'art.5 del CTS;
  • E' necessario prevedere almeno 3 soci fondatori, che formeranno il primo Consiglio Direttivo;
  • Preparare, in duplice copia originale, atto costitutivo e statuto dell'associazione, necessari per creare un Ente del Terzo Settore, inserendo tutti i requisiti e gli articoli previsti dalla Codice Civile, dal CTS e dalla legge fiscale (TUIR);
  • Recarsi all'Agenzia delle Entrate per la registrazione. E' necessario richiedere l'attribuzione del Codice Fiscale, pagare la tassa di registro, acquistare i bolli da applicare agli atti, ed infine presentare l'atto costitutivo e lo statuto in duplice copia per la registrazione (la procedura è quella di "registrazione atti privati");
  • Chiedere l'iscrizione dell'associazione al RUNTS, presso gli uffici regionali competenti per la tenuta e l'aggiornamento del registro. Terminata questa fase, avrete aperto correttamente un Ente del Terzo Settore.

Fondamentale è ovviamente avere un atto costitutivo e lo statuto dell'associazione.

L'atto costitutivo deve indicare: la sede legale dell'ente; il patrimonio iniziale ai fini dell'eventuale riconoscimento della personalità giuridica; le norme sull'ordinamento, l'amministrazione e la rappresentanza dell'ente; i diritti e gli obblighi degli associati, nel caso in cui siano presenti; le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento o di estinzione; la durata dell'ente, se prevista.

In riferimento alla natura di ETS, l'atto costitutivo deve indicare:

A) La denominazione dell'ente. Infatti il CTS introduce di inserire l'acronimo ETS o la locuzione "ente del terzo settore" nella denominazione sociale. L'acronimo ETS potrà essere utilizzato solo dopo l'iscrizione nel RUNTS.

B) L'assenza di scopo di lucro e le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite. È necessario che lo statuto si adegui alle regole sulla destinazione del patrimonio e sul divieto di distribuzione degli utili.

C) L'attività di interesse sociale che svolge l'ETS. Se l'ente intende esercitare attività, strumentali e secondarie, diverse da quelle di interesse generale, l'atto costitutivo (o, in alternativa, statuto) deve espressamente prevedere tale possibilità. Non è necessario che esso elenchi specificamente le attività in questione; tuttavia, esso deve indicare almeno l'organo competente a determinarle.

D) I requisiti per l'ammissione di nuovi associati, ove presenti, e la relativa procedura, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta;

E) la nomina dei primi componenti degli organi sociali obbligatori e, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento dell'ente costituisce parte integrante dell'atto costitutivo (anche se è stato stilato come atto separato). Lo statuto dovrà indicare la maniera di gestione dell'ETS, ossia i componenti del Consiglio di Amministrazione, i poteri dell'Assemblea, le materie ordinarie e straordinarie da dibattere. In caso di contrasto, le clausole dello statuto prevalgono su quelle dell'atto costitutivo.

3. Come iscriversi al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)

3.1 Cos'è il RUNTS

Il RUNTS, che come abbiamo visto è il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, serve a dare pubblicità dell'esistenza di un ETS e di alcuni dati fondamentali riguardanti la sua struttura e attività. L'iscrizione come sia una funzione di trasparenza rispetto alla normativa fiscale e da inoltre certezza del diritto anche con riguardo ai terzi che entrano in rapporto con l'organizzazione stessa.

L'iscrizione nel RUNTS dà diritto ad accedere alle agevolazioni previste per il terzo settore e dà la possibilità di stipulare convenzioni con amministrazioni pubbliche per lo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale.

Come abbiamo visto, possono iscriversi al RUNTS tutti gli enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi..

Il RUNTS è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, gestito operativamente tramite un ufficio regionale (o provinciale, nel caso delle province autonome di Trento e Bolzano) e un ufficio statale. Il registro è pubblico ed è reso accessibile a tutti gli interessati in modalità telematica. Lo stesso Ministero vigila sul sistema di registrazione degli enti del terzo settore, assicurando l'uniformità tra i registri regionali, e monitorando lo svolgimento delle attività degli uffici del RUNTS operanti a livello regionale.

Il Registro unico nazionale del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 46 c.1 del CTS, si compone delle seguenti sezioni:

A) Organizzazioni di volontariato;
B) Associazioni di promozione sociale;
C) Enti filantropici;
D) Imprese sociali, incluse le cooperative sociali;
E) Reti associative;
F) Società di mutuo soccorso;
G) Altri enti del Terzo settore.

3.2 Procedura per iscriversi al RUNTS

Vediamo ora, in concreto, quali sono i passaggi per l'iscrizione al RUNTS:

Innanzitutto, la domanda di iscrizione al RUNTS viene presentata dal rappresentante legale dell'ente o della rete associativa cui l'ente eventualmente aderisca all'ufficio competente depositando l'atto costitutivo, lo statuto ed eventuali allegati, ed indicando la sezione del registro nella quale l'ente chiede l'iscrizione. L'ufficio verificherà l'esistenza delle credenziali dell'organizzazione, così come l'inquadratura giuridica in una delle sette sezioni previste nel RUNTS.

Entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, l'ufficio può:

a) iscrivere l'ente;

b) rifiutare l'iscrizione con provvedimento motivato;

c) invitare l'ente a completare o rettificare la domanda ovvero ad integrare la documentazione.

Se entro 60 giorni dalla richiesta di iscrizione, non si riceve nessuna risposta, allora si intenderà accolta la richiesta e l'organizzazione sarà iscritta di diritto al RUNTS.

Nel caso in cui l'ente che si iscrive superi per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

A) Totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;
B) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro;
C) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità.

In questo caso l'ufficio del registro potrà acquisire la relativa informazione antimafia.

Nel registro devono inoltre essere iscritte entro 30 giorni le informazioni relative all'ente, quali; il riconoscimento della personalità giuridica; le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto; le deliberazioni di trasformazione, fusione, scissione, di scioglimento, estinzione, liquidazione e cancellazione; i provvedimenti che ordinano lo scioglimento, dispongono la cancellazione o accertano l'estinzione; le generalità dei liquidatori; tutti gli altri atti e fatti la cui iscrizione è espressamente prevista da norme di legge o di regolamento.

L'ente ha l'obbligo di depositare le scritture contabili e i bilanci entro il 30 giugno.

Nel caso in cui vi fosse omissione di presentare informazioni, saranno responsabili gli amministratori dell'ente. In caso di violazioni le multe corrispondono a:

  • una sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro;
  • se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei 30 giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo;
  • se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo.

4. Conclusioni

Come abbiamo visto in questa sintetica guida, dal 2017 la riforma degli Enti del Terzo Settore ha fatto si che ora tutte le forme associative in Italia possano entrare dentro un codice unico. Vi sono ancora degli step da effettuare, come ad esempio i vari cambi statuari delle organizzazioni già costituite che dovranno modificarlo entro il 1 luglio 2020, ma sicuramente questo Codice è un passo avanti notevole nel nostro mondo associativo, che darà ancora più forza e più semplicità a delle realtà che sono sempre più forti e che costituiscono la parte sana e positiva del nostro Paese.

5. Normativa

DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 117: "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106.·

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