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Convocazione Assemblea di Condominio da parte di un solo condomino

Ultima revisione Ultima revisione 18/01/2024
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Ultima revisioneUltima revisione: 18/01/2024

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La legge 11 dicembre 2012, n. 220 ha introdotto casi specifici nei quali l'assemblea di condominio può essere richiesta anche da un solo condomino nonché convocata dallo stesso qualora l'Amministratore non provveda entro 10 giorni.

Ciò in deroga a quanto previsto dall'articolo 66 comma 1 delle Disposizioni di attuazione al Codice Civile, che riserva tale possibilità ad almeno due condomini che rappresentino un sesto del valore dell'edificio.


Come usare il documento?

Mentre in via ordinaria la convocazione spetta all'Amministratore di condominio, ovvero almeno a due condomini vi sono alcuni casi specifici nei quali anche un solo condomino può richiedere ovvero convocare l'Assemblea, qualora l'Amministratore all'esito di richiesta non provveda entro il termine di 10 giorni.
Queste ipotesi sono state introdotte dalla legge 220/12 che ha modificato gli articoli 1117, 1120 e 1129 del codice civile.

In essi si stabilisce ora che l'inquilino può richiedere ovvero (di fronte all'inerzia dell'amministratore) convocare l'assemblea in casi relativi alla necessità di far cessare attività poste in essere in violazione della destinazione d'uso delle parti comuni e che incidano su di esse sostanzialmente e negativamente anche attraverso l'esperimento di azioni giudiziarie.

Parimenti il condomino può procedere alla richiesta/convocazione qualora emergano gravi irregolarità nella gestione dell'Amministratore, finanziarie o fiscali in generale come ad esempio la mancata apertura o la mancata utilizzazione di un conto corrente intestato al Condominio. In tal caso si può procedere nell'assemblea alla revoca dell'Amministratore.

Infine l'Assemblea può essere finalizzata alla proposta di adozione di misure che mirino ad innovare migliorando la proprietà come il risparmio energetico o l'introduzione di apparati relativi alla telecomunicazioni. In tale ultimo caso la convocazione dovrà effettuarsi entro trenta giorni dalla richiesta ai sensi dell'articolo 1120, comma 2 del codice civile.

Il documento va compilato indicando la data di redazione del documento, l'indirizzo del destinatario, qualora il documento venga inviato a mezzo posta segnatamente raccomandata con ricevuta di ritorno, con i dati personali dell'inquilino e la quantità in millesimi che il condomino rappresenta nelle tabelle, con l'indicazione tra quelle consentite dalla legge dei motivi per i quali si richiede o, nel caso si sia già provveduto senza seguito da parte dell'Amministratore, si convoca l'Assemblea ed in tale ultimo caso con l'indicazione della data e dell'ora e del luogo della stessa.

Normativa di riferimento

Articoli 1117 quater, 1120 comma 2 n. 1, 2 e 3, 1129 comma 11 codice civile.


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