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Richiesta aspettativa

Ultima revisione Ultima revisione 18/01/2024
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Ultima revisioneUltima revisione: 18/01/2024

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Il documento di richiesta aspettativa, serve a far si che il lavoratore invii una richiesta al datore di lavoro, per ottenere un'aspettativa dal lavoro per un periodo limitato di tempo.

L'aspettativa sul lavoro, è prevista per legge o dai Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro (CCNL) quando ne concorrono alcuni motivi o quando vi sono alcune cause specifiche. Questo documento permette di poter richiedere l'aspettativa in tutti i casi previsti per legge per il settore privato.

Nel nostro ordinamento è possibile richiedere un'aspettativa dal lavoro quando ricorrono alcuni motivi previsti dalla legge o dai CCNL di categoria.

 

Motivi e cause per cui si può richiedere l'aspettativa dal lavoro:

- Motivi personali: Questo è il cosiddetto "anno sabbatico" nel quale un lavoratore può richiedere una aspettativa non retribuita, quando ne ricorrano le condizioni. In genere, il lavoratore deve aver maturato almeno 5 anni all'interno dell'impresa (ma questo varia per ogni categoria, in base al CCNL), e il permesso è concesso dal datore di lavoro solamente nel caso in cui questo sia conforme con l'organizzazione aziendale.

- Motivi familiari: l verificarsi di gravi motivi familiari il lavoratore può richiedere un congedo non retribuito per eventi legati alla situazione personale propria del convivente, dei parenti o affini entro il 3° grado disabili (anche non conviventi), del coniuge (o parte dell'unione civile), figli (anche adottivi), genitori, adottanti, generi e nuore, suocero e suocera, fratelli e sorelle.

Tra i gravi motivi previsti dalla legge, rientrano:

  • Le esigenze familiari derivanti dal decesso di uno dei soggetti citati;
  • situazioni che richiedono un impegno rilevante del dipendente o dei familiari nell'assistenza di uno dei soggetti citati;
  • situazioni di grave disagio personale in cui incorre il dipendente stesso;
  • le situazioni relative ai soggetti citati derivanti da patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione dell'autonomia personale, richiedono assistenza continua o frequenti monitoraggi clinici, e, infine, la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario.

Il congedo ha una durata di 2 anni nell'arco dell'intera vita lavorativa, continuativi o frazionati. In ogni caso, ogni CCNL disciplinerà come e quando richiedere l'aspettativa.

- Motivi di formazione: Questa aspettativa, è prevista per i lavoratori che abbiano almeno cinque anni di anzianità di servizio presso la stessa azienda o amministrazione, i quali possono richiedere una aspettativa per la formazione per un periodo non superiore ad undici mesi, continuativo o frazionato, nell'arco dell'intera vita lavorativa. Per formazione si intende quella finalizzata al completamento della scuola dell'obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea o alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle proposte o finanziate dal datore di lavoro.

Il datore di lavoro può rifiutarsi di concedere questo tipo di aspettativa o differirne i tempi per esigenze di organizzazione aziendale.

- Tossicodipendenza: Questo tipo di aspettativa si può richiedere quando viene accertato lo stato di tossicodipendenza del lavoratore dai SERT (Servizio per le Tossicodipendenze), direttamente all'interno delle ASL (Azienda Sanitaria Locale). Una volta accertato, il lavoratore potrà richiedere l'aspettativa per le cure personalizzate, che in ogni caso non potranno superare i tre anni. Il diritto all'aspettativa non retribuita, con mantenimento del posto di lavoro, è riconosciuto anche ai lavoratori familiari di tossicodipendente, per concorrere al programma terapeutico e socio-riabilitativo dello stesso, qualora il SERT ne attesti la necessità.

- Cariche pubbliche elettive: Questo tipo di aspettativa si richiede quando il lavoratore dovrà ricoprire cariche pubbliche. Hanno diritto di richiedere periodi di aspettativa non retribuita per la durata del loro mandato, i dipendenti privati eletti membri del Parlamento Italiano, Parlamento Europeo o eletti membri dell'Assemblea regionale.

Durante tale periodo il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto oltre alla maturazione dell'anzianità di servizio, e al riconoscimento dei contributi utili alla pensione.

Hanno altresì diritto a periodi di aspettativa non retribuita gli eletti nelle amministrazioni locali quali Sindaci, Presidenti di provincia, Presidenti di comunità montane, Presidenti di unioni di Comuni e di consorzi tra enti locali, Assessori provinciali e Assessori di comuni con più di 10 mila abitanti. Anche i Presidenti di consigli comunali con più di 50 mila abitanti e presidenti dei consigli provinciali e i Presidenti dei consigli circoscrizionali.

La presente richiesta di aspettativa non può essere rifiutata dal datore di lavoro.

- Cariche sindacali: hanno diritto ad una aspettativa non retribuita anche coloro che vengono eletti come rappresentanti sindacali a livello provinciale o nazionale per tutto il periodo del mandato. Anche in questo caso la richiesta non potrà essere rifiutata.

- Volontariato: questo tipo di aspettativa è invece retribuita, ma solamente quando l'assenza al lavoro è giustificata dalla necessità di svolgere le attività previste dalla normativa, come ad esempio il soccorso e l'assistenza in casi di emergenza. Inoltre, è necessario che l'associazione di cui si fa parte il lavoratore sia iscritta ai registri regionali, oltre ad essere inserita nell'elenco nazionale dell'Agenzia di protezione civile.

La durata dell'aspettativa varia in base al tipo di motivo. Infatti, questa generalmente va dai 30 ai 90 giorni, ma se viene dichiarato lo stato di emergenza nazionale i giorni raddoppiano, e si va dai 60 ai 180 giorni. Si può richiedere l'aspettativa anche quando non c'è alcuna emergenza: ad esempio, ci si può astenere dall'attività lavorativa quando bisogna prendere parte ad attività di pianificazione, simulazione di emergenza e formazione teorico-pratica. In tal caso l'aspettativa non può avere una durata superiore ai 30 giorni l'anno, di cui non più di 10 continuativi. Inoltre il lavoratore deve fare richiesta dell'aspettativa con un preavviso di almeno 15 giorni.

 

Come usare il documento?

Attraverso questo documento si potrà:

  • Indicare le generalità del lavoratore e dell'impresa;
  • Indicare il tipo di aspettativa che richiede il lavoratore tra quelle previste per legge;
  • Stabilire il giorno in cui inizia e la durata dell'aspettativa;
  • Indicare, il CCNL di riferimento e l'articolo;
  • Indicare i motivi, facoltativi, che portano alla decisione di richiedere l'aspettativa;
  • Richiedere al datore di lavoro che venga concessa l'aspettativa.

Una volta scaricato il documento, questo dovrà essere firmato dal lavoratore e consegnato o fatto arrivare al datore di lavoro. La richiesta dovrà essere valutata dal datore di lavoro o da un responsabile dell'impresa. Nel caso in cui questa venisse denegata, si potrà chiedere al datore una copia scritta motivata con le ragioni del diniego.

 

Normativa di riferimento

Artt. 4 - 5, Legge 8 marzo 2000, n.53, "Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città"

Artt. 31 - 32 Legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori), "Norme sulla tutela della libertà e dignità del lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nel luoghi di lavoro e norme sul collocamento."

Art. 124 D.P.R. del 9 ottobre 1990, n. 309, "Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza".

CCNL di categoria

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