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Richiesta aspettativa

Ultima revisione Ultima revisione 18/04/2024
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Ultima revisioneUltima revisione: 18/04/2024

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Che cos'è il documento di richiesta aspettativa?

Il documento di richiesta aspettativa è un documento attraverso il quale un lavoratore o lavoratrice, chiede al datore di lavoro o alle risorse umane dell'azienda, la possibilità di potersi astenere dalle prestazioni lavorative per un periodo determinato di tempo.

Generalmente l'aspettativa è una facoltà che ha il lavoratore una volta maturati determinati anni all'interno dell'azienda.


Qual è la differenza tra aspettativa retribuita e non retribuita?

La differenza tra aspettativa retribuita e non retribuita, così come dal nome, sta nel fatto che un tipo di aspettativa viene remunerata e l'altra no.

Il lavoratore può richiedere l'aspetattiva per molti motivi, ma solamente alcuni sono previsti dalla legge e dai CCNL collettivi come possibilità di retribuzi


Qual è la differenza tra aspettativa e congedo?

Aspettativa e congedo sono due istituti previsti dalla legge che permettono al lavoratore o lavoratrice di potersi astenere per un periodo di tempo dal posto di lavoro.

I congedi sono previsti per determinati eventi specifici e generalmente hanno una data prevista dalla legge.

I congedi più comuni sono:
Congedo parentale: di maternità, sia obbligatoria che facoltativa, che di paternità.
Congedo matrimoniale: quando il lavoratore o lavoratrice convolano a nozze
Congedo sanitario: quando una persona ha diritto al congedo per motivi di salute

L'aspetattiva, al contrario, non prevede obbligatoriamente un evento specifico, ed il lavoratore la può richiedere qualora abbia le condizioni di poterlo fare, anche se a volte si chiede proprio per un evento particolare.

L'aspetattiva è regolata dai Contratti collettivi nazionali (CCNL) e possono variare da uno all'altro. Generalmente, si richiede che il lavoratore abbia almeno cinque anni anzianità all'interno dall'azienda, e la durata dell'aspettativa varia in base agli anni passati all'interno dell'azienda.


E' obbligatorio firmare il documento di richiesta aspettativa?

Nel caso in cui si voglia richiedere l'aspettativa al proprio datore di lavoro, si dovrà compilare e firmare il documento con una richiesta formale scritta.

In alcuni casi alcune aziende hanno dei moduli interni, altrimenti va bene qualsiasi tipo di documento scritto e firmato.


Cosa deve contenere un documento di richiesta aspettativa?

Un documento di richiesta aspettativa deve contenere:

  • Generalità delle parti: Indicare le generalità del lavoratore e dell'impresa, comprensivo del ruolo del lavoratore all'interno dell'impresa
  • Tipo di aspettativa: quale tipo di aspettativa che richiede il lavoratore tra quelle previste per legge, che può essere il cosiddetto "anno sabbatico", aspettativa per formazione, motivi familiari, o qualsiasi altro tipo di aspettativa prevista dalla legge o dal CCNL di categoria.
  • Data: il giorno in cui dovrebbe iniziare e la data dell'aspettativa richieta dal lavoratore.
  • Riferimenti legislativi: si dovrà inserire qual è l'articolo del CCNL di riferimento e se il tipo di aspettativa richiesta è prevista da quel CCNL. Inoltre si potranno indicare i motivi, che portano alla decisione di richiedere l'aspettativa.


Quali sono i prerequisiti del documento richiesta aspettativa?

Per poter firmare il documento di richiesta aspettativa si dovrà avere un rapporto di lavoro tra lavoratore e il datore di lavoro.

Il lavoratore potrà richiedere l'aspettativa qualora abbia i requisiti previsti dal CCNL di categoria.


Quanto è la durata di un'aspettativa?

La durata dell'aspettativa varia in base al tipo di motivo richiesto dal lavoratore.

La classica aspettativa per "motivi personali", ossia anno sabbatico, durerà per un massimo di 12 mesi nella vita del lavoratore.

Il congedo per gravi motivi familiari, ossia in base alla legge n. 104/1992, può durare fino a 24 mesi.

Mentre gli altri tipi di aspettativa (per motivi politici, volontariato, formazione ecc.) variano in base al tipo di aspettativa richiesta e all'evento che che fa si che si richieda l'aspettativa.


Cosa bisogna fare una volta che è stato compilato il documento di richiesta aspettativa?

Una volta firmato il documento di richiesta aspettativa questo dovrà essere firmato dal lavoratore e presentato al datore di lavoro o, in caso di azienda più strutturata, all'ufficio delle risorse umane.

Generalmente, la presentazione può avvenire tramite:

  • Consegna a mano nel luogo di lavoro direttamente al datore di lavoro o all'ufficio risorse umane.
  • PEC o Lettera raccomandata A/R;
  • Mail aziendale, accertarsi in ogni caso che questa è stata ricevuta dal datore di lavoro o dall'ufficio delle risorse umane.

Il lavoratore dovrà poi attendere la risposta da parte del datore di lavoro o delle risorse umane. Nel caso in cui questa venisse denegata, si potrà chiedere al datore una copia scritta motivata con le ragioni del diniego.


Quali sono i motivi per cui si può richiedere l'aspettativa dal lavoro?

I motivi e le cause per cui si può richiedere l'aspettativa dal lavoro sono varie:

  • Motivi personali: Questo è il cosiddetto "anno sabbatico" nel quale un lavoratore può richiedere una aspettativa non retribuita, quando ne ricorrano le condizioni. In genere, il lavoratore deve aver maturato almeno 5 anni all'interno dell'impresa (ma questo varia per ogni categoria, in base al CCNL), e il permesso è concesso dal datore di lavoro solamente nel caso in cui questo sia conforme con l'organizzazione aziendale.
  • Motivi familiari: l verificarsi di gravi motivi familiari il lavoratore può richiedere un congedo non retribuito per eventi legati alla situazione personale propria del convivente, dei parenti o affini entro il 3° grado disabili (anche non conviventi), del coniuge (o parte dell'unione civile), figli (anche adottivi), genitori, adottanti, generi e nuore, suocero e suocera, fratelli e sorelle.

Tra i gravi motivi previsti dalla legge, rientrano:

Le esigenze familiari derivanti dal decesso di uno dei soggetti citati; situazioni che richiedono un impegno rilevante del dipendente o dei familiari nell'assistenza di uno dei soggetti citati;
Situazioni di grave disagio personale in cui incorre il dipendente stesso;
Le situazioni relative ai soggetti citati derivanti da patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione dell'autonomia personale, richiedono assistenza continua o frequenti monitoraggi clinici, e, infine, la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario.

L'aspettativa ha una durata di 2 anni nell'arco dell'intera vita lavorativa, continuativi o frazionati. In ogni caso, ogni CCNL disciplinerà come e quando richiedere l'aspettativa.

  • Motivi di formazione: Questa aspettativa, è prevista per i lavoratori che abbiano almeno cinque anni di anzianità di servizio presso la stessa azienda o amministrazione, i quali possono richiedere una aspettativa per la formazione per un periodo non superiore ad undici mesi, continuativo o frazionato, nell'arco dell'intera vita lavorativa. Per formazione si intende quella finalizzata al completamento della scuola dell'obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea o alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle proposte o finanziate dal datore di lavoro. Il datore di lavoro può rifiutarsi di concedere questo tipo di aspettativa o differirne i tempi per esigenze di organizzazione aziendale.
  • Tossicodipendenza: Questo tipo di aspettativa si può richiedere quando viene accertato lo stato di tossicodipendenza del lavoratore dai SERT (Servizio per le Tossicodipendenze), direttamente all'interno delle ASL (Azienda Sanitaria Locale). Una volta accertato, il lavoratore potrà richiedere l'aspettativa per le cure personalizzate, che in ogni caso non potranno superare i tre anni. Il diritto all'aspettativa non retribuita, con mantenimento del posto di lavoro, è riconosciuto anche ai lavoratori familiari di tossicodipendente, per concorrere al programma terapeutico e socio-riabilitativo dello stesso, qualora il SERT ne attesti la necessità.
  • Cariche pubbliche elettive: Questo tipo di aspettativa si richiede quando il lavoratore dovrà ricoprire cariche pubbliche. Hanno diritto di richiedere periodi di aspettativa non retribuita per la durata del loro mandato, i dipendenti privati eletti membri del Parlamento Italiano, Parlamento Europeo o eletti membri dell'Assemblea regionale. Hanno altresì diritto a periodi di aspettativa non retribuita gli eletti nelle amministrazioni locali quali Sindaci, Presidenti di provincia, Presidenti di comunità montane, Presidenti di unioni di Comuni e di consorzi tra enti locali, Assessori provinciali e Assessori di comuni con più di 10 mila abitanti. Anche i Presidenti di consigli comunali con più di 50 mila abitanti e presidenti dei consigli provinciali e i Presidenti dei consigli circoscrizionali.

Durante tale periodo il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto oltre alla maturazione dell'anzianità di servizio, e al riconoscimento dei contributi utili alla pensione. Il datore di lavoro non può rifiutare questo tipo di aspettativa.

  • Cariche sindacali: hanno diritto ad una aspettativa non retribuita anche coloro che vengono eletti come rappresentanti sindacali a livello provinciale o nazionale per tutto il periodo del mandato. Anche in questo caso la richiesta non potrà essere rifiutata.
    Volontariato: questo tipo di aspettativa è invece retribuita, ma solamente quando l'assenza al lavoro è giustificata dalla necessità di svolgere le attività previste dalla normativa, come ad esempio il soccorso e l'assistenza in casi di emergenza. Inoltre, è necessario che l'associazione di cui si fa parte il lavoratore sia iscritta ai registri regionali, oltre ad essere inserita nell'elenco nazionale dell'Agenzia di protezione civile.


Normativa di riferimento

Artt. 4 - 5, Legge 8 marzo 2000, n.53, "Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città"

Artt. 31 - 32 Legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori), "Norme sulla tutela della libertà e dignità del lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nel luoghi di lavoro e norme sul collocamento."

Art. 124 D.P.R. del 9 ottobre 1990, n. 309, "Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza".

CCNL di categoria


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