Sai qual è la differenza tra contratto di lavoro e contratto freelance?

Ultima revisione: Ultima revisione:24 maggio 2023
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Nel mondo del lavoro vi sono molte forme contrattuali. Una differenza, forse la più grande che esiste, è quella che si ha tra un lavoratore subordinato dipendente e un lavoratore autonomo, o freelance. Un'azienda deve scegliere il tipo di lavoratore di cui ha bisogno per un determinato obiettivo. Infatti, mentre per il lavoratore dipendente si avrà un contratto di lavoro, che potrà essere a a tempo indeterminato, a tempo determinato, a chiamata, oppure attraverso un contratto di apprendistato per introdurre un giovane nel mondo lavorativo, per il lavoratore autonomo, non si ha un vero e proprio contratto di lavoro, bensì si avrà una prestazione di servizi o un contratto prestazione d'opera professionale.

Nel rapporto di lavoro subordinato, vi sono alcune caratteristiche fondamentali, che si analizzeranno meglio in seguito, che fanno si che questo tipo di rapporto sia completamente regolato dalla legge e dai vari contratti collettivi stipulati con i sindacati di categoria. Infatti, data la differenza di potere contrattuale che si ha tra il datore di lavoro e il lavoratore, il legislatore cerca di ovviare a tale differenza, concedendo vari diritti ai lavoratori, ai quali il datore di lavoro si deve sottomettere.

Nel caso di un freelance o autonomo, invece, le parti non sono in una relazione subordinata, come avviene in una relazione di lavoro dipendente tra datore di lavoro e il lavoratore, ma sono in una relazione indipendente, ossia il lavoratore autonomo non sarà dipendente del datore di lavoro, e offrirà la sua prestazione secondo quanto pattuito con il committente. In questo caso il rapporto è, in teoria, di parità, e, il freelance è libero di richiedere il compenso pattuito, sempre in base agli usi e alla sua competenza in un determinato settore.

Vi sono però molti rischi per questo tipo di contratto, in quanto molto spesso capita che un lavoratore autonomo o freelance, è di fatto un lavoratore dipendente, senza avere però i vantaggi tipici derivanti da un contratto di lavoro subordinato (ferie pagate, congedo per malattia, trattamento di fine rapporto). Nel caso in cui ciò capitasse, il lavoratore freelance verrà considerato come un lavoratore subordinato, ovviamente previo ricorso al Giudice del Lavoro.

1. Regolamentazione del rapporto di lavoro subordinato

Come accennato, la regolamentazione del rapporto di lavoro subordinato è disciplinata dalla legge, e serve a far si che possa proteggere il lavoratore. Con il passare degli anni, e il cambiamento delle mansioni dei lavoratori, si è sentita sempre più l'esigenza di diversificare e modellare i vari contratti in base alle determinate esigenze di categoria.

Ad oggi, la regolamentazione del rapporto di lavoro si articola su tre livelli, da immaginare come una struttura piramidale:

  • In primo luogo ed in basso vi sono le norme di legge che disciplinano in via generale i diritti e i doveri di tutti i lavoratori. Questa sarà la normativa comune a tutti i lavoratori nel caso in cui il contratto collettivo non preveda specificazioni per la categoria.
  • Ad un livello successivo, intermedio, poi, si colloca la disciplina contenuta nei contratti collettivi di lavoro (CCNL). Questi sono degli accordi tra le associazioni di categoria che rappresentano da un lato i datori di lavoro e dall'altro i lavoratori.
  • Al livello più alto della piramide vi è il contratto individuale di lavoro. Questo può modificare quanto previsto dal CCNL di categoria, tuttavia queste modifiche possono essere solo migliorative rispetto al contenuto del CCNL. Basta pensare, ad esempio, ai livelli salariali minimi, agli orari di lavoro o piuttosto che ai termini di preavviso per dimissioni e licenziamenti.

In definitiva, la regolamentazione si basa su tre tipi di livelli distinti, andando dal vertice della piramide del contratto individuale, scendendo per il CCNL, fino ad arrivare alla normativa generale. Ogni volta che si "sale" in questa piramide virtuale, si può immaginare che il lavoratore abbia sempre più garanzie e più tutele. Allo stesso tempo, nel caso in cui queste non siano previste nel contratto individuale, bisognerà "scendere" fino ad arrivare al tipo di diritto che si vuole proteggere. In questa maniera il lavoratore sarà protetto da eventuali abusi del datore di lavoro, purtroppo non infrequenti.

Queste caratteristiche valgono per i contratti di lavoro subordinato, ma non varranno per i contratti freelance, nel quale un lavoratore non avrà nessuno tipo di protezione da parte dei CCNL.

2. Caratteristiche del contratto di lavoro subordinato

Il lavoro subordinato si caratterizza quindi per il rapporto di subordinazione che vi è tra il datore di lavoro e il lavoratore a cambio di una retribuzione.

Il contratto di lavoro subordinato esiste in quanto vi è una subordinazione di un lavoratore nei confronti di un datore di lavoro. Non è necessario che vi sia una forma scritta per avere un rapporto di lavoro subordinato.

  • Come già accennato in precedenza, subordinazione al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro; ciò significa che il rapporto di lavoro esiste con una posizione di non parità tra le parti. Il lavoratore dovrà infatti sottostare a quanto prevede il datore di lavoro, ovviamente nei limiti e nel rispetto della legge e dei contratti collettivi.
  • Diritto alla retribuzione o salario come controprestazione del lavoro svolto dal lavoratore. Questa è considerata come uno degli elementi fondamentali del rapporto di lavoro, e deve essere conosciuta dal lavoratore.
  • Osservare un orario di lavoro generalmente fisso, e comunque decretato dal datore di lavoro, sempre inquadrato all'interno della disciplina del diritto del lavoro. Ciò significa che il lavoratore non potrà lavorare più di 40 ore a settimana, o, in casi specifici previsti dalla contrattazione collettiva, non più di 48 ore a settimana.
  • Mansioni svolte secondo quanto previsto dal datore di lavoro e dal contratto. Le mansioni svolgono un ruolo fondamentale all'interno dell'azienda, cosi da determinare l'inquadramento del lavoratore. Inoltre, servono a determinare la categoria professionale del lavoratore. Prima del 2015, il lavoratore non poteva essere assegnato a mansioni inferiori secondo quanto previsto dal contratto di categoria. Oggi, invece, in caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione del lavoratore, lo stesso può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore purché rientranti nella medesima categoria legale.
  • Non assumersi i rischi dell'impresa, tipici del datore di lavoro. Infatti il lavoratore non assume nessun rischio d'impresa, e, in caso di fallimento dell'azienda per cui lavora, vi sono dei meccanismi di tutela che permettono di far si che possa ricevere sempre una retribuzione, per quanto inferiore, ma che gli permette di non dover soffrire il rischio d'impresa come al datore di lavoro imprenditore.

Altri elementi fondamentali del lavoro subordinato, che lo distinguono da ogni altro tipo di rapporto lavorativo sono:

  • Il diritto alla tutela della malattia, e quindi la possibilità di poter ricevere il suo salario nonostante l'impossibilità temporanea di realizzare la prestazione lavorativa;
  • Il diritto alle ferie, che è un diritto irrinunciabile e non possono essere inferiori alle quattro settimane annuali;
  • Tutela contro il licenziamento ingiusto e, dal 2015, una tutela anche di tipo economico per il lavoratore licenziato. In ogni caso, vi sono particolari tutele per quanto riguarda il regime sanzionatorio del lavoratore.

Vi sono, poi, obblighi in capo al datore di lavoro, propriamente per il fatto di aver assunto un lavoratore. Infatti, questi dovrà:

  • corrispondere la retribuzione e il trattamento di fine rapporto (TFR);
  • tutelare le condizioni di lavoro e l'integrità fisica del lavoratore;
  • tutela assicurativa e previdenziale del lavoratore;
  • tutelare la privacy del lavoratore.

Tutte queste caratteristiche, fanno si che il rapporto di lavoro subordinato abbia caratteristiche ben definite e particolari rispetto agli altri rapporti di lavoro.

3. Caratteristiche del lavoro autonomo o freelance

Abbiamo parlato del rapporto di lavoro subordinato, è giunto quindi il momento di parlare delle caratteristiche del lavoratore autonomo o freelance. Infatti, molte dei diritti e anche degli obblighi derivanti da un contratto di lavoro subordinato, in questo caso non si avranno.

Il lavoro effettuato da un freelance si configura attraverso il contratto di prestazione di servizi o un contratto prestazione d'opera. Questi non sono contratti di lavoro, ma contratti in cui le parti sono in una situazione di parità.

Per prima cosa, il lavoratore autonomo dovrà essere provvisto di una partita IVA. In realtà la partita IVA non è obbligatoria per lo svolgimento di una singola prestazione lavorativa autonoma. E' però obbligatoria nel caso in cui la prestazione del lavoratore sia continua, sia l'attività principale e sia inoltre professionale, ossia non sia un'attività che richiede l'iscrizione ad albi (Avvocati, Commercialisti, Ingegneri). In tutti questi casi è obbligatoria l'apertura di una partita IVA.

Una volta che un lavoratore è in possesso di una partita IVA, questi potrà emettere fatture, ossia potrà prestare la propria attività lavorativa a soggetti terzi, e ricevere un compenso per la sua attività. Ovviamente, il compenso varia notevolmente dipendendo dal tipo di attività lavorativa che si svolgerà, così come dal tipo di professionalità e/o difficoltà della mansione.

La caratteristica principale del lavoratore autonomo o freelance è, come dice la parola stessa, quella di godere di un'autonomia di cui non gode il lavoratore subordinato. Questo tipo di lavoratore, presterà la sua attività, che consiste in una prestazione di servizi o di una prestazione d'opera, in cambio di una somma di denaro, in favore di un imprenditore o comunque di un soggetto datore di lavoro. Questo potrebbe essere il caso di un avvocato che svolga le sue mansioni per un'azienda, la quale ha dei lavoratori subordinati al suo interno, ma ha bisogno di una consulenza legale. In questo caso, la prestazione sarà una prestazione autonoma da parte del professionista, senza ricevere nessun tipo di ordine da parte del datore di lavoro. Ricapitolando, caratteristiche principali del lavoratore autonomo o freelance sono:

  • L'autonomia nell'esercizio della sua prestazione lavorativa, ovviamente secondo le indicazioni dell'opera voluta dal committente.
  • La natura personale della prestazione, infatti il lavoratore dovrà effettuare la sua prestazione individualmente. Giuridicamente si dice intuitus personae, ovvero, è un tipo di prestazione dove il lavoro di quella particolare persona è fondamentale. Nel caso in cui la prestazione venisse svolta da un' altra azienda o da un gruppo di persone, non staremmo parlando di lavoro autonomo o freelance, bensì di un contratto d'appalto.
  • La remunerazione che riceverà dal committente, che le parti avranno pattuito in precedenza.
  • La libertà nella forma della prestazione, nel senso che le parti saranno libere di scegliere la forma che ritengono più congrua e il lavoratore potrà svolgere la sua attività negli orari e nei modi che meglio predilige.
  • Una volta che la prestazione viene effettuata dal lavoratore, e il committente lo retribuisca, la relazione tra le parti è conclusa, se non per un'altra e differente prestazione lavorativa, che le parti decideranno successivamente.

Dalla riforma del 2017, e più precisamente il D.Lgs 81/2017 (il cosiddetto Jobs Act dei lavoratori autonomi), questi hanno visto riconoscersi i seguenti diritti:

  • Congedo parentale per le madri per un periodo di 6 mesi con una indennità pari al 30% del reddito di lavoro per cui è stata versata la contribuzione.
  • La gravidanza, la malattia e l'infortunio del lavoratore autonomo che presta la sua attività in via continuativa per il committente non può comportare l'estinzione del rapporto di lavoro.
  • Per quanto riguarda il diritto d'autore, I diritti di utilizzazione economica riguardanti gli apporti originali e le invenzioni realizzati nell'esecuzione del contratto spettano al lavoratore autonomo, cui si applica in toto la disciplina vigente per la tutela dei diritti d'autore e della proprietà industriale.

Durante l'esecuzione dell'opera o della prestazione di servizi, o una volta conclusa, potrebbe però capitare che:

  • L'opera o il servizio venga consegnato in ritardo, oppure il lavoratore non segua le direttive e le linee guida del committente. In questo caso, gli può essere dato un termine congruo, ossia ampliamente alla portata del lavoratore, per far si che la prestazione sia quella richiesta dal committente, altrimenti il committente ha diritto a recedere dal contratto;
  • L'opera presenti dei vizi, ossia dei difetti. In questo caso, il committente dovrà farlo notare al lavoratore entro 8 giorni dalla consegna dell'opera o del servizio. Nel caso in cui i difetti non vengano sanati, nonostante siano stati fatti notare dal committente, quest'ultimo avrà un anno per agire in giudizio chiedendo o che i vizi vengano sanati, oppure che il prezzo venga diminuito in base alla qualità del servizio prestato. In alcuni casi, è anche possibile richiedere il risarcimento del danno;
  • Il committente decida di rescindere il contratto. Il legislatore ha riconosciuto solo al committente infatti il potere di poter recedere il contratto ad nutum, cioè in qualunque momento e senza alcuna giustificazione. In questo caso, il lavoratore avrà diritto al rimborso delle spese effettuate, al pagamento del lavoro eseguito fino a quel momento, ed al mancato guadagno. Per mancato guadagno deve intendersi l'utile che il prestatore avrebbe conseguito se avesse ultimato l'opera e non anche l'utile che egli non ha percepito per aver dovuto rifiutare altri affari. In ogni caso, l'opera realizzata, anche se non completa, diventerà di proprietà del committente, ovviamente dopo aver pagato la prestazione.

4. False partite IVA e presunzione di subordinazione

E' importante rimarcare questo tipo di prassi che, purtroppo, non è infrequente e che ha portato il legislatore ad intervenire in maniera notevole negli ultimi anni. Infatti, molto spesso, dietro all'apertura di una partita IVA e quindi della prestazione autonoma del lavoratore, vi è un rapporto di lavoro subordinato mascherato. Ciò significa che, giuridicamente in lavoratore è autonomo, ma de facto, ossia nella pratica, non lo è. Al fine di evitare questa prassi, il legislatore è intervenuto nel 2012 (c.d. riforma Fornero) e successivamente nel 2017 (c.d. Jobs act dei lavoratori autonomi).

La riforma prevede del 2012, oggi non più in vigore, è stata la prima a prevedere una forma continuativa di collaborazione (il vecchio contratto co.co.co) quando ricorrevano alcuni 2 di almeno criteri stabiliti dalla legge, ossia, che la durata doveva essere di otto mesi all'anno per almeno due anni, che i compensi dovevano costituire più dell' 80% del compenso del lavoratore dallo stesso datore di lavoro e che il lavoratore avesse una postazione fissa in una delle sedi del datore di lavoro.

La riforma è stata prima abolita dal Jobs Act del 2015, portando quindi le presunzioni di contratti di collaborazione continuativa verso contratti a tempo indeterminato, effettuando quindi una sanatoria comportava l'estinzione di illeciti amministrativi, fiscali e tributari. Con questa riforma quindi, si è data la possibilità al datore di lavoro di non incorrere in sanzioni per il rapporto subordinato mascherato, e, allo stesso tempo, si è data la possibilità al lavoratore di vedere riconosciuta la propria posizione e di firmare un contratto a tempo indeterminato.

Il lavoratore potrà ricorrere in Tribunale per veder riconosciuta la sua posizione di lavoratore subordinato e continuativo e non di lavoratore autonomo o freelance. Nel caso in cui la sua domanda dovesse venire accolta, ovvero il lavoratore avesse ragione, il datore di lavoro dovrà pagare le retribuzioni oltre che i contributi.

Successivamente, il D.lgs 81/2017 (c.d. Jobs Act dei lavoratori autonomi) ha di nuovo riformato la materia, introducendo nuovi e decisi interventi per il lavoratore autonomo e freelance, sia per quanto riguarda i rapporti tra questi e il committente, sia per alcuni diritti che vengono introdotti per il lavoratore. Attraverso questa riforma, e in particolare all'art.3, si prevede che:

  • È abusiva la facoltà, in capo al committente, di modificare unilateralmente le condizioni del contratto o di recedere da esso senza congruo preavviso. Ciò implica che se il committente ha effettivamente il potere di poter modificare unilateralmente le condizioni contrattuali, allo stesso tempo significa che il rapporto non è di parità tra le parti, bensì di subordinazione.
  • Sono altresì abusive le clausole che stabiliscano i termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data del ricevimento da parte del committente della fattura o della richiesta di pagamento.
  • Costituisce abuso anche il rifiuto del committente di stipulare il contratto in forma scritta. In questo caso il lavoratore autonomo ha diritto al risarcimento dei danni. Infatti, nel caso in cui vi sia un rifiuto di firmare il contratto in forma scritta, si potrebbe presumere che il committente in realtà vuole un rapporto di lavoro subordinato piuttosto che una prestazione da parte del lavoratore.
  • Vietate anche le condizioni contrattuali che integrano situazioni di abuso di dipendenza economica.

Vi è stata quindi, una profonda inversione normativa per quanto riguarda la tutela del lavoratore autonomo o freelance. Ovviamente, questo non potrà mai godere di tutti i diritti previsti per il lavoratore subordinato, però allo stesso tempo ha ricevuto una tutela importante da parte del legislatore, la quale era sicuramente molto richiesta.

5. Conclusioni

I due tipi di contratto quindi, quello subordinato e quello freelance, comportano, come abbiamo visto, diversi diritti e doveri per i due tipi di lavoratori. Il lavoratore subordinato rischia meno del lavoratore autonomo o freelance, godrà di un salario fisso e di ferie e malattie pagate, ma allo stesso tempo avrà meno libertà e meno autonomia di gestione del suo lavoro. Allo stesso tempo, il lavoratore freelance, potrà lavorare come e quando vuole, ma vi sono dei rischi collegati alla possibilità di ricevere effettivamente una retribuzione, visto che sarà lui a doversi trovare i clienti, così come i rischi collegati ad eventuali malattie, infortuni e maternità.

La scelta quindi, di essere un lavoratore autonomo o dipendente, oltre alle condizioni strutturali del mercato del lavoro ovviamente, dipenderà dalla personalità di ognuno, per chi si sente a più agio avendo uno "stipendio fisso", o chi, al contrario, preferisce avere più libertà e procacciarsi il cliente. Ad ognuno il suo lavoro.

6. Normativa

Legge 22 maggio 2017, n. 81, "Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato"

D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183"

L. 28 giugno 2012, n. 92 "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita."

Art. 2222 Codice Civile

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