Ultima revisione: 19/03/2023
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Il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, modificato con il "decreto dignità", è una forma di rapporto contrattuale di lavoro in Italia. Le due parti del contratto sono il datore di lavoro ed il lavoratore. Il primo si impegna ad assumere il secondo, e questi a sua volta si compromette a prestare il proprio lavoro in cambio del pagamento di un salario, per un determinato periodo di tempo. Il fatto che questo tipo di contratto abbia un termine, lo differenzia dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, mentre il fatto di essere un rapporto continuato tra le parti, lo differenzia dal contratto di lavoro intermittente o a chiamata.
Forma del contratto: nel contratto di lavoro vi sono vari parametri che devono essere obbligatori: si deve indicare l'oggetto, ossia le mansioni cui il lavoratore è assegnato, così come l'inizio del rapporto di lavoro e la gestione e godimento di ferie e festività.
Si indica anche e si fa richiamo, per quanto non convenuto, alla disciplina prevista dal Contratto Collettivo Nazionale (CCNL) di riferimento, ossia il contratto che viene stipulato per una determinata categoria, e nel quale sono previste tutte le questioni che possono insorgere nel rapporto lavorativo.
Devono essere inseriti inoltre la durata del contratto, il luogo e orario di lavoro. Il luogo può essere sia la sede dell'azienda che un lavoro porta a porta.
Durata del contratto: a seguito della riforma del contratto a tempo determinato voluto dal "decreto dignità", ad oggi un lavoratore può essere assunto per un massimo di 24 mesi comprese le proroghe del contratto (massimo 4). Inoltre, un contratto a tempo determinato non può superare i 12 mesi, a meno che non ricorrano alcune fattispecie (fatti), che sono elencati tassativamente dalla legge:
a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, o esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria.
Nel caso in cui non ricorressero questi elementi, il contratto può essere stipulato solamente per meno di 12 mesi, salvo la possibilità di prorogarlo fino a 24 mesi.
Nel caso in cui il lavoratore continuasse il rapporto lavorativo oltre la scadenza prevista dalla legge il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione della retribuzione per ogni giorno di lavoro pari al 20% fino al decimo giorno successivo e al 40% per ciascun giorno ulteriore.
Qualora il rapporto di lavoro continui oltre il trentesimo giorno in caso di contratto di durata inferiore a sei mesi, e oltre il cinquantesimo giorno negli altri casi, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti termini.
Orario di lavoro: riguardo all'orario esso può essere a tempo pieno o parziale. Quando vi è un orario di lavoro a tempo pieno sono significative le variazioni cui esso può andare incontro in base alla tipologia di lavoro. In generale vige per le ore lavorate un doppio limite massimo tassativo e inderogabile che fissa in 8 ore giornaliere, e 48 ore settimanali l'orario di lavoro. Solo in presenza di un accordo sindacale, il limite può essere derogato al un massimo di un'ora giornaliera "a recupero", laddove in alcuni giorni si lavori meno di otto ore. In ogni caso, la media di ore, rilevata nell'arco di 3 settimane consecutive, di lavoro deve essere pari a 8 ore/giorno e 48 ore/settimana, con il vincolo di un massimo di 9 ore/giorno.
Tempo parziale: quanto al tempo parziale il contratto di lavoro può essere stabilito da subito in questa forma ovvero la modalità part-time può essere stabilita temporaneamente per esigenze del lavoratore o del datore di lavoro. Ad ogni modo in base alla ripartizione delle ore generalmente si distingue una forma orizzontale di ripartizione oraria in base alla quale si riducono le ore lavorate ogni giorno, una forma verticale che riduce i giorni lavorati per settimana anche in forma periodica (part time ciclico) ovvero mista, con una riduzione combinata di giorni e di ore lavorati.
Trattamento economico: deve essere indicato il salario del lavoratore così come possono essere inseriti elementi accidentali come i cosiddetti "fringe benefits" ovvero dei benefici ulteriori come utilità economiche (non denaro) quali una vettura, un telefono, un alloggio.
Vengono, poi, sottoscritte le dichiarazioni e gli opportuni richiami alle norme sulla sicurezza, sulla salute sul lavoro, le previsioni per i trattamenti previdenziali.
Periodo di prova: le parti possono pattare liberamente un periodo di prova entro cui le parti verificano la reciproca relazione lavorativa. La durata massima del periodo di prova dipende dai CCNL e dalle mansioni del lavoratore, ed in ogni caso non può superare i 6 mesi e comunque non può essere per lo stesso periodo del contratto. Nel caso in cui il periodo di prova non fosse soddisfacente, le parti potranno recedere il contratto senza nessun preavviso ne motivazione.
Obbligo di segretezza e fedeltà: l'impegno da parte del lavoratore a non svolgere attività in concorrenza o che danneggino il datore di lavoro. Tale previsione può essere estesa ad un periodo successivo alla cessazione del rapporto di lavoro (patto di non concorrenza) purché limitata nel tempo (a cinque anni in caso di dirigenti e tre in tutti gli altri casi), nello spazio e controbilanciata da un corrispettivo a beneficio del lavoratore.
La cessazione del rapporto di lavoro: se non avviene per pensionamento del lavoratore può dipendere da entrambe le parti. Sia che il lavoratore rassegni le proprie dimissioni, sia che il datore di lavoro proceda allo scioglimento del vincolo per giustificato motivo oggettivo (difficoltà strutturali) o soggettivo (esempio lo spirare del termine di comparto in caso venga superato il limite massimo per il congedo per malattia) entrambe le parti sono tenute ad indicare un preavviso durante il decorso del quale non deve essere versata una indennità di preavviso e durante il quale il rapporto è ancora esistente a tutti gli effetti.
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Una volta firmato il contratto, spettano al datore di lavoro gli adempimenti relativi alle comunicazioni al centro per l'impiego nonché all'Ente di Previdenza (INPS).
Il contratto va poi firmato in più copie, una delle quali resta al lavoratore ed una al datore di lavoro.
Il lavoratore deve avere almeno 16 anni per poter firmare il contratto.
Normativa di riferimento
D.lgs. n.81/2015, recante "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni" così come modificato dal D.Lgs 87/2018 (c.d. "Decreto Dignità") recante "Disposizioni urgenti per la dignita' dei lavoratori e delle imprese."
L. 20 maggio 1970 n. 300 (c.d. "Statuto dei Lavoratori");
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di riferimento (CCNL); Art. 2060 e seguenti del Codice Civile.
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Nomi alternativi per il documento: contratto a tempo determinato, contratto di lavoro determinato, contratto di lavoro a tempo determinato, contratto di lavoro a termine, contratto di lavoro subordinato a termine
Stato: Italia