Contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca Compila il modello

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Contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca

Ultima revisione Ultima revisione 10/01/2024
Formati FormatiWord e PDF
Dimensione Dimensione4 a 5 pagine
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Ultima revisioneUltima revisione: 10/01/2024

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Il contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca è un tipo di contrato di lavoro che serve all'inserimento dei giovani in ambito lavorativo attraverso una formazione che può essere di scuola superiore, università o dottorato.

Questo contratto è caratterizzato da un contenuto formativo: il datore di lavoro, oltre a pagare la retribuzione all'apprendista per il lavoro svolto, è obbligato a garantire all'apprendista la formazione necessaria per acquisire competenze professionali adeguate al ruolo e alle mansioni per cui è stato assunto. L'apprendista ha, a sua volta, l'obbligo di seguire il percorso formativo che può essere svolto internamente o esternamente all'azienda.


Caratteristiche del contratto di apprendistato: Questo tipo di apprendistato, si rivolge ai giovani dai 18 e i 29 anni compiuti, ed è finalizzato al conseguimento di titoli di studio universitari e dell'alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, i diplomi relativi ai percorsi degli istituti tecnici superiori, per attività di ricerca nonché per il praticantato per l'accesso alle professioni che prevedono l'iscrizione a qualsiasi albo. Anche in questo caso, così come l'apprendistato professionalizzante, si possono assumere giovani fin dal diciassettesimo anno di età, se in possesso di una qualifica triennale di istruzione e formazione professionale.

Vi è la possibilità di essere assunti con contatto di apprendistato anche ai disoccupati percettori di Naspi (ossia chi percepisce un'indennità mensile di disoccupazione per i lavoratori dipendenti), Dis-Coll (indennità mensile di disocupazione per i lavoratori autonomi) e altri ammortizzatori sociali senza limiti d'età.


Collaborazione con istituti di formazione: Per poter instaurare questo tipo di contratto, Il datore di lavoro dovrà sottoscrivere protocolli con gli istuti di formazione per dare al lavoratore la possibilità di lavorare e formarsi. Generalmente il lavoratore non potrà superare il 60% del suo tempo all'interno degli istituti di formazione, ma questa disciplina è rimessa alle regioni, quindi ogni regione specificherà il periodo di tempo nel quale un lavoratore potrà stare in azienda o negli istituti di formazione. Per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo, ossia non pagherà il lavoratore.

Vi sono differenze nel caso di apprendistato per il conseguimento di un diploma tecnico superiore o nel caso di corsi universitari, in quanto nel primo caso il 60% si calcolerà in base alla formazione obbligatoria del lavoratore, mentre nel secondo caso la formazione esterna non può essere superiore al 60% del numero di ore impegnate nelle lezioni frontali previste nell'ambito dei crediti formativi di ciascun insegnamento universitario.


Tutor: Nel contratto di apprendistato, le aziende datrici di lavoro devono nominare un tutor o referente aziendale, che si occuperà di seguire il giovane e coordinare tutte le attività di formazione, così da poter essere inserito direttamente nel mondo del lavoro. Il tutor sarà quindi il referente per il lavoratore per inserirlo nel mercato del lavoro attraverso un Piano Formativo Individuale (PFI), che il lavoratore dovrà seguire per acquisire competenze in ambito lavorativo.

Durata: La durata dell'apprendistato di alta formazione e ricerca è di minimo sei mesi e massimo tre anni, o in caso di conseguimento di pratica professionale, fino al raggiungimento dell'iscrizione all'Ordine del lavoratore.

Come utilizzare il documento?

Attraverso questo documento si potrà modulare il contratto di apprendistato, ed in particolare:

  • indicare se il datore di lavoro è una società, una ditta, una cooperativa o qualsiasi altro ente giuridico;
  • stabilire la data di inizio del contratto di apprendistato;
  • indicare se è previsto o meno un periodo di prova per il lavoratore;
  • scegliere la durata del contratto di apprendistato, che non potrà mai superare i 3 anni, o, in alcuni casi, i 4;
  • indicare a quale tipo di contratto collettivo nazionale appartiene il lavoratore apprendista, la sua categoria ed il suo livello;
  • le mansioni che dovrà svolgere all'interno dell'azienda;
  • la retribuzione che verrà erogata all'apprendista, ed eventualmente indicare i vari parametri della stessa;
  • l'orario e la sede di lavoro;
  • chi sarà il tutor che seguirà il lavoratore apprendista nel suo inserimento dentro l'azienda.

Una volta firmato il contratto, il datore di lavoro si impegnerà alla registrazione in base alla normativa vigente.

E' FONDAMENTALE allegare al contratto di apprendistato un piano formativo individuale (PFI) dove stabilire il percorso che dovrà seguire il lavoratore apprendista presso l'azienda. Nel caso in cui l'azienda non fornisse tale piano, questa potrebbe incorrere in sanzioni amministrative (multe) così come previsto dalla legge.

 

Normativa applicabile

Art. 41-46, D.lgs 81/2015 "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183" (JOBS ACT)

CCNL di categoria

 

Assistenza di un avvocato

Potrai scegliere di consultare un avvocato se avrai bisogno di aiuto.

L'avvocato potrà rispondere alle tue domande o assisterti negli adempimenti opportuni. Questa opzione ti sarà proposta alla fine del documento.

 

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