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Contratto di convivenza

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Ultima revisioneUltima revisione: 18/12/2023

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Il contratto o accordo di convivenza serve per disciplinare i rapporti patrimoniali tra due persone di sesso opposto o dello stesso sesso che non vogliono contrarre matrimonio, ma che allo stesso tempo, possono disciplinare i loro rapporti patrimoniali e alcuni aspetti della vita in comune.

I conviventi, attraverso il contratto di convivenza, hanno la facoltà e dovere di indicare l'indirizzo della vita familiare e fissare la residenza comune, e godono di vari diritti, così come indicati dalla nuova legge sulle unioni civili, la c.d. "Legge Cirinnà".

Questa legge, prevede delle piccole differenze per le persone dello steso sesso rispetto alle persone di sesso opposto. Infatti, alcune normative sono specifiche per le persone dello stesso sesso, mentre per quanto riguarda le coppie eterosessuali, più che un unione civile si considera una coppia di fatto.


Differenze tra unioni civili, matrimonio e coppie di fatto

Per anni, l'unico istituto previsto nel nostro Ordinamento era il matrimonio, quello tra un uomo ed una donna. Con il passare del tempo e varie sentenze delle Corti, sia italiane che europee, si era intervenuti già ad un'equiparazione tra matrimonio e convivenza (chiamata giuridicamente more uxorio) in molti aspetti che riguardavano la vita di coppia, come per esempio riguardo all successione, o la possibilità di poter prendere aspettativa al lavoro, così come per il mantenimento di un convivente all'altro.

L'unione civile così come indicata dalla legge Cirinnà riguarda quindi le coppie dello stesso sesso, alle quali si applicano moltissime norme relative al matrimonio. Non è così per quanto riguarda invece la convivenza di fatto, le quali sono considerate in qualche maniera con meno vincolatività rispetto all'unione civile.

L'unione civile per essere costituita deve essere firmata da un notaio o da un avvocato, il quale, nel termine legale di 10 giorni, dovrà effettuare la registrazione presso il comune. Allo stesso tempo, è obbligatorio presentare due testimoni di fronte al notaio o avvocato, affinché l'unione venga considerata valida. Mentre per quanto riguarda la convivenza, basterà presentare il documento presso l'anagrafe civile del comune di residenza, ed apportare una dichiarazione, sia presenziale che telematica, per ottenere il certificato dello stato di famiglia. Inoltre, nell'unione civile si può prendere il cognome di famiglia, mentre per le convivenze di fatto questo non accade.

Vi è stata quind una scelta da parte del legislatore di dare più valenza alle unioni civili che alla convivenza di fatto, in quanto si considera che se le parti di una convivenza di fatto, eterosessuali, volessero dare più vincolatività al loro rapporto, hanno la possibilità di sposarsi ed avere più diritti e più obblighi.

In ogni caso, vi sono molti punti in comune tra unioni civili e convivenze di fatto. Infatti, attraverso questo contratto le due parti potranno regolare vari aspetti della loro convivenza. Infatti, questo documento modulabile consente di:

  • Scegliere il regime legale di comunione dei beni o separazione dei beni, attraverso i quali le parti possono scegliere se tutti i beni che entrano dentro la casa comune saranno in comunione dei beni (con i distinguo effettuati dalla legge) oppure si avrà una separazione netta della proprietà dei beni. Ciò significa che nella comunione dei beni tutti i beni che entrano all'interno della coppia durante la relazione, saranno di proprietà di entrambi, indipendentemente dalla persona che ottiene o compra quei determinati beni (ad esempio, una televisione, un orologio, mobilio). Per separazione dei beni invece si intende che ogni parte che effettui un acquisto di un determinato bene, ne sarà l'unico proprietario anche durante la convivenza;
  • Consentire alle parti di poter regolare al meglio le spese comuni durante la loro convivenza, dove le parti sono entrambe obbligate a dover partecipare e a contribuire alle spese quotidiane. Ovviamente queste dipenderanno anche dal reddito di ogni convivente;
  • Poter configurare le relazioni post-convivenza, stabilendo quale dei due conviventi potrà mantenere la casa in comune e altri aspetti più dettagliati;
  • Inserire se vi sarà un assegno di mantenimento, nel caso in cui le parti si separassero e si volesse garantire all'altra parte, per un periodo limitato di tempo proporzionale alla convivenza, lo stesso tenore di vita che si aveva durante la convivenza;
  • L'indicazione delle formalità richieste affinché il contratto sia valido.

Nonostante vi siano delle possibilità per le parti di poter scegliere il regime patrimoniale che ritengono più opportuno per la loro vita di coppia, vi sono sempre alcuni obblighi inderogabili per legge per le quali i conviventi non hanno opzioni. Infatti, entrambi devono provvedere al sostentamento della convivenza e alla vita comune, secondo il loro reddito.

Inoltre, per quanto riguarda la fine della convivenza, le parti potranno optare per chi rimane nella casa comune, così come una possibile indennizzazione data da un convivente all'altro.

Le parti, inoltre, hanno la possibilità di stabilire se si abbia o no regime degli alimenti, e, in caso affermativo, in che maniera questo sarà versato.

E' importante, per le coppie dello stesso sesso in un'unione civile rimarcare che queste devono adempiere a più formalità e hanno anche più opzioni rispetto alla coppia di sesso diverso. Infatti, questi possono decidere se prendere il cognome dell'altro convivente, la quale è ovviamente una scelta opzionale.


Come utilizzare il documento?

Attraverso questo documento si portrà optare e scegliere:

  • le generalità delle parti;
  • se le parti già vivono nell'abitazione comune o ci andranno a vivere;
  • se l'abitazione comune è di una o di entrambe le parti e se questa è di proprietà, in un contratto di locazione o comodato;
  • il regime patrimoniale dei conviventi;
  • l'apporto di cada convivente alle spese comuni;
  • il rapporto delle parti una volta cessata la convivenza e chi prenderà possesso dell'abitazione comune;
  • le generalità dei testimoni;
  • per le coppie dello stesso sesso, se le parti vogliono prendere il cognome comune.

Come detto, una volta firmato il contratto, vi sono delle differenze. Infatti, mentre per le unioni civili si dovrà far firmare da un notaio o avvocato e presentato all'ufficiale di Stato Civile entro 10 giorni alla presenza di due testimoni, per quanto riguarda il contratto di convivenza per le coppie di fatto, a queste basterà effettuare una dichiarazione presso l'anagrafe del comune di residenza.


Legge applicabile

Legge 20 maggio 2016, n.76, "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze".


Assistenza di un avvocato

Potrai scegliere di consultare un avvocato se avrai bisogno di aiuto.

L'avvocato potrà rispondere alle tue domande o assisterti negli adempimenti opportuni. Questa opzione ti sarà proposta alla fine del documento.


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