E-commerce, come tutelarsi ed essere a norma

Ultima revisione: Ultima revisione:4 luglio 2023
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Negli ultimi anni, grazie allo sviluppo di internet, si è sviluppato in maniera sempre più veloce, un vero e proprio nuovo business, chiamato commercio elettronico o e-commerce.

L'e-commerce, come dice la parola stessa, è un negozio online, dove si può effettuare una compravendita senza bisogno di recarsi in un negozio fisico.

Questi negozi, sono infatti presenza costante nel nostro mondo, basti pensare a dei giganti come Amazon o Alibaba, e al fatturato mondiale del commercio elettronico, sempre più in crescita, e probabilmente destinato a sostituire quasi integralmente il mondo delle vendite fisiche.

Il perché di questa trasformazione è presto detto: da un lato vi è il consumatore che riceve il pacco con il prodotto direttamente a casa, acquistando semplicemente con un click, mentre dall'altro vi è per il venditore la possibilità di non aprire un negozio e di non avere stock, il che comporta un abbattimento estremo dei costi.

Ma non ci sono solo Amazon o Alibaba, anzi, il mercato del commercio elettronico è formato da innumerevoli piccole imprese che cercano di aprirsi una posizione sul mercato tramite la possibilità di poter vendere online, ma molto spesso queste ultime non hanno ne i mezzi ne la possibilità di poter avere un aiuto legale per essere a norma.

In Italia, il commercio elettronico genera un volume d'affari di oltre 40 mld. di Euro, è in costante crescita ed è caratterizzato da una concorrenza molto accesa. All'importanza assunta da questo settore non sempre si accompagna, tuttavia, un'adeguata conoscenza e consapevolezza da parte delle aziende circa la normativa vigente in materia, con conseguente sottovalutazione dei rischi legali a cui le imprese possono andare incontro.

Attraverso questa guida potremo vedere quali sono le basi normative specifiche per un e-commerce, integrando il testo anche con l'altra guida, "la tua pagina web è a norma?", dove vengono indicati i punti principali per avere una pagina web in regola con la normativa vigente, oltre che alla guida sulla nuova normativa sull'e-ccomerce della normativa ominbus.

1. Primi passi per costituire un e-commerce

Iniziamo prima di tutto nel vedere come costituire un e-commerce. Per poter svolgere attività di commercio online, così come qualsiasi altra attività commerciale, occorrerà prima di tutto aprire una partita Iva o costituire una società.

La partita Iva è un codice alfanumerico di 11 cifre che serve per identificare un soggetto che svolge un qualsiasi tipo di attività commerciale, artigianale o professionale. Attraverso la partita Iva sarà possibile emettere fattura ai clienti per poter vendere il determinato prodotto o servizio online. Non è richiesta la partita Iva per coloro che effettuino attività occasionale o che comunque i guadagni siano inferiori ai 5.000€ annui. La partita Iva in ogni caso può servire per costituire una ditta individuale.

Si può entrare nell'e-commerce ovviamente anche con una Società di capitali o di persone. Nel caso in cui si voglia costituire una società, si dovranno rispettare tutte le normative in materia, e rivolgersi ad un esperto del settore.

Per quanto riguarda l'e-commerce, da chiedere all'Agenzia delle Entrate compilando l'apposito modello (AA7/AA9) nel quale dovrà essere indicato il codice della categoria merceologica. Va compilato l'apposito campo "attività di commercio elettronico", indicando il sito web e il service provider. Per poter effettuare transazioni commerciali su Internet il venditore deve ovviamente creare un sito Web in cui esporre i propri prodotti o servizi che vuole vendere.

Si possono avere varie forme di gestione dell'e-commerce, che varieranno in base all'esigenze del venditore, e pertanto la scelta di un determinato regime fiscale rispetto ad altri è sicuramente basata su ragioni prettamente individuali dello stesso, non potendo dare una regola generale. In ogni caso, una consulenza con degli esperti è sicuramente raccomandabile per l'apertura della partita Iva o per la costituzione di una società.

Quindi, una volta aperta la partita Iva, si dovrà poi effettuare la registrazione presso il Registro delle imprese della Camera di Commercio di competenza: dal 2010 è possibile utilizzare un solo modello, chiamato ComUnica (modello I1 per imprese individuali o S2 per società).

Se si effettuano vendite di prodotti e/o servizi all'interno dell'UE, si dovrà anche essere predisposti ad effettuarlo. Pertanto è necessario compilare l'apposito modello per poter operare in Europa, chiamato Archivio VIES.

Successivamente, dovrà effettuare la comunicazione al Comune di residenza attraverso la Segnalazione Certificata di Inizio attività (SCIA) tramite invio telematico allo sportello SUAP. Mentre prima bisognava attendere per 30 giorni, ora l'attività può iniziare immediatamente.

Infine, si dovrà aprire un conto in banca specifico, specie per la partita Iva individuale in quanto i contributi dell'Iva vanno fatti a mezzo modello F24 online.

Vediamo ora più nel dettaglio quali sono gli altri adempimenti normativi a cui deve rispondere un e-commerce.

2. Indicare la generalità del titolare e le informazioni al consumatore

Come per ogni altra attività, anche nel commercio elettronico si dovranno indicare le generalità del titolare della stessa. Infatti, il consumatore è tenuto a conoscere tutte le informazioni commerciali del venditore, di particolare importanza specialmente in una transazione a distanza, dove c'è generalmente molta diffidenza sulla provenienza del venditore.

Pertanto, l'art. 7 del D.Lgs 70/2003, che ha attuato sul territorio italiano la Direttiva Europea 2001/31/CE, ha individuato quali sono le principali informazioni che il venditore dovrà indicare al consumatore, nonché le modalità per poter rendere accessibili tali informazioni allo stesso, in una maniera che risulti facile, diretta e permanente. Queste informazioni devono riguardare tutti gli estremi, sia fiscali che economici, che riguardano il venditore, nonché la sede ed il domicilio.

Si tratta, in definitiva, di informazioni di carattere generale volte ad identificare l'azienda venditrice, i prodotti e servizi offerti, il prezzo e le modalità di pagamento, così come le ulteriori garanzie che vengono poste a garanzia del consumatore, ma anche a fornire indicazioni più specifiche sulla conclusione del contratto e sulle informazioni commerciali e pubblicitarie. Vi sono poi alcuni obblighi informativi che riguardano specificamente alcuni settori merceologici, come ad esempio i beni alimentari.

Tali informazioni devono essere inserite nel sito web in modo chiaro, facilmente accessibile ed aggiornato, fin dal primo contatto con il consumatore, al fine di consentire a quest'ultimo di verificare la convenienza della transazione e la conformità dei beni/servizi forniti alle dichiarazioni dell'azienda venditrice.

L'omissione delle indicazioni menzionate comportano una sanzione che può arrivare fino a 10.000€.

3. Adempimenti per la tutela del consumatore

Per avere un e-commerce perfettamente in regola con la normativa, bisogna tenere assolutamente in considerazione quanto previsto dal D.lgs 206/05, ovvero il Codice del Consumo (che chiameremo in avanti Codice). Questa normativa, che ha subito numerose modifiche ed integrazioni che vedremo, infatti tutela il consumatore da eventuali abusi dell'azienda, così come dall'apposizione delle clausole vessatorie, ossia clausole che le aziende online inseriscono nonostante queste siano contrarie alla legge.

3.1 Definizione di consumatore

E' importante sottolineare, come sensi del Codice, vi sia una distinzione tra consumatore e professionista, ed è molto importante individuare una o l'altra categoria, perché questo comporta l'applicazione o meno del Codice.

Ai sensi dell'art.3, c.1, lett a), del Codice del Consumo, viene considerato consumatore la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta. Mentre, ai sensi dell'art.3, c.1 lett. c), viene definito professionista, la persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario.

Chi agisce nell'ambito della sua attività imprenditoriale, artigianale, commerciale o professionale è, quindi, "professionista" o operatore "business", mentre chi agisce al di fuori di tali attività, è "consumatore".

In parole povere: chiunque non è un imprenditore al momento dell'acquisto, viene considerato come un consumatore, come ad esempio l'impiegato che acquista un bene su Amazon. Mentre se il bene viene acquistato da un'impresa, in questo caso non sarà consumatore.

L'e-commerce può coinvolgere sia professionisti che consumatori e, seconda dei soggetti di volta in volta coinvolti, cambia la disciplina applicabile. In conclusione, esistono i seguenti tipi di e-commerce:

a) E-commerce B2B (Business to Business):

il commercio elettronico nel quale sia il venditore che l'acquirente sono professionisti e quindi non viene applicato il Codice in quanto si ritiene che il professionista non possa essere tutelato dalle stesse norme che proteggono il consumatore, a meno che il professionista acquirente, non acquisti il bene per un uso privato. In quel caso potrà essere tutelato dal Codice.

b) E-commerce B2C (Business to Consumer):

il commercio elettronico nel quale il venditore è un operatore business, ovvero un professionista, mentre l'acquirente è un consumatore, e qui ovviamente si applicherà il Codice, in quanto la normativa è stata concepita proprio per tutelare questa categoria

c) E-commerce C2C (Consumer to Consumer):

il commercio elettronico nel quale sia venditore che acquirente sono consumatori. In questo caso non si applica il Codice, dato che il venditore non svolge l'attività in maniera professionale e non è operatore di business. Pertanto, il consumatore sarà tutelato dal Codice Civile e dai termini e condizioni (T&C) della piattaforma.

In conclusione, il consumatore sarà sempre protetto dal Codice ogni volta che acquisterà presso qualsiasi operatore professionista nel settore, come nel caso di un acquisto su Amazon. Nel caso in cui l'acquisto avvenga attraverso piattaforme di marketplace, come Ebay, sarà tutelato invece dai T&C della piattaforma e dalle normative del Codice Civile.

3.2 Tutela del consumatore

Il Codice del Consumo è stato modificato più volte nel corso del tempo, data l'esigenza sempre maggiore di dover proteggere il consumatore di fronte alle nuove tecnologie e ai nuovi metodi di vendita. L'intervento più importante si è avuto con l'introduzione del D.Lgs 21/2014, nel recepire la direttiva europea 2011/83/UE, ha introdotto nuove protezioni al consumatore in materia di contratti stipulati a distanza, con particolare riguardo rispetto agli abusi che quest'ultimo può ricevere da parte dell'operatore. I principali punti della normativa sono:

a) Il diritto di recesso e il diritto di ripensamento:

Forse il diritto più importante introdotto per gli acquisti a distanza, da la possibilità al consumatore di recedere dal contratto entro minimo 14 giorni dal ricevimento della merce. Questo significa che l'operatore non potrà introdurre periodi inferiori ai 14 giorni, in quanto la clausola si ritiene automaticamente nulla. Successivamente all'introduzione della direttiva Omnibus, il diritto di ripensamento da parte del consumatore ascende a 30 giorni.

Il diritto di ripensamento invece dà la possibilità al consumatore di restituire il bene anche se in parte deteriorato, in quanto responsabile solo della diminuzione del valore del bene custodito.

b) Responsabilità del venditore:

Il venditore dovrà fornire la garanzia del prodotto al consumatore, nonché l'assistenza tecnica, sia del prodotto che della spedizione. Il venditore è responsabile inoltre per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del prodotto e dovrà occuparsi del ripristino, senza spese, della conformità del prodotto mediante riparazione o sostituzione; della riduzione adeguata del prezzo; della risoluzione contrattuale nel caso in cui non fosse applicabile nessun tipo di sostituzione.

c) Informativa precontrattuale:

L'operatore che costituisce un e-commerce sarà obbligato ad avere ben visibile ed accessibile i Termini e Condizioni della sua pagina internet e della vendita, così come le condizioni d'uso della sua pagina web. Il consumatore deve infatti ben conoscere le caratteristiche del servizio o del prodotto acquistato, nonché, come visto al capitolo anteriore, le generalità dell'operatore e tutti i suoi dati. Deve anche essere ben indicato il prezzo del prodotto, se questo è soggetto a Iva o meno, e le modalità di pagamento accettate. Dovranno essere ben indicati i costi di spedizione nonché quelli per il reso, e le modalità di quest'ultimo, che in ogni caso devono essere semplici e non comportare complicazioni per il consumatore.

d) La vendita telefonica:

Le vendite incassate via telefono necessitano, da parte dell'acquirente, di una conferma in forma cartacea o via e-mail e non solo con il semplice consenso telefonico.

e) La trasparenza delle spese:

Il venditore è tenuto alla massima trasparenza per quanto riguarda tutte le eventuali spese che il consumatore potrebbe sostenere in caso di restituzione dei prodotti. Inoltre, il venditore non potrà imporre al consumatore costi superiori per pagamenti effettuati con carta di credito o bancomat. Questo punto evidenzia come il venditore ha degli obblighi informativi tassativi nei confronti del consumatore, anche su consegna beni e sulle spese di spedizione.

Sono quindi questi i principali diritti del consumatore, ai quali si vanno ad aggiungere numerosi altri articoli, sempre a sua tutela, che spaziano dalla pubblicità ingannevole alle pratiche commerciali scorrette ed aggressive. Per il titolare di un e-commerce è quindi fondamentale dover adempiere a quanto previsto dal Codice e di evitare qualsiasi tipo di pratica commerciale scorretta, onde evitare sonore sanzioni.

4. Altri adempimenti: dati personali e risoluzione controversie

Oltre a quanto indicato sopra, vi sono altri adempimenti ai quali deve sottostare chi vuole aprire un e-commerce. Vediamo in breve quali sono.

4.1 Privacy Policy

Un operatore online deve ovviamente essere conforme anche all'informativa sulla Privacy in base a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679, GDPR.

In breve, il sito utilizzato dall'impresa deve anzitutto contenere una privacy policy, che fornisca tutte le informazioni necessarie affinché i visitatori del sito possano decidere in modo consapevole se prestare il consenso al trattamento dei loro dati personali o meno.

Per avere più informazioni, si rimanda alla lettura della guida sui punti chiave del GPDR in materia di protezione di dati personali.

4.2 Cookies Policy

Altrettanto importante, e facente parte dell'informativa privacy, è l'informativa riguardo all'utilizzo dei cookies all'interno della pagina web. I Cookies sono brevi informazioni che possono essere salvate sul computer dell'utente quando il browser richiama un determinato sito web. Con essi il server invia informazioni che saranno rilette ed aggiornate ogni qual volta l'utente ritornerà sul sito.

Di nuovo, si rimanda alla lettura della nostra guida sulla pagina web per una lettura più approfondita.

4.3 Risoluzione online delle controversie (Online Dispute Resolution)

Introdotto con il Regolamento EU 2013/524, la risoluzione online delle controversie (online dispute resolution, ODR, in inglese), prevede la possibilità di avere un sistema di risoluzione online delle controversie, nazionali e internazionali, concernenti tutti i contratti di vendita stipulati tra venditori professionisti e consumatori.

Seppur il ricorso alla piattaforma sia facoltativo, al fine di agevolarne la diffusione, il citato Regolamento prevede che i siti web di e-commerce abbiano l'obbligo di indicarne l'esistenza sia nelle condizioni generali di vendita, inserendo l'indirizzo web della piattaforma, che nel body del proprio sito web, attraverso un banner appositamente creato dalla Commissione Europea, raggiungibile allo stesso sito internet.

Inoltre ai commercianti corre l'obbligo di fornire il proprio indirizzo di posta elettronica, così da garantire ai consumatori un primo punto di contatto, così come già visto nel punto 2. Le sanzioni possono arrivare fino a 20.000€ nel caso in cui non vengano indicati la mail e il banner della Commissione Europea.

5. Conclusioni

Abbiamo visto quindi, in maniera non esaustiva data la mole di informazioni che si possono avere su questo tema, quali sono i principali punti per aprire un e-commerce ed essere conforme alle varie normative, che spaziano dalla tutela del consumatore, alla Privacy Policy, passando per la normativa che riguarda direttamente il commercio elettronico.

Se avere un e-commerce è sicuramente una grande opportunità di business, si deve stare anche molto attenti a rispettare tutte le normative e le disposizioni di legge, nonché la normativa sul Codice di Consumo, in quanto sono punti molto importanti e sui quali l'AGCM (Autorità Garante dell Competenza e Mercato) è molto vigile. Sono molti i casi infatti di inflizione di multe, e l'Italia è al primo posto in Europa per quanto riguarda i controlli dell'agenzia.

Per questo, questa guida può essere uno strumento utile per essere a norma e dormire sogni tranquilli. Buon business!

6. Normativa

D. Lgs 9 aprile 2003, n. 70 "Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico"

D. Lgs 6 settembre 2005, n. 206 "Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229"

Regolamento (UE) n. 679/2016, così come introdotto in Italia tramite il D.Lgs 10 agosto 2018, n.101 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)."

Provvedimento del Garante della Privacy n. 229/2014, relativo alla "Individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei cookie."

D.Lgs 21 febbraio 2014, n. 21, relativo all "Attuazione della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, recante modifica delle direttive 93/13/CEE e 1999/44/CE e che abroga le direttive 85/577/CEE e 97/7/CE"

Regolamento (UE) n. 524/2013 del 21 maggio 2013 relativo alla "risoluzione delle controversie online dei consumatori e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (regolamento sull'ODR per i consumatori)"

Decreto Legislativo 7 marzo 2023, n. 26 "Attuazione della direttiva (UE) 2019/2161 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva 93/13/CEE del Consiglio e le direttive 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori."

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