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La richiesta di lavoro in Smart Working da parte del lavoratore dipendente al datore di lavoro, viene effettuata alla luce delle recenti disposizioni governative per la crisi dovuta al Covid'19 o Coronavirus, dove si raccomanda a tutte le imprese che possono effettuarlo, di far lavorare i propri dipendenti in Smart Working.
Nel caso specifico, si richiede al datore di lavoro la possibilità di poter lavorare a distanza e in Smart Working. Le parti poi saranno libere di firmare un contratto vero e proprio di Smart Working.
Vi sono alcune categorie che hanno alcune priorità per ottenere questo tipo di lavoro a distanza:
I presenti parametri non sono obbligatori e sono a discrezione del datore di lavoro valutare o meno lo Smart Working. Di certo, viste le condizioni di emergenza, è probabile che questo venga concesso a tutti.
I principali elementi dello Smart Working sono:
Retribuzione: la norma chiaramente esplicita che il fatto di svolgere la prestazione in Smart Working, non comporterà in nessun caso una riduzione della retribuzione rispetto agli altri lavoratori che svolgono le stesse mansioni. Questo perché si vuole evitare che lo Smart Working venga utilizzato come forma di ridurre la retribuzione del lavoratore, ma, al contrario, si vuole dare implementazione a questo tipo di disciplina lavorativa.
Priorità: il datore di lavoro dovrà dare priorità alle madri che richiedano di effettuare la prestazione lavorativa in Smart Working, nei 3 anni successivi al congedo di gravidanza obbligatorio, così come i lavoratori che hanno figli in condizioni di disabilità. A causa della pandemia Coronavirus tutti i lavoratori che ne abbiano la possibilità effettuano le proprie prestazioni in Smart Working.
Luogo della prestazione: A seguito dell'emergenza Covid'19 o Coronavirus è assolutamente vietato lavorare nei luoghi pubblici o hub aziendali. L'unico luogo in cui effettuare la prestazione lavorativa è la propria abitazione.
Attrezzatura e modalità della prestazione: al lavoratore verrà data in comodato d'uso tutta l'attrezzatura necessaria per poter svolgere al meglio la sua attività lavorativa. Si richiede che questo abbia sempre disponibile una connessione internet per poter effettivamente svolgere la sua prestazione. I costi relativi alla connessione e alla prestazione, saranno a carico del lavoratore. A seguito della pandemia, è possibile per il lavoratore poter lavorare anche con i propri strumenti tecnologici, vista l'impossibilità materiale per le aziende di poter fornire a tutti i lavoratori degli strumenti idonei in piena emergenza.
Orario: altro elemento molto importante è l'orario di lavoro che dovrà svolgere il lavoratore. La prestazione in Smart Working infatti, potrebbe comportare un rischio abbastanza elevato per il lavoratore di essere continuamente "presente" al lavoro. Si è così provveduto ad inserire obbligatoriamente nel contratto il diritto al riposo del lavoratore, chiamato diritto alla disconnessione, e la maniera in cui questa verrà applicata tecnicamente, ossia come il lavoratore potrà effettivamente disconnettersi dalla modalità online.
Durata e Recesso: la prestazione in Smart working può avvenire sia a tempo determinato che a tempo indeterminato. In entrambi i casi è prevista la possibilità di recesso, con alcune differenze. Infatti, per i contratti a tempo determinato, data la natura non definitiva del contratto, è previsto il recesso solamente nel caso di giustificato motivo da una delle due parti. Nel caso invece di contratti a tempo indeterminato, è prevista la possibilità di recesso con un preavviso da notificare all'altra parte con almeno 30 giorni di anticipo. Nel caso in cui il lavoratore fosse un disabile, il preavviso sale a 90. A seguito della pandemia è possibile che lo Smart Working duri solamente il periodo della stessa, per poi rientrare ad un regime generale una volta finito. Questo dipenderà dalle parti e dalla volontà di firmare un nuovo contratto di Smart Working.
Come utilizzare il presente documento:
Attraverso questo documento si potrà:
Una volta firmato, il presente documento dovrà essere inviato al datore di lavoro per conoscenza ed attendere la sua risposta tramite qualsiasi mezzo.
Normativa applicabile:
Legge 22 maggio 2017, n. 81, "Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato."
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020, "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19."
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Stato: Italia