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Lettera di dimissioni

Ultima revisione Ultima revisione 22/12/2023
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Ultima revisioneUltima revisione: 22/12/2023

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La lettera di dimissioni è il mezzo con il quale il lavoratore comunica al datore di lavoro la sua intenzione di recedere dal rapporto di lavoro.

E' molto importante stabilire se la lettera di dimissioni è dovuta per giusta causa o per motivi personali. Nel primo caso, vi sono dei motivi giustificanti per un comportamento all'interno dell'azienda che giustificano le dimissioni del lavoratore. Nel secondo caso, saranno dei motivi personali del lavoratore che lo portano a dimettersi.

Secondo la Giurisprudenza, i motivi che giustificano la giusta causa possono essere, tra gli altri:

- mancato o ritardato pagamento della retribuzione;

- omesso versamento dei contributi (purché non sia stato a lungo tollerato dal lavoratore);

- comportamento ingiurioso del superiore gerarchico verso il dipendente;

- pretesa del datore di lavoro di prestazioni illecite da parte del lavoratore;

- mobbing (non poter lavorare nonostante la volontà del lavoratore);

- aver subito molestie sessuali nei luoghi di lavoro;

- modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative;

- spostamento del lavoratore da una sede all'altra senza che vi siano effettivamente delle motivazioni.


Nel caso in cui il lavoratore non rientri in una di questi motivi, allora potrà presentare le sue dimissioni, rispettano il periodo di preavviso richiesto dal CCNL (Contratto Collettivo Nazionale del lavoro) di categoria. Il periodo di preavviso è generalmente così stabilito:

- lavoro full time (più di 24 ore settimanali) e più di 5 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 15 giorni di calendario;

- lavoro full time e meno di 5 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 8 giorni di calendario;

- lavoro part-time (meno di 24 ore settimanali) e più di 2 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 8 giorni di calendario;

- lavoro part-time e meno di 2 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 4 giorni di calendario.


Queste informazioni sono indicative dato che ogni CCNL può prevedere un periodo diverso in base al tipo di mansioni del lavoratore.

Se il lavoratore non rispetta il periodo di preavviso previsto dal CCNL gli verrà tolto la parte corrispondente dello stipendio per tutti i giorni in cui non ha rispettato il suddetto preavviso: ad esempio, se il lavoratore deve dare il preavviso con 8 giorni di anticipo, e lo da con 4, gli verranno tolti i 4 giorni di stipendio per arrivare agli 8 richiesti.

Non è necessario rispettare il preavviso se si ha un contratto a tempo determinato, contratto di stage o contratto a progetto.


Come utilizzare il presente documento?

Attraverso questo documento si potrà:

  • Indicare il nome dell'azienda presso cui si invia la lettera di dimissioni;
  • Indicare il nome del lavoratore;
  • Stabilire se le dimissioni saranno per giusta causa o meno;
  • Indicare se verrà rispettato il periodo di preavviso;
  • Indicare l'ultimo giorno di lavoro del lavoratore;
  • Il luogo e la data di firma delle dimissioni.


A seguito delle recenti riforme è necessario che le dimissioni vengano convalidate presso la Direzione territoriale del lavoro o il Centro per l'impiego territorialmente competenti o le sedi individuate dal CCNL. Ciò significa che la lettera di dimissioni non è efficace fino a quando non vengono convalidate dai centri sopra indicati.

Le seguenti disposizioni non si applicano per il lavoratore domestico, al lavoratore nel periodo di prova, alla lavoratrice neo mamma, al lavoratore marittimo e al lavoro nel pubblico impiego.


Normativa di riferimento

L. 28 giugno 2012, n. 92: "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita."

D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151: "Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183."

D.Lgs 26 marzo 2001, n. 151: "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53"


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