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Lettera di dimissioni

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La lettera di dimissioni è un documento attraverso il lavoratore comunica al datore di lavoro o alle risorse umane la sua intenzione di recedere dal rapporto di lavoro, ossia di non voler più lavorare all'interno dell'azienda.

Le dimissioni sono quindi un atto fondamentale nel momento in cui un lavoratore decide di voler interrompere il rapporto di lavoro. Questa decisione può essere frutto di vari motivi, sia personali da parte del lavoratore, sia per motivi oggettivi, ossia quando ricorrono alcuni eventi che fanno si che il lavoratore non possa più lavorare all'interno dell'azienda.

Dimissioni per giusta causa e dimissioni volontarie

Il primo e fondamentale punto per quanto riguarda le dimissioni è sicuramente quello delle dimissioni per giusta causa. Questo avviene quando vi sono determinate condizioni oggettive, come ad esempio il mancato pagamento degli stipendi, oppure quando vi sono determinati comportamenti da parte del datore di lavoro o dei manager - come ad esempio le molestie sessuali - che implicano, di fatto, l'obbligo del lavoratore di doversene andare.

Secondo la Giurisprudenza, i motivi che giustificano la giusta causa possono essere, tra gli altri:
- mancato o ritardato pagamento della retribuzione;
- omesso versamento dei contributi (purché non sia stato a lungo tollerato dal lavoratore);
- comportamento ingiurioso del superiore gerarchico verso il dipendente;
- pretesa del datore di lavoro di prestazioni illecite da parte del lavoratore;
- mobbing (non poter lavorare nonostante la volontà del lavoratore);
- aver subito molestie sessuali nei luoghi di lavoro;
- modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative;
- spostamento del lavoratore da una sede all'altra senza che vi siano effettivamente delle motivazioni.

Nel caso di dimissioni per giusta causa, il preavviso non è necessario, ossia il lavoratore può dimettersi immediatamente senza bisogno di dover aspettare il periodo previsto dalla legge o CCNL (contratto collettivo nazionale del lavoro)

Nel caso in cui invece non ricorrano i motivi per la giusta causa, il lavoratore potrà sempre presentare le sue dimissioni, rispettando però il periodo di preavviso previsto sempre dalla legge o dal CCNL.

Preavviso

Quindi, nel caso in cui il lavoratore non rientri nella categoria delle dimissioni per giusta causa, potrà presentare le sue dimissioni, rispettano il periodo di preavviso richiesto dal CCNL (Contratto Collettivo Nazionale del lavoro) di categoria.

Il periodo di preavviso è generalmente così stabilito:

-lavoro full time (più di 24 ore settimanali) e più di 5 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 15 giorni di calendario;
-lavoro full time e meno di 5 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 8 giorni di calendario;
-lavoro part-time (meno di 24 ore settimanali) e più di 2 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 8 giorni di calendario;
-lavoro part-time e meno di 2 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 4 giorni di calendario.

Queste informazioni sono indicative dato che ogni CCNL può prevedere un periodo diverso in base al tipo di mansioni del lavoratore, ossia in base al tipo di lavoro svolto all'interno dell'azienda.

Se il lavoratore non rispetta il periodo di preavviso previsto dal CCNL gli verrà tolto la parte corrispondente dello stipendio per tutti i giorni in cui non ha rispettato il suddetto preavviso: ad esempio, se il lavoratore deve dare il preavviso con 8 giorni di anticipo, e lo da con 4, gli verranno tolti i 4 giorni di stipendio per arrivare agli 8 richiesti.

Non è necessario rispettare il preavviso se si ha un contratto a tempo determinato, contratto di stage o contratto a progetto.

Effetti delle dimissioni

Quando il lavoratore presenta le dimissioni al datore di lavoro l'effetto più immediato è sicuramente quello di interrompere il rapporto di lavoro. Quindi, successivamente al periodo previsto dal preavviso, o, in caso di dimissioni per giusta causa, al verificarsi del determinato evento, il lavoratore smetterà di lavorare per il datore di lavoro e le parti non hanno più nessun rapporto tra di loro.

Diverse invece sono le consugeunze da un punto di vista di sussidi che si possono ottenere. Infatti, mentre per le dimissioni volontarie non è previsto nessun tipo di sussidio per il lavoratore, in caso di dimissioni per giusta causa il lavoratore ha diritto sia alla Naspi, ossia la disoccupazione per il lavoratore che perde il lavoro involontariamente (generalmente capita per il licenziamento o per fallimento dell'azienda.)

Il dipendente che rassegna le dimissioni per giusta causa, oltre alla Naspi, ha diritto all'indennità sostitutiva del preavviso a carico del datore di lavoro.

Per indennità sostitutiva di preavviso si intende che il datore di lavoro è obbligato a corrispondere al lavoratore un'indennità sostitutiva dello stesso, pari alle retribuzioni che il lavoratore avrebbe percepito se avesse lavorato durante il preavviso.

Come presentare le dimissioni

Con la finalità di evitare una prassi molto comune nel panorama lavorativo italiano, ossia le dimissioni in bianco, dal 2015 è obbligatorio presentare le dimissioni attraverso il portale predisposto dal Ministero del Lavoro.

Per dimissioni "in bianco" si intende la procedura nel far firmare le dimissioni al lavoratore al momento dell'assunzione (in bianco, appunto) e quindi nel momento in cui la posizione dello stesso lavoratore è più debole, pratica riguardante prevalentemente le donne lavoratrici.

E' obbligatorio quindi, presentare le dimissioni nel portale o attraverso un patronato o ispettorato del lavoro. Non si applica la procedura telematica per quanto riguarda il periodo di prova, il lavoro domestico, dipendenti della pubblica amministrazione e i lavoratori autonomi.

In caso di dimissioni da parte di madri in gravidanza, o di entrambi i genitori nei primi tre anni di vita del bambino durante il congedo parentale, queste dovranno essere convalidate obbligatoriamente da parte del servizio ispettivo del Ministero del Lavoro istituito presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro.

 

Come utilizzare il presente documento?

Attraverso questo documento si potrà:

  • Indicare il nome dell'azienda presso cui si invia la lettera di dimissioni;
  • Indicare il nome del lavoratore;
  • Stabilire se le dimissioni saranno per giusta causa o meno;
  • Indicare se verrà rispettato il periodo di preavviso;
  • Indicare l'ultimo giorno di lavoro del lavoratore;
  • Il luogo e la data di firma delle dimissioni.

Il presente documento dovrà essere inviato al datore di lavoro per conoscenza attraverso PEC, lettera A/R, consegna a mano o email.

Le dimissioni saranno valide però quando queste vengono presentate sul sito del Ministero del Lavoro, oppure quando ci si rivolge ad un patronato o ispettorato del lavoro per la convalida e presentazione telematica.

In caso di presentazione di dimissioni per giusta causa online si dovrà selezionare, nel menù a tendina, la scritta "giusta causa".


Normativa di riferimento

L. 28 giugno 2012, n. 92: "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita."

D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151: "Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183."

D.Lgs 26 marzo 2001, n. 151: "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53"


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