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Delega controllo green pass al lavoratore

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Delega controllo green pass al lavoratore

La presente delega controllo del Green pass, o certificazione verde, al lavoratore è un documento attraverso la quale il datore di lavoro delega un lavoratore al controllo del Green pass, o certificazione verde, in azienda.

Dal 15 ottobre 2021 l'accesso in azienda è consentito solo al personale o in possesso del green pass o del certificato di esenzione dalla vaccinazione sulla base di idonea certificazione medica.

Il Green Pass è un documento rilasciato dal governo in automatico nei seguenti casi:

  • aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;
  • aver completato il ciclo vaccinale;
  • aver fatto la dose aggiuntiva al primo ciclo di vaccinazione;
  • essere risultati negativi a un tampone molecolare nelle ultime 72 ore o antigenico rapido nelle 48 ore precedenti;
  • essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.

L'obbligo di verifica rimane in capo al datore di lavoro che dovrà stabilire le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche entro il 15 ottobre. Ma, in molti casi il datore di lavoro non ha tempo di poter effettuare controlli, ed è per questo motivo che molto spesso avrà bisogno di un delegato.

I controlli molto spesso verranno effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, ma ove ciò risulti di difficile attuazione, sarà possibile che siano fatti nel corso dell'attività lavorativa. In questo caso, il numero minimo di lavoratori da controllare sarà nella misura di almeno il 20% rispetto a quelli effettivamente presenti in ambito lavorativo.

Per luogo di lavoro, si intende ogni attività produttiva, anche all'aperto, come ad esempio un cantiere. Pertanto, il certificato è praticamente obbligatorio per ogni attività lavorativa. L'obbligo vale per tutte le persone che a diverso titolo svolgono attività lavorativa all'interno dell'azienda, dipendenti ma anche volontari, consulenti, formatori, manutentori esterni.

Il datore di lavoro o il delegato, incaricato tramite questo documento, impartisce le modalità attuative secondo le quali i soggetti dallo stesso incaricati provvedono a effettuare materialmente le attività di controllo

La verifica della validità del certificato deve essere fatta mediante la scansione del QR code apposto sullo stesso, utilizzando la App "verifica C19" e deve limitarsi alla sola autenticità e validità del certificato stesso, per salvaguardare la privacy del lavoratore. Infatti, il datore di lavoro, o il suo delegato, non potranno prendere informazioni relative al lavoratore attraverso il controllo.

Il lavoratore delegato al Controllo avrà una serie di regole da rispettare:

  • non deve effettuare fotografie;
  • non deve effettuare copie cartacee o digitali di documenti di identità o certificazioni Verdi (Green Pass);
  • non conserva alcuna informazione relativamente alle attività di verifica delle certificazioni Verdi;
  • non può cedere l'incarico se non autorizzato dal datore di lavoro avverte il datore di lavoro qualora riscontri situazioni non previste dalla presente procedura;
  • non deve procedere a verificare dati diversi dalla identificazione dei soggetti privi di certificazione valida nel rispetto del Regolamento sulla Privacy.

L'accesso da parte del lavoratore in azienda, senza il certificato verde o Green pass, rappresenta un "illecito disciplinare" e come tale sarà sanzionato.

Al momento della verifica chi non ha il green pass non potrà accedere all'interno dei luoghi di lavoro e verrà considerato assente ingiustificato, il che significa che potrà essere sospeso dal datore di lavoro e rimanere senza stipendio. In ogni caso, il lavoratore potrà sempre fornire una certificazione per tornare a lavorare in qualsiasi momento, in quanto il suo posto verrà comunque garantito, in quanto non è qualificabile come sanzione disciplinare, ossia come causa da giustificare un licenziamento. La presente normativa, al momento, durerà fino al 31 dicembre 2021.

In ogni caso, la violazione dell'obbligo di esibizione del certificato, ossia nel caso in cui il lavoratore entri in azienda senza il certificato, è punita con una multa che oscilla tra i 600 e i 1.500 euro e può essere ulteriormente aumentata in caso di contraffazione del green pass. Per i datori di lavoro che non abbiano verificato il rispetto delle regole e che non abbiano predisposto le corrette modalità di verifica è prevista, invece, una sanzione da 400 a 1.000 euro.


Come utilizzare il seguente documento:

Attraverso questo documento si potrà indicare:

  • Chi è il datore di lavoro e le sue generalità;
  • Chi è il lavoratore delegato dal datore di lavoro;
  • Le mansioni del lavoratore;
  • Indicare la data in cui inizierà il controllo il lavoratore delegato;
  • Stabilire se il lavoratore riceverà una retribuzione per il lavoro svolto;

Questo documento dovrà essere firmato da entrambe le parti e deve essere portato a conoscenza dei dipendenti aziendali su chi sarà l'addetto ad effettuare il controllo.


Normativa applicabile

D.L. 21 settembre 2021, n. 127. Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening.

D.L 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 giugno 2021, n. 87, recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.


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