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Comunicazione termine periodo di prova ed assunzione del lavoratore

Ultima revisione Ultima revisione 03/01/2024
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Ultima revisioneUltima revisione: 03/01/2024

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La presente comunicazione al lavoratore di assunzione al termine del periodo di prova, è un documento da utilizzare nel caso in cui vi sia un lavoratore in periodo di prova presso il datore di lavore, al quale si comunica l'assunzione.


Che cos'è il periodo di prova

Inanzitutto, occorre spiegare cos'è il periodo di prova. Al momento della sottoscrizione del contratto di lavoro, le parti possono firmare un patto di prova. Il patto di prova apposto al contratto di lavoro deve non solo risultare da atto scritto ma contenere anche la specifica indicazione di quale saranno le mansioni che dovrà svolgere il lavoratore, ossia quale sarà la sua attività all'interno dell'azienda.

Nel caso in cui mancasse l'indicazione delle mansioni o il patto di prova non risultasse da atto scritto, il contratto diviene definitivo essendo nullo qualsiasi patto di prova non risultante in atto scritto o non contestuale al momento dell'assunzione.


Durata periodo di prova

La durata massima del periodo di prova non può eccedere, per i contratti a tempo indeterminato, i sei mesi e nel contratto a tempo determinato la durata del periodo di prova è stabilita in misura proporzionale alla durata del contratto. In caso di rinnovo di un contratto di lavoro per lo svolgimento delle stesse mansioni non è possibile stipulare un periodo di prova.

Quindi se si esiste una durata massima del periodo di prova, non esite però una durata minima. In ogni caso, ogni CCNL o contratto collettivo aziendale provvedono ad indicare quanto durerà il periodo di prova per una determinata categoria lavorativa.


A cosa serve il periodo di prova

Il periodo di prova serve per verificare l'effettiva capacità del lavoratore di adattarsi all'interno dell'azienda, ma anche allo stesso lavoratore per valutare se l'azienda è congrua con le sue capacità. Durante questo periodo sia il licenziamento da parte del datore di lavoro che le dimissioni da parte del lavoratore non avranno nessun preavviso e non si dovranno dare motivazioni a meno che non venga pattuito diversamente nel contratto. In ogni caso, se il licenziamento è determinato da un motivo illecito e il lavoratore riesce a fornirne la prova, il datore di lavoro è tenuto a risarcire il danno e a consentire la prosecuzione del rapporto fino al completamento della prova.


Fine del periodo di prova

Una volta che finisce il periodo di prova, il lavoratore può essere assunto con un contratto di lavoro subordinato, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato. In questo caso, il periodo di prova sarà conteggiato come anzianità e il primo giorno del lavoratore in azienda sarà il primo giorno effettivamente lavorato durante il periodo di prova. Ovviamente, vi è anche la possibilità che il lavoratore non sia adeguato alle mansioni previste in azienda o non si sia instaurato il rapporto fiduciario che si richiede per continuare un rapporto di lavoro, e quindi al termine del periodo di prova non vi sia nessun nuovo contratto e si concluderà l'esperienza lavorativa all'interno dell'azienda.

Le parti sono libere di poter sciogliere il rapporto anche durante il periodo di prova, dove basta una semplice comunicazione all'altra parte per far interrompere il rapporto di lavoro.


Come utilizzare il presente documento:

Attraverso questo documento si potrà:

  • Comunicare al lavoratore quando inizierà il suo nuovo contratto e se questo è a tempo determinato o indeterminato;
  • Indicare se l'orario di lavoro è lo stesso del precedente contratto o subirà dei cambiamenti;
  • Indicare se, nel contratto a tempo determinato, con il rinnovo del contratto si supereranno o no i 12 mesi totali di lavoro da parte del lavoratore;
  • Nel caso in cui vengano superati i 12 mesi, indicare i motivi per cui si ricorre di nuovo al contratto a tempo determinato;
  • Indicare se la sede lavorativa rimarrà la stessa o subirà anch'essa dei cambiamenti;
  • Far firmare il contratto al lavoratore per presa visione.


Il periodo di prova suppone la presenza di un contratto firmato prima dalle parti, indicando che il lavoatore è nel periodo di prova. Quindi, si continuerà ad applicare il contratto in essere e non ci sarà bisogno di registrazioni nel sito del Ministero, in quanto già precedentemente registrato.


Normativa applicabile:

Art. 19, comma 2, D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, (c.d. Jobs Act), "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183."


Assistenza di un avvocato:

Potrai scegliere di consultare un avvocato se avrai bisogno di aiuto.

L'avvocato potrà rispondere alle tue domande o assisterti negli adempimenti opportuni. Questa opzione ti sarà proposta alla fine del documento.


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