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Ricevuta canone locazione

Ultima revisione Ultima revisione 23/01/2024
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Ultima revisioneUltima revisione: 23/01/2024

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La ricevuta del pagamento del canone di locazione è un documento attraverso il quale il locatore (il proprietario) di un immobile dichiara che il conduttore (l'inquilino) ha pagato il canone di locazione mensile e/o per un determinato periodo. Il conduttore quindi, attraverso questo documento, potrà dimostrare l'effettivo pagamento del canone di locazione in tutte le sedi opportune.

Questo tipo di documento deve contenere i dati del locatore e del conduttore, oltre all'indirizzo dell'immobile. Inoltre, deve contenere il prezzo dell'affitto che si paga e la data di firma del contratto, oltre a quella di registrazione nel caso in cui questo non sia una locazione turistica.

Infatti, questo tipo di ricevuta, può essere utilizzato sia per il contratto di locazione ad uso abitativo, per il contratto di locazione commerciale, e per il contratto di locazione turistica.

Generalmente, questo tipo di ricevuta si consegna quando si ha un pagamento in contanti visto che con il bonifico bancario fa fede il cedolino bancario, ma nel caso in cui il conduttore lo richiedesse, il locatore è obbligato in ogni caso a consegnare la ricevuta al conduttore.


Come utilizzare il presente documento?

Attraverso questo documento si potrà:

  • indicare se la ricevuta fa riferimento a un contratto di locazione ad uso abitativo, ad uso commerciale o turistico;
  • indicare la generalità delle parti;
  • stabilire il periodo a cui fa riferimento la ricevuta;
  • indicare la cifra totale pagata dal conduttore;
  • indicare se il contratto è soggetto o meno a variazione ISTAT e in caso, indicare la cifra.

La ricevuta d'affitto va firmata in duplice copia, una per parte.

I contratti d'affitto che prevedono il regime della cedolare secca non dovranno apportare nessuna marca da bollo.

Nel caso contrario, ossia il contratto non prevede il regime della cedolare secca, e questo sia superiore a 77,47€, va completata con una marca da bollo di 2€. Le parti possono stabilire chi dei due dovrà comprare e bollare la ricevuta. Nel caso in cui non venisse apposta la marca da bollo, le parti sono passibili di sanzione.

 

Normativa di riferimento

Legge 9 dicembre 1998, n. 431; "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo."

Legge 27 luglio 1978, n. 392; "Equo Canone. Disciplina delle locazioni di immobili urbani."

D.M. 16 gennaio 2017; "Contratti di locazione regolamentati."

D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 : "Disciplina dell'imposta di bollo".

Assistenza di un avvocato

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L'avvocato potrà rispondere alle tue domande o assisterti negli adempimenti opportuni. Questa opzione ti sarà proposta alla fine del documento.

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